Sentenza 19 dicembre 2007
Massime • 1
Il concessionario di reti televisive il quale deduca che l'ordine dato dal Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria di rettifica di una trasmissione televisiva sia lesivo di suoi diritti soggettivi, qualora la rettifica sia in concreto mancata e non sarebbe stata eseguibile coattivamente, non può limitarsi a dedurre genericamente che essa, incidendo sulla formazione del palinsesto, sia di per sé suscettibile di ledere il suo diritto soggettivo alla libera manifestazione del pensiero e all'iniziativa economica, non essendo in tal caso ipotizzabile un suo interesse alla proposizione della domanda giudiziale, prevedendo la legge per tale ipotesi solo l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/12/2007, n. 26752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26752 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - rel. Consigliere -
Dott. GIULIANI Paolo - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RTI - RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A., in persona del consigliere di amministrazione pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ELEONORA DUSE 35, presso l'avvocato VASSALLI Francesco, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALDO BONOMO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI, COMITATO PER IL SI AL REFERENDUM SULLA LEGGE MAMMÌ;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 11423/03 proposto da:
AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
RTI - RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A., in persona del Consigliere di Amministrazione pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ELEONORA DUSE 35, presso l'avvocato FRANCESCO VASSALLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALDO BONOMO, giusta procura in calce al ricorso principale;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 384/02 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 28/01/02;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 07/11/2007 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito, per la ricorrente, l'Avvocato GOMMELLINI ALBERTO, per delega Avv. VASSALLI, che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso;
udito, per la resistente, l'Avvocato DE GIOVANNI ENRICO (Avvocatura Generale dello Stato) che ha chiesto il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale;
il ricorso incidentale è stato già deciso dalle Sezioni Unite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 17.7.1996 la R.T.I. - Reti Televisive Italiane - s.p.a., titolare delle emittenti televisive "Canale 5", "Rete 4" e "Italia 1", esponeva:
- che il Comitato per il SI al referendum sulla Legge Mammì le aveva chiesto la rettifica di una trasmissione celebrativa dei quindici anni di attività delle tre emittenti, ritenuta contraria a verità e lesiva dei suoi interessi nella parte in cui si concludeva con la scritta "1980-1995 in questi quindici anni hai avuto qualcosa di più: Canale 5, Italia 1 e Rete 4. Meglio che ci siano. Meglio poter scegliere";
- che il Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria, investito della questione da essa attrice ai sensi della L. n. 223 del 1990, art. 10, comma 4, le aveva ordinato, con provvedimento in data 11.3.1995, di procedere alla rettifica nel senso che l'iniziativa referendaria era volta esclusivamente ad assicurare che nessun soggetto possedesse più di una rete televisiva nazionale e, nell'inottemperanza dell'ordine ricevuto, le aveva irrogato la sanzione pecuniaria di L. 300.000.000;
- che aveva proposto ricorso "ante causam" ex art. 700 c.p.c., che il Tribunale di Roma aveva respinto con provvedimento confermato in sede di reclamo;
- che il regolamento preventivo di giurisdizione contestualmente proposto da detto Comitato per il SI era stato dichiarato inammissibile;
- che avverso detta richiesta di rettifica era stato proposto ricorso al giudice amministrativo che aveva respinto la domanda di sospensiva con provvedimento confermato dal Consiglio di Stato;
- che avverso il provvedimento sanzionatorio era stato proposto ricorso sia al giudice amministrativo, che aveva negato la sospensiva) sia al Pretore di Milano ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22. Tanto premesso, la R.T.I. conveniva avanti al Tribunale di Roma il Comitato per il Si al referendum sulla Legge Mammì e l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (succeduta al Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria) per sentire dichiarare la legittimità della diffusione del filmato in questione e l'insussistenza del diritto del Comitato alla trasmissione di qualsiasi rettifica o precisazione ed, in particolare, di quella ordinata dal Garante. Il Tribunale con sentenza del 30.5.1998 rigettava la domanda e, successivamente, con sentenza del 15.6.2001-28.1.2002 la Corte d'Appello di Roma confermava la decisione impugnata. Dopo aver ribadito la giurisdizione del giudice ordinario sul rilievo che la L. n. 223 del 1990, art. 10, fa espresso riferimento alla tutela in ogni caso dei diritti soggettivi, escludeva la Corte di merito la lesione in concreto di un diritto soggettivo della società attrice, lesione che essa neppure aveva indicato, essendosi limitata ad osservare che l'ordine di rettifica costituisce un'insidia alla libera formazione del palinsesto.
Sottolineava al riguardo un triplice ordine di considerazioni: in primo luogo. l'ordine di rettifica non può essere imposto coattivamente ed incidere quindi sulla formazione del palinsesto;
in secondo luogo,la dedotta inosservanza era stata già oggetto di un provvedimento sanzionatorio che era stato impugnato sia avanti al giudice ordinario che a quello amministrativo ai quali era stata rimessa ogni valutazione sulla legittimità dell'ordine; infine, l'interesse ad una corretta soluzione della questione di diritto circa l'assoggettabilità a rettifiche o precisazioni delle espressioni usate, nella prospettiva di analoghe contestazioni, non poteva ricevere tutela in quanto privo di attualità e concretezza che certamente non ricorrono in presenza di domanda finalizzata a scopi meramente accademici ed esplorativi.
Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione la R.T.I. - Reti Televisive Italiane s.p.a. - deducendo un unico complesso motivo. Resiste con controricorso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che propone anche ricorso incidentale affidato ad un solo motivo con cui viene censurata la dichiarata giurisdizione del giudice ordinario.
La R.T.I. s.p.a. resiste con controricorso al ricorso incidentale. Il Comitato per il SI al referendum sulla Legge Mammì non ha svolto alcuna attività difensiva.
Con sentenza n. 1143/07 depositata il 19.1.2007 le Sezioni Unite di questa Corte disponevano la riunione dei due ricorsi, rigettavano il ricorso incidentale, dichiaravano la giurisdizione del giudice ordinario e rimettevano gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione del ricorso principale ad una sezione semplice. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico complesso motivo di ricorso la R.T.I. - Reti Televisive Italiane - s.p.a. denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.21 Cost. e della L. n. 223 del 1990, art. 10; nullità della sentenza per violazione dell'art. 100 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Lamenta che la Corte d'Appello, dopo aver correttamente riconosciuto il diritto della emittente alla tutela avanti al giudice ordinario, abbia poi contraddittoriamente escluso l'esistenza di un suo concreto interesse ad agire sul rilievo che l'ordine di rettifica del Garante non possa essere imposto coattivamente, senza considerare che a seguito dell'inottemperanza a tale ordine è stata inflitta dal Garante una sanzione pecuniaria, il cui esito dipende proprio dalla valutazione in ordine alla legittimità dell'ordine cui non è stata data esecuzione, come del resto era stato ritenuto dal Pretore di Milano che aveva ravvisato il carattere pregiudiziale del presente giudizio, sospendendo quello avanti a sè promosso ai sensi della L. n. 689 del 1981. Deduce altresì che l'ulteriore affermazione della Corte d'Appello, secondo cui l'interesse delle emittenti televisive a veder chiarito l'ambito della libera espressione del pensiero non è idonea a sorreggere l'azione giudiziale, contrasta sia con la libertà di pensiero (art.21 Cost.) e sia con la libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.) nel settore televisivo.
La censura è infondata.
Nel dichiarare, a seguito del ricorso incidentale proposto dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla tutela dei diritti soggettivi che il concessionario di reti televisive ritiene violati dalla richiesta di rettifica e dall'ordine in tal senso dato dal Garante, come prevede la L. 6 agosto 1990, n. 223, art. 10, comma 4, riguardante la disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato, le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 1143/07 hanno ritenuto in astratto configurabile la lesione di tali diritti, affermando però nel contempo la necessità che venga in concreto fornita la prova della loro effettiva lesione.
Nessuna contraddizione è pertanto ravvisatile, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente principale, nella decisione della Corte d'Appello la quale, dopo aver dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, ha poi escluso nella fattispecie la violazione di qualsiasi diritto soggettivo.
Come affermato dalla Corte di merito, non è ipotizzabile infatti una lesione correlata in concreto all'ordine di rettifica allorché tale rettifica sì a del tutto mancata e non sarebbe stata comunque eseguibile coattivamente, prevedendo per tale ipotesi la legge solo l'applicazione di una sanzione amministrativa, come poi in effetti è avvenuto. È pur vero che essa avrebbe potuto essere individuata anche in fatti e circostanze verificatisi precedentemente ad un tale ordine, come del resto la stessa norma induce a ritenere estendendo la tutela del diritto soggettivo ad un momento anteriore rispetto alla pratica attuazione della rettifica, ma in tale ambito, indicato anche dalle Sezioni Unite, nemmeno in questa sede la ricorrente è stata in grado di introdurre una qualsivoglia prospettazione. Significativo, peraltro, è il riferimento alla sanzione pecuniaria, che sarebbe stato trascurato dalla Corte d'Appello e che la ricorrente considera invece decisivo sul rilievo che la legittimità della sanzione e quindi l'esito della relativa impugnazione "dipende proprio dalla legittimità dell'ordine cui non è stato dato esecuzione".
Non considera infatti la ricorrente che le due questioni (violazione del diritto soggettivo e sanzione pecuniaria) riguardano aspetti distinti e non sono cumulabili, avendo ad oggetto il giudizio, in tale secondo caso, una sanzione pecuniaria in ordine alla quale la valutazione sulla sua legittimità costituisce il necessario presupposto per la sua applicabilità e vertendosi invece nel caso in esame sulla pretesa lesione di un diritto soggettivo di cui in concreto non sono stati prospettati nemmeno i contorni. Correttamente pertanto la Corte d'Appello ha escluso l'esistenza di un concreto interesse della ricorrente ad una decisione che si limiti a chiarire, come si sostiene in ricorso, "l'ambito della libera espressione del pensiero attraverso la formazione del palinsesto". Sul piano dell'astrattezza infatti, al solo fine di ottenere un'interpretazione della norma per adeguarvi eventuali futuri comportamenti, non v'è spazio per ipotizzare un interesse alla proposizione della domanda giudiziale, come richiede l'art. 100 c.p.c., e conseguentemente una violazione della libera espressione del pensiero, valutabile solo in presenza di una concreta prospettazione di una tale lesione, risolvendosi diversamente l'intervento del giudice in una sorta di decalogo avente, come tale, il carattere preventivo ed astratto proprio della norma di legge. Il ricorso va pertanto rigettato. La peculiarità della fattispecie ed il rigetto del ricorso incidentale da parte delle Sezioni Unite giustificano la totale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2007