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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 02/10/2025, n. 2155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2155 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Torre Annunziata Seconda Sezione Civile
…………………………………………………………………
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, dr.ssa Silvia Pirone, nella funzione di G.M., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 6467 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad OGGETTO: restituzione somme, e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in UM NE (NA) alla Via Cimmino n. Parte_1
12, presso lo studio dell'avv. Maria Pezzullo che, unitamente all'avv. Agnese Liguori, lo rappresentano e difendono, giusta procura posta in calce all'atto di citazione e rilasciata su foglio separato, nonché comparsa di costituzione di nuovo difensore del
27.09.2024
ATTORE
E
residente in [...] Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale atto di citazione, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
titolare della ditta individuale US Infissi, al fine di ottenere la restituzione della somma di € 10.370,00, asseritamente versata a titolo di acconto per lavori di ristrutturazione (sostituzione di infissi) commissionati nel proprio appartamento;
che, nonostante le parti avessero concordato che i lavori commissionati si sarebbero svolti il
12/11/2018, gli stessi non ebbero mai inizio ed il si rese irreperibile, tanto CP_1
che esso attore si vide costretto a sporgere formale denuncia-querela nei confronti del convenuto;
tanto premesso, agiva in giudizio per ottenere la restituzione della somma versata a titolo di acconto, oltre interessi, nonché la condanna del convenuto al risarcimento del danno subito, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Rimaneva contumace per tutta la durata del processo il convenuto, sebbene ritualmente citato (cfr. notifica a mezzo servizio postale del 19.09.2023 con racc. a.r.).
Dopo l'espletamento della prova testimoniale, all'udienza del 15 maggio 2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è passata in decisione, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 cpc.
La domanda è fondata e va accolta per le ragioni di seguito illustrate.
Secondo i principi generali in tema di onere della prova (2697 c.c.) grava in capo a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: quindi l'attore deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata mentre il convenuto ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, inoltre, hanno chiarito che “il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento” (Cass. Sez. Unite 30.10.2001, n. 13533).
Ciò posto, ad avviso del giudicante l'istruttoria acquisita agli atti consente di ritenere assolto l'onere probatorio gravante su . Parte_1
Ed invero, risulta per tabulas che:
- in seguito alla richiesta formulata dall'attore, inoltrava al Controparte_1 Pt_1
il preventivo dei lavori commissionati per l'importo complessivo di €. 20.740,00 (cfr. preventivo del 6.8.2018 in atti);
- che, in data 14.09.2018, il provvedeva, a mezzo bonifico bancario, a versare Pt_1
l'importo di €. 2.074,00 e, in data 2.10.2018, sempre a mezzo bonifico bancario, la somma di €.8.296,00 (cfr. docc. n. 2 e 3 in atti).
Inoltre, i testi escussi all'udienza del 4.10.2024, e CP_2 CP_3
, hanno confermato sia la commissione da parte dell'attore dei lavori indicati
[...]
in citazione alla ditta sia il versamento da parte del della CP_1 Pt_1
complessiva somma di circa 10.000,00 euro a titolo di acconto, nonchè la mancata consegna e sostituzione degli infissi ordinati.
L'attore, pertanto, ha adempiuto al proprio onere probatorio, provando di aver commissionato al convenuto i lavori indicati in citazione, di aver pagato l'acconto del prezzo pattuito ed ha allegato l'inadempimento del convenuto.
Inoltre, va tenuto conto del comportamento processuale tenuto dal convenuto, il quale, rimanendo contumace, ha lasciato chiaramente intendere di non avere valide ragioni da far valere a sua giustificazione o da opporre alla pretesa di parte attrice. In applicazione dei principi di buona fede e di adempimento dei contratti, sanciti dall'art. 1375 c.c. e dalla giurisprudenza consolidata, l'attore ha quindi diritto alla restituzione dell'importo versato.
A tale riguardo, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22982/2019, ha ribadito che
"in caso di inadempimento contrattuale, la parte che ha adempiuto l'obbligazione ha diritto alla restituzione di quanto versato, salvo diversa disposizione contrattuale".
Nella fattispecie, non vi è stata alcuna esecuzione del contratto, né una diversa disposizione che legittimi la trattenuta dell'acconto.
Pertanto, in assenza di una diversa disposizione, il ha diritto alla restituzione Pt_1
dell'importo versato di € 10.370,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Non andrà accolta invece la domanda di risarcimento danni formulata dall'attore in mancanza di qualsiasi riscontro probatorio in ordine al pregiudizio subito dall'istante per effetto dell'inadempimento del convenuto.
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano coma di dispositivo che segue, tenuto conto dell'attività espletata, delle ragioni della decisione e del valore dell'accolto, sulla base del D.M. 55/2014 e succ. mod.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando sulla causa come promossa in narrativa, così provvede:
1. accoglie la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e, per l'effetto, condanna il convenuto alla restituzione in favore dell'attore della somma di € 10.370,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
2. rigetta la domanda di risarcimento danni formulata dall'attore;
3. condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in €
3.800,00 per compensi e € 237,00 per esborso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A. come per legge, se dovute, con attribuzione al procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario.
Torre Annunziata, 2 ottobre 2025.
Il Giudice Onorario di Pace
(dr.ssa Silvia Pirone)
…………………………………………………………………
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, dr.ssa Silvia Pirone, nella funzione di G.M., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 6467 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad OGGETTO: restituzione somme, e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in UM NE (NA) alla Via Cimmino n. Parte_1
12, presso lo studio dell'avv. Maria Pezzullo che, unitamente all'avv. Agnese Liguori, lo rappresentano e difendono, giusta procura posta in calce all'atto di citazione e rilasciata su foglio separato, nonché comparsa di costituzione di nuovo difensore del
27.09.2024
ATTORE
E
residente in [...] Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale atto di citazione, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
titolare della ditta individuale US Infissi, al fine di ottenere la restituzione della somma di € 10.370,00, asseritamente versata a titolo di acconto per lavori di ristrutturazione (sostituzione di infissi) commissionati nel proprio appartamento;
che, nonostante le parti avessero concordato che i lavori commissionati si sarebbero svolti il
12/11/2018, gli stessi non ebbero mai inizio ed il si rese irreperibile, tanto CP_1
che esso attore si vide costretto a sporgere formale denuncia-querela nei confronti del convenuto;
tanto premesso, agiva in giudizio per ottenere la restituzione della somma versata a titolo di acconto, oltre interessi, nonché la condanna del convenuto al risarcimento del danno subito, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Rimaneva contumace per tutta la durata del processo il convenuto, sebbene ritualmente citato (cfr. notifica a mezzo servizio postale del 19.09.2023 con racc. a.r.).
Dopo l'espletamento della prova testimoniale, all'udienza del 15 maggio 2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è passata in decisione, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 cpc.
La domanda è fondata e va accolta per le ragioni di seguito illustrate.
Secondo i principi generali in tema di onere della prova (2697 c.c.) grava in capo a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: quindi l'attore deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata mentre il convenuto ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, inoltre, hanno chiarito che “il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento” (Cass. Sez. Unite 30.10.2001, n. 13533).
Ciò posto, ad avviso del giudicante l'istruttoria acquisita agli atti consente di ritenere assolto l'onere probatorio gravante su . Parte_1
Ed invero, risulta per tabulas che:
- in seguito alla richiesta formulata dall'attore, inoltrava al Controparte_1 Pt_1
il preventivo dei lavori commissionati per l'importo complessivo di €. 20.740,00 (cfr. preventivo del 6.8.2018 in atti);
- che, in data 14.09.2018, il provvedeva, a mezzo bonifico bancario, a versare Pt_1
l'importo di €. 2.074,00 e, in data 2.10.2018, sempre a mezzo bonifico bancario, la somma di €.8.296,00 (cfr. docc. n. 2 e 3 in atti).
Inoltre, i testi escussi all'udienza del 4.10.2024, e CP_2 CP_3
, hanno confermato sia la commissione da parte dell'attore dei lavori indicati
[...]
in citazione alla ditta sia il versamento da parte del della CP_1 Pt_1
complessiva somma di circa 10.000,00 euro a titolo di acconto, nonchè la mancata consegna e sostituzione degli infissi ordinati.
L'attore, pertanto, ha adempiuto al proprio onere probatorio, provando di aver commissionato al convenuto i lavori indicati in citazione, di aver pagato l'acconto del prezzo pattuito ed ha allegato l'inadempimento del convenuto.
Inoltre, va tenuto conto del comportamento processuale tenuto dal convenuto, il quale, rimanendo contumace, ha lasciato chiaramente intendere di non avere valide ragioni da far valere a sua giustificazione o da opporre alla pretesa di parte attrice. In applicazione dei principi di buona fede e di adempimento dei contratti, sanciti dall'art. 1375 c.c. e dalla giurisprudenza consolidata, l'attore ha quindi diritto alla restituzione dell'importo versato.
A tale riguardo, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22982/2019, ha ribadito che
"in caso di inadempimento contrattuale, la parte che ha adempiuto l'obbligazione ha diritto alla restituzione di quanto versato, salvo diversa disposizione contrattuale".
Nella fattispecie, non vi è stata alcuna esecuzione del contratto, né una diversa disposizione che legittimi la trattenuta dell'acconto.
Pertanto, in assenza di una diversa disposizione, il ha diritto alla restituzione Pt_1
dell'importo versato di € 10.370,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Non andrà accolta invece la domanda di risarcimento danni formulata dall'attore in mancanza di qualsiasi riscontro probatorio in ordine al pregiudizio subito dall'istante per effetto dell'inadempimento del convenuto.
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano coma di dispositivo che segue, tenuto conto dell'attività espletata, delle ragioni della decisione e del valore dell'accolto, sulla base del D.M. 55/2014 e succ. mod.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando sulla causa come promossa in narrativa, così provvede:
1. accoglie la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e, per l'effetto, condanna il convenuto alla restituzione in favore dell'attore della somma di € 10.370,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
2. rigetta la domanda di risarcimento danni formulata dall'attore;
3. condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in €
3.800,00 per compensi e € 237,00 per esborso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A. come per legge, se dovute, con attribuzione al procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario.
Torre Annunziata, 2 ottobre 2025.
Il Giudice Onorario di Pace
(dr.ssa Silvia Pirone)