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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/02/2025, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale Dott. Salvatore
Gentile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 17049 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...], ivi residente in Parte_1 C.F._1
via Daniele n. 19, ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza L. Ariosto n. 25, presso lo studio dell'Avv. Damiano Scaltriti, da cui è rappresentato e difeso per procura come in atti
- ATTORE -
E
in persona del con sede in Controparte_1 CP_2
Roma, via XX Settembre n. 97,
, in persona del Legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Controparte_3
via Barberini n. 38, entrambi domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catania, via Vecchia Ognina 149,
- CONVENUTI –
OGGETTO: Usucapione.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., e pertanto si indicano le ragioni di fatto e di diritto della decisione, intendendosi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 20.11.2019, conveniva in Parte_1
giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, il e l Controparte_4 CP_3
esponeva di possedere da oltre vent'anni e precisamente dal 1991, gli immobili siti nel
[...]
Comune di Catania: a) appartamento in Via Daniele n. 19, angolo Cortile del Pettirosso, di vani catastali 5, censito al N.C.E.U. del Comune di Catania al foglio 69, particella 19457, subalterno 39; b)
½ garage sito in Catania, Cortile del Pettirosso, esteso mq. 21, censito al N.C.E.U. al foglio 69, particella 19457, sub. 12, catastalmente intestati a , nato a [...] Persona_1
l'11.4.1915 e deceduto in Catania il 5.9.1992.
L'attore riferiva, altresì, di essere venuto nel possesso di detti immobili per un atto di donazione in suo favore da parte del , padrino del il quale li aveva acquistati con atto Persona_1 Pt_1
di compravendita del 9.9.1965 rep. 365 e Racc. 240; atto di donazione, tuttavia, mai formalizzato con atto notarile.
Aggiungeva che, al momento della morte del , avvenuta senza che il de cuius lasciasse Per_1
testamento, ed atteso che il non aveva eredi legittimi e/o altri successibili per come Per_1
documentato in atti dall'attore, il appunto, entrava nel possesso di detti beni per goderne Pt_1
come legittimo proprietario, in modo pacifico ed incontestato, provvedendo a pagare tutte le spese per tasse ed imposte inerenti detti beni, nonché ad eseguire le opere di manutenzione di cui i beni oggetto di causa avevano necessitato nel corso del tempo.
Deduceva, ancora, che trascorsi 10 anni dalla morte del senza che alcuno avesse accettato Per_1
l'eredità del medesimo, detta eredità doveva ritenersi, ai sensi dell'art. 586 c.c., devoluta in favore dello Stato, nei confronti del quale, esso attore avviava la procedura di mediazione obbligatoria che andava deserta per la mancata presentazione da parte delle PP.AA. odierne convenute.
Osservava, che, sotto il profilo della titolarità passiva, non era dato rinvenire, nonostante accurate ricerche documentate in atti, notizie dell'esistenza in vita di eventuali eredi del ragione per Per_1
la quale la legittimazione passiva era da ritenersi in capo al ministero ed Agenzia convenuti per devoluzione ex art. 586 c.c..
2 Sulla scorta di tali considerazioni l'attore rassegnava al Tribunale adito le seguenti conclusioni
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,: 1) ritenere e dichiarare che il signor Parte_1
ha acquistato per usucapione, ai sensi dell'art. 1158 c.c., i seguenti immobili, appartenuti al signor Per_1
allorchè quest'ultimo era in vita: a) appartamento sito in Catania, Via Daniele n. 19 angolo Cortile
[...]
del Pettirosso, di vani catastali 5, censito al N.C.E.U. del Comune di Catania al foglio 69, particella 19457, subalterno 39; b) ½ garage sito in Catania, Cortile del Pettirosso, esteso mq. 21, censito al N.C.E.U. al foglio
69, particella 19457, sub. 12; 2) condannare i convenuti al rimborso in favore dell'esponente delle spese sostenute per l'avvio del procedimento di mediazione;
3) condannare i convenuti alla refusione in favore dell'Erario di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge”.
Il e l , si costituivano in giudizio Controparte_4 Controparte_3
eccependo la propria carenza di legittimazione passiva sul presupposto che l'attore non avrebbe fornito adeguata prova di avere effettuato tutte le ricerche più opportune per individuare eventuali eredi del ed in ogni caso per non avere provveduto preventivamente all'esperimento della Per_1
procedura di nomina di un curatore dell'eredità giacente.
Ancora eccepivano le PP.AA. convenute l'applicazione nella fattispecie dell'art. 1 comma 260 ella L.
296/06 per non avere mai comunicato formalmente l'attore alle PP.AA. convenute di essere entrato nel possesso dei beni de quibus, con la conseguenza che la domanda attorea andava rigettata non essendo maturato il ventennio di possesso richiesto dalla legge.
Le parti convenute, quindi, rassegnavano al giudice le seguenti conclusioni “…In via pregiudiziale: - dichiarare il difetto di legittimazione passiva del e dell' Controparte_4 CP_3
per quanto esposto in narrativa. In subordine, nel merito: - rigettare integralmente per i motivi sopra
[...]
esposti, la domanda attorea, e per l'effetto dichiarare i beni di cui al punto 1 e 2 della premessa appartenenti allo Stato ex art. 586 c.c…”.
Instaurato quindi il contraddittorio, venivano concessi i termini ex art. 183 6^ comma c.p.c. per il deposito di memorie e la causa veniva istruita a mezzo produzione documentale ed espletamento della prova per testi.
Terminata l'attività istruttoria il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 3.10.2024, sulle conclusioni precisate a verbale dalle parti, la causa veniva
3 trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
L'attrice ha proposto domanda di usucapione del diritto di proprietà di immobili, ai sensi dell'art. 1158 c.c..
Preliminarmente va evidenziato che parte attrice ha, correttamente, individuato i propri contraddittori – titolari passivi del rapporto giuridico controverso – negli odierni convenuti – più precisamente nell' - atteso che detta legittimazione passiva si giustifica per la Controparte_3
successione dello Stato ai sensi dell'art 586 c.c., in quanto non esiste nei registri immobiliari alcuna trascrizione “contro” il titolare degli immobili deceduto senza lasciare eredi, Persona_1
derivandone che i beni oggetto del presente giudizio sono stati acquisiti, ai sensi dell'art. 586 c.c., dallo Stato, che l'ha lasciati abbandonati, nella disponibilità dell'attore, senza che sia stato compiuto il minimo atto gestorio da parte di chicchessia all'infuori dell'attore.
Anche in questa sede si ritiene di ribadire – per come già evidenziato con l'ordinanza del
22.10.20 – che in relazione alla legittimazione passiva della P.A. convenuta ex art. 586 c.c., com'è noto non vi è necessità che venga raggiunta la certezza assoluta dell'inesistenza di altri chiamati, essendo sufficiente un alto grado di probabilità come nel caso che occupa. Peraltro è parimenti pacifico in giurisprudenza che il termine decennale, previsto dall'art. 480 C.C., va considerato nel suo decorso obiettivo, senza possibilità di deroga alcuna in considerazione dell'esigenza di certezza giuridica obiettiva circa i passaggi patrimoniali, ragione per cui dopo la scadenza del decennio la devoluzione deve ritenersi comunque certa.
Sempre con riguardo alla legittimazione passiva gravante sulle PP.AA. convenute mette conto richiamare l'orientamento - ormai costante - della Giurisprudenza di legittimità secondo cui “
…il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, ha previsto la istituzione delle agenzie fiscali per la gestione delle funzioni già esercitate dai vari dipartimenti e di quelle connesse svolte da altri uffici del Ministero delle finanze.
Testualmente, il citato art. 57, al comma 1, dispone che "Per la gestione delle funzioni esercitate dai dipartimenti delle entrate, delle dogane, del territorio e di quelle connesse svolte da altri uffici del CP_4
sono istituite l' , l' l e l' , di Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_3
seguito denominate agenzie fiscali. Alle agenzie fiscali sono trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e
4 competenze che vengono esercitate secondo la disciplina dell'organizzazione interna di ciascuna agenzia"; - all'Agenzia del demanio è attribuita l'amministrazione dei beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego, di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni a fini conoscitivi ed operativi, criteri di mercato, di gestire con criteri imprenditoriali i programmi di vendita, di provvista, anche mediante l'acquisizione sul mercato, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili" (vedi art. 65, comma 1)” (ex multiis Cass. Ord. Sez. 2 n. 23293/2021).
Ne consegue che il giudizio di usucapione di un bene devoluto ex lege al patrimonio dello
Stato (per assenza di successibili e/o comunque per l'intervenuta prescrizione del diritto ad accettare) non può che essere incoato solo nei confronti dell' dal momento che Controparte_3
il ha dismesso – in forza del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 - Controparte_4
anche la funzione di organo rappresentativo dello Stato ai fini giudiziali.
Da quanto sopra, discende che va dichiarata la carenza di legittimazione passiva in capo al solo
. Controparte_4 Controparte_4
Nel merito, la domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento.
Com'è noto, ai fini dell'acquisto della proprietà a titolo originario per intervenuta usucapione, i fatti costitutivi della configurabilità del possesso ad usucapionem, ai sensi dell'art. 1158
c.c., sono integrati dalla necessaria sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione del bene e tali da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus.
Ed infatti, la Suprema Corte ha più volte ribadito che “per la configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo alluopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena" ("ex plurimis" Cass.
n.11000/2001, Cass. n. 18392/2006, Cass. n. 362/2017), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta
5 all'inerzia del titolare del diritto (Cass. N. 25498/2014, Cass. n. 10894/2013, Cass. 11 maggio 1996 n. 4436,
Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).” (Ord. Sez. 6 n. 8866/2018).
Secondo consolidata giurisprudenza chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova rigorosa di tutti gli elementi costituitivi della detta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del “corpus” ma anche dell'“animus”, elemento quest'ultimo che può essere desunto, in via presuntiva, dal primo se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà “…chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus; nella specie, quest'ultimo elemento poteva essere desunto in via presuntiva dal primo, essendo dimostrato lo svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, senza che fosse stato per contro provato che la disponibilità del bene era stata conseguita dal XXXX mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale, ovvero in forza di una convenzione ad effetti obbligatori, in maniera da vincere la presunzione di possesso di cui al primo comma dell'art. 1141 c.c. (Cass. Sez. 2, 27/09/2017, n.
22667; Cass. Sez. 2, 11/06/2010, n. 14092; Cass. Sez. 2, 06/08/2004, n. 15145).” (Cassazione Sent. Sez. 2
n. 2054/2019).
In buona sostanza la giurisprudenza ha consolidato il principio che, ai sensi dell'art. 1141 comma 1 c.c., l'animus possidendi si presume in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà e non è escluso dalla consapevolezza del possessore di non avere un valido titolo che legittimi il potere, posto che l'animus possidendi consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria mediante l'attività corrispondente all'esercizio della proprietà, indipendentemente dall'effettiva esistenza del relativo diritto o della conoscenza del diritto altrui.
Va ancora rilevato che è ormai principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale, in tema di usucapione, l'assolvimento dell'onere probatorio gravante su chi invoca l'acquisto a titolo originario della proprietà, come detto, debba essere apprezzato con particolare rigore e ciò anche in correlazione con i precetti comunitari atteso che “…in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un
6 particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio della sussistenza dei presupposti per
l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale.” (Cass. Civ. n. 3487 del 06/02/2019).
Orbene, dalla documentazione versati in atti dall'attore e dalla prova testimoniale espletata
è, invero, emerso, in modo chiaro, che ha posseduto i beni immobili oggetto di Parte_1
causa per ben oltre il ventennio richiesto dalla legge.
Quanto sopra ha trovato conferma, in particolare, in quanto riferito dai testimoni escussi, sulle dichiarazioni dei quali non vi è ragione di dubitare circa la loro attendibilità ed imparzialità stante anche che le medesime sono risultate essere tutte concordanti tra di esse.
Il teste in risposta affermativa all'articolato di prova sub a) - avente ad Testimone_1
oggetto la circostanza secondo cui l'attore abita con la sua famiglia nell'appartamento oggetto di causa sin dal 1991 - ha precisato che “…Sono a conoscenza di tale circostanza in quanto io sin dalla mia nascita ho vissuto nell'immobile all'interno del quale si trova l'appartamento oggetto del presente giudizio, infatti ho vissuto prima con i miei genitori e poi, una volta sposato, ho acquistato un appartamento all'interno dello stesso stabile, nel quale vivo tuttora…”.
Nel confermare la veridicità anche dell'articolato sub b) – riguardante il fatto che l'attore utilizza dal 1991 il garage sito in Catania, Cortile del Pettirosso, esteso mq. 21, costituente pertinenza del detto appartamento oggetto di causa – riferiva che “…se non ricordo male, il utilizzava il Pt_1
garage in questione anche prima del 1991..”.
Il confermava anche l'articolato sub d) inerente la circostanza che l'attore Tes_1
partecipa, quale comproprietario, sin dal 1991, alle assemblee ordinarie e straordinarie del
Condominio sito in Catania, Via Daniele n. 19.
Inoltre, rispondendo in senso positivo anche all'articolato sub g) – avente riguardo al fatto che il teste stesso abbia ricoperto in passato il ruolo di amministratore del de quo – CP_8
evidenziava “…di avere sempre inviato nella qualità le convocazioni all'attore in relazione all'appartamento da lui utilizzato…”.
Infine, nel confermare anche la circostanza di cui all'articolato sub h) – riguardante il fatto che il teste stesso quando era amministratore del condominio aveva provveduto a convocare il per le assemblee condominiali in quanto lo riteneva comproprietario – puntualizzava che Pt_1
7 “…trattandosi di un piccolo condominio, consegnavo personalmente a mano ai condomini le convocazioni assembleari e quindi anche all'attore che io ho sempre reputato proprietario…”.
Come detto tali affermazioni del teste trovavano sostanziale conferma in quelle di Tes_1
altro teste escusso – conoscente dal 2005 dell'attore – il quale, dimostrando di Testimone_2
avere buona contezza dei fatti oggetto di causa, oltre a confermare la veridicità degli articolati a) e b), rispondeva affermativamente anche all'articolato c) – per averglielo riferito il - attinente Pt_1
il fatto che all'attore gli immobili oggetto di causa furono donati dal di lui padrino, Per_1
.
[...]
Ancora, la teste , dopo aver risposto affermativamente al capitolato di prova sub e) Testimone_3
- inerente la circostanza per cui detta teste aveva ricoperto la carica di amministratore del dal 2003 al 2007 – nel confermare anche la circostanza sub h) precisava “…ricordo bene CP_8
che nell'anagrafe condominiale trasmessa dal mio predecessore l'attore risultava essere il titolare dell'appartamento sito al settimo piano, anzi sesto piano della palazzina in questione (la madre dell'attore abitava al settimo piano)…il pagava regolarmente le quote condominiali ordinarie e straordinarie Pt_1
relative all'appartamento da lui detenuto. In sostanza io, relativamente alla mia attività di amministratore, ho intrattenuto rapporti solo con l'attore…”.
Pure il Teste confermava come vere le circostanze di cui agli articolati a), b) e c) ed a tal Persona_2
ultimo riguardo precisava che il gli riferì che “… il proprietario ad un certo punto morì e lui Pt_1
continuò a vivere li pagando tutte le tasse e quote condominiali relative all'appartamento in questione…”.
In definitiva, anche le dichiarazioni dei testimoni hanno evidenziato che il potere sugli immobili oggetto di causa da parte dell'attore è stato esercitato sempre in modo assolutamente indisturbato, continuo e non interrotto per ben oltre un ventennio;
mai nessuno ebbe infatti a contestare il suddetto possesso.
Da quanto sopra se ne desume che parte attrice ha adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante e possono pertanto ritenersi provati, sulla base dell'istruttoria espletata, oltre alla sussistenza, nella fattispecie, dei requisiti della continuità ultraventennale, della non interruzione, della pacificità e pubblicità del possesso - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1158 cod. civ. - sia l'elemento materiale, consistente nell'esercizio dei poteri di signoria sui beni de quibus
8 corrispondenti a quelli derivanti dal diritto di proprietà, sia l'elemento psicologico, costituito dalla volontà dell'attore di comportarsi come proprietario dei beni immobili oggetto di causa.
Ciò anche atteso che, secondo la giurisprudenza di legittimità “…Secondo la giurisprudenza di questa
Corte, diversa è la regola probatoria nel processo penale e in quello civile: “nel primo vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio, mentre nel secondo vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non, stante la diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa, e l'equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti (..); lo standard di certezza probabilistica in materia civile non può essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa – statistica delle frequenze di classi di eventi, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternative) disponibili in relazione al caso concreto: nello schema generale della probabilità come relazione logica va determinata l'attendibilità dell'ipotesi sulla base dei relativi elementi di conferma” (Cass., sez. un.,
n. 582/2008). Standard probatorio della preponderanza della prova che vale anche in materia di usucapione, ove pure si sottolinea la necessità di rigore – anche alla luce della pronuncia della Corte Europea dei diritti
Per dell'uomo nel caso c. Regno Unito – nell'apprezzamento sul piano probatorio della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà (Cass. 20539/2017)…” (cfr. sempre Cass. civ.
n.3487/2019).
Al giorno della domanda (20.11.2019) era dunque ampiamente maturato il ventennio di possesso ad usucapionem, secondo quanto richiesto dall'art. 1158 e ss. c.c..
Né in senso contrario può assumere rilievo ostativo all'usucapione degli immobili de quibus il disposto di cui all'art. 1 comma 260 della L. 27.12.2007 n. 296 (cd. legge finanziaria 2007) – invocato da parte convenuta -, a mente del quale il possesso di beni “vacanti o derivanti da eredità giacenti” si considera viziato ai sensi dell'art. 1163, sino a quando il possesso stesso non sia notificato all . Controparte_3
L'art. 1 comma 260 stabilisce infatti che “Allo scopo di devolvere allo Stato i beni vacanti o derivanti da eredità giacenti, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro dell'economia e delle finanze, determina, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per l'acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni giacenti o vacanti nel territorio dello Stato. Al
9 possesso esercitato sugli immobili vacanti o derivanti da eredità giacenti si applica la disposizione dell'articolo 1163 del codice civile sino a quando il terzo esercente attività corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale non notifichi all'Agenzia del demanio di essere in possesso del bene vacante o derivante da eredità' giacenti. Nella comunicazione inoltrata all'Agenzia del demanio gli immobili sui quali è esercitato il possesso corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale devono essere identificati descrivendone la consistenza mediante la indicazione dei dati catastali”.
Orbene, occorre innanzi tutto stabilire l'efficacia temporale di detta norma.
Sul punto vi sono due pronunce della Cassazione (Sentenze n. 14655/13 confermativa di n. 1549/10) in cui la Suprema Corte detta il principio per il quale “….la norma non ha carattere retroattivo, non potendo ritenersi meramente interpretativa delle disposizioni di cui all'art. 1163 c.c., in quanto ha introdotto nell'ordinamento una nuova disciplina del possesso utile ad usucapionem relativamente ai beni vacanti e alle eredità giacenti di cui lo Stato sia divenuto titolare ex art. 586 c.c. allo scopo di consentirgli effettivo esercizio dei diritti successori ed impedirne l'estinzione a favore di terzi possessori. Infatti, la norma non solo ha imposto
a carico di colui che esercita il possesso su beni vacanti o derivanti da eredità giacenti l'onere (prima non sussistente) di darne comunicazione all'Agenzia ma, nel subordinare all'effettuazione di tale adempimento il decorso del termine necessario per l'usucapione, ha previsto una nuova ipotesi di vizio del possesso acquistato sui beni in questione, estendendo la previsione di cui all'art. 1163 c.c.- secondo cui il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l'usucapione se non dal momento in cui sono cessati la violenza o la clandestinità - quando non sia stato effettuato il suddetto adempimento. Pertanto, la stessa ratio ispiratrice dell'intervento del legislatore, volto ad evitare la perdita di diritti acquistati ai sensi dell'art. 586 c.c. citato su beni di cui l'Amministrazione neppure sia a conoscenza di avere acquistato, non fa altro che confermare che, in coerenza con i principi che regolano l'istituto dell'usucapione, ai sensi dell'art. 1163 c.c. nel testo anteriore alla citata modifica legislativa, le ragioni dell'inerzia dello Stato o la mancata comunicazione dell'altrui possesso ovvero la mancata conoscenza dell'intervenuto acquisto del bene erano circostanze che non potevano assumere alcun rilievo ai fini di impedire il decorso dell'usucapione e tanto meno potevano configurare una situazione di possesso clandestino, atteso che l'acquisto ex art. 1158 c.c. postula, da un lato, l'obiettiva inerzia da parte del proprietario o del titolare di un diritto reale e, dall'altro, l'acquisto e l'esercizio del possesso da
10 parte del terzo in modo pubblico e pacifico…” (Cass. civ. sez. II, 11/06/2013, n.14655; Cass. civ. sez. II,
26/01/2010, n.1549).
Ai fini del presente giudizio, va rilevato che le sentenze poco sopra richiamate riguardavano casi in cui l'usucapione si era già compiuta alla data di entrata in vigore della norma, in relazione ai quali è del tutto pacifico che detta disposizione non abbia efficacia retroattiva e non possa intaccare i diritti acquisiti.
Il caso a mani, invece, è parzialmente diverso, perché l'attore ha cominciato a possedere gli immobili nel 1991 e dunque nel 2007 (momento di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 260 dell'art. 1 della L. 296/06) non era ancora trascorso il ventennio.
Con riferimento a questa ipotesi, invero, allo stato, non risultano precedenti espressi dalla
Cassazione, mentre la giurisprudenza di merito è divisa.
Esiste effettivamente un orientamento - invocato da parte convenuta - secondo cui, per effetto della modifica legislativa in vigore dall'1.1.2007, a partire da tale data il possesso dell'usucapente non sarebbe più opponibile nei confronti dell' in quanto ritenuto possesso Controparte_3
clandestino ed inidoneo al compimento del termine ventennale di usucapione.
Questo Decidente, però, non condivide questa interpretazione ritenendo di dover aderire al diverso orientamento - assai più convincente e rigoroso già sostenuta in numerosissimi precedenti della giurisprudenza di merito (cfr. tra gli altri Tribunale di Como, 21/02/2024, n. 228 e Tribunale di Lecco
n. 353/2024) – secondo cui “… l'art. 1, comma 260, della L. n. 296/2006 ha dunque introdotto una nuova ipotesi di vizio del possesso, subordinando all'intervenuta comunicazione da parte di colui che esercita il possesso su beni vacanti o derivanti da eredità giacenti all' il decorso del termine Controparte_3
necessario per l'usucapione. Ebbene, è evidente che tale ulteriore vizio del possesso possa assumere rilevanza soltanto per le situazioni di possesso iniziate dopo l'entrata in vigore di tale norma, atteso che prima di tale momento la mancata comunicazione dell'altrui possesso, ovvero la mancata conoscenza dell'intervenuto acquisto del bene erano circostanze che non potevano assumere alcun rilievo ai fini di impedire il decorso dell'usucapione e tanto meno potevano configurare una situazione di possesso clandestino (cfr. Cass. Civ.
1549/2010). L'interpretazione della norma fornita da parte convenuta, […], non risulta condivisibile, atteso che seguendo detta interpretazione si perverrebbe di fatto ad una applicazione retroattiva della norma, imponendo ai fini della non clandestinità del possesso utile ai fini dell'usucapione un requisito non previsto
11 dal legislatore nel momento in cui colui che ne aveva interesse ha iniziato ad esercitare il possesso su beni vacanti o derivanti da eredità giacente”.
In sostanza pur considerando che la citata giurisprudenza di legittimità si è riferita solo a fattispecie in cui l'usucapione era già maturata al momento dell'entrata in vigore della nuova disposizione, vi
è da ritenere che i summenzionati principi debbano trovare applicazione anche per il caso in cui il termine per il perfezionarsi della fattispecie acquisitiva sia iniziato a decorrere anteriormente al 2007, seppur ancora non compiutosi alla data dell'1.1.2007.
Infatti, la mancata presenza degli elementi che escludono l'idoneità del possesso ad usucapionem
(quale la violenza, ai sensi dell'art. 1163 c.c.) giova esclusivamente nel momento dell'acquisto del possesso stesso, non incidendo la sopravvenienza di tali circostanze in un momento successivo, rispetto al compimento del termine utile per usucapire - in tal senso Tribunale di Pordenone n.
135/21 - secondo cui “…essendo stato il possesso, per quanto si è scritto, acquistato (art. 1163 c.c.) in modo non violento né clandestino in data comunque ben antecedente all'entrata in vigore della disciplina speciale, esso è proseguito in modo utile ad usucapionem non potendo il sopravvenire dell'art. 1 comma 260 della Legge del 2007 per sé solo trasformare da quel momento in clandestino un possesso non acquistato come tale;
in altri termini, l'affermata non retroattività della disposizione deve intendersi riferita al momento dell'acquisto del possesso, mantenendo pertanto il possesso, già acquistato in modo utile ad usucapire in data antecedente alla sua entrata in vigore, la propria idoneità a completare la fattispecie acquisitiva in epoca successiva, pur senza la comunicazione prevista al fine dell'acquisto del diritto reale anche per un bene di cui lo Stato sia divenuto titolare ex art. 586 c.c….”
In tal senso anche Corte di Appello di Venezia (Sentenza n. 1846) secondo cui “…il carattere innovativo dell'art. 1 comma 260 della legge n. 296/06 porta quindi ad escludere che la norma possa trovare applicazione per il passato. Ne consegue che non può definirsi clandestino l'acquisto del possesso da parte del terzo di un bene appartenente allo Stato ai sensi dell'art. 586 che sia avvenuto in epoca antecedente all'1.1.2007, nel periodo in cui non vi era l'onere di comunicare alcunché all'amministrazione. Il possesso acquistato senza vizi, in modo pacifico e non clandestino, continua ad essere utile ai fini dell'usucapione anche ove la violenza o clandestinità sopravvengano (Cass. n. 1682/82, rv. 419518; n. 1912/87, rv. 451228; n.
6030/88, rv. 460452; n. 26633/19, rv. 655654). Anche nella fattispecie qui in discussione, quindi, il mancato adempimento dell'onere di comunicazione imposto dalla legge n. 296/06 non incide sul compimento del termine
12 per usucapire, costituendo un'ipotesi di clandestinità sopravvenuta di un possesso che è stato in origine acquistato senza vizi. Deve allora ritenersi che solo quando il possesso di immobili vacanti o derivanti da eredità giacenti sia iniziato dopo il 1.1.2007 la notifica all'Agenzia del Demanio costituisca un presupposto perché il termine ventennale inizi a decorrere…”.
In sintesi, l'acquisto del possesso è un fatto giuridico avvenuto - nel caso oggetto del presente giudizio - nel 1991 e si è definitivamente perfezionato secondo il diritto vigente a quell'epoca, in maniera non clandestina e valida ad usucapionem.
Il Legislatore in generale non interviene in un momento successivo a modificare la natura di quanto già avvenuto: nella specie, quando la disposizione dell'art. 1 comma 260 della L. 296/06 è entrata in vigore (1.1.2007), l'attore stava possedendo in maniera non clandestina già da oltre 16 anni ed il legislatore non ha inteso intervenire retroattivamente per modificare la natura di quel possesso.
Come più volte rilevato in precedenza, l'art. 1 comma 260 della L.296/2006 disciplina e qualifica, dichiaratamente, il solo momento dell'acquisto del possesso, mediante l'esplicito rimando all'art.
1163 c.c. (“Il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l'usucapione se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità è cessata”).
Detto altrimenti, una volta che l'acquisto del possesso sia avvenuto in modo pubblico e pacifico,
l'introduzione in epoca successiva (nel caso di specie, oltre sedici anni dopo) di una norma disciplinante i vizi genetici del possesso non può rilevare ai fini dell'interruzione del termine utile ad usucapire (cfr. Tribunale di Reggio Calabria n. 577/21).
Quanto sopra a maggior ragione se si considera anche che la Cassazione ha evidenziato che
“…l'inerzia dell'Amministrazione non può ritenersi conseguenza di una situazione di oggettiva impossibilità per lo Stato di conoscere l'intervenuto acquisto della proprietà del bene oggetto del possesso esercitato da terzi posto che - indipendentemente da quanto è stato poi pure previsto con la citata L. del 2007 proprio per sopperire
a disfunzioni legate alla mancata adozione di idonee misure - lo Stato avrebbe potuto compiere quelle attività, di carattere amministrativo ed organizzativo, dirette all'acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni giacenti o vacanti nel territorio dello Stato…” (cfr. ancora Cass. civ. sez. II, 11/06/2013,
n.14655; Cass. civ. sez. II, 26/01/2010, n.1549).
13 In definitiva la domanda avanzata da parte attrice merita pertanto di essere accolta e si deve quindi dichiarare che , nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
n. 19, ha acquistato, per usucapione, la piena proprietà degli immobili siti nel Comune di Catania
a) appartamento in Via Daniele n. 19, angolo Cortile del Pettirosso, di vani catastali 5, censito al
N.C.E.U. del Comune di Catania al foglio 69, particella 19457, subalterno 39;
b) proprietà di ½ indiviso del garage sito in Catania, Cortile del Pettirosso, esteso mq. 21, censito al
N.C.E.U. al foglio 69, particella 19457, sub. 12, catastalmente intestati a , nato a [...] Persona_1
Giovanni La Punta l'11.4.1915, deceduto in Catania il 5.9.1992 appartenenti allo Stato ex art. 586 c.c..
Conseguentemente, va ordinata al Conservatore dei RR.II. territorialmente competente l'annotazione della presente sentenza, con esenzione dello stesso da ogni responsabilità.
Sulle spese processuali
Alla luce della complessità e relativa novità della questione inerente la interpretazione della norma di cui all'art. 1 comma 260 L. 296/06 sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, Terza sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ed assorbita ogni diversa istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 17049/2019, così provvede:
In via preliminare
DICHIARA, per quanto in motivazione, la carenza di legittimazione passiva in capo al
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto, Controparte_4
DISPONE l'estromissione dal presente giudizio del , in Controparte_4
persona del legale rappresentante pro tempore;
Nel merito
DICHIARA, per le causali di cui in motivazione, in accoglimento della domanda proposta da parte attrice, che (C.F. ), nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], è divenuto proprietario, per intervenuta usucapione nei confronti dell , in persona del legale rappresentante pro tempore, della proprietà degli Controparte_3
immobili siti nel Comune di Catania: a) appartamento in Via Daniele n. 19, angolo Cortile del
14 Pettirosso, di vani catastali 5, censito al N.C.E.U. del Comune di Catania al foglio 69, particella 19457, subalterno 39;
b) proprietà di ½ indiviso del garage sito in Catania, Cortile del Pettirosso, esteso mq. 21, censito al
N.C.E.U. al foglio 69, particella 19457, sub. 12, catastalmente intestati a , nato a [...] l'[...], deceduto in Persona_1
Catania il 5.9.1992 appartenenti allo Stato ex art. 586 c.c.;
ORDINA al Conservatore dei RR.II. territorialmente competente la trascrizione della presente sentenza, con esenzione dello stesso da ogni responsabilità;
RIGETTA ogni altra domanda ed eccezione delle parti.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catania, il 3 Febbraio 2025. IL G.O.T. SALVATORE GENTILE ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011 E CP_9
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale Dott. Salvatore
Gentile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 17049 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...], ivi residente in Parte_1 C.F._1
via Daniele n. 19, ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza L. Ariosto n. 25, presso lo studio dell'Avv. Damiano Scaltriti, da cui è rappresentato e difeso per procura come in atti
- ATTORE -
E
in persona del con sede in Controparte_1 CP_2
Roma, via XX Settembre n. 97,
, in persona del Legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Controparte_3
via Barberini n. 38, entrambi domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catania, via Vecchia Ognina 149,
- CONVENUTI –
OGGETTO: Usucapione.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., e pertanto si indicano le ragioni di fatto e di diritto della decisione, intendendosi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 20.11.2019, conveniva in Parte_1
giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, il e l Controparte_4 CP_3
esponeva di possedere da oltre vent'anni e precisamente dal 1991, gli immobili siti nel
[...]
Comune di Catania: a) appartamento in Via Daniele n. 19, angolo Cortile del Pettirosso, di vani catastali 5, censito al N.C.E.U. del Comune di Catania al foglio 69, particella 19457, subalterno 39; b)
½ garage sito in Catania, Cortile del Pettirosso, esteso mq. 21, censito al N.C.E.U. al foglio 69, particella 19457, sub. 12, catastalmente intestati a , nato a [...] Persona_1
l'11.4.1915 e deceduto in Catania il 5.9.1992.
L'attore riferiva, altresì, di essere venuto nel possesso di detti immobili per un atto di donazione in suo favore da parte del , padrino del il quale li aveva acquistati con atto Persona_1 Pt_1
di compravendita del 9.9.1965 rep. 365 e Racc. 240; atto di donazione, tuttavia, mai formalizzato con atto notarile.
Aggiungeva che, al momento della morte del , avvenuta senza che il de cuius lasciasse Per_1
testamento, ed atteso che il non aveva eredi legittimi e/o altri successibili per come Per_1
documentato in atti dall'attore, il appunto, entrava nel possesso di detti beni per goderne Pt_1
come legittimo proprietario, in modo pacifico ed incontestato, provvedendo a pagare tutte le spese per tasse ed imposte inerenti detti beni, nonché ad eseguire le opere di manutenzione di cui i beni oggetto di causa avevano necessitato nel corso del tempo.
Deduceva, ancora, che trascorsi 10 anni dalla morte del senza che alcuno avesse accettato Per_1
l'eredità del medesimo, detta eredità doveva ritenersi, ai sensi dell'art. 586 c.c., devoluta in favore dello Stato, nei confronti del quale, esso attore avviava la procedura di mediazione obbligatoria che andava deserta per la mancata presentazione da parte delle PP.AA. odierne convenute.
Osservava, che, sotto il profilo della titolarità passiva, non era dato rinvenire, nonostante accurate ricerche documentate in atti, notizie dell'esistenza in vita di eventuali eredi del ragione per Per_1
la quale la legittimazione passiva era da ritenersi in capo al ministero ed Agenzia convenuti per devoluzione ex art. 586 c.c..
2 Sulla scorta di tali considerazioni l'attore rassegnava al Tribunale adito le seguenti conclusioni
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,: 1) ritenere e dichiarare che il signor Parte_1
ha acquistato per usucapione, ai sensi dell'art. 1158 c.c., i seguenti immobili, appartenuti al signor Per_1
allorchè quest'ultimo era in vita: a) appartamento sito in Catania, Via Daniele n. 19 angolo Cortile
[...]
del Pettirosso, di vani catastali 5, censito al N.C.E.U. del Comune di Catania al foglio 69, particella 19457, subalterno 39; b) ½ garage sito in Catania, Cortile del Pettirosso, esteso mq. 21, censito al N.C.E.U. al foglio
69, particella 19457, sub. 12; 2) condannare i convenuti al rimborso in favore dell'esponente delle spese sostenute per l'avvio del procedimento di mediazione;
3) condannare i convenuti alla refusione in favore dell'Erario di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge”.
Il e l , si costituivano in giudizio Controparte_4 Controparte_3
eccependo la propria carenza di legittimazione passiva sul presupposto che l'attore non avrebbe fornito adeguata prova di avere effettuato tutte le ricerche più opportune per individuare eventuali eredi del ed in ogni caso per non avere provveduto preventivamente all'esperimento della Per_1
procedura di nomina di un curatore dell'eredità giacente.
Ancora eccepivano le PP.AA. convenute l'applicazione nella fattispecie dell'art. 1 comma 260 ella L.
296/06 per non avere mai comunicato formalmente l'attore alle PP.AA. convenute di essere entrato nel possesso dei beni de quibus, con la conseguenza che la domanda attorea andava rigettata non essendo maturato il ventennio di possesso richiesto dalla legge.
Le parti convenute, quindi, rassegnavano al giudice le seguenti conclusioni “…In via pregiudiziale: - dichiarare il difetto di legittimazione passiva del e dell' Controparte_4 CP_3
per quanto esposto in narrativa. In subordine, nel merito: - rigettare integralmente per i motivi sopra
[...]
esposti, la domanda attorea, e per l'effetto dichiarare i beni di cui al punto 1 e 2 della premessa appartenenti allo Stato ex art. 586 c.c…”.
Instaurato quindi il contraddittorio, venivano concessi i termini ex art. 183 6^ comma c.p.c. per il deposito di memorie e la causa veniva istruita a mezzo produzione documentale ed espletamento della prova per testi.
Terminata l'attività istruttoria il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 3.10.2024, sulle conclusioni precisate a verbale dalle parti, la causa veniva
3 trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
L'attrice ha proposto domanda di usucapione del diritto di proprietà di immobili, ai sensi dell'art. 1158 c.c..
Preliminarmente va evidenziato che parte attrice ha, correttamente, individuato i propri contraddittori – titolari passivi del rapporto giuridico controverso – negli odierni convenuti – più precisamente nell' - atteso che detta legittimazione passiva si giustifica per la Controparte_3
successione dello Stato ai sensi dell'art 586 c.c., in quanto non esiste nei registri immobiliari alcuna trascrizione “contro” il titolare degli immobili deceduto senza lasciare eredi, Persona_1
derivandone che i beni oggetto del presente giudizio sono stati acquisiti, ai sensi dell'art. 586 c.c., dallo Stato, che l'ha lasciati abbandonati, nella disponibilità dell'attore, senza che sia stato compiuto il minimo atto gestorio da parte di chicchessia all'infuori dell'attore.
Anche in questa sede si ritiene di ribadire – per come già evidenziato con l'ordinanza del
22.10.20 – che in relazione alla legittimazione passiva della P.A. convenuta ex art. 586 c.c., com'è noto non vi è necessità che venga raggiunta la certezza assoluta dell'inesistenza di altri chiamati, essendo sufficiente un alto grado di probabilità come nel caso che occupa. Peraltro è parimenti pacifico in giurisprudenza che il termine decennale, previsto dall'art. 480 C.C., va considerato nel suo decorso obiettivo, senza possibilità di deroga alcuna in considerazione dell'esigenza di certezza giuridica obiettiva circa i passaggi patrimoniali, ragione per cui dopo la scadenza del decennio la devoluzione deve ritenersi comunque certa.
Sempre con riguardo alla legittimazione passiva gravante sulle PP.AA. convenute mette conto richiamare l'orientamento - ormai costante - della Giurisprudenza di legittimità secondo cui “
…il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, ha previsto la istituzione delle agenzie fiscali per la gestione delle funzioni già esercitate dai vari dipartimenti e di quelle connesse svolte da altri uffici del Ministero delle finanze.
Testualmente, il citato art. 57, al comma 1, dispone che "Per la gestione delle funzioni esercitate dai dipartimenti delle entrate, delle dogane, del territorio e di quelle connesse svolte da altri uffici del CP_4
sono istituite l' , l' l e l' , di Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_3
seguito denominate agenzie fiscali. Alle agenzie fiscali sono trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e
4 competenze che vengono esercitate secondo la disciplina dell'organizzazione interna di ciascuna agenzia"; - all'Agenzia del demanio è attribuita l'amministrazione dei beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego, di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni a fini conoscitivi ed operativi, criteri di mercato, di gestire con criteri imprenditoriali i programmi di vendita, di provvista, anche mediante l'acquisizione sul mercato, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili" (vedi art. 65, comma 1)” (ex multiis Cass. Ord. Sez. 2 n. 23293/2021).
Ne consegue che il giudizio di usucapione di un bene devoluto ex lege al patrimonio dello
Stato (per assenza di successibili e/o comunque per l'intervenuta prescrizione del diritto ad accettare) non può che essere incoato solo nei confronti dell' dal momento che Controparte_3
il ha dismesso – in forza del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 - Controparte_4
anche la funzione di organo rappresentativo dello Stato ai fini giudiziali.
Da quanto sopra, discende che va dichiarata la carenza di legittimazione passiva in capo al solo
. Controparte_4 Controparte_4
Nel merito, la domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento.
Com'è noto, ai fini dell'acquisto della proprietà a titolo originario per intervenuta usucapione, i fatti costitutivi della configurabilità del possesso ad usucapionem, ai sensi dell'art. 1158
c.c., sono integrati dalla necessaria sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione del bene e tali da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus.
Ed infatti, la Suprema Corte ha più volte ribadito che “per la configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo alluopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena" ("ex plurimis" Cass.
n.11000/2001, Cass. n. 18392/2006, Cass. n. 362/2017), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta
5 all'inerzia del titolare del diritto (Cass. N. 25498/2014, Cass. n. 10894/2013, Cass. 11 maggio 1996 n. 4436,
Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).” (Ord. Sez. 6 n. 8866/2018).
Secondo consolidata giurisprudenza chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova rigorosa di tutti gli elementi costituitivi della detta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del “corpus” ma anche dell'“animus”, elemento quest'ultimo che può essere desunto, in via presuntiva, dal primo se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà “…chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus; nella specie, quest'ultimo elemento poteva essere desunto in via presuntiva dal primo, essendo dimostrato lo svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, senza che fosse stato per contro provato che la disponibilità del bene era stata conseguita dal XXXX mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale, ovvero in forza di una convenzione ad effetti obbligatori, in maniera da vincere la presunzione di possesso di cui al primo comma dell'art. 1141 c.c. (Cass. Sez. 2, 27/09/2017, n.
22667; Cass. Sez. 2, 11/06/2010, n. 14092; Cass. Sez. 2, 06/08/2004, n. 15145).” (Cassazione Sent. Sez. 2
n. 2054/2019).
In buona sostanza la giurisprudenza ha consolidato il principio che, ai sensi dell'art. 1141 comma 1 c.c., l'animus possidendi si presume in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà e non è escluso dalla consapevolezza del possessore di non avere un valido titolo che legittimi il potere, posto che l'animus possidendi consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria mediante l'attività corrispondente all'esercizio della proprietà, indipendentemente dall'effettiva esistenza del relativo diritto o della conoscenza del diritto altrui.
Va ancora rilevato che è ormai principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale, in tema di usucapione, l'assolvimento dell'onere probatorio gravante su chi invoca l'acquisto a titolo originario della proprietà, come detto, debba essere apprezzato con particolare rigore e ciò anche in correlazione con i precetti comunitari atteso che “…in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un
6 particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio della sussistenza dei presupposti per
l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale.” (Cass. Civ. n. 3487 del 06/02/2019).
Orbene, dalla documentazione versati in atti dall'attore e dalla prova testimoniale espletata
è, invero, emerso, in modo chiaro, che ha posseduto i beni immobili oggetto di Parte_1
causa per ben oltre il ventennio richiesto dalla legge.
Quanto sopra ha trovato conferma, in particolare, in quanto riferito dai testimoni escussi, sulle dichiarazioni dei quali non vi è ragione di dubitare circa la loro attendibilità ed imparzialità stante anche che le medesime sono risultate essere tutte concordanti tra di esse.
Il teste in risposta affermativa all'articolato di prova sub a) - avente ad Testimone_1
oggetto la circostanza secondo cui l'attore abita con la sua famiglia nell'appartamento oggetto di causa sin dal 1991 - ha precisato che “…Sono a conoscenza di tale circostanza in quanto io sin dalla mia nascita ho vissuto nell'immobile all'interno del quale si trova l'appartamento oggetto del presente giudizio, infatti ho vissuto prima con i miei genitori e poi, una volta sposato, ho acquistato un appartamento all'interno dello stesso stabile, nel quale vivo tuttora…”.
Nel confermare la veridicità anche dell'articolato sub b) – riguardante il fatto che l'attore utilizza dal 1991 il garage sito in Catania, Cortile del Pettirosso, esteso mq. 21, costituente pertinenza del detto appartamento oggetto di causa – riferiva che “…se non ricordo male, il utilizzava il Pt_1
garage in questione anche prima del 1991..”.
Il confermava anche l'articolato sub d) inerente la circostanza che l'attore Tes_1
partecipa, quale comproprietario, sin dal 1991, alle assemblee ordinarie e straordinarie del
Condominio sito in Catania, Via Daniele n. 19.
Inoltre, rispondendo in senso positivo anche all'articolato sub g) – avente riguardo al fatto che il teste stesso abbia ricoperto in passato il ruolo di amministratore del de quo – CP_8
evidenziava “…di avere sempre inviato nella qualità le convocazioni all'attore in relazione all'appartamento da lui utilizzato…”.
Infine, nel confermare anche la circostanza di cui all'articolato sub h) – riguardante il fatto che il teste stesso quando era amministratore del condominio aveva provveduto a convocare il per le assemblee condominiali in quanto lo riteneva comproprietario – puntualizzava che Pt_1
7 “…trattandosi di un piccolo condominio, consegnavo personalmente a mano ai condomini le convocazioni assembleari e quindi anche all'attore che io ho sempre reputato proprietario…”.
Come detto tali affermazioni del teste trovavano sostanziale conferma in quelle di Tes_1
altro teste escusso – conoscente dal 2005 dell'attore – il quale, dimostrando di Testimone_2
avere buona contezza dei fatti oggetto di causa, oltre a confermare la veridicità degli articolati a) e b), rispondeva affermativamente anche all'articolato c) – per averglielo riferito il - attinente Pt_1
il fatto che all'attore gli immobili oggetto di causa furono donati dal di lui padrino, Per_1
.
[...]
Ancora, la teste , dopo aver risposto affermativamente al capitolato di prova sub e) Testimone_3
- inerente la circostanza per cui detta teste aveva ricoperto la carica di amministratore del dal 2003 al 2007 – nel confermare anche la circostanza sub h) precisava “…ricordo bene CP_8
che nell'anagrafe condominiale trasmessa dal mio predecessore l'attore risultava essere il titolare dell'appartamento sito al settimo piano, anzi sesto piano della palazzina in questione (la madre dell'attore abitava al settimo piano)…il pagava regolarmente le quote condominiali ordinarie e straordinarie Pt_1
relative all'appartamento da lui detenuto. In sostanza io, relativamente alla mia attività di amministratore, ho intrattenuto rapporti solo con l'attore…”.
Pure il Teste confermava come vere le circostanze di cui agli articolati a), b) e c) ed a tal Persona_2
ultimo riguardo precisava che il gli riferì che “… il proprietario ad un certo punto morì e lui Pt_1
continuò a vivere li pagando tutte le tasse e quote condominiali relative all'appartamento in questione…”.
In definitiva, anche le dichiarazioni dei testimoni hanno evidenziato che il potere sugli immobili oggetto di causa da parte dell'attore è stato esercitato sempre in modo assolutamente indisturbato, continuo e non interrotto per ben oltre un ventennio;
mai nessuno ebbe infatti a contestare il suddetto possesso.
Da quanto sopra se ne desume che parte attrice ha adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante e possono pertanto ritenersi provati, sulla base dell'istruttoria espletata, oltre alla sussistenza, nella fattispecie, dei requisiti della continuità ultraventennale, della non interruzione, della pacificità e pubblicità del possesso - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1158 cod. civ. - sia l'elemento materiale, consistente nell'esercizio dei poteri di signoria sui beni de quibus
8 corrispondenti a quelli derivanti dal diritto di proprietà, sia l'elemento psicologico, costituito dalla volontà dell'attore di comportarsi come proprietario dei beni immobili oggetto di causa.
Ciò anche atteso che, secondo la giurisprudenza di legittimità “…Secondo la giurisprudenza di questa
Corte, diversa è la regola probatoria nel processo penale e in quello civile: “nel primo vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio, mentre nel secondo vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non, stante la diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa, e l'equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti (..); lo standard di certezza probabilistica in materia civile non può essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa – statistica delle frequenze di classi di eventi, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternative) disponibili in relazione al caso concreto: nello schema generale della probabilità come relazione logica va determinata l'attendibilità dell'ipotesi sulla base dei relativi elementi di conferma” (Cass., sez. un.,
n. 582/2008). Standard probatorio della preponderanza della prova che vale anche in materia di usucapione, ove pure si sottolinea la necessità di rigore – anche alla luce della pronuncia della Corte Europea dei diritti
Per dell'uomo nel caso c. Regno Unito – nell'apprezzamento sul piano probatorio della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà (Cass. 20539/2017)…” (cfr. sempre Cass. civ.
n.3487/2019).
Al giorno della domanda (20.11.2019) era dunque ampiamente maturato il ventennio di possesso ad usucapionem, secondo quanto richiesto dall'art. 1158 e ss. c.c..
Né in senso contrario può assumere rilievo ostativo all'usucapione degli immobili de quibus il disposto di cui all'art. 1 comma 260 della L. 27.12.2007 n. 296 (cd. legge finanziaria 2007) – invocato da parte convenuta -, a mente del quale il possesso di beni “vacanti o derivanti da eredità giacenti” si considera viziato ai sensi dell'art. 1163, sino a quando il possesso stesso non sia notificato all . Controparte_3
L'art. 1 comma 260 stabilisce infatti che “Allo scopo di devolvere allo Stato i beni vacanti o derivanti da eredità giacenti, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro dell'economia e delle finanze, determina, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per l'acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni giacenti o vacanti nel territorio dello Stato. Al
9 possesso esercitato sugli immobili vacanti o derivanti da eredità giacenti si applica la disposizione dell'articolo 1163 del codice civile sino a quando il terzo esercente attività corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale non notifichi all'Agenzia del demanio di essere in possesso del bene vacante o derivante da eredità' giacenti. Nella comunicazione inoltrata all'Agenzia del demanio gli immobili sui quali è esercitato il possesso corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale devono essere identificati descrivendone la consistenza mediante la indicazione dei dati catastali”.
Orbene, occorre innanzi tutto stabilire l'efficacia temporale di detta norma.
Sul punto vi sono due pronunce della Cassazione (Sentenze n. 14655/13 confermativa di n. 1549/10) in cui la Suprema Corte detta il principio per il quale “….la norma non ha carattere retroattivo, non potendo ritenersi meramente interpretativa delle disposizioni di cui all'art. 1163 c.c., in quanto ha introdotto nell'ordinamento una nuova disciplina del possesso utile ad usucapionem relativamente ai beni vacanti e alle eredità giacenti di cui lo Stato sia divenuto titolare ex art. 586 c.c. allo scopo di consentirgli effettivo esercizio dei diritti successori ed impedirne l'estinzione a favore di terzi possessori. Infatti, la norma non solo ha imposto
a carico di colui che esercita il possesso su beni vacanti o derivanti da eredità giacenti l'onere (prima non sussistente) di darne comunicazione all'Agenzia ma, nel subordinare all'effettuazione di tale adempimento il decorso del termine necessario per l'usucapione, ha previsto una nuova ipotesi di vizio del possesso acquistato sui beni in questione, estendendo la previsione di cui all'art. 1163 c.c.- secondo cui il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l'usucapione se non dal momento in cui sono cessati la violenza o la clandestinità - quando non sia stato effettuato il suddetto adempimento. Pertanto, la stessa ratio ispiratrice dell'intervento del legislatore, volto ad evitare la perdita di diritti acquistati ai sensi dell'art. 586 c.c. citato su beni di cui l'Amministrazione neppure sia a conoscenza di avere acquistato, non fa altro che confermare che, in coerenza con i principi che regolano l'istituto dell'usucapione, ai sensi dell'art. 1163 c.c. nel testo anteriore alla citata modifica legislativa, le ragioni dell'inerzia dello Stato o la mancata comunicazione dell'altrui possesso ovvero la mancata conoscenza dell'intervenuto acquisto del bene erano circostanze che non potevano assumere alcun rilievo ai fini di impedire il decorso dell'usucapione e tanto meno potevano configurare una situazione di possesso clandestino, atteso che l'acquisto ex art. 1158 c.c. postula, da un lato, l'obiettiva inerzia da parte del proprietario o del titolare di un diritto reale e, dall'altro, l'acquisto e l'esercizio del possesso da
10 parte del terzo in modo pubblico e pacifico…” (Cass. civ. sez. II, 11/06/2013, n.14655; Cass. civ. sez. II,
26/01/2010, n.1549).
Ai fini del presente giudizio, va rilevato che le sentenze poco sopra richiamate riguardavano casi in cui l'usucapione si era già compiuta alla data di entrata in vigore della norma, in relazione ai quali è del tutto pacifico che detta disposizione non abbia efficacia retroattiva e non possa intaccare i diritti acquisiti.
Il caso a mani, invece, è parzialmente diverso, perché l'attore ha cominciato a possedere gli immobili nel 1991 e dunque nel 2007 (momento di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 260 dell'art. 1 della L. 296/06) non era ancora trascorso il ventennio.
Con riferimento a questa ipotesi, invero, allo stato, non risultano precedenti espressi dalla
Cassazione, mentre la giurisprudenza di merito è divisa.
Esiste effettivamente un orientamento - invocato da parte convenuta - secondo cui, per effetto della modifica legislativa in vigore dall'1.1.2007, a partire da tale data il possesso dell'usucapente non sarebbe più opponibile nei confronti dell' in quanto ritenuto possesso Controparte_3
clandestino ed inidoneo al compimento del termine ventennale di usucapione.
Questo Decidente, però, non condivide questa interpretazione ritenendo di dover aderire al diverso orientamento - assai più convincente e rigoroso già sostenuta in numerosissimi precedenti della giurisprudenza di merito (cfr. tra gli altri Tribunale di Como, 21/02/2024, n. 228 e Tribunale di Lecco
n. 353/2024) – secondo cui “… l'art. 1, comma 260, della L. n. 296/2006 ha dunque introdotto una nuova ipotesi di vizio del possesso, subordinando all'intervenuta comunicazione da parte di colui che esercita il possesso su beni vacanti o derivanti da eredità giacenti all' il decorso del termine Controparte_3
necessario per l'usucapione. Ebbene, è evidente che tale ulteriore vizio del possesso possa assumere rilevanza soltanto per le situazioni di possesso iniziate dopo l'entrata in vigore di tale norma, atteso che prima di tale momento la mancata comunicazione dell'altrui possesso, ovvero la mancata conoscenza dell'intervenuto acquisto del bene erano circostanze che non potevano assumere alcun rilievo ai fini di impedire il decorso dell'usucapione e tanto meno potevano configurare una situazione di possesso clandestino (cfr. Cass. Civ.
1549/2010). L'interpretazione della norma fornita da parte convenuta, […], non risulta condivisibile, atteso che seguendo detta interpretazione si perverrebbe di fatto ad una applicazione retroattiva della norma, imponendo ai fini della non clandestinità del possesso utile ai fini dell'usucapione un requisito non previsto
11 dal legislatore nel momento in cui colui che ne aveva interesse ha iniziato ad esercitare il possesso su beni vacanti o derivanti da eredità giacente”.
In sostanza pur considerando che la citata giurisprudenza di legittimità si è riferita solo a fattispecie in cui l'usucapione era già maturata al momento dell'entrata in vigore della nuova disposizione, vi
è da ritenere che i summenzionati principi debbano trovare applicazione anche per il caso in cui il termine per il perfezionarsi della fattispecie acquisitiva sia iniziato a decorrere anteriormente al 2007, seppur ancora non compiutosi alla data dell'1.1.2007.
Infatti, la mancata presenza degli elementi che escludono l'idoneità del possesso ad usucapionem
(quale la violenza, ai sensi dell'art. 1163 c.c.) giova esclusivamente nel momento dell'acquisto del possesso stesso, non incidendo la sopravvenienza di tali circostanze in un momento successivo, rispetto al compimento del termine utile per usucapire - in tal senso Tribunale di Pordenone n.
135/21 - secondo cui “…essendo stato il possesso, per quanto si è scritto, acquistato (art. 1163 c.c.) in modo non violento né clandestino in data comunque ben antecedente all'entrata in vigore della disciplina speciale, esso è proseguito in modo utile ad usucapionem non potendo il sopravvenire dell'art. 1 comma 260 della Legge del 2007 per sé solo trasformare da quel momento in clandestino un possesso non acquistato come tale;
in altri termini, l'affermata non retroattività della disposizione deve intendersi riferita al momento dell'acquisto del possesso, mantenendo pertanto il possesso, già acquistato in modo utile ad usucapire in data antecedente alla sua entrata in vigore, la propria idoneità a completare la fattispecie acquisitiva in epoca successiva, pur senza la comunicazione prevista al fine dell'acquisto del diritto reale anche per un bene di cui lo Stato sia divenuto titolare ex art. 586 c.c….”
In tal senso anche Corte di Appello di Venezia (Sentenza n. 1846) secondo cui “…il carattere innovativo dell'art. 1 comma 260 della legge n. 296/06 porta quindi ad escludere che la norma possa trovare applicazione per il passato. Ne consegue che non può definirsi clandestino l'acquisto del possesso da parte del terzo di un bene appartenente allo Stato ai sensi dell'art. 586 che sia avvenuto in epoca antecedente all'1.1.2007, nel periodo in cui non vi era l'onere di comunicare alcunché all'amministrazione. Il possesso acquistato senza vizi, in modo pacifico e non clandestino, continua ad essere utile ai fini dell'usucapione anche ove la violenza o clandestinità sopravvengano (Cass. n. 1682/82, rv. 419518; n. 1912/87, rv. 451228; n.
6030/88, rv. 460452; n. 26633/19, rv. 655654). Anche nella fattispecie qui in discussione, quindi, il mancato adempimento dell'onere di comunicazione imposto dalla legge n. 296/06 non incide sul compimento del termine
12 per usucapire, costituendo un'ipotesi di clandestinità sopravvenuta di un possesso che è stato in origine acquistato senza vizi. Deve allora ritenersi che solo quando il possesso di immobili vacanti o derivanti da eredità giacenti sia iniziato dopo il 1.1.2007 la notifica all'Agenzia del Demanio costituisca un presupposto perché il termine ventennale inizi a decorrere…”.
In sintesi, l'acquisto del possesso è un fatto giuridico avvenuto - nel caso oggetto del presente giudizio - nel 1991 e si è definitivamente perfezionato secondo il diritto vigente a quell'epoca, in maniera non clandestina e valida ad usucapionem.
Il Legislatore in generale non interviene in un momento successivo a modificare la natura di quanto già avvenuto: nella specie, quando la disposizione dell'art. 1 comma 260 della L. 296/06 è entrata in vigore (1.1.2007), l'attore stava possedendo in maniera non clandestina già da oltre 16 anni ed il legislatore non ha inteso intervenire retroattivamente per modificare la natura di quel possesso.
Come più volte rilevato in precedenza, l'art. 1 comma 260 della L.296/2006 disciplina e qualifica, dichiaratamente, il solo momento dell'acquisto del possesso, mediante l'esplicito rimando all'art.
1163 c.c. (“Il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l'usucapione se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità è cessata”).
Detto altrimenti, una volta che l'acquisto del possesso sia avvenuto in modo pubblico e pacifico,
l'introduzione in epoca successiva (nel caso di specie, oltre sedici anni dopo) di una norma disciplinante i vizi genetici del possesso non può rilevare ai fini dell'interruzione del termine utile ad usucapire (cfr. Tribunale di Reggio Calabria n. 577/21).
Quanto sopra a maggior ragione se si considera anche che la Cassazione ha evidenziato che
“…l'inerzia dell'Amministrazione non può ritenersi conseguenza di una situazione di oggettiva impossibilità per lo Stato di conoscere l'intervenuto acquisto della proprietà del bene oggetto del possesso esercitato da terzi posto che - indipendentemente da quanto è stato poi pure previsto con la citata L. del 2007 proprio per sopperire
a disfunzioni legate alla mancata adozione di idonee misure - lo Stato avrebbe potuto compiere quelle attività, di carattere amministrativo ed organizzativo, dirette all'acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni giacenti o vacanti nel territorio dello Stato…” (cfr. ancora Cass. civ. sez. II, 11/06/2013,
n.14655; Cass. civ. sez. II, 26/01/2010, n.1549).
13 In definitiva la domanda avanzata da parte attrice merita pertanto di essere accolta e si deve quindi dichiarare che , nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
n. 19, ha acquistato, per usucapione, la piena proprietà degli immobili siti nel Comune di Catania
a) appartamento in Via Daniele n. 19, angolo Cortile del Pettirosso, di vani catastali 5, censito al
N.C.E.U. del Comune di Catania al foglio 69, particella 19457, subalterno 39;
b) proprietà di ½ indiviso del garage sito in Catania, Cortile del Pettirosso, esteso mq. 21, censito al
N.C.E.U. al foglio 69, particella 19457, sub. 12, catastalmente intestati a , nato a [...] Persona_1
Giovanni La Punta l'11.4.1915, deceduto in Catania il 5.9.1992 appartenenti allo Stato ex art. 586 c.c..
Conseguentemente, va ordinata al Conservatore dei RR.II. territorialmente competente l'annotazione della presente sentenza, con esenzione dello stesso da ogni responsabilità.
Sulle spese processuali
Alla luce della complessità e relativa novità della questione inerente la interpretazione della norma di cui all'art. 1 comma 260 L. 296/06 sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, Terza sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ed assorbita ogni diversa istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 17049/2019, così provvede:
In via preliminare
DICHIARA, per quanto in motivazione, la carenza di legittimazione passiva in capo al
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto, Controparte_4
DISPONE l'estromissione dal presente giudizio del , in Controparte_4
persona del legale rappresentante pro tempore;
Nel merito
DICHIARA, per le causali di cui in motivazione, in accoglimento della domanda proposta da parte attrice, che (C.F. ), nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], è divenuto proprietario, per intervenuta usucapione nei confronti dell , in persona del legale rappresentante pro tempore, della proprietà degli Controparte_3
immobili siti nel Comune di Catania: a) appartamento in Via Daniele n. 19, angolo Cortile del
14 Pettirosso, di vani catastali 5, censito al N.C.E.U. del Comune di Catania al foglio 69, particella 19457, subalterno 39;
b) proprietà di ½ indiviso del garage sito in Catania, Cortile del Pettirosso, esteso mq. 21, censito al
N.C.E.U. al foglio 69, particella 19457, sub. 12, catastalmente intestati a , nato a [...] l'[...], deceduto in Persona_1
Catania il 5.9.1992 appartenenti allo Stato ex art. 586 c.c.;
ORDINA al Conservatore dei RR.II. territorialmente competente la trascrizione della presente sentenza, con esenzione dello stesso da ogni responsabilità;
RIGETTA ogni altra domanda ed eccezione delle parti.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catania, il 3 Febbraio 2025. IL G.O.T. SALVATORE GENTILE ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011 E CP_9
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