TRIB
Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 07/12/2025, n. 1590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1590 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE IV
in persona del Giudice, IL BU,
pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del 4.12.2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 3807/2025 r.g. del Tribunale di
Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del 4.12.2025, promossa da
C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti PRANDINA CARLO come da procura alle liti in atti;
ricorrente
nei confronti di
Controparte_1
Resistente contumace
Conclusioni per il ricorrente:
“Piaccia all'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
NEL MERITO:
1 Accertare e dichiarare che è gravemente Controparte_1 inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto del 18 ottobre 2022 e con le successive modifiche ed integrazioni e, per l'effetto, dichiarare risolto il citato contratto per l'inadempimento della resistente come di già comunicato dal ricorrente il 15 aprile 2024.
Conseguentemente condannare in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, a:
liberare immediatamente il fabbricato del ricorrente e relative pertinenze dai beni e dal materiale posizionato per effetto del contratto stipulato il 18 ottobre 2022 e successive modifiche ed integrazioni entro un termine da fissarsi, onde così ripristinare lo status quo ante dei luoghi di causa per consentir al ricorrente di installar un nuovo impianto fotovoltaico, parimenti autorizzando il sig. a provvedervi Parte_1 direttamente qualora non ottemperi nel termine Controparte_1 all'uopo stabilito dal Giudicante, con tutti i costi di smantellamento e ripristino da addebitarsi alla resistente;
restituire al sig. l'importo di €uro 27.997,02 (IVA Parte_1 compresa) versato sulla scorta del contratto risolto per l'inadempimento avversario, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;
risarcire al sig. tutti i danni patiti e patiendi in Parte_1 conseguenza dell'inadempimento della resistente da liquidarsi (al netto del danno da lucro cessante calcolato in €uro 2.520,00) nella somma di €uro
14.195,00, oppure, in subordine, nella misura che emergerà in corso di causa e/o nel diverso importo che sarà ritenuto di giustizia dall'Illustrissimo Giudice adito (soprattutto per quanto concerne i disagi per l'impossibilità di utilizzare appieno il fabbricato per n. 19 mesi), oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo.
IN OGNI CASO:
2 Con vittoria di spese e competenze professionali della procedura di A.T.P. ex art. 696 e/o 696 bis c.p.c. – R.G. 3593/2024 del Tribunale di Bergamo, nonché di tutte quelle della presente causa di merito, oltre al rimborso spese forfettario al 15%, alla CPA ed all'IVA come per legge.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.- Dopo lo svolgimento del procedimento di istruzione tecnica preventiva, ha agito in giudizio nei confronti della società resistente Parte_1 per sentire dichiarare risolto il contratto di installazione dell'impianto fotovoltaico ai sensi dell'art. 135-bis, comma quarto, cod. cons. e 135- quater, comma secondo, cod. cons, nonché per ottenere la condanna della società resistente: -) al ritiro dell'impianto fotovoltaico installato sull'immobile di sua proprietà; -) alla restituzione del prezzo pagato in esecuzione del contratto risolto;
-) al risarcimento dei danni patrimoniali patiti in conseguenza del mancato funzionamento dell'impianto fotovoltaico;
-) alla refusione delle spese legali di questo giudizio e del procedimento per accertamento tecnico preventivo.
2.- Nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza la resistente non si è costituita e, acquisito l'accertamento tecnico preventivo, la causa è approdata, senza lo svolgimento della fase istruttoria, alla fase decisoria svoltasi nelle forme di cui all'art. 281-sexies c.p.c.
3.1.- Così sinteticamente ricostruito lo svolgimento del processo e il suo oggetto, occorre ora sgombrare il perimetro della decisione da due questioni pregiudiziali di rito potenzialmente ostative all'esame nel merito delle domande.
3.2.- Deve, infatti, preliminarmente essere affermata la competenza del giudice adito, in quanto il contratto de quo non è stato stipulato dal Pt_1 nell'esercizio della sua attività professionale e la residenza del
3 consumatore si trova nel circondario del Tribunale di Bergamo (v. art. 33, comma 1, lett. u) cod. cons.).
3.3.- Deve essere poi, per ragioni di carattere funzionale, esclusa l'improcedibilità della domanda per mancato assolvimento della negoziazione assistita (v. art. 3, d.l. 132/2014). Non ha avuto, infatti, alcun esito conciliativo il procedimento di cui all'art. 696-bis cod. proc. civ. che ha una vis conciliativa indubbiamente più pregnante della negoziazione assistita, nell'ambito della quale il dialogo avviene solo tra gli avvocati delle parti ed esso non è nemmeno facilitato dalla presenza di una figura terza e imparziale in possesso di cognizioni specialistiche idonee a dirimere il contrasto sulle questioni tecniche come, invece, avviene nel procedimento di cui all'art. 696-bis cod. proc. civ.
4.- Ciò posto, occorre entrare nel merito della domanda di risoluzione del contratto. Essa è fondata, sussistendo la fattispecie di cui all'art. 135-bis, comma quarto, lett. d) cod. cons., atteso che le circostanze dell'odierna vicenda rendono inequivoco che il professionista, reso edotto dell'inadempimento significativo delle proprie obbligazioni, non intendeva e non intende procedere al ripristino della conformità del bene e alla ultimazione dei lavori appaltati entro un termine ragionevole. La risoluzione, in ogni caso, per le ragioni che si vengono ad esporre, sussiste anche per la concorrente fattispecie prevista dall'art. 135-bis, comma quarto, lett. c), cod. cons., atteso che l'opera risulta affetta da difetti di conformità talmente gravi che la rendono del tutto inidonea all'uso e che, quindi, giustificano la proposizione immediata della domanda di risoluzione del vincolo negoziale.
5.- Giova premettere, anzitutto, come nonostante le reiterate richieste del consumatore inviate per iscritto alla società installatrice già nei primi mesi del 2024, essa non aveva presentato la dichiarazione di fine lavori necessaria al collegamento dell'impianto fotovoltaico alla rete di distribuzione (doc. 11) e, ancor prima, non aveva neppure completato i
4 lavori di installazione dell'impianto (docc. 13-18): a distanza di oltre un anno dalla conclusione del contratto (avvenuta nell'ottobre del 2022, cfr. docc. 2-5) i lavori, pertanto, non risultavano ancora conclusi e la società appaltatrice non aveva dato al consumatore alcuna rassicurazione sui tempi.
6.- L'inadempimento della resistente si è protratto, inoltre, CP_2 durante lo svolgimento del procedimento di accertamento tecnico preventivo con funzione conciliativa introdotto dal consumatore con ricorso depositato il 16.4.2025. La procedura si è svolta, inoltre, senza neppure la partecipazione della società Controparte_3 nonostante essa risulti regolarmente citata nel procedimento di istruzione tecnica preventiva.
7.- All'esito del procedimento di istruzione tecnica preventiva, la consulenza tecnica d'ufficio ha riscontrato le seguenti significative difformità dell'impianto fotovoltaico realizzato dalla società resistente rispetto al capitolato d'appalto:
-) “l'inverter non è quello riportato nell'offerta. L'inverter installato ha una potenza pari a 10kW, quello dell'offerta riportava un valore pari a 20kW
(trattasi di 20 kilowatt e non 20kWh kilowattora come erroneamente scritto in offerta)”;
-) “i 18 pannelli installati da 540W danno un valore della potenza di picco pari a 9,72kW, contrariamente al valore di potenza riportato in offerta pari
a 10,58 kW. Nel sito del produttore dei moduli fotovoltaici non è possibile prelevare la certificazione del sistema di protezione di interfaccia, installato all'interno dell'inverter, come da disposizione della norma CEI 0-
21, pertanto non è possibile accertare che l'inverter installato sia conforme alle disposizioni normative”;
5 8.- Oltre alle difformità tra quanto realizzato e l'impianto fotovoltaico offerto al consumatore dalla società resistente, la c.t.u. ha, altresì, verificato i seguenti vizi costruttivi dell'opera:
-) “la linea vita non risulta essere correttamente installata. Il punto golfare non è certificato per il tipo di utilizzo impiegato (Allegato 4), infatti sono stati utilizzati per realizzare una linea vita di Tipo C (ex Classe C) dei punti fissi di Tipo A (ex Classe A1) non idonei allo scopo, tale indicazione è rilevabile dalla scheda di collaudo rilasciata dal produttore (Allegato 4) consegnata al Sig. dallo stesso esecutore delle opere. Inoltre non Pt_1 sono presenti il cordino o il gancio di tenuta allo sbarco del lucernario, nonché i punti fissi di Tipo A posizionati come deviatori di caduta
(antipendolo). La fune non è tensionata né presenta la molla assorbitore.
Non è stato reso disponibile il fascicolo dell'opera comprendente dichiarazione di conformità di prodotto, dichiarazione di conformità dell'installatore, progetto di corretta dislocazione dei punti, collaudo statico della linea vita di tipo C (rif. capitolo VII UNI-EN795: Istruzioni per gli installatori). Si da evidenza che l'impianto cosi come realizzato non è certificabile ed è da ritenersi pericoloso, pertanto deve essere dismesso e rifatto con materiale adeguato, testato e certificato”;
-) “dal rilievo fotografico effettuato, la posa dei fogli di lamiera grecata risulta palesemente inadeguata in quanto il sormonto non risulta allineato
e complanare … L'esecuzione degli ancoraggi e probabilmente i danni arrecati alla parte restante del tetto durante l'esecuzione delle opere hanno causato le infiltrazioni di acqua successivamente riparate come rilevabile dall'allegato 22 del ricorso. Pertanto, si rende necessaria la rimozione dell'esistente e la realizzazione di un sistema di supporto ed ancoraggio dei pannelli di tipo "integrato" visti i vincoli paesaggistici ricadenti sull'edificio”.
9.- Oltre a ciò, l'opera realizzata presenta anche delle carenze in fase realizzativa che la rendono inidonea al suo utilizzo e richiedono
6 l'esecuzione di interventi sostitutivi e di completamento di quanto realizzato. A tal riguardo, in particolare, la c.t.u. ha evidenziato che:
-) “il cavo installato è costituito da tre fasi + il conduttore di protezione, manca pertanto il conduttore di neutro. Come riportato nella scheda tecnica dell'inverter, Allegato 2, viene espressamente richiesto il neutro.
Chiaramente il conduttore di protezione NON può essere usato come neutro anche se nastrato. Pertanto il cavo posato va sostituito”;
-) “per una fornitura trifase da 10kW (kW = kilowatt), come da doc.20, la corrente di cortocircuito nel punto consegna è pari a 10kA (kA =
KiloAmpere). L'interruttore installato ha un potere di interruzione pari a
6kA come Icn e 10kA come Icu, ma essendo impiegato nel settore civile
(norma CEI EN 60898-1) tale interruttore andrebbe sostituito”;
-) “per quanto concerne il quadretto lato corrente alternata posti in prossimità dell'inverter con all'interno l'interruttore quadripolare della
: non vi è interruttore differenziale … pertanto l'impianto non è CP_4
protetto contro i contatti indiretti;
non sono presenti gli scaricatori lato corrente alternata”;
-) “per quanto concerne il quadretto lato corrente continua: non si comprende la presenza del magnetotermico differenziale compatto.
Apparecchiatura comunque inadeguata all'impiego per correnti continue;
non sono presenti gli scaricatori lato corrente alternata”.
10.- Orbene, in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso dalla denuncia fatta dal consumatore al professionista, senza che questi abbia eseguito gli interventi di sostituzione dei beni difformi, di eliminazione dei vizi costruttivi sopra descritti, nonché di sostituzione e di completamento delle opere necessarie a consentire il funzionamento dell'impianto in condizioni di sicurezza, il contratto deve essere dichiarato risolto.
7 11.- La condotta della società – che non ha partecipato all'accertamento tecnico preventivo ed è stata dichiarata contumace in questa causa – è, di fatti, eloquente. Non può, quindi, essere fatta alcuna prognosi positiva che essa proceda al ripristino della conformità dell'impianto fotovoltaico entro un termine ragionevole dalla manifestazione del suo inadempimento
(autunno '23) e, pertanto, sussiste la causa di risoluzione del contratto di cui all'art. 135-bis, comma quarto, lett. d), cod. cons.
12.- In ogni caso, gli è che le difformità tra i beni installati e quelli oggetto del contratto e, soprattutto, gli errori esecutivi nella fase di posa in opera dell'impianto sono molteplici e rimarchevoli e rendono l'opera radicalmente inidonea all'uso. Secondo le valutazioni del c.t.u. gli interventi necessari per le sole attività di riparazione, completamento e rifacimento delle parti dell'opera inservibili sono pari a 24.736,00 euro oltre IVA e, quindi, pari a quasi l'intero valore del contratto Sussiste, quindi, anche la concorrente causa di risoluzione prevista dall'art. 135-bis, comma quarto, lett. c), cod. cons., non potendosi negare l'interesse del consumatore alla restituzione del bene inidoneo fornito e posato in opera dalla società resistente ed all'affidamento dell'incarico ad un diverso professionista che proceda alla posa di un'opera conforme al contratto e esente dalla congerie dei vizi esecutivi rilevati dal c.t.u.
13.- Per effetto della risoluzione del contratto d'appalto la società resistente deve essere condannata, sia a restituire ex art. 2033 cod. civ. al consumatore il corrispettivo incassato per un contratto che ha cessato con effetto retroattivo di produrre i suoi effetti (v. art. 1458, comma primo, cod. civ.), sia a smontare l'incompleto e inutilizzabile impianto fotovoltaico posato sul tetto dell'abitazione del ricorrente.
14.- Per quanto riguarda le somme oggetto di restituzione, esse sono pari ad euro 27.977,00 (doc. 8 ricorrente). Trattandosi di somme che devono essere restituite ex art. 2033 cod. civ., le stesse devono essere maggiorate (trattandosi di debito di valuta e non di valore) dei soli
8 interessi legali al tasso di cui all'art. 1284, comma primo, c.c. dalla data della domanda giudiziale sino al saldo effettivo.
15.- Per effetto della risoluzione del contratto i beni installati sull'edificio di proprietà del ricorrente rientrano nella proprietà del professionista e, pertanto, quest'ultimo deve essere condannato a disinstallare l'impianto fotovoltaico dall'abitazione del ricorrente ed asportare i beni inservibili e difformi dall'offerta contrattuale che si trovano in quella sede. A tali operazioni, invece, non potrà provvedervi direttamente il consumatore, dovendo la parte vittoriosa, in caso di inottemperanza della resistente al comando portato dal presente titolo esecutivo, procedere nelle forme di cui all'art. 612 cod. proc. civ. e seguenti.
16.- Ciò posto sulla domanda di risoluzione del contratto e sulle consequenziali statuizioni di ripetizioni delle prestazioni divenute indebite per effetto della caducazione del vincolo negoziale, è possibile entrare nel merito della domanda risarcitoria.
17.- Il ricorrente ha rinunciato alla domanda di risarcimento del danno da lucro cessante, consistente nei mancati incassi della vendita dell'energia prodotta dai pannelli fotovoltaici in esubero rispetto al fabbisogno del consumatore, al fine di addivenire rapidamente ad una sentenza di merito sulla risoluzione del contratto e sulla restituzione dell'indebitum percetum.
Invece ha insistito per l'accoglimento della domanda di Parte_1 risarcimento del danno emergente, pari ai costi dell'energia elettrica che ha dovuto sopportare, non potendo ricorrere all'energia solare autoprodotta dai pannelli fotovoltaici.
18.- Detta domanda è fondata nei limiti della minor somma, rispetto a quella maggiore domandata a titolo di risarcimento del danno dal ricorrente, pari ad euro 5.292,40 (cfr. docc. 20 e 26 per le bollette dell'energia elettrica intestate al ricorrente), atteso che:
9 -) non risulta provata l'allegazione di parte ricorrente che l'impianto fotovoltaico dovesse essere ultimato per l'1.1.2023;
-) tale allegazione difensiva è, in ogni caso, smentita dalla circostanza che, in atti, risultano preventivi per opere accessorie all'impianto fotovoltaico e pagamenti a titolo di acconto risalenti al febbraio/marzo
2023 (cfr. docc. 4, 5 e 8, pag. 17).
19.- In ragione di ciò, è ragionevole inferire che l'inadempimento della resistente si sia manifestato alla fine del giugno del 2023, come risulta confermato dalla circostanza che la prima diffida per l'omesso allacciamento dell'impianto fotovoltaico alla rete di distribuzione elettrica nazionale risale al settembre del 2023 (cfr. doc. 10 ricorrente).
20.- Deve essere accolta la domanda di risarcimento del danno pari alla spesa di 198,00 euro sostenuta per la riparazione della copertura del fabbricato (cfr. doc. 22), essendo risultato dalla consulenza tecnica d'ufficio che l'errore nella posa dell'impianto fotovoltaico ha provocato infiltrazioni dal tetto dell'edificio ai locali sottostanti.
21.- La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito come, rispetto alla risarcibilità del danno da occupazione abusiva di un immobile o di una porzione di essa “il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento. E' pur vero che a fondamento dell'imprescrittibilità del diritto di proprietà vi è la circostanza che fra le facoltà riconosciute al proprietario vi è anche quella del non uso, ma l'inerzia resta una manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, mentre il danno conseguenza riguarda il pregiudizio al bene della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato. Alla reintegrazione formale del diritto violato, anche nella sua esplicazione di non uso, provvede la tutela reale e non quella risarcitoria.” (cfr.
Cassazione civile sez. un., 15/11/2022, n. 33645).
10 22.- Il ricorrente non ha, quindi, subito alcuna conseguenza pregiudizievole derivante dall'occupazione del tetto del suo fabbricato dall'impianto fotovoltaico non funzionante installato dalla società resistente, se non in termini di mancato guadagno per l'impossibilità di produrre energia solare e immetterla nella rete di distribuzione nazionale, ma tale domanda è stata espressamente rinunciata dal al fine di Pt_1 addivenire ad una decisione nel merito della causa in tempi brevi.
23.- Non risulta, invece, fondata la domanda risarcitoria consistente nel pregiudizio sofferto dal ricorrente per “l'impossibilità di utilizzare appieno il proprio fabbricato” (v. ricorso, pag. 18), atteso che l'impianto fotovoltaico installato occupa superfici dell'immobile (la copertura) che in concreto non sono sfruttate dal proprietario, di tal ché la loro temporanea indisponibilità non arreca alcun pregiudizio effettivo e tangibile al proprietario.
24.- La soccombenza della resistente impone di condannarla alla refusione delle spese legali che si liquidano, per il presente giudizio di merito, secondo i parametri medi per le prime due fasi e secondo i parametri minimi per la fase di trattazione e di istruttoria e per la fase decisoria che si sono svolte senza particolare dispendio di energie processuali. Viene preso come riferimento lo scaglione in cui sono comprese le domande risarcitorie e restitutorie compreso tra 26.000,00 e 52.000,00 euro. La liquidazione viene fatta direttamente in dispositivo sulla scorta dei suddetti parametri.
25.- Devono essere poste a carico della parte resistente soccombente anche le spese legali del procedimento di istruzione preventiva, atteso che
“le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam vanno poste,
a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove
l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del
11 soccombente e da liquidare in un unico contesto.” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 08/06/2017, n. 14268).
26.- Si devono a tale titolo, anzitutto, riconoscere le spese per l'assistenza legale che si liquidano direttamente in dispositivo prendendo come riferimento i valori medi dello scaglione in cui sono comprese le domande risarcitorie e restitutorie oggetto del presente giudizio.
27.- In secondo luogo, si devono riconoscere le spese corrisposte dal ricorrente per il compenso del c.t.u. come documentate in atti e quelle per l'assistenza tecnica in seno al procedimento per a.t.p., atteso che: -) tali spese rientrano tra quelle poste a carico del soccombente in quanto affrontate dalla parte vittoriosa per ottenere nella sede processuale il riconoscimento del proprio diritto (cfr. Cassazione civile sez. III,
20/02/2015 n.3380); -) ai fini del loro riconoscimento non è necessario che la parte vittoriosa ne provi l'effettivo esborso, essendo sufficiente che offra la prova di aver assunto l'obbligazione con il professionista (cfr.
Corte appello Genova sez. II, 26/07/2023, n.924); -) nel caso di specie il ricorrente ha prodotto una ricevuta emessa dal prestatore d'opera intellettuale per prestazioni occasionali accompagnata dalla marca da bollo
(cfr. doc. 28).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione IV, in persona del Giudice, IL BU, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1) dichiara risolto per inadempimento della resistente il contratto concluso inter partes;
2) condanna la resistente a restituire all'attore la somma di euro
27.997,02 oltre interessi legali ex art. 1284, comma primo, cod. civ. dalla data della domanda al saldo
12 3) condanna la resistente a rimuovere l'impianto fotovoltaico realizzato sui beni di proprietà del resistente, asportando l'opera realizzata comprensiva di tutti i beni e i materiali presenti;
4) condanna la convenuta a risarcire il danno patrimoniale subito dal resistente che si liquida in euro 5.292,40 oltre rivalutazione monetaria al tasso ISTAT FOI e sulla somma anno per anno rivalutata interessi compensativi ex art. 1284, comma primo, cod. civ. dalla data del 31.3.2025 sino alla data della pubblicazione della sentenza, nonché 198,00 euro a titolo di spese per la riparazione della copertura oltre rivalutazione monetaria al tasso ISTAT FOI e sulla somma anno per anno rivalutata interessi compensativi ex art. 1284, comma primo, cod. civ. dalla data del 30.4.24 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
dalla data della pubblicazione della sentenza decorrono gli interessi legali al tasso di cui all'art. 1284, comma primo, cod. civ.;
5) condanna la convenuta contumace a rifondere le spese legali al ricorrente che si liquidano in euro 5.261,00, oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori come per legge e l'importo del contributo unificato pari ad euro 518,00;
6) condanna la convenuta contumace a rifondere all'attore le spese legali del procedimento per accertamento tecnico preventivo che si liquidano in euro 3.056,00, oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori come per legge, nonché le spese per la c.t.u. pari ad euro
1.015,00 e le spese per la c.t.p. pari ad euro 1.700, oltre al contributo unificato pari ad euro 259,00.
Bergamo, 07/12/2025
Il
Giudice
IL BU
13
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE IV
in persona del Giudice, IL BU,
pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del 4.12.2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 3807/2025 r.g. del Tribunale di
Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del 4.12.2025, promossa da
C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti PRANDINA CARLO come da procura alle liti in atti;
ricorrente
nei confronti di
Controparte_1
Resistente contumace
Conclusioni per il ricorrente:
“Piaccia all'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
NEL MERITO:
1 Accertare e dichiarare che è gravemente Controparte_1 inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto del 18 ottobre 2022 e con le successive modifiche ed integrazioni e, per l'effetto, dichiarare risolto il citato contratto per l'inadempimento della resistente come di già comunicato dal ricorrente il 15 aprile 2024.
Conseguentemente condannare in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, a:
liberare immediatamente il fabbricato del ricorrente e relative pertinenze dai beni e dal materiale posizionato per effetto del contratto stipulato il 18 ottobre 2022 e successive modifiche ed integrazioni entro un termine da fissarsi, onde così ripristinare lo status quo ante dei luoghi di causa per consentir al ricorrente di installar un nuovo impianto fotovoltaico, parimenti autorizzando il sig. a provvedervi Parte_1 direttamente qualora non ottemperi nel termine Controparte_1 all'uopo stabilito dal Giudicante, con tutti i costi di smantellamento e ripristino da addebitarsi alla resistente;
restituire al sig. l'importo di €uro 27.997,02 (IVA Parte_1 compresa) versato sulla scorta del contratto risolto per l'inadempimento avversario, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;
risarcire al sig. tutti i danni patiti e patiendi in Parte_1 conseguenza dell'inadempimento della resistente da liquidarsi (al netto del danno da lucro cessante calcolato in €uro 2.520,00) nella somma di €uro
14.195,00, oppure, in subordine, nella misura che emergerà in corso di causa e/o nel diverso importo che sarà ritenuto di giustizia dall'Illustrissimo Giudice adito (soprattutto per quanto concerne i disagi per l'impossibilità di utilizzare appieno il fabbricato per n. 19 mesi), oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo.
IN OGNI CASO:
2 Con vittoria di spese e competenze professionali della procedura di A.T.P. ex art. 696 e/o 696 bis c.p.c. – R.G. 3593/2024 del Tribunale di Bergamo, nonché di tutte quelle della presente causa di merito, oltre al rimborso spese forfettario al 15%, alla CPA ed all'IVA come per legge.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.- Dopo lo svolgimento del procedimento di istruzione tecnica preventiva, ha agito in giudizio nei confronti della società resistente Parte_1 per sentire dichiarare risolto il contratto di installazione dell'impianto fotovoltaico ai sensi dell'art. 135-bis, comma quarto, cod. cons. e 135- quater, comma secondo, cod. cons, nonché per ottenere la condanna della società resistente: -) al ritiro dell'impianto fotovoltaico installato sull'immobile di sua proprietà; -) alla restituzione del prezzo pagato in esecuzione del contratto risolto;
-) al risarcimento dei danni patrimoniali patiti in conseguenza del mancato funzionamento dell'impianto fotovoltaico;
-) alla refusione delle spese legali di questo giudizio e del procedimento per accertamento tecnico preventivo.
2.- Nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza la resistente non si è costituita e, acquisito l'accertamento tecnico preventivo, la causa è approdata, senza lo svolgimento della fase istruttoria, alla fase decisoria svoltasi nelle forme di cui all'art. 281-sexies c.p.c.
3.1.- Così sinteticamente ricostruito lo svolgimento del processo e il suo oggetto, occorre ora sgombrare il perimetro della decisione da due questioni pregiudiziali di rito potenzialmente ostative all'esame nel merito delle domande.
3.2.- Deve, infatti, preliminarmente essere affermata la competenza del giudice adito, in quanto il contratto de quo non è stato stipulato dal Pt_1 nell'esercizio della sua attività professionale e la residenza del
3 consumatore si trova nel circondario del Tribunale di Bergamo (v. art. 33, comma 1, lett. u) cod. cons.).
3.3.- Deve essere poi, per ragioni di carattere funzionale, esclusa l'improcedibilità della domanda per mancato assolvimento della negoziazione assistita (v. art. 3, d.l. 132/2014). Non ha avuto, infatti, alcun esito conciliativo il procedimento di cui all'art. 696-bis cod. proc. civ. che ha una vis conciliativa indubbiamente più pregnante della negoziazione assistita, nell'ambito della quale il dialogo avviene solo tra gli avvocati delle parti ed esso non è nemmeno facilitato dalla presenza di una figura terza e imparziale in possesso di cognizioni specialistiche idonee a dirimere il contrasto sulle questioni tecniche come, invece, avviene nel procedimento di cui all'art. 696-bis cod. proc. civ.
4.- Ciò posto, occorre entrare nel merito della domanda di risoluzione del contratto. Essa è fondata, sussistendo la fattispecie di cui all'art. 135-bis, comma quarto, lett. d) cod. cons., atteso che le circostanze dell'odierna vicenda rendono inequivoco che il professionista, reso edotto dell'inadempimento significativo delle proprie obbligazioni, non intendeva e non intende procedere al ripristino della conformità del bene e alla ultimazione dei lavori appaltati entro un termine ragionevole. La risoluzione, in ogni caso, per le ragioni che si vengono ad esporre, sussiste anche per la concorrente fattispecie prevista dall'art. 135-bis, comma quarto, lett. c), cod. cons., atteso che l'opera risulta affetta da difetti di conformità talmente gravi che la rendono del tutto inidonea all'uso e che, quindi, giustificano la proposizione immediata della domanda di risoluzione del vincolo negoziale.
5.- Giova premettere, anzitutto, come nonostante le reiterate richieste del consumatore inviate per iscritto alla società installatrice già nei primi mesi del 2024, essa non aveva presentato la dichiarazione di fine lavori necessaria al collegamento dell'impianto fotovoltaico alla rete di distribuzione (doc. 11) e, ancor prima, non aveva neppure completato i
4 lavori di installazione dell'impianto (docc. 13-18): a distanza di oltre un anno dalla conclusione del contratto (avvenuta nell'ottobre del 2022, cfr. docc. 2-5) i lavori, pertanto, non risultavano ancora conclusi e la società appaltatrice non aveva dato al consumatore alcuna rassicurazione sui tempi.
6.- L'inadempimento della resistente si è protratto, inoltre, CP_2 durante lo svolgimento del procedimento di accertamento tecnico preventivo con funzione conciliativa introdotto dal consumatore con ricorso depositato il 16.4.2025. La procedura si è svolta, inoltre, senza neppure la partecipazione della società Controparte_3 nonostante essa risulti regolarmente citata nel procedimento di istruzione tecnica preventiva.
7.- All'esito del procedimento di istruzione tecnica preventiva, la consulenza tecnica d'ufficio ha riscontrato le seguenti significative difformità dell'impianto fotovoltaico realizzato dalla società resistente rispetto al capitolato d'appalto:
-) “l'inverter non è quello riportato nell'offerta. L'inverter installato ha una potenza pari a 10kW, quello dell'offerta riportava un valore pari a 20kW
(trattasi di 20 kilowatt e non 20kWh kilowattora come erroneamente scritto in offerta)”;
-) “i 18 pannelli installati da 540W danno un valore della potenza di picco pari a 9,72kW, contrariamente al valore di potenza riportato in offerta pari
a 10,58 kW. Nel sito del produttore dei moduli fotovoltaici non è possibile prelevare la certificazione del sistema di protezione di interfaccia, installato all'interno dell'inverter, come da disposizione della norma CEI 0-
21, pertanto non è possibile accertare che l'inverter installato sia conforme alle disposizioni normative”;
5 8.- Oltre alle difformità tra quanto realizzato e l'impianto fotovoltaico offerto al consumatore dalla società resistente, la c.t.u. ha, altresì, verificato i seguenti vizi costruttivi dell'opera:
-) “la linea vita non risulta essere correttamente installata. Il punto golfare non è certificato per il tipo di utilizzo impiegato (Allegato 4), infatti sono stati utilizzati per realizzare una linea vita di Tipo C (ex Classe C) dei punti fissi di Tipo A (ex Classe A1) non idonei allo scopo, tale indicazione è rilevabile dalla scheda di collaudo rilasciata dal produttore (Allegato 4) consegnata al Sig. dallo stesso esecutore delle opere. Inoltre non Pt_1 sono presenti il cordino o il gancio di tenuta allo sbarco del lucernario, nonché i punti fissi di Tipo A posizionati come deviatori di caduta
(antipendolo). La fune non è tensionata né presenta la molla assorbitore.
Non è stato reso disponibile il fascicolo dell'opera comprendente dichiarazione di conformità di prodotto, dichiarazione di conformità dell'installatore, progetto di corretta dislocazione dei punti, collaudo statico della linea vita di tipo C (rif. capitolo VII UNI-EN795: Istruzioni per gli installatori). Si da evidenza che l'impianto cosi come realizzato non è certificabile ed è da ritenersi pericoloso, pertanto deve essere dismesso e rifatto con materiale adeguato, testato e certificato”;
-) “dal rilievo fotografico effettuato, la posa dei fogli di lamiera grecata risulta palesemente inadeguata in quanto il sormonto non risulta allineato
e complanare … L'esecuzione degli ancoraggi e probabilmente i danni arrecati alla parte restante del tetto durante l'esecuzione delle opere hanno causato le infiltrazioni di acqua successivamente riparate come rilevabile dall'allegato 22 del ricorso. Pertanto, si rende necessaria la rimozione dell'esistente e la realizzazione di un sistema di supporto ed ancoraggio dei pannelli di tipo "integrato" visti i vincoli paesaggistici ricadenti sull'edificio”.
9.- Oltre a ciò, l'opera realizzata presenta anche delle carenze in fase realizzativa che la rendono inidonea al suo utilizzo e richiedono
6 l'esecuzione di interventi sostitutivi e di completamento di quanto realizzato. A tal riguardo, in particolare, la c.t.u. ha evidenziato che:
-) “il cavo installato è costituito da tre fasi + il conduttore di protezione, manca pertanto il conduttore di neutro. Come riportato nella scheda tecnica dell'inverter, Allegato 2, viene espressamente richiesto il neutro.
Chiaramente il conduttore di protezione NON può essere usato come neutro anche se nastrato. Pertanto il cavo posato va sostituito”;
-) “per una fornitura trifase da 10kW (kW = kilowatt), come da doc.20, la corrente di cortocircuito nel punto consegna è pari a 10kA (kA =
KiloAmpere). L'interruttore installato ha un potere di interruzione pari a
6kA come Icn e 10kA come Icu, ma essendo impiegato nel settore civile
(norma CEI EN 60898-1) tale interruttore andrebbe sostituito”;
-) “per quanto concerne il quadretto lato corrente alternata posti in prossimità dell'inverter con all'interno l'interruttore quadripolare della
: non vi è interruttore differenziale … pertanto l'impianto non è CP_4
protetto contro i contatti indiretti;
non sono presenti gli scaricatori lato corrente alternata”;
-) “per quanto concerne il quadretto lato corrente continua: non si comprende la presenza del magnetotermico differenziale compatto.
Apparecchiatura comunque inadeguata all'impiego per correnti continue;
non sono presenti gli scaricatori lato corrente alternata”.
10.- Orbene, in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso dalla denuncia fatta dal consumatore al professionista, senza che questi abbia eseguito gli interventi di sostituzione dei beni difformi, di eliminazione dei vizi costruttivi sopra descritti, nonché di sostituzione e di completamento delle opere necessarie a consentire il funzionamento dell'impianto in condizioni di sicurezza, il contratto deve essere dichiarato risolto.
7 11.- La condotta della società – che non ha partecipato all'accertamento tecnico preventivo ed è stata dichiarata contumace in questa causa – è, di fatti, eloquente. Non può, quindi, essere fatta alcuna prognosi positiva che essa proceda al ripristino della conformità dell'impianto fotovoltaico entro un termine ragionevole dalla manifestazione del suo inadempimento
(autunno '23) e, pertanto, sussiste la causa di risoluzione del contratto di cui all'art. 135-bis, comma quarto, lett. d), cod. cons.
12.- In ogni caso, gli è che le difformità tra i beni installati e quelli oggetto del contratto e, soprattutto, gli errori esecutivi nella fase di posa in opera dell'impianto sono molteplici e rimarchevoli e rendono l'opera radicalmente inidonea all'uso. Secondo le valutazioni del c.t.u. gli interventi necessari per le sole attività di riparazione, completamento e rifacimento delle parti dell'opera inservibili sono pari a 24.736,00 euro oltre IVA e, quindi, pari a quasi l'intero valore del contratto Sussiste, quindi, anche la concorrente causa di risoluzione prevista dall'art. 135-bis, comma quarto, lett. c), cod. cons., non potendosi negare l'interesse del consumatore alla restituzione del bene inidoneo fornito e posato in opera dalla società resistente ed all'affidamento dell'incarico ad un diverso professionista che proceda alla posa di un'opera conforme al contratto e esente dalla congerie dei vizi esecutivi rilevati dal c.t.u.
13.- Per effetto della risoluzione del contratto d'appalto la società resistente deve essere condannata, sia a restituire ex art. 2033 cod. civ. al consumatore il corrispettivo incassato per un contratto che ha cessato con effetto retroattivo di produrre i suoi effetti (v. art. 1458, comma primo, cod. civ.), sia a smontare l'incompleto e inutilizzabile impianto fotovoltaico posato sul tetto dell'abitazione del ricorrente.
14.- Per quanto riguarda le somme oggetto di restituzione, esse sono pari ad euro 27.977,00 (doc. 8 ricorrente). Trattandosi di somme che devono essere restituite ex art. 2033 cod. civ., le stesse devono essere maggiorate (trattandosi di debito di valuta e non di valore) dei soli
8 interessi legali al tasso di cui all'art. 1284, comma primo, c.c. dalla data della domanda giudiziale sino al saldo effettivo.
15.- Per effetto della risoluzione del contratto i beni installati sull'edificio di proprietà del ricorrente rientrano nella proprietà del professionista e, pertanto, quest'ultimo deve essere condannato a disinstallare l'impianto fotovoltaico dall'abitazione del ricorrente ed asportare i beni inservibili e difformi dall'offerta contrattuale che si trovano in quella sede. A tali operazioni, invece, non potrà provvedervi direttamente il consumatore, dovendo la parte vittoriosa, in caso di inottemperanza della resistente al comando portato dal presente titolo esecutivo, procedere nelle forme di cui all'art. 612 cod. proc. civ. e seguenti.
16.- Ciò posto sulla domanda di risoluzione del contratto e sulle consequenziali statuizioni di ripetizioni delle prestazioni divenute indebite per effetto della caducazione del vincolo negoziale, è possibile entrare nel merito della domanda risarcitoria.
17.- Il ricorrente ha rinunciato alla domanda di risarcimento del danno da lucro cessante, consistente nei mancati incassi della vendita dell'energia prodotta dai pannelli fotovoltaici in esubero rispetto al fabbisogno del consumatore, al fine di addivenire rapidamente ad una sentenza di merito sulla risoluzione del contratto e sulla restituzione dell'indebitum percetum.
Invece ha insistito per l'accoglimento della domanda di Parte_1 risarcimento del danno emergente, pari ai costi dell'energia elettrica che ha dovuto sopportare, non potendo ricorrere all'energia solare autoprodotta dai pannelli fotovoltaici.
18.- Detta domanda è fondata nei limiti della minor somma, rispetto a quella maggiore domandata a titolo di risarcimento del danno dal ricorrente, pari ad euro 5.292,40 (cfr. docc. 20 e 26 per le bollette dell'energia elettrica intestate al ricorrente), atteso che:
9 -) non risulta provata l'allegazione di parte ricorrente che l'impianto fotovoltaico dovesse essere ultimato per l'1.1.2023;
-) tale allegazione difensiva è, in ogni caso, smentita dalla circostanza che, in atti, risultano preventivi per opere accessorie all'impianto fotovoltaico e pagamenti a titolo di acconto risalenti al febbraio/marzo
2023 (cfr. docc. 4, 5 e 8, pag. 17).
19.- In ragione di ciò, è ragionevole inferire che l'inadempimento della resistente si sia manifestato alla fine del giugno del 2023, come risulta confermato dalla circostanza che la prima diffida per l'omesso allacciamento dell'impianto fotovoltaico alla rete di distribuzione elettrica nazionale risale al settembre del 2023 (cfr. doc. 10 ricorrente).
20.- Deve essere accolta la domanda di risarcimento del danno pari alla spesa di 198,00 euro sostenuta per la riparazione della copertura del fabbricato (cfr. doc. 22), essendo risultato dalla consulenza tecnica d'ufficio che l'errore nella posa dell'impianto fotovoltaico ha provocato infiltrazioni dal tetto dell'edificio ai locali sottostanti.
21.- La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito come, rispetto alla risarcibilità del danno da occupazione abusiva di un immobile o di una porzione di essa “il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento. E' pur vero che a fondamento dell'imprescrittibilità del diritto di proprietà vi è la circostanza che fra le facoltà riconosciute al proprietario vi è anche quella del non uso, ma l'inerzia resta una manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, mentre il danno conseguenza riguarda il pregiudizio al bene della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato. Alla reintegrazione formale del diritto violato, anche nella sua esplicazione di non uso, provvede la tutela reale e non quella risarcitoria.” (cfr.
Cassazione civile sez. un., 15/11/2022, n. 33645).
10 22.- Il ricorrente non ha, quindi, subito alcuna conseguenza pregiudizievole derivante dall'occupazione del tetto del suo fabbricato dall'impianto fotovoltaico non funzionante installato dalla società resistente, se non in termini di mancato guadagno per l'impossibilità di produrre energia solare e immetterla nella rete di distribuzione nazionale, ma tale domanda è stata espressamente rinunciata dal al fine di Pt_1 addivenire ad una decisione nel merito della causa in tempi brevi.
23.- Non risulta, invece, fondata la domanda risarcitoria consistente nel pregiudizio sofferto dal ricorrente per “l'impossibilità di utilizzare appieno il proprio fabbricato” (v. ricorso, pag. 18), atteso che l'impianto fotovoltaico installato occupa superfici dell'immobile (la copertura) che in concreto non sono sfruttate dal proprietario, di tal ché la loro temporanea indisponibilità non arreca alcun pregiudizio effettivo e tangibile al proprietario.
24.- La soccombenza della resistente impone di condannarla alla refusione delle spese legali che si liquidano, per il presente giudizio di merito, secondo i parametri medi per le prime due fasi e secondo i parametri minimi per la fase di trattazione e di istruttoria e per la fase decisoria che si sono svolte senza particolare dispendio di energie processuali. Viene preso come riferimento lo scaglione in cui sono comprese le domande risarcitorie e restitutorie compreso tra 26.000,00 e 52.000,00 euro. La liquidazione viene fatta direttamente in dispositivo sulla scorta dei suddetti parametri.
25.- Devono essere poste a carico della parte resistente soccombente anche le spese legali del procedimento di istruzione preventiva, atteso che
“le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam vanno poste,
a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove
l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del
11 soccombente e da liquidare in un unico contesto.” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 08/06/2017, n. 14268).
26.- Si devono a tale titolo, anzitutto, riconoscere le spese per l'assistenza legale che si liquidano direttamente in dispositivo prendendo come riferimento i valori medi dello scaglione in cui sono comprese le domande risarcitorie e restitutorie oggetto del presente giudizio.
27.- In secondo luogo, si devono riconoscere le spese corrisposte dal ricorrente per il compenso del c.t.u. come documentate in atti e quelle per l'assistenza tecnica in seno al procedimento per a.t.p., atteso che: -) tali spese rientrano tra quelle poste a carico del soccombente in quanto affrontate dalla parte vittoriosa per ottenere nella sede processuale il riconoscimento del proprio diritto (cfr. Cassazione civile sez. III,
20/02/2015 n.3380); -) ai fini del loro riconoscimento non è necessario che la parte vittoriosa ne provi l'effettivo esborso, essendo sufficiente che offra la prova di aver assunto l'obbligazione con il professionista (cfr.
Corte appello Genova sez. II, 26/07/2023, n.924); -) nel caso di specie il ricorrente ha prodotto una ricevuta emessa dal prestatore d'opera intellettuale per prestazioni occasionali accompagnata dalla marca da bollo
(cfr. doc. 28).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione IV, in persona del Giudice, IL BU, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1) dichiara risolto per inadempimento della resistente il contratto concluso inter partes;
2) condanna la resistente a restituire all'attore la somma di euro
27.997,02 oltre interessi legali ex art. 1284, comma primo, cod. civ. dalla data della domanda al saldo
12 3) condanna la resistente a rimuovere l'impianto fotovoltaico realizzato sui beni di proprietà del resistente, asportando l'opera realizzata comprensiva di tutti i beni e i materiali presenti;
4) condanna la convenuta a risarcire il danno patrimoniale subito dal resistente che si liquida in euro 5.292,40 oltre rivalutazione monetaria al tasso ISTAT FOI e sulla somma anno per anno rivalutata interessi compensativi ex art. 1284, comma primo, cod. civ. dalla data del 31.3.2025 sino alla data della pubblicazione della sentenza, nonché 198,00 euro a titolo di spese per la riparazione della copertura oltre rivalutazione monetaria al tasso ISTAT FOI e sulla somma anno per anno rivalutata interessi compensativi ex art. 1284, comma primo, cod. civ. dalla data del 30.4.24 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
dalla data della pubblicazione della sentenza decorrono gli interessi legali al tasso di cui all'art. 1284, comma primo, cod. civ.;
5) condanna la convenuta contumace a rifondere le spese legali al ricorrente che si liquidano in euro 5.261,00, oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori come per legge e l'importo del contributo unificato pari ad euro 518,00;
6) condanna la convenuta contumace a rifondere all'attore le spese legali del procedimento per accertamento tecnico preventivo che si liquidano in euro 3.056,00, oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori come per legge, nonché le spese per la c.t.u. pari ad euro
1.015,00 e le spese per la c.t.p. pari ad euro 1.700, oltre al contributo unificato pari ad euro 259,00.
Bergamo, 07/12/2025
Il
Giudice
IL BU
13
14