CA
Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/02/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 856/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 856/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentata AR C.F._1
e difesa dall'Avv. FABRIZIA CANGEMI;
elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Ascoli Piceno (AP), via D'Ancaria n. 50;
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. GIOVANNA BONO;
elettivamente domiciliato nel suo studio sito in Ascoli Piceno (AP), via Iannella n.18;
APPELLATO con l'intervento di
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
pagina 1 di 11 OGGETTO: Appello avverso la sentenza N. 216/2024 del Tribunale di Ascoli Piceno, pubblicata in data 13.3.2024, pronunciata nella causa iscritta al n. 1384/2023 R.G.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “In riforma della sentenza n. 216/2024 depositata in data
13.03.2024 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso la Persona_1 madre;
Parte_2 assegnare l'abitazione coniugale, sita in Folignano, Via Roma n. 91 a
[...]
; Parte_2 disporre che corrisponda entro i primi 5 Controparte_1 giorni di ogni mese, la somma di € 250,00= mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT vita;
porre a carico di il 50% delle spese Controparte_1 straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse del figlio minore, il tutto secondo i tempi, le modalità e le voci di cui al vigente Protocollo d'Intesa stipulato al riguardo tra il Tribunale di Ascoli Piceno ed il Consiglio dell'Ordine di Ascoli
Piceno; disporre che possa vedere e tenere con sé Controparte_1 il figlio minore previo accordo con il padre da raggiungere almeno 24 ore prima;
disporre che , in qualità di genitore collocatario del Parte_2 figlio minore, riscuota l'assegno unico familiare nella misura del 100%; disporre che versi a titolo di contributo in Controparte_1 favore della moglie la somma di € 250,00= mensili somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT vita o nella diversa misura che sarà stabilita
o ritenuta di giustizia dall'adita Corte;
in via subordinata, in riforma della sentenza n. 216/2024 depositata in data
13.03.2024 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, disporre l'affidamento condiviso del figlio minore confermando la collocazione Persona_1 prevalente presso il padre;
Controparte_1
pagina 2 di 11 disporre che provveda per intero al Controparte_1 mantenimento ordinario del figlio minore, attesa l'impossibilità per la
[...]
di provvedervi per le ragioni sopra spiegate;
AR porre a carico di il 100% delle spese straordinarie AR che si rendessero necessarie nell'interesse del figlio minore, il tutto secondo i tempi, le modalità e le voci di cui al vigente Protocollo d'Intesa stipulato al riguardo tra il Tribunale di Ascoli Piceno ed il Consiglio dell'Ordine di Ascoli Piceno;
disporre che possa vedere e tenere con sé il figlio AR minore previo accordo con il padre da raggiungere almeno 24 ore prima e comunque anche a weekend alternati;
disporre che versi a titolo di contributo in Controparte_1 favore della moglie la somma di €.250,00= mensili, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT vita o la diversa somma stabilita dalla adita
Corte; in ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore dello Stato giusta richiesta di ammissione al patrocinio a carico del CP_2
In via istruttoria si chiede che sia disposta C.T.U. volta a valutare la capacità genitoriale di entrambi i genitori e volta a stabilire quale tipo di collocazione sia la più idonea nell'interesse del migliore sviluppo psicofisico del minore.
Si chiede inoltre che sia attivato un percorso di sostegno psicologico a favore del minore ed un percorso di sostegno alla genitorialità in favore di entrambi i genitori, sia disposto l'intervento dei Servizi Sociali territorialmente competenti affinché vigilino sul minore ed attuino nell'ambito di una progettualità più ampia e specifica tutti gli interventi di sostegno ritenuti necessari al fine di garantire una crescita sana ed equilibrata della stessa, per sostenere la minore ed aiutarla a sviluppare e
a riallacciare un rapporto sereno con la madre.”
Per l'appellato: “Piaccia al Giudice Ecc.mo rigettare le richieste avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto confermando integralmente la sentenza impugnata”.
Conclusioni del P.G.: “Chiede il rigetto dell'appello”.
pagina 3 di 11 FATTI DI CAUSA
Con sentenza pubblicata in data 13.3.2024 - nel procedimento n. 1384/2023 R.G., tra e Controparte_1 AR
, contumace in primo grado - il Tribunale di Ascoli Piceno dichiarava lo
[...] scioglimento del matrimonio contratto tra le stesse parti;
disponeva l'affido super esclusivo del minore al padre, con collocazione Persona_1 prevalente presso di lui e l'assegnazione al medesimo della casa familiare, sita in
Folignano via Roma n. 91; poneva a carico della sig.ra AR
l'obbligo di versare in favore di
[...] Controparte_1 un assegno mensile, soggetto a rivalutazione annuale Istat, di
[...]
€.250,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, oltre il 50% delle spese straordinarie;
disponeva che la madre potesse vedere e tenere con sé il figlio minore, previo accordo con il padre, da raggiungere almeno 24 ore prima;
assegnava al padre la riscossione dell'assegno unico familiare in quanto affidatario super esclusivo e collocatario del minore;
compensando le spese di lite.
Avverso la pronuncia ha proposto appello la sig.ra AR
, lamentando l'errata valutazione delle risultanze istruttorie e l'erronea
[...] applicazione delle norme di diritto, censurava la sentenza nei capi in cui era stato previsto: a) l'affidamento super esclusivo del minore al padre e la Persona_1 collocazione prevalente del minore presso il padre;
b) l'assegnazione al padre della casa coniugale;
c) l'obbligo - a suo carico e in favore del sig.
[...]
- di contribuire al mantenimento del figlio con il Controparte_1 versamento della somma di €.250,00 mensili;
d) l'assegnazione per intero al padre dell'assegno unico familiare.
In riforma della sentenza, l'appellante ha chiesto - in via principale - di disporre l'affido condiviso del figlio minore, con collocazione prevalente presso la madre,
l'assegnazione della casa coniugale, l'obbligo in capo al padre di corrisponderle - a titolo di contributo al mantenimento del figlio - la somma di €.250,00 al mese, oltre il 50% delle spese straordinarie, la regolamentazione del diritto di visita del padre con il figlio, l'assegnazione per intero a proprio favore dell'assegno unico familiare;
in via subordinata di disporre l'affidamento condiviso del minore con collocazione pagina 4 di 11 prevalente presso il padre, l'obbligo per quest'ultimo di provvedere per intero al mantenimento ordinario del figlio minore, oltre il 100% delle spese straordinarie, regolamentare il diritto di visita del figlio con la madre disponendo che ella possa tenere con sé il figlio minore previo accordo con il padre da raggiungere almeno 24 ore prima e a weekend alternati.
L'appellante ha chiesto altresì la riforma del punto della sentenza ove è scritto
“negli accordi relativi alla separazione, la aveva rinunciato all'assegno di Pt_1 mantenimento e dagli atti di causa non emerge un diverso quadro delle condizioni economiche delle parti”, chiedendo che le venga riconosciuto un assegno divorzile di €.250,00 mensili, o nella diversa misura stabilita dall'adita Corte.
Si è costituito in giudizio il sig. contestando le avverse richieste e CP_1 deduzioni e chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto dell'appello.
In data 16.1.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo - articolato - motivo, l'appellante lamenta che la sentenza gravata avrebbe erroneamente desunto - dalle risultanze istruttorie e dal suo comportamento processuale - il totale disinteresse della madre per il figlio e avrebbe accolto acriticamente la ricostruzione fornita dal disponendo CP_1 ingiustamente l'affido super esclusivo di al padre, con collocamento Persona_1 prevalente presso di lui e assegnazione della casa familiare.
Secondo l'assunto, la mancata costituzione dell'appellante nel primo grado non era ascrivibile ad un disinteresse nei confronti del minore, ma alla non piena comprensione della lingua e delle leggi italiane, nonché al fatto di non aver potuto reperire un difensore disposto a rappresentarla e ad informarla della possibilità di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato, per fruire di adeguata difesa tecnica;
inoltre, la contumacia della convenuta non avrebbe esonerato il ricorrente dal provare i fatti affermati in giudizio.
pagina 5 di 11 L'appellante, nel merito, ribadisce di avere sempre avuto un ottimo rapporto con il figlio minore, prendendosene cura costantemente - a differenza del padre - e produce alcuni documenti a sostegno delle proprie asserzioni attestanti dei comportamenti - contrari al benessere del minore, al diritto alla bigenitorialità, al rispetto della vita familiare - tenuti dal nei mesi di aprile e maggio 2023 e CP_1 denunciati alle competenti Autorità.
In particolare, la afferma che dal mese di giugno 2023 - allorché il Pt_1
DOSSOU aveva prelevato il minore per trascorrervi il fine settimana di sua competenza - fino all'attualità, il padre non avrebbe più consentito alla madre di vedere e sentire il bambino, neppure telefonicamente.
La difesa nega che nel 2021 la sig.ra si sia allontanata dalla casa Pt_1 familiare assegnatale lasciando solo il figlio - per recarsi a Parigi - nonché di aver danneggiato volontariamente l'abitazione, allagatasi per un caso fortuito.
Secondo la tesi, poi, la richiesta di intervento del Tribunale per i Minorenni a tutela del minore sarebbe stata originata da meri malintesi o, peggio, da artifici del
DOSSOU: la nega di essersi trasferita a Roma nel dicembre 2022 senza Pt_1 informare il marito e afferma che il bambino - già nel gennaio 2023 - aveva ripreso l'attività scolastica e sportiva e che, pur di restare vicino al figlio, aveva rinunciato ad un'interessante offerta lavorativa a Roma.
Il motivo merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
L'appellante non ha dimostrato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'affidamento condiviso del minore, fondato su un corretto, franco e continuativo confronto tra i genitori, necessario per assicurare il benessere psico-fisico del figlio.
L'elevata conflittualità tra i genitori - tuttora persistente - si è dimostrata nociva per il corretto sviluppo emotivo del bambino;
a tal proposito, si richiama quanto dichiarato dallo stesso minore avanti al Giudice tutelare, all'udienza dell'1.6.2023:
“Un'altra volta mia mamma non voleva farmi andare da mio padre, allora sono andato in cucina e ho preso un coltello perché ero tanto arrabbiato con lei, poi l'ho lasciato. Secondo me i miei genitori litigano tanto”.
Il padre ha dimostrato buone capacità genitoriali, occupandosi in modo continuativo - a partire dal giugno 2023 - delle necessità alimentari, scolastiche e pagina 6 di 11 sociali del bambino;
l'impegno paterno è stato sempre apprezzato dal bambino che ha affermato: “Quando sto con mio padre mi trovo bene, meglio (…). Con papa non litigo mai. Ho litigato altre volte con mamma. Io da domani vorrei stare sempre con mio padre”.
La madre, invece, si è dimostrata - nel tempo - incapace di assolvere adeguatamente e con la dovuta continuità ai propri doveri di cura ed educazione e di instaurare - con il sig. - un dialogo chiaro e corretto, mostrando un CP_1 comportamento contraddittorio e, in definitiva, pregiudizievole per gli interessi del bambino.
Ed invero, come risulta dai documenti prodotti dalla - ammissibili in Pt_1 quanto relativi a domanda di affidamento di un minore, afferente a un diritto indisponibile - da una parte, la madre pur lamentandosi del comportamento
(asseritamente) inadeguato del padre - che si disinteresserebbe del mantenimento del figlio - gli ha lasciato il bambino per periodi anche lunghi;
dall'altra, pur denunciando la violazione del proprio diritto di visita a causa del comportamento ostruzionistico del sig. , invece di costituirsi e difendersi in sede giudiziale CP_1
- rivendicando i suoi diritti di madre nella causa di divorzio (avente ad oggetto anche la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale), a fronte del comportamento asseritamente vessatorio del marito - è rimasta contumace, salvo poi attivarsi prontamente a seguito della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, proposto dal sig. per il recupero delle mensilità di CP_1 mantenimento del bambino che il Tribunale di Ascoli Piceno ha posto a suo carico e la notifica del rilascio della casa familiare, necessaria al bambino anche per le esigenze scolastiche.
Il disinteresse mostrato dalla madre per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale;
l'inadempimento all'obbligo di mantenimento del figlio minore;
la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita - desumibile anche dal complessivo comportamento processuale tenuto dalla stessa (rimasta contumace nel procedimento di primo grado) ed imputabile a propria scelta - è indicativo di una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale.
pagina 7 di 11 Ad avviso della Corte, nell'esercizio dei poteri ufficiosi a tutela del miglior interesse del bambino, ciò ben giustifica una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo al padre, nella forma dell'affidamento esclusivo, ma non nella modalità super esclusiva, eccessivamente penalizzante rispetto al rapporto con la figura materna, che - allo stato - non può (e non deve) essere totalmente esclusa dalle scelte più importanti della vita del figlio, quale salute, educazione, istruzione.
Tale soluzione rende superflua l'attivazione dei Servizi Sociali e di percorsi psicologici per i genitori e per il bambino e comporta il rigetto delle altre domande proposte.
Con il secondo motivo, l'appellante impugna la statuizione di carattere economico - ovvero l'an dell'assegno di mantenimento in favore del figlio - posto a suo carico, lamentando l'impossibilità - oggettiva - di sostenere il relativo onere economico e deducendo che, di conseguenza, l'intero mantenimento del bambino dovrebbe fare carico al padre, che godrebbe dei proventi di una stabile occupazione.
L'appellante sostiene di prestare attività lavorativa a tempo determinato (con scadenza il 30.09.2024) come aiuto cuoca e di percepire una retribuzione di
€.478,85; di essere temporaneamente ospitata (con l'altro figlio minore, avuto da una precedente relazione) in locali reperiti dai Servizi Sociali di Folignano e di essere alla ricerca di una nuova soluzione abitativa (interamente a proprio carico) e di essere convenuta in un procedimento esecutivo di pignoramento presso terzi, introdotto dal sig. per ottenere i ratei del mantenimento del figlio stabiliti CP_1 dal Tribunale di Ascoli Piceno con la sentenza impugnata.
Il motivo può essere accolto nei limiti di seguito precisati.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore non può esonerare lo stesso dall'obbligo di mantenimento della prole, rilevando - rispetto all'an - non tanto il concreto reddito da lavoro percepito, quanto la capacità lavorativa generica.
Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito - circostanza non ricorrente nel caso di specie, data l'esperienza pagina 8 di 11 dell'appellante come cuoca - l'obbligo di contribuzione persiste e - in relazione al quantum - soccorrono i criteri previsti nell'art. 337 ter c.c.
In virtù di tale norma, per determinare il mantenimento, in primo luogo va tenuto conto dell'età dei figli, dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi, i tempi di presenza presso i genitori, nonché l'impegno nella cura degli stessi, la disponibilità economica delle parti, come emersa dall'istruttoria.
All'esito della complessiva valutazione di siffatti parametri, ritiene il Collegio che l'assegno a carico della madre, come determinato dal primo Giudice in favore del figlio, vada rideterminato in €.150,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, in considerazione delle differenti disponibilità economiche delle parti.
L'assegno unico universale erogato dall' , invece, sarà percepito interamente CP_3 dal sig. quale genitore affidatario esclusivo del minore, in virtù del CP_1 disposto dell'art. 6 co. 4 d.lgs. 230/2021, a mente del quale “In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario”.
Con il terzo motivo, la difesa dell'appellante contesta specificamente la sentenza gravata nella parte in cui si afferma che: “negli accordi relativi alla separazione, la
aveva rinunciato all'assegno di mantenimento e dagli atti di causa non Pt_1 emerge un diverso quadro delle condizioni economiche delle parti”.
L'appellante, in particolare, richiede che le sia riconosciuto un assegno divorzile, considerato sia lo squilibrio economico delle parti, sia l'impossibilità - per la sig.ra
- di disporre di mezzi adeguati al proprio sostentamento (o di Pt_1 procurarseli, per ragioni oggettive), sia il contributo da lei offerto al ménage familiare.
Il motivo è inammissibile.
Il punto della sentenza impugnata era diretto ad affermare la capacità lavorativa della sig.ra e, di conseguenza, l'obbligo della medesima di provvedere al Pt_1 mantenimento del figlio minore, non certo per riconoscere o escludere l'assegno divorzile, che richiede un'apposita domanda giudiziale, da proporsi per il convenuto
- alla luce del combinato disposto degli artt. 473 bis.14 c.p.c., 473 bis.16 c.p.c. e pagina 9 di 11 167 c.p.c. - a pena di decadenza nella comparsa di costituzione, da depositare perentoriamente almeno 30 giorni prima dell'udienza.
Secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.19, comma 1, c.p.c., siffatta preclusione non opera solo per i diritti indisponibili, tra i quali va annoverato l'affidamento dei figli minorenni e il loro mantenimento e non la richiesta di assegno divorzile.
L'appellante, in quanto contumace, incorre pertanto in tutte le preclusioni già maturate e per effetto dell'art. 473 bis. 35 c.p.c. gli è precluso domandare in grado di appello l'assegno divorzile in quanto domanda nuova, afferente a diritti disponibili.
Va, peraltro, rilevato che, in ipotesi di riforma, ancorché parziale della sentenza di primo grado, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite.
Considerata la natura della controversia, ritiene il Collegio di dover disporre l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da AR
avverso la sentenza N. 216/2024 del Tribunale di Ascoli Piceno,
[...] pubblicata in data 13.3.2024, pronunciata nella causa iscritta al n. 1384/2023, in parziale riforma della sentenza appellata:
- dispone l'affidamento esclusivo del minore al padre;
Persona_1
- dispone che corrisponda a AR Controparte_1
entro il 5 di ogni mese, la somma di €.150,00 mensili a titolo di
[...] contributo al mantenimento del figlio minore, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat vita;
- conferma, nel resto, la sentenza appellata;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22.1.2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
pagina 10 di 11 Il Presidente
Dr. Guido Federico
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 856/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentata AR C.F._1
e difesa dall'Avv. FABRIZIA CANGEMI;
elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Ascoli Piceno (AP), via D'Ancaria n. 50;
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. GIOVANNA BONO;
elettivamente domiciliato nel suo studio sito in Ascoli Piceno (AP), via Iannella n.18;
APPELLATO con l'intervento di
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
pagina 1 di 11 OGGETTO: Appello avverso la sentenza N. 216/2024 del Tribunale di Ascoli Piceno, pubblicata in data 13.3.2024, pronunciata nella causa iscritta al n. 1384/2023 R.G.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “In riforma della sentenza n. 216/2024 depositata in data
13.03.2024 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso la Persona_1 madre;
Parte_2 assegnare l'abitazione coniugale, sita in Folignano, Via Roma n. 91 a
[...]
; Parte_2 disporre che corrisponda entro i primi 5 Controparte_1 giorni di ogni mese, la somma di € 250,00= mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT vita;
porre a carico di il 50% delle spese Controparte_1 straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse del figlio minore, il tutto secondo i tempi, le modalità e le voci di cui al vigente Protocollo d'Intesa stipulato al riguardo tra il Tribunale di Ascoli Piceno ed il Consiglio dell'Ordine di Ascoli
Piceno; disporre che possa vedere e tenere con sé Controparte_1 il figlio minore previo accordo con il padre da raggiungere almeno 24 ore prima;
disporre che , in qualità di genitore collocatario del Parte_2 figlio minore, riscuota l'assegno unico familiare nella misura del 100%; disporre che versi a titolo di contributo in Controparte_1 favore della moglie la somma di € 250,00= mensili somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT vita o nella diversa misura che sarà stabilita
o ritenuta di giustizia dall'adita Corte;
in via subordinata, in riforma della sentenza n. 216/2024 depositata in data
13.03.2024 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, disporre l'affidamento condiviso del figlio minore confermando la collocazione Persona_1 prevalente presso il padre;
Controparte_1
pagina 2 di 11 disporre che provveda per intero al Controparte_1 mantenimento ordinario del figlio minore, attesa l'impossibilità per la
[...]
di provvedervi per le ragioni sopra spiegate;
AR porre a carico di il 100% delle spese straordinarie AR che si rendessero necessarie nell'interesse del figlio minore, il tutto secondo i tempi, le modalità e le voci di cui al vigente Protocollo d'Intesa stipulato al riguardo tra il Tribunale di Ascoli Piceno ed il Consiglio dell'Ordine di Ascoli Piceno;
disporre che possa vedere e tenere con sé il figlio AR minore previo accordo con il padre da raggiungere almeno 24 ore prima e comunque anche a weekend alternati;
disporre che versi a titolo di contributo in Controparte_1 favore della moglie la somma di €.250,00= mensili, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT vita o la diversa somma stabilita dalla adita
Corte; in ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore dello Stato giusta richiesta di ammissione al patrocinio a carico del CP_2
In via istruttoria si chiede che sia disposta C.T.U. volta a valutare la capacità genitoriale di entrambi i genitori e volta a stabilire quale tipo di collocazione sia la più idonea nell'interesse del migliore sviluppo psicofisico del minore.
Si chiede inoltre che sia attivato un percorso di sostegno psicologico a favore del minore ed un percorso di sostegno alla genitorialità in favore di entrambi i genitori, sia disposto l'intervento dei Servizi Sociali territorialmente competenti affinché vigilino sul minore ed attuino nell'ambito di una progettualità più ampia e specifica tutti gli interventi di sostegno ritenuti necessari al fine di garantire una crescita sana ed equilibrata della stessa, per sostenere la minore ed aiutarla a sviluppare e
a riallacciare un rapporto sereno con la madre.”
Per l'appellato: “Piaccia al Giudice Ecc.mo rigettare le richieste avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto confermando integralmente la sentenza impugnata”.
Conclusioni del P.G.: “Chiede il rigetto dell'appello”.
pagina 3 di 11 FATTI DI CAUSA
Con sentenza pubblicata in data 13.3.2024 - nel procedimento n. 1384/2023 R.G., tra e Controparte_1 AR
, contumace in primo grado - il Tribunale di Ascoli Piceno dichiarava lo
[...] scioglimento del matrimonio contratto tra le stesse parti;
disponeva l'affido super esclusivo del minore al padre, con collocazione Persona_1 prevalente presso di lui e l'assegnazione al medesimo della casa familiare, sita in
Folignano via Roma n. 91; poneva a carico della sig.ra AR
l'obbligo di versare in favore di
[...] Controparte_1 un assegno mensile, soggetto a rivalutazione annuale Istat, di
[...]
€.250,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, oltre il 50% delle spese straordinarie;
disponeva che la madre potesse vedere e tenere con sé il figlio minore, previo accordo con il padre, da raggiungere almeno 24 ore prima;
assegnava al padre la riscossione dell'assegno unico familiare in quanto affidatario super esclusivo e collocatario del minore;
compensando le spese di lite.
Avverso la pronuncia ha proposto appello la sig.ra AR
, lamentando l'errata valutazione delle risultanze istruttorie e l'erronea
[...] applicazione delle norme di diritto, censurava la sentenza nei capi in cui era stato previsto: a) l'affidamento super esclusivo del minore al padre e la Persona_1 collocazione prevalente del minore presso il padre;
b) l'assegnazione al padre della casa coniugale;
c) l'obbligo - a suo carico e in favore del sig.
[...]
- di contribuire al mantenimento del figlio con il Controparte_1 versamento della somma di €.250,00 mensili;
d) l'assegnazione per intero al padre dell'assegno unico familiare.
In riforma della sentenza, l'appellante ha chiesto - in via principale - di disporre l'affido condiviso del figlio minore, con collocazione prevalente presso la madre,
l'assegnazione della casa coniugale, l'obbligo in capo al padre di corrisponderle - a titolo di contributo al mantenimento del figlio - la somma di €.250,00 al mese, oltre il 50% delle spese straordinarie, la regolamentazione del diritto di visita del padre con il figlio, l'assegnazione per intero a proprio favore dell'assegno unico familiare;
in via subordinata di disporre l'affidamento condiviso del minore con collocazione pagina 4 di 11 prevalente presso il padre, l'obbligo per quest'ultimo di provvedere per intero al mantenimento ordinario del figlio minore, oltre il 100% delle spese straordinarie, regolamentare il diritto di visita del figlio con la madre disponendo che ella possa tenere con sé il figlio minore previo accordo con il padre da raggiungere almeno 24 ore prima e a weekend alternati.
L'appellante ha chiesto altresì la riforma del punto della sentenza ove è scritto
“negli accordi relativi alla separazione, la aveva rinunciato all'assegno di Pt_1 mantenimento e dagli atti di causa non emerge un diverso quadro delle condizioni economiche delle parti”, chiedendo che le venga riconosciuto un assegno divorzile di €.250,00 mensili, o nella diversa misura stabilita dall'adita Corte.
Si è costituito in giudizio il sig. contestando le avverse richieste e CP_1 deduzioni e chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto dell'appello.
In data 16.1.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo - articolato - motivo, l'appellante lamenta che la sentenza gravata avrebbe erroneamente desunto - dalle risultanze istruttorie e dal suo comportamento processuale - il totale disinteresse della madre per il figlio e avrebbe accolto acriticamente la ricostruzione fornita dal disponendo CP_1 ingiustamente l'affido super esclusivo di al padre, con collocamento Persona_1 prevalente presso di lui e assegnazione della casa familiare.
Secondo l'assunto, la mancata costituzione dell'appellante nel primo grado non era ascrivibile ad un disinteresse nei confronti del minore, ma alla non piena comprensione della lingua e delle leggi italiane, nonché al fatto di non aver potuto reperire un difensore disposto a rappresentarla e ad informarla della possibilità di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato, per fruire di adeguata difesa tecnica;
inoltre, la contumacia della convenuta non avrebbe esonerato il ricorrente dal provare i fatti affermati in giudizio.
pagina 5 di 11 L'appellante, nel merito, ribadisce di avere sempre avuto un ottimo rapporto con il figlio minore, prendendosene cura costantemente - a differenza del padre - e produce alcuni documenti a sostegno delle proprie asserzioni attestanti dei comportamenti - contrari al benessere del minore, al diritto alla bigenitorialità, al rispetto della vita familiare - tenuti dal nei mesi di aprile e maggio 2023 e CP_1 denunciati alle competenti Autorità.
In particolare, la afferma che dal mese di giugno 2023 - allorché il Pt_1
DOSSOU aveva prelevato il minore per trascorrervi il fine settimana di sua competenza - fino all'attualità, il padre non avrebbe più consentito alla madre di vedere e sentire il bambino, neppure telefonicamente.
La difesa nega che nel 2021 la sig.ra si sia allontanata dalla casa Pt_1 familiare assegnatale lasciando solo il figlio - per recarsi a Parigi - nonché di aver danneggiato volontariamente l'abitazione, allagatasi per un caso fortuito.
Secondo la tesi, poi, la richiesta di intervento del Tribunale per i Minorenni a tutela del minore sarebbe stata originata da meri malintesi o, peggio, da artifici del
DOSSOU: la nega di essersi trasferita a Roma nel dicembre 2022 senza Pt_1 informare il marito e afferma che il bambino - già nel gennaio 2023 - aveva ripreso l'attività scolastica e sportiva e che, pur di restare vicino al figlio, aveva rinunciato ad un'interessante offerta lavorativa a Roma.
Il motivo merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
L'appellante non ha dimostrato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'affidamento condiviso del minore, fondato su un corretto, franco e continuativo confronto tra i genitori, necessario per assicurare il benessere psico-fisico del figlio.
L'elevata conflittualità tra i genitori - tuttora persistente - si è dimostrata nociva per il corretto sviluppo emotivo del bambino;
a tal proposito, si richiama quanto dichiarato dallo stesso minore avanti al Giudice tutelare, all'udienza dell'1.6.2023:
“Un'altra volta mia mamma non voleva farmi andare da mio padre, allora sono andato in cucina e ho preso un coltello perché ero tanto arrabbiato con lei, poi l'ho lasciato. Secondo me i miei genitori litigano tanto”.
Il padre ha dimostrato buone capacità genitoriali, occupandosi in modo continuativo - a partire dal giugno 2023 - delle necessità alimentari, scolastiche e pagina 6 di 11 sociali del bambino;
l'impegno paterno è stato sempre apprezzato dal bambino che ha affermato: “Quando sto con mio padre mi trovo bene, meglio (…). Con papa non litigo mai. Ho litigato altre volte con mamma. Io da domani vorrei stare sempre con mio padre”.
La madre, invece, si è dimostrata - nel tempo - incapace di assolvere adeguatamente e con la dovuta continuità ai propri doveri di cura ed educazione e di instaurare - con il sig. - un dialogo chiaro e corretto, mostrando un CP_1 comportamento contraddittorio e, in definitiva, pregiudizievole per gli interessi del bambino.
Ed invero, come risulta dai documenti prodotti dalla - ammissibili in Pt_1 quanto relativi a domanda di affidamento di un minore, afferente a un diritto indisponibile - da una parte, la madre pur lamentandosi del comportamento
(asseritamente) inadeguato del padre - che si disinteresserebbe del mantenimento del figlio - gli ha lasciato il bambino per periodi anche lunghi;
dall'altra, pur denunciando la violazione del proprio diritto di visita a causa del comportamento ostruzionistico del sig. , invece di costituirsi e difendersi in sede giudiziale CP_1
- rivendicando i suoi diritti di madre nella causa di divorzio (avente ad oggetto anche la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale), a fronte del comportamento asseritamente vessatorio del marito - è rimasta contumace, salvo poi attivarsi prontamente a seguito della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, proposto dal sig. per il recupero delle mensilità di CP_1 mantenimento del bambino che il Tribunale di Ascoli Piceno ha posto a suo carico e la notifica del rilascio della casa familiare, necessaria al bambino anche per le esigenze scolastiche.
Il disinteresse mostrato dalla madre per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale;
l'inadempimento all'obbligo di mantenimento del figlio minore;
la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita - desumibile anche dal complessivo comportamento processuale tenuto dalla stessa (rimasta contumace nel procedimento di primo grado) ed imputabile a propria scelta - è indicativo di una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale.
pagina 7 di 11 Ad avviso della Corte, nell'esercizio dei poteri ufficiosi a tutela del miglior interesse del bambino, ciò ben giustifica una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo al padre, nella forma dell'affidamento esclusivo, ma non nella modalità super esclusiva, eccessivamente penalizzante rispetto al rapporto con la figura materna, che - allo stato - non può (e non deve) essere totalmente esclusa dalle scelte più importanti della vita del figlio, quale salute, educazione, istruzione.
Tale soluzione rende superflua l'attivazione dei Servizi Sociali e di percorsi psicologici per i genitori e per il bambino e comporta il rigetto delle altre domande proposte.
Con il secondo motivo, l'appellante impugna la statuizione di carattere economico - ovvero l'an dell'assegno di mantenimento in favore del figlio - posto a suo carico, lamentando l'impossibilità - oggettiva - di sostenere il relativo onere economico e deducendo che, di conseguenza, l'intero mantenimento del bambino dovrebbe fare carico al padre, che godrebbe dei proventi di una stabile occupazione.
L'appellante sostiene di prestare attività lavorativa a tempo determinato (con scadenza il 30.09.2024) come aiuto cuoca e di percepire una retribuzione di
€.478,85; di essere temporaneamente ospitata (con l'altro figlio minore, avuto da una precedente relazione) in locali reperiti dai Servizi Sociali di Folignano e di essere alla ricerca di una nuova soluzione abitativa (interamente a proprio carico) e di essere convenuta in un procedimento esecutivo di pignoramento presso terzi, introdotto dal sig. per ottenere i ratei del mantenimento del figlio stabiliti CP_1 dal Tribunale di Ascoli Piceno con la sentenza impugnata.
Il motivo può essere accolto nei limiti di seguito precisati.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore non può esonerare lo stesso dall'obbligo di mantenimento della prole, rilevando - rispetto all'an - non tanto il concreto reddito da lavoro percepito, quanto la capacità lavorativa generica.
Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito - circostanza non ricorrente nel caso di specie, data l'esperienza pagina 8 di 11 dell'appellante come cuoca - l'obbligo di contribuzione persiste e - in relazione al quantum - soccorrono i criteri previsti nell'art. 337 ter c.c.
In virtù di tale norma, per determinare il mantenimento, in primo luogo va tenuto conto dell'età dei figli, dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi, i tempi di presenza presso i genitori, nonché l'impegno nella cura degli stessi, la disponibilità economica delle parti, come emersa dall'istruttoria.
All'esito della complessiva valutazione di siffatti parametri, ritiene il Collegio che l'assegno a carico della madre, come determinato dal primo Giudice in favore del figlio, vada rideterminato in €.150,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, in considerazione delle differenti disponibilità economiche delle parti.
L'assegno unico universale erogato dall' , invece, sarà percepito interamente CP_3 dal sig. quale genitore affidatario esclusivo del minore, in virtù del CP_1 disposto dell'art. 6 co. 4 d.lgs. 230/2021, a mente del quale “In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario”.
Con il terzo motivo, la difesa dell'appellante contesta specificamente la sentenza gravata nella parte in cui si afferma che: “negli accordi relativi alla separazione, la
aveva rinunciato all'assegno di mantenimento e dagli atti di causa non Pt_1 emerge un diverso quadro delle condizioni economiche delle parti”.
L'appellante, in particolare, richiede che le sia riconosciuto un assegno divorzile, considerato sia lo squilibrio economico delle parti, sia l'impossibilità - per la sig.ra
- di disporre di mezzi adeguati al proprio sostentamento (o di Pt_1 procurarseli, per ragioni oggettive), sia il contributo da lei offerto al ménage familiare.
Il motivo è inammissibile.
Il punto della sentenza impugnata era diretto ad affermare la capacità lavorativa della sig.ra e, di conseguenza, l'obbligo della medesima di provvedere al Pt_1 mantenimento del figlio minore, non certo per riconoscere o escludere l'assegno divorzile, che richiede un'apposita domanda giudiziale, da proporsi per il convenuto
- alla luce del combinato disposto degli artt. 473 bis.14 c.p.c., 473 bis.16 c.p.c. e pagina 9 di 11 167 c.p.c. - a pena di decadenza nella comparsa di costituzione, da depositare perentoriamente almeno 30 giorni prima dell'udienza.
Secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.19, comma 1, c.p.c., siffatta preclusione non opera solo per i diritti indisponibili, tra i quali va annoverato l'affidamento dei figli minorenni e il loro mantenimento e non la richiesta di assegno divorzile.
L'appellante, in quanto contumace, incorre pertanto in tutte le preclusioni già maturate e per effetto dell'art. 473 bis. 35 c.p.c. gli è precluso domandare in grado di appello l'assegno divorzile in quanto domanda nuova, afferente a diritti disponibili.
Va, peraltro, rilevato che, in ipotesi di riforma, ancorché parziale della sentenza di primo grado, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite.
Considerata la natura della controversia, ritiene il Collegio di dover disporre l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da AR
avverso la sentenza N. 216/2024 del Tribunale di Ascoli Piceno,
[...] pubblicata in data 13.3.2024, pronunciata nella causa iscritta al n. 1384/2023, in parziale riforma della sentenza appellata:
- dispone l'affidamento esclusivo del minore al padre;
Persona_1
- dispone che corrisponda a AR Controparte_1
entro il 5 di ogni mese, la somma di €.150,00 mensili a titolo di
[...] contributo al mantenimento del figlio minore, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat vita;
- conferma, nel resto, la sentenza appellata;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22.1.2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
pagina 10 di 11 Il Presidente
Dr. Guido Federico
pagina 11 di 11