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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 04/02/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
n. r.g.v.g. 3046/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Renato Buzi Giudice dott.ssa Alice Buonafede Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 c.p.c., iscritto al n. 3046 del Ruolo Generale degli affari di volontaria giurisdizione relativo all'anno 2024, promosso congiuntamente da:
(C.F. ) ed Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , entrambi elettivamente domiciliati in Anzio, alla via C.F._2
XX Settembre n. 4, presso lo studio dell'avv. Debora Milizia, che li rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo;
Ricorrenti
e con la comunicazione al Pubblico Ministero presso il Tribunale.
Oggetto: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate nel termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e Parte_1 Parte_2
hanno domandato a questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto in Roma, in data 3.1.1998, iscritto nel
1 registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune relativo all'anno 1998, parte 2, serie A02, atto n. 4, deducendo di avere vissuto ininterrottamente separati dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, nell'ambito del procedimento di separazione consensuale e precisando che è ormai venuta definitivamente meno la comunione materiale e spirituale di vita fra coniugi.
Gli stessi hanno altresì asserito che, dalla loro unione, sono nate tre figlie, vale a dire (18.3.1998), maggiorenne ed economicamente indipendente, Per_1 Per_2
(19.6.2004), maggiorenne, ma non autosufficiente, e (28.2.2008), tuttora R_
minorenne.
All'udienza del 7.11.2024, tenutasi dinanzi al giudice relatore, le parti hanno confermato che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo in merito alle condizioni conseguenti alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A seguito dell'integrazione delle condizioni originariamente pattuite, come da invito dello stesso giudice relatore, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., comunicata alle parti il 30.12.2024.
2. Così delineato l'oggetto del giudizio, ritiene anzitutto il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio debba essere accolta.
Dall'esame degli atti e dei documenti di causa, risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi, tenutasi in data 29.9.2011, nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con l'omologa del 18.11.2011.
È altresì emerso che da allora i coniugi hanno vissuto ininterrottamente separati, tanto da doversi escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, elementi sufficienti a confermare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
A mente di quanto evidenziato, sussistono, pertanto, le condizioni di cui agli artt. 2
e 3 della l. n. 898 del 1970 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, con conseguente ordine al competente
2 Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio.
3. Tanto premesso, si rileva che le condizioni concordate dalle parti appaiono meritevoli di accoglimento, atteso che in esse è previsto l'affidamento condiviso della figlia tuttora minorenne, con sua collocazione presso la madre e ampie R_
modalità di visita per il padre, in ossequio al principio della bi-genitorialità recepito dal nostro ordinamento e in conformità allo stato di fatto orami consolidato nel tempo.
Si reputa, inoltre, che il contributo per il mantenimento delle figlie e R_
, quest'ultima maggiorenne, ma non autonoma dal punto di vista economico, Per_2
posto a carico del padre, sia conforme alle loro esigenze, in relazione all'età, e parametrato alla capacità reddituale e patrimoniale delle parti, per come dalle medesime dichiarata all'udienza del 7.11.2024.
4. Il raggiungimento di un accordo in merito alle condizioni conseguenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce ragione sufficiente a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c. 2
c.p.c.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in Roma, in data 3.1.1998, con conseguente ordine Parte_1 Parte_2
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998, parte 2, serie A02, atto n. 4;
b) affida la figlia minore ad entrambi i genitori, disponendo che la stessa R_
sia collocata presso la madre e che il padre possa vederla con le modalità convenute dalle parti e indicate nelle condizioni depositate in data 13.11.2024, da intendere qui integralmente trascritte;
3 c) determina nell'importo di euro 450,00 mensili l'ammontare del contributo dovuto da in favore di , per il mantenimento delle Parte_1 Parte_2
figlie e , da corrispondersi alla stessa entro il giorno 5 R_ Per_2 Parte_2
di ogni mese;
d) dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie e;
R_ Per_2
e) dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Velletri all'esito della camera di consiglio della Seconda Sezione
Civile, tenutasi in data 28.1.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Alice Buonafede dott. Marcello Buscema
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Renato Buzi Giudice dott.ssa Alice Buonafede Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 c.p.c., iscritto al n. 3046 del Ruolo Generale degli affari di volontaria giurisdizione relativo all'anno 2024, promosso congiuntamente da:
(C.F. ) ed Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , entrambi elettivamente domiciliati in Anzio, alla via C.F._2
XX Settembre n. 4, presso lo studio dell'avv. Debora Milizia, che li rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo;
Ricorrenti
e con la comunicazione al Pubblico Ministero presso il Tribunale.
Oggetto: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate nel termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e Parte_1 Parte_2
hanno domandato a questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto in Roma, in data 3.1.1998, iscritto nel
1 registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune relativo all'anno 1998, parte 2, serie A02, atto n. 4, deducendo di avere vissuto ininterrottamente separati dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, nell'ambito del procedimento di separazione consensuale e precisando che è ormai venuta definitivamente meno la comunione materiale e spirituale di vita fra coniugi.
Gli stessi hanno altresì asserito che, dalla loro unione, sono nate tre figlie, vale a dire (18.3.1998), maggiorenne ed economicamente indipendente, Per_1 Per_2
(19.6.2004), maggiorenne, ma non autosufficiente, e (28.2.2008), tuttora R_
minorenne.
All'udienza del 7.11.2024, tenutasi dinanzi al giudice relatore, le parti hanno confermato che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo in merito alle condizioni conseguenti alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A seguito dell'integrazione delle condizioni originariamente pattuite, come da invito dello stesso giudice relatore, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., comunicata alle parti il 30.12.2024.
2. Così delineato l'oggetto del giudizio, ritiene anzitutto il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio debba essere accolta.
Dall'esame degli atti e dei documenti di causa, risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi, tenutasi in data 29.9.2011, nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con l'omologa del 18.11.2011.
È altresì emerso che da allora i coniugi hanno vissuto ininterrottamente separati, tanto da doversi escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, elementi sufficienti a confermare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
A mente di quanto evidenziato, sussistono, pertanto, le condizioni di cui agli artt. 2
e 3 della l. n. 898 del 1970 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, con conseguente ordine al competente
2 Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio.
3. Tanto premesso, si rileva che le condizioni concordate dalle parti appaiono meritevoli di accoglimento, atteso che in esse è previsto l'affidamento condiviso della figlia tuttora minorenne, con sua collocazione presso la madre e ampie R_
modalità di visita per il padre, in ossequio al principio della bi-genitorialità recepito dal nostro ordinamento e in conformità allo stato di fatto orami consolidato nel tempo.
Si reputa, inoltre, che il contributo per il mantenimento delle figlie e R_
, quest'ultima maggiorenne, ma non autonoma dal punto di vista economico, Per_2
posto a carico del padre, sia conforme alle loro esigenze, in relazione all'età, e parametrato alla capacità reddituale e patrimoniale delle parti, per come dalle medesime dichiarata all'udienza del 7.11.2024.
4. Il raggiungimento di un accordo in merito alle condizioni conseguenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce ragione sufficiente a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c. 2
c.p.c.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in Roma, in data 3.1.1998, con conseguente ordine Parte_1 Parte_2
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998, parte 2, serie A02, atto n. 4;
b) affida la figlia minore ad entrambi i genitori, disponendo che la stessa R_
sia collocata presso la madre e che il padre possa vederla con le modalità convenute dalle parti e indicate nelle condizioni depositate in data 13.11.2024, da intendere qui integralmente trascritte;
3 c) determina nell'importo di euro 450,00 mensili l'ammontare del contributo dovuto da in favore di , per il mantenimento delle Parte_1 Parte_2
figlie e , da corrispondersi alla stessa entro il giorno 5 R_ Per_2 Parte_2
di ogni mese;
d) dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie e;
R_ Per_2
e) dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Velletri all'esito della camera di consiglio della Seconda Sezione
Civile, tenutasi in data 28.1.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Alice Buonafede dott. Marcello Buscema
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