Cass. civ., sez. I, sentenza 19/12/2007, n. 26752
CASS
Sentenza 19 dicembre 2007

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Il concessionario di reti televisive il quale deduca che l'ordine dato dal Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria di rettifica di una trasmissione televisiva sia lesivo di suoi diritti soggettivi, qualora la rettifica sia in concreto mancata e non sarebbe stata eseguibile coattivamente, non può limitarsi a dedurre genericamente che essa, incidendo sulla formazione del palinsesto, sia di per sé suscettibile di ledere il suo diritto soggettivo alla libera manifestazione del pensiero e all'iniziativa economica, non essendo in tal caso ipotizzabile un suo interesse alla proposizione della domanda giudiziale, prevedendo la legge per tale ipotesi solo l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 19/12/2007, n. 26752
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26752
    Data del deposito : 19 dicembre 2007

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