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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/10/2025, n. 5781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5781 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary Presidente relatore dr. Camillo Romandini consigliere dr. Marina Tucci consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2975 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione senza termini all'udienza del 29 settembre 2025 e vertente TRA Parte_1
(C.F. ) in persona dell'Amministratore unico, con P.IVA_1
l'avvocato Francesco Corda
PARTE APPELLANTE E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del suo Procuratore, con l'avvocato Alessandro di Majo
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 5827/2020, emessa dal Tribunale di Roma, pubblicata in data 06.04.2020 in materia bancaria. Si dà atto che la presente causa non concerne la materia specializzata dell'impresa.
FATTO E DIRITTO
§ 1. — Primo grado:
- con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha convenuto in Parte_2 giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, la Controparte_2
per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
«Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza eccezione e difesa, in via pregiudiziale,
1 - Acquisire gli atti del procedimento ex art. 669bis cpc di cui al rgn. 71837/14 (Trib. Roma sez. 8 Giudice Dr. Santamaria) e particolarmente la perizia dele CTU ( ALL.1/D), come prova Per_1 conseguita del totale degli interessi usurari (l.108/1996) pagati dalla deducente in ragione dei rapporti bancari di cui in premessa alla che questa deve restituire alla Controparte_2
Parte_1 in via preliminare
-ex art. 186 ter cpc, attesa la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 633 co.1 e co.2 e art. 634 cpc in ragione della ctu ut supra, emettere ordinanza-ingiunzione a carico della convenuta di pagamento in favore dell'attrice della somma di 21.295,59, come accertata dal CTU( All. 1/D), oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria, dall'indebita percezione delle somme fino al saldo;
nel merito, 1) condannare ex art. 1815 c.c. la Controparte_2
alla restituzione in favore di parte attrice della somma
[...] di € 21.295,59 come accertata dalla ctu, oltre interessi ex dlgs 231/02 e rivalutazione monetaria, perché indebitamente percepita in violazione della L. 108/1996 e correlati DM, degli artt. 644 cp e 117 TUB, o di quella somma che sarà accertata;
2) accertare e dichiarare che l'ulteriore somma di € 25.618,07 è stata impropriamente imputata dal CTU ad interessi contrattuali in violazione dell'art. 117 co.
3-4 tub, nonostante la mancata esibizione di contratti bancari sottoscritti dalle parti relativamente ai conti anticipi sbf: n. 7510-98 e n. 7561-20; per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione in favore dell'attrice dell'ulteriore predetta somma di € 25.618,07, oltre interessi moratori ex dlgs 231/02 e rivalutazione monetaria, decurtata degli interessi dovuti alla banca al tasso ex art. 117 co.7 tub( pari a quello dei bot);
3) in subordine condannare la convenuta alla restituzione in favore dell'attrice di tutte le somme indebitamente percepite in violazione della L.108/1996 e relativi DM, dell'art. 644 cp e dell'art. 117 tub, oltre interessi moratori ex dlgs 231/02e rivalutazione monetaria dalle singole date dell'indebita percezione al momento della restituzione;
4) attesa l'indisponibilità ingiustificata della conventa a conciliare la controversia persino sulla minor somma di € 21.295,59, nel procedimento ex art. 696 c.p.c. (rgn.
2 71837/14), emettere a carico della convenuta la sanzione prevista dall'art. 8 comma 4 bis del D.Ls. 28/10; Con condanna della convenuta alla rifusione delle spese di ctu per
€ 5.824,96 sopportate da (All. 4), nonché delle spese di Pt_1 ctp e delle spese legali del procedimento ex art. 669 bis cpc (All. 6), oltre al pagamento delle spese di lite del presente giudizio da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari.»;
- con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle Controparte_2 domande spiegate da parte attrice ed articolando le seguenti conclusioni: «Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
1) In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare la incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, trattandosi di controversia di competenza esclusiva del Foro di Torino (sede legale di così come contrattualmente Controparte_3 stabilito dalle parti (art. 19 del doc. n. 2);
2) In via preliminare e/o pregiudiziale, atteso che la domanda per cui si procede non è supportata da alcuna prova scritta, dichiararne l'inammissibilità;
3) In via principale e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione (artt. 2948 c.c.) del diritto fatto valere da parte attrice;
comunque, in via subordinata, dichiararne l'avvenuta prescrizione decennale (artt. 2946 c.c.);
4) Rigettare tutte le domande di parte attrice riportate nell'atto di citazione, in quanto domande del tutto infondate in fatto ed in diritto nonché prive di ogni elemento di prova e giustificazione;
Con vittoria di spese ed onorari, spese generali, oltre Iva (22%),CNA (4%).»;
- il Tribunale, dopo aver istruito il procedimento anche mediante consulenza tecnica preventiva disposta su iniziativa della ai sensi dell'art. 696 bis Parte_2
c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 16.07.2019 assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§ 2. — All'esito del giudizio, il Tribunale ha così deciso: «il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinge le domande proposte dalla Parte_3
[...] nei confronti della condanna
[...] Controparte_3
l'attrice a rimborsare alla convenuta le spese sostenute per il presente giudizio, che liquida in € 6.000,00, per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.».
A fondamento della decisione, il primo Giudice, per quanto interessa il presente giudizio di appello, ha stabilito che:
- Sull'eccezione di incompetenza territoriale
[…] l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta non può trovare accoglimento, non risultando l'esclusività del foro convenzionale stabilito dalle parti […]
- Sull'usurarietà dei tassi di interesse applicati in determinati trimestri Indipendentemente da ogni ulteriore considerazione, si deve però che il superamento del tasso soglia nel corso dello svolgimento del rapporto per ragioni diverse da modifiche concordate dalle parti o derivanti dall'esercizio da parte della banca dello ius variandi deve considerarsi irrilevante, alla luce del recente orientamento manifestato dalla Suprema Corte in materia. Conformemente a tale orientamento espresso con riferimento al contratto di mutuo, con argomentazioni perfettamente sovrapponibili in materia di conto corrente bancario, si deve invero ritenere che allorché il tasso degli interessi superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge 7 marzo 1996, n. 108, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante (o della banca presso la quale è stato aperto il conto corrente), di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (Cass. Civ. n. 2311/18).
- Sulla mancata pattuizione in forma scritta del tasso di interesse D'altra parte, anche il rilievo inerente alla mancata pattuizione in forma scritta del tasso di interesse non può essere condiviso, atteso che, da un lato, l'onere di allegare e provare l'esistenza di un contratto privo di clausole espresse in tal senso grava sull'attore, nelle ipotesi in cui sia il correntista ad agire per la ripetizione dell'indebito o per l'accertamento negativo del suo debito e che, dall'altro, dal fascicolo del procedimento di consulenza tecnica preventiva acquisito nel presente giudizio, risulta che il consulente ha elaborato i conteggi che gli erano stati richiesti sulla base dei tassi contrattualmente previsti dalle parti risultanti dalla documentazione contrattuale acquisita in quella sede.
§ 3. — Ha proposto appello – Parte_2
ed ha così concluso: Parte_2
«Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello, in riforma della sentenza impugnata:
4 A) condannare ex art. 1815 c.c. la Controparte_2 alla restituzione in favore della appellante della somma di
[...]
€.21.295,59 come accertata dalla CTU, oltre interessi ex d.lgs. n.231 del 2002 e rivalutazione monetaria, perché indebitamente percepita in violazione della L.108/1996 e correlati DM, degli artt. 644 c.p. e 117 TUB, o di quella somma che sarà accertata;
B) accertare e dichiarare che l'ulteriore somma di
€.25.618,07 è stata impropriamente imputata dal CTU ad interessi contrattuali in violazione dell'art. 117, commi 3 e 4, TUB, nonostante la mancata esibizione di contratti bancari sottoscritti dalle parti relativamente ai conti anticipi sbf: n. 7510-98 e n. 7561-20; per l'effetto, condannare la Controparte_2 alla restituzione in favore dell'appellante dell'ulteriore
[...] predetta somma di €.25.618,07, oltre interessi moratori ex d.lgs. n.231 del 2002 e rivalutazione monetaria, decurtata degli interessi dovuti alla banca al tasso ex art. 117, comma 7, TUB (pari a quello dei bot); C) in subordine condannare la Controparte_2 alla restituzione in favore dell'appellante di tutte le somme
[...] indebitamente percepite in violazione della L.108/1996 e relativi DM, dell'art. 644 c.p. e dell'art. 117 TUB, oltre interessi moratori ex d.lgs. n.231 del 2002 e rivalutazione monetaria dalle singole date dell'indebita percezione al momento della restituzione;
D) attesa l'indisponibilità ingiustificata della
[...]
a conciliare la controversia perfino sulla minor Controparte_2 somma di €.21.295,59 nel procedimento ex art. 696 c.p.c. (RG 71837/14), emettere a carico della appellata la sanzione prevista dall'art. 8, comma 4 bis, del d.lgs. n.28 del 2010. Con condanna della alla rifusione delle spese di Controparte_2
CTU per €.5.824,96 sopportate dalla (doc. 4 fascicolo Pt_1 di I grado), nonché delle spese di ctp e delle spese legali del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (doc. 6 fascicolo di I grado), oltre al pagamento delle spese di lite del presente giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario. Con vittoria, comunque, di spese di ambedue i gradi del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, oltre la rifusione delle spese della CTU effettuata nel corso del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (doc. 3 e 4 fascicolo di I grado ).». Pt_1
Ha resistito al gravame chiedendo Controparte_2 il rigetto dell'impugnazione, articolando appello incidentale
5 condizionato in caso di accoglimento dell'appello principale, e così concludendo: « Voglia l'Ill.mo Corte di Appello di Roma:
- rigettare e respingere l'atto di appello e le richieste ivi indicate, atto della in Parte_2 quanto domande del tutto infondate. Con la condanna alle spese legali ed onorari, spese generali, oltre Iva (22%), CNA (4%). Si insiste, in ogni caso, come formulato nel giudizio di primo grado, sulla incompetenza territoriale del Trib. di Roma, giacchè la sede contrattualmente stabilita tra le parti (art. 19 conto corrente del 2 aprile 2003) era Torino, sede legale di
[...]
nonché sulla prescrizione del diritto fatto valere CP_3 dall'attuale appellante, giacchè per i crediti da essa fatti valere (per gli anni 2003 - 2004 – 05 – 06) è maturata la prescrizione decennale. Quanto ai crediti posteriori al 2006 vale la prescrizione quinquennale. Su tali aspetti nulla ha disposto la sentenza appellata, onde si invoca, ove l'appello venisse accolto, la sua riforma.». L'appello è stato posto in decisione all'udienza del 29.09.2025, senza assegnazione di ulteriori termini per il deposito di conclusionali e memorie di replica, in quanto le parti, in virtù della concessione dei termini anticipati come da decreto pubblicato il 30.06.2025, avevano già ottenuto la concessione di termini per rassegnare le proprie conclusioni.
§ 4. — L'appello contiene i seguenti motivi di impugnazione:
A) L'usura sopravvenuta – Applicabilità – Cass. sez. un., 10 ottobre 2017, n. 24675 e Cass. sez. VI, 30 gennaio 2018, n. 2311.
Con il primo motivo di impugnazione, parte appellante censura la sentenza di primo grado laddove il Tribunale ha concluso per l'irrilevanza dell'usura sopravvenuta, deducendo come il primo giudice avrebbe non solo fatto applicazione di un principio di diritto ancor prima di verificare la realtà contrattuale, ma altresì richiamato statuizioni di legittimità ritenute inconferenti al caso controverso, in quanto relative a contratti di mutuo.
In particolare, sostiene l'appellante che “[…] nelle pronunce in epigrafe richiamate dal Tribunale, la Corte aveva ritenuto applicabile il principio di diritto perché l'attore/ricorrente non aveva specificato la sua domanda, genericamente indicando solo l'entità dei tassi anno per anno con l'indicazione dei tassi soglia” mentre, nella specie, parte
6 appellante, attrice in primo grado, avrebbe fornito prova della fondatezza delle proprie pretese non solo mediante deposito degli estratti conto ma altresì mediante allegazione della relazione svolta dal CTU a seguito del procedimento di accertamento preventivo ex art. 696 bis c.p.c. (cfr. pag. 10 dell'atto di appello).
Conseguentemente, qualora il Tribunale avesse operato una disamina dei fatti di causa, emergenti dalle prove allegate e depositate a sostegno delle pretese dell'allora attrice, anziché applicare principi di diritto non conferenti al caso di specie, avrebbe accertato l'illegittimità della condotta della controparte, l'avvenuta violazione del disposto di cui all'art. 644 c.p. con conseguente segnalazione ex art. 311 c.p.p.
***
Il motivo è inammissibile, risultando del tutto omessa la critica alla ratio decidendi sottesa alla decisione del primo giudice sul punto in questione, ossia:
-l'irrilevanza, nella valutazione della contestata usurarietà del tasso di interesse praticato nel corso del rapporto, dell'usura sopravvenuta nello svolgimento del rapporto di c/c, essendo vietati e quindi nulli gli interessi pattuiti, e venendo pertanto in considerazione gli interessi previsti alla data della stipula del contratto e non quelli divenuti usurari in data successiva;
-l'applicabilità del suddetto principio formulato dalle S.U. sent. n. 24675 del 19 ottobre 2017 in relazione al contratto di mutuo, anche al contratto di conto corrente. A fronte di detta motivazione, l'appellante ha contestato che i casi esaminati dalla S.C. nelle sentenze citate erano diversi da quello di cui è oggi è giudizio. Ma non è questo il punto. Invero l'appellante, al fine di apportare una critica puntuale e precisa alla motivazione del primo giudice avrebbe dovuto spiegare perché:
-è invece rilevante anche l'usura sopravvenuta;
-il principio riguardante l'usura originaria affermato dalla S.C. sarebbe applicabile solo al contratto di mutuo e non invece al contratto di conto corrente. Nulla di tutto ciò è contenuto nella censura in esame, di talché, - non risolvendosi il motivo in una critica puntuale e precisa alle ragioni di diritto esposte dal primo giudice, tali da consentire, se accolte, il ribaltamento della decisione- il motivo è da ritenersi inammissibile. Quanto alla censura riguardante l'omessa considerazione di quanto accertato dal perito in sede di accertamento preventivo, è
7 sufficiente osservare che il motivo di appello, ai fini del soddisfacimento del requisito della specificità, avrebbe dovuto indicare in quali parti della relazione era stata rilevata l'usura originaria, con precisa indicazione del tasso di interesse applicato confrontato con il tasso soglia trimestralmente determinato dai D.M. per la categoria di rapporti di cui è giudizio, essendo evidente che il giudice ha invece disatteso gli esiti dell'accertamento peritale in quanto contenenti la rilevazione della sola usura sopravvenuta. In sostanza, l'appellante avrebbe dovuto dimostrare l'errore del primo giudice nella valutazione dell'accertamento peritale, sull'assunto che, contrariamente al rilievo del Tribunale, dalla perizia emergeva l'usura originaria in relazione ai rapporti dedotti in giudizio. Nulla di tutto ciò è dedotto e dimostrato con il motivo in esame, essendosi l'appellante limitato a contestare genericamente che: “ è evidente nella relazione del CTU, la soglia del tasso di usura è stata superata sin dal momento dell'inizio del rapporto tra la
e l' , almeno per il conto corrente ordinario n. Pt_1 CP_2
7510 – 61 e per quello anticipi sbf n.61 – 20”. Stante la genericità della contestazione, la censura è pertanto da ritenersi inammissibile anche con riguardo alla contestazione in fatto.
Va dunque confermata la statuizione di rigetto della domanda dell'attrice volta alla restituzione delle somme addebitate dalla banca a titolo di interessi, non essendo provato il carattere usurario degli stessi.
B) L'onere della prova. Con il secondo motivo di impugnazione, si censura la pronuncia di primo grado laddove il Tribunale ha ritenuto, da un lato, non soddisfatto l'onere della prova incombente sull'attrice, odierna appellante, per omessa produzione dei contratti e, dall'altro, ha dato “del deposito documentale nel procedimento di consulenza tecnica preventiva, attesi i calcoli del CTU “risultanti dalla documentazione contrattuale acquisita in quella sede” (cfr. pag. 12 dell'atto di appello). Deduce l'appellante, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, di aver soddisfatto l'onere sulla stessa incombente in primo grado, depositando gli estratti conto. Ciò in quanto, sostiene la società appellante che l'onere di produzione dei contratti afferenti al rapporto controverso gravasse sull'Istituto di credito convenuto, non essendo la società Parte_2 [...] in possesso di detti contratti. Parte_2
8 Peraltro, aggiunge l'appellante che il deposito di detta documentazione era stata oggetto di un ordine di esibizione da parte del Giudice;
ordine, tuttavia, parzialmente disatteso, avendo la provveduto al deposito del solo contratto di conto CP_2 corrente bancario n. 7510-61 e non anche dei contratti afferenti al conto anticipi. Da ultimo, salve le precedenti argomentazioni, sostiene l'appellante l'infondatezza di quanto ritenuto dal primo Giudice in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di contratti di conto corrente bancario deve ritenersi soddisfatto l'onere probatorio incombente sull'attrice con la sola produzione degli estratti conto. Da ciò deriverebbe, dunque, la fondatezza della domanda formulata in via principale da parte della società, così come, la richiesta di condanna di al Controparte_2 pagamento dell'ulteriore somma di € 25.618,07, imputata dal consulente tecnico d'ufficio ad interessi contrattuali, in violazione dell'art. 117 commi 3 e 4, TUB, nonostante la mancata esibizione di contratti bancari sottoscritti dalle parti relativamente ai conti anticipi.
*** Il motivo va respinto. E' sufficiente leggere l'atto introduttivo del giudizio di primo grado per rilevare che la parte attrice aveva contestato non già la mancata stipulazione per iscritto dei conti anticipi, ma la mancata produzione dei suddetti contratti da parte della a CP_2 seguito dell'ordine di esibizione da parte del giudice. La contestazione circa la mancata pattuizione per iscritto del tasso di interesse relativo ai conti anticipi è dunque nuova. L'appellante contesta che il CTU avrebbe effettuato il ricalcolo applicando il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB anziché gli interessi legali, nonostante la mancata pattuizione del tasso di interesse in relazione ai conti anticipi. La contestazione è infondata. Invero si applica il principio secondo il quale: Il contratto di apertura di credito, se già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve a sua volta, in forza della delibera del C.I.C.R. del 4 marzo 2003, essere stipulato per iscritto a pena di nullità e, conseguentemente, qualora non diversamente pattuito, ad esso si applicano le condizioni contrattuali del conto principale. Cass. n. 29794 del 19/11/2024.
9 Orbene, nel giudizio in questione il contratto di conto corrente, all'art. 6 delle condizioni generali di contratto, regola la parte normativa delle aperture di credito eventualmente concesse al correntista. Pertanto, in assenza della determinazione delle condizioni economiche, si applicano quelle del conto principale, come stabilito dalla S.C. Questa la ragione per la quale il CTU ha effettuato il ricalcolo anche in relazione ai conti anticipi. Il motivo va, dunque, disatteso. Il rigetto del motivo comporta pure il rigetto dell'istanza di rinnovo della CTU avanzata dall'appellante.
C) Condanna ex art. 8, comma 4 bis, del d.lgs. n. 28 del 2010. Con il terzo motivo di appello, la società chiede condannarsi parte appellata, ai sensi dell'art. 8, comma Controparte_2
4bis D.lgs. 28/2010 attesa la mancata comparizione della stessa a conciliare la controversia.
*** L'art. 8, co. 4 – bis, D.lgs 28/2010, nel testo in vigore fino al febbraio 2023, introdotto dalla riforma del 2013, applicabile nel giudizio in questione, prevedeva che: “Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per giudizio”. Dunque, nella disciplina previgente, la parte convenuta (e pertanto non onerata del previo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5 del medesimo D.lgs 28/2010) non era passibile di alcuna sanzione pecuniaria nel caso di mancata presenza al tentativo di mediazione. Il motivo va, pertanto, rigettato.
§ 5. — Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza, e vanno poste interamente a carico della parte appellante. Esse si liquidano, avuto riguardo al valore (€.21.295,59+ €.25.618,07) e alla complessità della causa, ai sensi del D.M. n. 147/2022, valori medi, nella misura di euro 9.991 oltre a spese generali, Iva e CPA.
10
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_2 [...] contro la sentenza n. 5827/2020, resa tra le parti Controparte_2 dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. — rigetta l'appello;
2. —condanna la parte appellante al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 9.991 oltre a spese generali, Iva e CPA.
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contribuito unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma il giorno 29.9.2025.
Il Presidente estensore
11
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2975 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione senza termini all'udienza del 29 settembre 2025 e vertente TRA Parte_1
(C.F. ) in persona dell'Amministratore unico, con P.IVA_1
l'avvocato Francesco Corda
PARTE APPELLANTE E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del suo Procuratore, con l'avvocato Alessandro di Majo
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 5827/2020, emessa dal Tribunale di Roma, pubblicata in data 06.04.2020 in materia bancaria. Si dà atto che la presente causa non concerne la materia specializzata dell'impresa.
FATTO E DIRITTO
§ 1. — Primo grado:
- con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha convenuto in Parte_2 giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, la Controparte_2
per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
«Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza eccezione e difesa, in via pregiudiziale,
1 - Acquisire gli atti del procedimento ex art. 669bis cpc di cui al rgn. 71837/14 (Trib. Roma sez. 8 Giudice Dr. Santamaria) e particolarmente la perizia dele CTU ( ALL.1/D), come prova Per_1 conseguita del totale degli interessi usurari (l.108/1996) pagati dalla deducente in ragione dei rapporti bancari di cui in premessa alla che questa deve restituire alla Controparte_2
Parte_1 in via preliminare
-ex art. 186 ter cpc, attesa la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 633 co.1 e co.2 e art. 634 cpc in ragione della ctu ut supra, emettere ordinanza-ingiunzione a carico della convenuta di pagamento in favore dell'attrice della somma di 21.295,59, come accertata dal CTU( All. 1/D), oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria, dall'indebita percezione delle somme fino al saldo;
nel merito, 1) condannare ex art. 1815 c.c. la Controparte_2
alla restituzione in favore di parte attrice della somma
[...] di € 21.295,59 come accertata dalla ctu, oltre interessi ex dlgs 231/02 e rivalutazione monetaria, perché indebitamente percepita in violazione della L. 108/1996 e correlati DM, degli artt. 644 cp e 117 TUB, o di quella somma che sarà accertata;
2) accertare e dichiarare che l'ulteriore somma di € 25.618,07 è stata impropriamente imputata dal CTU ad interessi contrattuali in violazione dell'art. 117 co.
3-4 tub, nonostante la mancata esibizione di contratti bancari sottoscritti dalle parti relativamente ai conti anticipi sbf: n. 7510-98 e n. 7561-20; per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione in favore dell'attrice dell'ulteriore predetta somma di € 25.618,07, oltre interessi moratori ex dlgs 231/02 e rivalutazione monetaria, decurtata degli interessi dovuti alla banca al tasso ex art. 117 co.7 tub( pari a quello dei bot);
3) in subordine condannare la convenuta alla restituzione in favore dell'attrice di tutte le somme indebitamente percepite in violazione della L.108/1996 e relativi DM, dell'art. 644 cp e dell'art. 117 tub, oltre interessi moratori ex dlgs 231/02e rivalutazione monetaria dalle singole date dell'indebita percezione al momento della restituzione;
4) attesa l'indisponibilità ingiustificata della conventa a conciliare la controversia persino sulla minor somma di € 21.295,59, nel procedimento ex art. 696 c.p.c. (rgn.
2 71837/14), emettere a carico della convenuta la sanzione prevista dall'art. 8 comma 4 bis del D.Ls. 28/10; Con condanna della convenuta alla rifusione delle spese di ctu per
€ 5.824,96 sopportate da (All. 4), nonché delle spese di Pt_1 ctp e delle spese legali del procedimento ex art. 669 bis cpc (All. 6), oltre al pagamento delle spese di lite del presente giudizio da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari.»;
- con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle Controparte_2 domande spiegate da parte attrice ed articolando le seguenti conclusioni: «Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
1) In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare la incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, trattandosi di controversia di competenza esclusiva del Foro di Torino (sede legale di così come contrattualmente Controparte_3 stabilito dalle parti (art. 19 del doc. n. 2);
2) In via preliminare e/o pregiudiziale, atteso che la domanda per cui si procede non è supportata da alcuna prova scritta, dichiararne l'inammissibilità;
3) In via principale e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione (artt. 2948 c.c.) del diritto fatto valere da parte attrice;
comunque, in via subordinata, dichiararne l'avvenuta prescrizione decennale (artt. 2946 c.c.);
4) Rigettare tutte le domande di parte attrice riportate nell'atto di citazione, in quanto domande del tutto infondate in fatto ed in diritto nonché prive di ogni elemento di prova e giustificazione;
Con vittoria di spese ed onorari, spese generali, oltre Iva (22%),CNA (4%).»;
- il Tribunale, dopo aver istruito il procedimento anche mediante consulenza tecnica preventiva disposta su iniziativa della ai sensi dell'art. 696 bis Parte_2
c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 16.07.2019 assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§ 2. — All'esito del giudizio, il Tribunale ha così deciso: «il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinge le domande proposte dalla Parte_3
[...] nei confronti della condanna
[...] Controparte_3
l'attrice a rimborsare alla convenuta le spese sostenute per il presente giudizio, che liquida in € 6.000,00, per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.».
A fondamento della decisione, il primo Giudice, per quanto interessa il presente giudizio di appello, ha stabilito che:
- Sull'eccezione di incompetenza territoriale
[…] l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta non può trovare accoglimento, non risultando l'esclusività del foro convenzionale stabilito dalle parti […]
- Sull'usurarietà dei tassi di interesse applicati in determinati trimestri Indipendentemente da ogni ulteriore considerazione, si deve però che il superamento del tasso soglia nel corso dello svolgimento del rapporto per ragioni diverse da modifiche concordate dalle parti o derivanti dall'esercizio da parte della banca dello ius variandi deve considerarsi irrilevante, alla luce del recente orientamento manifestato dalla Suprema Corte in materia. Conformemente a tale orientamento espresso con riferimento al contratto di mutuo, con argomentazioni perfettamente sovrapponibili in materia di conto corrente bancario, si deve invero ritenere che allorché il tasso degli interessi superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge 7 marzo 1996, n. 108, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante (o della banca presso la quale è stato aperto il conto corrente), di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (Cass. Civ. n. 2311/18).
- Sulla mancata pattuizione in forma scritta del tasso di interesse D'altra parte, anche il rilievo inerente alla mancata pattuizione in forma scritta del tasso di interesse non può essere condiviso, atteso che, da un lato, l'onere di allegare e provare l'esistenza di un contratto privo di clausole espresse in tal senso grava sull'attore, nelle ipotesi in cui sia il correntista ad agire per la ripetizione dell'indebito o per l'accertamento negativo del suo debito e che, dall'altro, dal fascicolo del procedimento di consulenza tecnica preventiva acquisito nel presente giudizio, risulta che il consulente ha elaborato i conteggi che gli erano stati richiesti sulla base dei tassi contrattualmente previsti dalle parti risultanti dalla documentazione contrattuale acquisita in quella sede.
§ 3. — Ha proposto appello – Parte_2
ed ha così concluso: Parte_2
«Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello, in riforma della sentenza impugnata:
4 A) condannare ex art. 1815 c.c. la Controparte_2 alla restituzione in favore della appellante della somma di
[...]
€.21.295,59 come accertata dalla CTU, oltre interessi ex d.lgs. n.231 del 2002 e rivalutazione monetaria, perché indebitamente percepita in violazione della L.108/1996 e correlati DM, degli artt. 644 c.p. e 117 TUB, o di quella somma che sarà accertata;
B) accertare e dichiarare che l'ulteriore somma di
€.25.618,07 è stata impropriamente imputata dal CTU ad interessi contrattuali in violazione dell'art. 117, commi 3 e 4, TUB, nonostante la mancata esibizione di contratti bancari sottoscritti dalle parti relativamente ai conti anticipi sbf: n. 7510-98 e n. 7561-20; per l'effetto, condannare la Controparte_2 alla restituzione in favore dell'appellante dell'ulteriore
[...] predetta somma di €.25.618,07, oltre interessi moratori ex d.lgs. n.231 del 2002 e rivalutazione monetaria, decurtata degli interessi dovuti alla banca al tasso ex art. 117, comma 7, TUB (pari a quello dei bot); C) in subordine condannare la Controparte_2 alla restituzione in favore dell'appellante di tutte le somme
[...] indebitamente percepite in violazione della L.108/1996 e relativi DM, dell'art. 644 c.p. e dell'art. 117 TUB, oltre interessi moratori ex d.lgs. n.231 del 2002 e rivalutazione monetaria dalle singole date dell'indebita percezione al momento della restituzione;
D) attesa l'indisponibilità ingiustificata della
[...]
a conciliare la controversia perfino sulla minor Controparte_2 somma di €.21.295,59 nel procedimento ex art. 696 c.p.c. (RG 71837/14), emettere a carico della appellata la sanzione prevista dall'art. 8, comma 4 bis, del d.lgs. n.28 del 2010. Con condanna della alla rifusione delle spese di Controparte_2
CTU per €.5.824,96 sopportate dalla (doc. 4 fascicolo Pt_1 di I grado), nonché delle spese di ctp e delle spese legali del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (doc. 6 fascicolo di I grado), oltre al pagamento delle spese di lite del presente giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario. Con vittoria, comunque, di spese di ambedue i gradi del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, oltre la rifusione delle spese della CTU effettuata nel corso del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (doc. 3 e 4 fascicolo di I grado ).». Pt_1
Ha resistito al gravame chiedendo Controparte_2 il rigetto dell'impugnazione, articolando appello incidentale
5 condizionato in caso di accoglimento dell'appello principale, e così concludendo: « Voglia l'Ill.mo Corte di Appello di Roma:
- rigettare e respingere l'atto di appello e le richieste ivi indicate, atto della in Parte_2 quanto domande del tutto infondate. Con la condanna alle spese legali ed onorari, spese generali, oltre Iva (22%), CNA (4%). Si insiste, in ogni caso, come formulato nel giudizio di primo grado, sulla incompetenza territoriale del Trib. di Roma, giacchè la sede contrattualmente stabilita tra le parti (art. 19 conto corrente del 2 aprile 2003) era Torino, sede legale di
[...]
nonché sulla prescrizione del diritto fatto valere CP_3 dall'attuale appellante, giacchè per i crediti da essa fatti valere (per gli anni 2003 - 2004 – 05 – 06) è maturata la prescrizione decennale. Quanto ai crediti posteriori al 2006 vale la prescrizione quinquennale. Su tali aspetti nulla ha disposto la sentenza appellata, onde si invoca, ove l'appello venisse accolto, la sua riforma.». L'appello è stato posto in decisione all'udienza del 29.09.2025, senza assegnazione di ulteriori termini per il deposito di conclusionali e memorie di replica, in quanto le parti, in virtù della concessione dei termini anticipati come da decreto pubblicato il 30.06.2025, avevano già ottenuto la concessione di termini per rassegnare le proprie conclusioni.
§ 4. — L'appello contiene i seguenti motivi di impugnazione:
A) L'usura sopravvenuta – Applicabilità – Cass. sez. un., 10 ottobre 2017, n. 24675 e Cass. sez. VI, 30 gennaio 2018, n. 2311.
Con il primo motivo di impugnazione, parte appellante censura la sentenza di primo grado laddove il Tribunale ha concluso per l'irrilevanza dell'usura sopravvenuta, deducendo come il primo giudice avrebbe non solo fatto applicazione di un principio di diritto ancor prima di verificare la realtà contrattuale, ma altresì richiamato statuizioni di legittimità ritenute inconferenti al caso controverso, in quanto relative a contratti di mutuo.
In particolare, sostiene l'appellante che “[…] nelle pronunce in epigrafe richiamate dal Tribunale, la Corte aveva ritenuto applicabile il principio di diritto perché l'attore/ricorrente non aveva specificato la sua domanda, genericamente indicando solo l'entità dei tassi anno per anno con l'indicazione dei tassi soglia” mentre, nella specie, parte
6 appellante, attrice in primo grado, avrebbe fornito prova della fondatezza delle proprie pretese non solo mediante deposito degli estratti conto ma altresì mediante allegazione della relazione svolta dal CTU a seguito del procedimento di accertamento preventivo ex art. 696 bis c.p.c. (cfr. pag. 10 dell'atto di appello).
Conseguentemente, qualora il Tribunale avesse operato una disamina dei fatti di causa, emergenti dalle prove allegate e depositate a sostegno delle pretese dell'allora attrice, anziché applicare principi di diritto non conferenti al caso di specie, avrebbe accertato l'illegittimità della condotta della controparte, l'avvenuta violazione del disposto di cui all'art. 644 c.p. con conseguente segnalazione ex art. 311 c.p.p.
***
Il motivo è inammissibile, risultando del tutto omessa la critica alla ratio decidendi sottesa alla decisione del primo giudice sul punto in questione, ossia:
-l'irrilevanza, nella valutazione della contestata usurarietà del tasso di interesse praticato nel corso del rapporto, dell'usura sopravvenuta nello svolgimento del rapporto di c/c, essendo vietati e quindi nulli gli interessi pattuiti, e venendo pertanto in considerazione gli interessi previsti alla data della stipula del contratto e non quelli divenuti usurari in data successiva;
-l'applicabilità del suddetto principio formulato dalle S.U. sent. n. 24675 del 19 ottobre 2017 in relazione al contratto di mutuo, anche al contratto di conto corrente. A fronte di detta motivazione, l'appellante ha contestato che i casi esaminati dalla S.C. nelle sentenze citate erano diversi da quello di cui è oggi è giudizio. Ma non è questo il punto. Invero l'appellante, al fine di apportare una critica puntuale e precisa alla motivazione del primo giudice avrebbe dovuto spiegare perché:
-è invece rilevante anche l'usura sopravvenuta;
-il principio riguardante l'usura originaria affermato dalla S.C. sarebbe applicabile solo al contratto di mutuo e non invece al contratto di conto corrente. Nulla di tutto ciò è contenuto nella censura in esame, di talché, - non risolvendosi il motivo in una critica puntuale e precisa alle ragioni di diritto esposte dal primo giudice, tali da consentire, se accolte, il ribaltamento della decisione- il motivo è da ritenersi inammissibile. Quanto alla censura riguardante l'omessa considerazione di quanto accertato dal perito in sede di accertamento preventivo, è
7 sufficiente osservare che il motivo di appello, ai fini del soddisfacimento del requisito della specificità, avrebbe dovuto indicare in quali parti della relazione era stata rilevata l'usura originaria, con precisa indicazione del tasso di interesse applicato confrontato con il tasso soglia trimestralmente determinato dai D.M. per la categoria di rapporti di cui è giudizio, essendo evidente che il giudice ha invece disatteso gli esiti dell'accertamento peritale in quanto contenenti la rilevazione della sola usura sopravvenuta. In sostanza, l'appellante avrebbe dovuto dimostrare l'errore del primo giudice nella valutazione dell'accertamento peritale, sull'assunto che, contrariamente al rilievo del Tribunale, dalla perizia emergeva l'usura originaria in relazione ai rapporti dedotti in giudizio. Nulla di tutto ciò è dedotto e dimostrato con il motivo in esame, essendosi l'appellante limitato a contestare genericamente che: “ è evidente nella relazione del CTU, la soglia del tasso di usura è stata superata sin dal momento dell'inizio del rapporto tra la
e l' , almeno per il conto corrente ordinario n. Pt_1 CP_2
7510 – 61 e per quello anticipi sbf n.61 – 20”. Stante la genericità della contestazione, la censura è pertanto da ritenersi inammissibile anche con riguardo alla contestazione in fatto.
Va dunque confermata la statuizione di rigetto della domanda dell'attrice volta alla restituzione delle somme addebitate dalla banca a titolo di interessi, non essendo provato il carattere usurario degli stessi.
B) L'onere della prova. Con il secondo motivo di impugnazione, si censura la pronuncia di primo grado laddove il Tribunale ha ritenuto, da un lato, non soddisfatto l'onere della prova incombente sull'attrice, odierna appellante, per omessa produzione dei contratti e, dall'altro, ha dato “del deposito documentale nel procedimento di consulenza tecnica preventiva, attesi i calcoli del CTU “risultanti dalla documentazione contrattuale acquisita in quella sede” (cfr. pag. 12 dell'atto di appello). Deduce l'appellante, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, di aver soddisfatto l'onere sulla stessa incombente in primo grado, depositando gli estratti conto. Ciò in quanto, sostiene la società appellante che l'onere di produzione dei contratti afferenti al rapporto controverso gravasse sull'Istituto di credito convenuto, non essendo la società Parte_2 [...] in possesso di detti contratti. Parte_2
8 Peraltro, aggiunge l'appellante che il deposito di detta documentazione era stata oggetto di un ordine di esibizione da parte del Giudice;
ordine, tuttavia, parzialmente disatteso, avendo la provveduto al deposito del solo contratto di conto CP_2 corrente bancario n. 7510-61 e non anche dei contratti afferenti al conto anticipi. Da ultimo, salve le precedenti argomentazioni, sostiene l'appellante l'infondatezza di quanto ritenuto dal primo Giudice in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di contratti di conto corrente bancario deve ritenersi soddisfatto l'onere probatorio incombente sull'attrice con la sola produzione degli estratti conto. Da ciò deriverebbe, dunque, la fondatezza della domanda formulata in via principale da parte della società, così come, la richiesta di condanna di al Controparte_2 pagamento dell'ulteriore somma di € 25.618,07, imputata dal consulente tecnico d'ufficio ad interessi contrattuali, in violazione dell'art. 117 commi 3 e 4, TUB, nonostante la mancata esibizione di contratti bancari sottoscritti dalle parti relativamente ai conti anticipi.
*** Il motivo va respinto. E' sufficiente leggere l'atto introduttivo del giudizio di primo grado per rilevare che la parte attrice aveva contestato non già la mancata stipulazione per iscritto dei conti anticipi, ma la mancata produzione dei suddetti contratti da parte della a CP_2 seguito dell'ordine di esibizione da parte del giudice. La contestazione circa la mancata pattuizione per iscritto del tasso di interesse relativo ai conti anticipi è dunque nuova. L'appellante contesta che il CTU avrebbe effettuato il ricalcolo applicando il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB anziché gli interessi legali, nonostante la mancata pattuizione del tasso di interesse in relazione ai conti anticipi. La contestazione è infondata. Invero si applica il principio secondo il quale: Il contratto di apertura di credito, se già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve a sua volta, in forza della delibera del C.I.C.R. del 4 marzo 2003, essere stipulato per iscritto a pena di nullità e, conseguentemente, qualora non diversamente pattuito, ad esso si applicano le condizioni contrattuali del conto principale. Cass. n. 29794 del 19/11/2024.
9 Orbene, nel giudizio in questione il contratto di conto corrente, all'art. 6 delle condizioni generali di contratto, regola la parte normativa delle aperture di credito eventualmente concesse al correntista. Pertanto, in assenza della determinazione delle condizioni economiche, si applicano quelle del conto principale, come stabilito dalla S.C. Questa la ragione per la quale il CTU ha effettuato il ricalcolo anche in relazione ai conti anticipi. Il motivo va, dunque, disatteso. Il rigetto del motivo comporta pure il rigetto dell'istanza di rinnovo della CTU avanzata dall'appellante.
C) Condanna ex art. 8, comma 4 bis, del d.lgs. n. 28 del 2010. Con il terzo motivo di appello, la società chiede condannarsi parte appellata, ai sensi dell'art. 8, comma Controparte_2
4bis D.lgs. 28/2010 attesa la mancata comparizione della stessa a conciliare la controversia.
*** L'art. 8, co. 4 – bis, D.lgs 28/2010, nel testo in vigore fino al febbraio 2023, introdotto dalla riforma del 2013, applicabile nel giudizio in questione, prevedeva che: “Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per giudizio”. Dunque, nella disciplina previgente, la parte convenuta (e pertanto non onerata del previo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5 del medesimo D.lgs 28/2010) non era passibile di alcuna sanzione pecuniaria nel caso di mancata presenza al tentativo di mediazione. Il motivo va, pertanto, rigettato.
§ 5. — Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza, e vanno poste interamente a carico della parte appellante. Esse si liquidano, avuto riguardo al valore (€.21.295,59+ €.25.618,07) e alla complessità della causa, ai sensi del D.M. n. 147/2022, valori medi, nella misura di euro 9.991 oltre a spese generali, Iva e CPA.
10
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_2 [...] contro la sentenza n. 5827/2020, resa tra le parti Controparte_2 dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. — rigetta l'appello;
2. —condanna la parte appellante al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 9.991 oltre a spese generali, Iva e CPA.
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contribuito unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma il giorno 29.9.2025.
Il Presidente estensore
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