Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/04/2025, n. 1590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1590 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
Cron. ___________________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa
F.A. _________________ Carmela Fachile, nella causa iscritta al n.13995/2024 R.G.L. promossa
Addì
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D A _____
nato a [...] il [...] C.F. , in proprio e n.q. di Parte_1 C.F._1 Rilasciata spedizione socio accomandatario della con sede in Via dell'Arsenale n. 2/B p.iva in forma Parte_2 esecutiva all'Avv.
, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosario Lanzetta, per mandato in atti. P.IVA_1
___________
Ricorrente ___________
___________
C O N T R O ___________
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il Pt_3 per ___________
Grande 21. ________
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Convenuto contumace ___________
All'esito dell'udienza del 20/02/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha ___________
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pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente Il Cancelliere
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' che qui si dichiara, Pt_3
- Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'avviso di addebito n.596.2024.0001682957;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2.032,00, oltre Pt_3
spese generali, IVA e CPA secondo legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE.
di addebito n 596.2024.0001682957, notificato dall' il 26/08/2024, per un importo di € Pt_3
10.853,23 relativo al mancato pagamento dei contributi IVS anno 2019.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente precisava di essere socio accomandatario della
[...]
e che le somme richieste costituivano un maggiore importo rispetto a quanto già Parte_2
versato e ciò a causa di un'erronea valutazione della posizione di iscrizione a titolo personale Pt_3
e non societario con riferimento alla ove ricopriva la carica di socio Parte_2
Part accomandatario. Precisava infatti di non avere espletato nella un'effettiva partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, incombendo tale onere della prova solo sull' . Pt_3
Per tali motivi chiedeva, previa sospensione dell'esecutività dell'impugnato atto, di annullare l'avviso di addebito con vittoria di spese e compensi del giudizio.
L' benché ritualmente evocato in giudizio non si costituiva, pertanto ne va dichiarata la Pt_3
contumacia.
In assenza di attività istruttoria, all'esito della udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del
20.02.2025, la causa è stata decisa.
Nel merito l'opposizione è fondata.
In punto di diritto, va evidenziato che la disciplina relativa alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali è stata modificata dall'art. 1, comma 203, della legge 662/1996, il quale, nel riformulare l'art. 29, comma 1, della legge 160/1975, ha previsto che l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti delle attività commerciali di cui alla legge n. 613/1966 sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto vendita;
b) abbiano la piena responsabilità
dell'impresa e assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (ancorché tale requisito non sia richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata); c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.
Perché sorga l'obbligo di iscrizione non è sufficiente il requisito di cui alla lett. b), ma è richiesta l'ulteriore condizione di cui alla lett. c) ed è quindi necessaria la partecipazione personale del socio al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Con particolare riferimento al tema delle condizioni necessarie per l'insorgere dell'obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti del socio accomandatario, la Corte di Cassazione ha chiarito che “Nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996,
che ha modificato l'art. 29 della l.n. 160 del 1975, e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di
socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione
assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione
personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza” (v. Cass. n. 3835 del 2016 e
Cass. n. 5210 del 2017; in senso conforme v. altresì Cass. n. 2665 del 2021, ove si puntualizza che
la ricorrenza di tali presupposti dev'essere provata dall' . Pt_3
Si rivela, dunque, necessario accertare in concreto il presupposto dell'effettivo svolgimento dell'attività commerciale, tenendo conto della considerazione che nel procedimento di opposizione ad avviso di addebito - come in quello di ingiunzione - la posizione sostanziale di attore compete al creditore, convenuto in opposizione, il quale è tenuto a dare prova dell'esistenza del credito e delle ragioni poste a fondamento di esso;
spetta, invece, al debitore opponente, che assume la veste di convenuto, provare gli, eventuali fatti estintivi dell'obbligazione.
Ciò posto, nell'odierno giudizio, l' restando contumace non ha assolto al suo onere probatorio, Pt_3
nessuna circostanza di fatto o di diritto è stata allegata dal convenuto a dimostrare la CP_1
sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nella gestione Commercianti per gli anni in contestazione,
deve quindi ritenersi insussistente un obbligo contributivo a carico del ricorrente.
Difatti, lo svolgimento dell'attività commerciale deve essere verificato in concreto non potendosi desumere né dall'oggetto sociale, né dalla forma giuridica assunta dalla società; del pari, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto assicuratore, prova che, nel caso in esame, non è stata fornita.
In conclusione, alla luce delle superiori considerazioni, assorbita ogni altra questione, l'avviso di addebito va integralmente annullato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Palermo, 1.4.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile