Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/05/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
RE BBLICA ITALINA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 6418/2017 promossa da:
Parte 1 'rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Chillemi e con lo stesso elettivamente domiciliata come in atti
OPPONENTE
contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
[...]
difesa dagli avv. Angelo Pandolfo, elettivamente domiciliata come in atti
OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.07.2017, l'opponente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 625/2017, con il quale gli era stato ingiunto di pagare, in favore di CP 1 la somma di euro 292.260,45, a titolo di contributi '
previdenziali, sanzioni e interessi, oltre interessi legali fino all'effettivo soddisfo, nonché spese e compensi della procedura monitoria. L'opponente adiva l'intestato Tribunale per
Decreto Ingiuntivo opposto n. 625/2017 del 10.05.2017 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, sezione lavoro e previdenza, per le ragioni sub 1); nel merito: b) accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o l'inefficacia totale o parziale del
Decreto Ingiuntivo n. 625/2017del 10.05.2017 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro e previdenza, poiché infondato in fatto ed in diritto ed eccessivamente sproporzionato, secondo le motivazioni indicate nella odierna opposizione ed, in particolare, per omessa notifica di qualsiasi idoneo atto interruttivo della prescrizione e per intervenuta prescrizione quinquennale del diritto, adottando ogni ed altro provvedimento conseguente ivi compresa la revoca del predetto
Decreto Ingiuntivo opposto;
c) e, ancora, per l'effetto, dichiarare non dovute, totalmente o parzialmente (al netto di sanzioni e interessi) sulla base delle motivazioni indicate nella odierna opposizione, le somme indicate nel
Decreto Ingiuntivo n. 625/2017 del 10.05.2017 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro e previdenza", con vittoria di spese.
A sostegno della propria opposizione, l'opponente, in particolare, eccepiva, innanzitutto, che CP 1 avrebbe violato il suo diritto di difesa, producendo al fine della prova del credito una dichiarazione in cui vengono indicati solo genericamente gli accertamenti effettuati e priva di indicazione del metodo di calcolo utilizzato per giungere agli importi richiesti, in pratica deducendo che l' attestazione del credito ex art. 635 versata nel giudizio monitorio da CP_1 sarebbe insufficiente a fornire idonea prova del credito vantato;
eccepisce inoltre il Pt 2 di non aver mai ricevuto le raccomandate AR depositate da CP 1 nel giudizio monitorio e disconosce la sottoscrizione apposta ai relativi avvisi di ricevimento, riservandosi di proporre querela di falso;
deduce, infine, la prescrizione del credito vantato da CP 1 .
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva parte opposta, che resisteva alla domanda con varie ed articolate argomentazioni in fatto e diritto, chiedendo, pertanto, che l'opposizione venisse rigettata con vittoria di spese e con attribuzione.
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Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'articolo 118 comma disp. att. c.p.c.
e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida". (Cass. sez unite 08/05/2014, n. 9936) Ebbene, l'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
In via preliminare, deve rilevarsi che, sul piano propriamente processuale, l'opposizione al decreto non introduce un giudizio autonomo, ma produce l'effetto che sulla domanda dell'attore, già proposta nelle forme del procedimento monitorio, si debba oramai conoscere attraverso le forme del processo di cognizione ordinario. Sotto un tal profilo, la valutazione della fondatezza o meno della domanda deve essere compiuta con riguardo alla
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situazione esistente al momento della decisione della causa, e l'eventuale circostanza per cui i fatti estintivi dell'obbligazione dedotta in giudizio dall'attore si rivelino successivi alla data in cui si è realizzata la pendenza della lite potrà venire in rilievo solo ai fini della statuizione sulle spese del giudizio (Cass. 1998 n. 8717).
Costituisce, invero, ius receptum il principio secondo il quale il giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. non costituisce un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, volta all'accertamento della validità dell'emesso decreto;
esso rappresenta, piuttosto, la fase successiva, sebbene meramente eventuale, di un ordinario giudizio di condanna, caratterizzato, nella sola fase introduttiva, dall'assenza di contraddittorio e dal carattere sommario della cognizione.
Consegue, come ormai pacificamente riconosciuto in giurisprudenza, che eventuali vizi della fase monitoria, e segnatamente il difetto delle condizioni di ammissibilità cui l'art. 633
c.p.c. subordina l'emissione dell'ingiunzione, non assumono rilievo alcuno nella fase di opposizione, di tal che il giudice, investito delle relative questioni, non potrà arrestarsi ad una pronuncia di nullità dell'opposto decreto, ma è chiamato in ogni caso a valutare, secondo le regole proprie di un giudizio ordinario, la fondatezza della domanda del creditore (cfr. ex plurimis Cass. S.U.
7.7.1993 n. 7448; Cass. 10.4.1996 n. 3319.)
Giova, ancora, preliminarmente ribadirsi, questa volta nel merito, come l'opposizione al decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto); in tale giudizio incombe, quindi, al creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa (cass. 1997 n. 11417), in coerente applicazione della regola generale di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., per cui onus probandi incumbit ei qui dicit, e, pertanto, inversioni della regola di riparto dell'onere probatorio devono essere specificamente disposte dal legislatore.
Ciò premesso giova premettere una sintetica ricostruzione dei fatti. CP 1 e,E' incontestato che il Pt 2 sia iscritto all'Albo degli Ingegneri di Caserta e sicuramente, lo sia stato per tutto il periodo a cui si riferiscono i crediti oggetto del decreto ingiuntivo opposto. Ne consegue che, per effetto della suddetta iscrizione, l'odierno opponente sia tenuto, ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge n. 6 del 3.01.1981 e del
Regolamento Generale di Previdenza, al versamento alla Cassa del contributo soggettivo obbligatorio - da calcolarsi secondo le percentuali prestabilite “... del reddito professionale netto prodotto nell'anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF..." - oltre ad un contributo integrativo - da calcolarsi secondo "... una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA..." e da doversi corrispondere
"...indipendentemente dell'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore..."; sicché il professionista iscritto è tenuto a comunicare alla CP_1 il proprio reddito professionale
IRPEF ed il volume d'affari I.V.A. ai sensi dell'art.
2.1 del citato Regolamento (cfr. all. n. 5 della parte opposta).
Orbene, oggetto della pretesa creditoria della CP 1 - secondo gli importi specificamente dettagliati tanto nell'estratto conto previdenziale, ove sono specificati i redditi professionali
IRPEF ed i volumi d'affari I.V.A., che dall'attestazione di credito sottoscritta dal
Responsabile della Direzione, dott. Persona 1 presso l'ente previdenziale (vd. doc. nn.3
e 4 allegati lla memoria di parte opposta) - è la somma di euro 292.260,45 asseritamente dovuta dall'odierno opponente a titolo di omesso versamento del contributo soggettivo, integrativo e di maternità, sanzioni ed interessi, per le annualità dal 2001 al 2015.
Ciò detto, ritiene questa giudicante che i crediti per cui l'opposta CP_1 ha agito in via monitoria abbiano formato oggetto di piena prova da parte dell' Controparte_2
Ed, invero, il fondamento della pretesa della CP_1 rinviene, in primo luogo, dalla attestazione da parte del Responsabile della Direzione presso l'Ente, dott. Persona_1 a seguito degli accertamenti effettuati, della dichiarazione di debito nei confronti di CP 1 '
relativamente alle annualità dal 2001 al 2015, della somma complessiva di euro 292.260,45, per i titoli, le singole annualità e gli importi ivi specificati. (vd. doc n. 3 allegato al fascicolo di parte opposta).
Ed, invero, premesso che la suddetta attestazione contiene un riferimento particolareggiato alla causale del credito con specificazione per i singoli importi dei criteri e delle fonti normative in base ai quali sono stati effettuati i calcoli - trattasi di documentazione che, oltre a consentire l'emissione del decreto ingiuntivo, mantiene anche nel giudizio di opposizione, sul piano della efficacia probatoria, il proprio valore di fonte di prova, superabile solo da una eventuale prova contraria (vd. Cass. n. 3714/1986). A tal proposito deve evidenziarsi come parte opponente si sia limitata, in ricorso, a contestare genericamente l'efficacia probatoria di detta documentazione del Direttore dell'Ente previdenziale, senza allegare né tanto meno chiedere di provare l'insussistenza del credito ivi attestato ed emergente, senza in alcun modo, dunque tentare di fornire una prova contraria all'efficacia probatoria di detto documento.
Inoltre, ad integrazione della attestazione di credito la CP_ ha allegato al proprio fascicolo di parte l'estratto conto previdenziale (doc. n.4, allegato alla produzione di parte opposta)
- relativo, tra l'altro, alle annualità per cui è causa ove sono specificati, sulla base dei
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redditi IRPEF e del Volume di Affari IVA, in applicazione delle percentuali dalle norme statutarie e regolamentari, i contributi e le penali dovute. Ebbene, come dedotto dalla CP_1 resistente, essa secondo il proprio Regolamento citato, nella qualità di ente Previdenziale, svolge, attraverso i propri funzionari attività di accertamento sulla base dei dati reddituali dell'iscritto. Alla luce di tale attività, CP_1 ha calcolato i contributi dovuti dall'Arch. [...]
Pt 1 sulla base delle dichiarazioni reddituali relative all'attività libero professionale e dei relativi volumi d'affari presentate dallo stesso contribuente o acquisite dall'Anagrafe tributaria, come si evince chiaramente dall'estratto conto previdenziale (cfr. ancora doc. 4).
Giova ancora precisare che, laddove il contribuente non provveda ad effettuare la dichiarazione dei redditi, CP 1 procede, quale ente previdenziale in virtù del citato
Regolamento, ad acquisire dall'Anagrafe Tributaria i dati reddituali degli iscritti al fine del calcolo dei contributi dovuti. A fronte di ciò stava all'opponente provare l'insussistenza del dato contributivo e la diversa netura dei redditi acquisiti presso l'anagrafe tributaria, circostanza che il Pt 2 non ha neppure dedotto, né lo stesso ha mosso specifica contestazione rispetto al quantum dovuto.
L'opponente eccepisce la prescrizione dei crediti, affermando di non aver mai ricevuto le raccomandate AR depositate da CP 1 nel giudizio monitorio e disconoscendo la sottoscrizione apposta ai relativi avvisi di ricevimento, riservandosi di proporre querela di falso, che di fatto non ha mai proposto. In particolare l'opponente disconosce le firme apposte agli avvisi di ricevimento delle raccomandate del 20.12.2006, del 30.04.2007, del 25.06.2008, del 22.07.2009, del 16.12.2009,
del 12.01.2010 e del 20.11.2011 (doc. 6), affermando che sarebbero state sottoscritte da soggetti non legittimati alla ricezione degli atti né delegati dall'odierno opponente.
In generale a tal proposito deve affermarsi che detto disconoscimento non abbia alcun rilievo, al fine di contestare la ricezione delle diffide di pagamento inviate da CP 1 ed, invero, per giurisprudenza assolutamente pacifica - stante la natura di atto pubblico dell'avviso e la qualità di pubblico ufficiale dell'agente postale - il ricorrente avrebbe dovuto proporre querela di falso, querela, invece, da questi, mai sporta.
A tal proposito, tardivamente peraltro e solo con la costituzione di un nuovo difensore, il ricorrente ha depositato in prime cure un certificato anagrafico dei familiari conviventi, da cui risulterebbe che chi ha sottoscritto gli atti non sarebbe tra i familiari conviventi.
Il ricorrente asserisce, peraltro tardivamente come si è detto, che dallo stato di famiglia suddetto si deve dedurre come il firmatario degli atti sia persona estranea al proprio nucleo familiare e sconosciuta allo stesso opponente, senza dedurre escludere la circostanza che potrebbe trattarsi di addetto alla portineria dello stabile o di addetta alla casa, sebbene per ben tre volte e in tre momenti temporali consecutivi e diluiti nel tempo la firma apposta sulle ricevute sia la medesima.
Deve solo ulteriormente precisarsi che a nulla rileva la circostanza dedotta che tutte le raccomandate sarebbero state inviate ad un indirizzo diverso da quello di residenza del destinatario, si evidenzia che le stesse sono state spedite al domicilio eletto dal contribuente.
A ben vedere, tutte le suddette raccomandate, i cui avvisi di ricevimento risultano - come detto - debitamente sottoscritti, sono state inviate in Capua, Corso Gran Priorato di Malta n. 84, indirizzo comunicato dall'Arch. Pt 1 all'atto dell'iscrizione al Consiglio dell'ordine degli architetti di Caserta e da quest'ultimo comunicato ad CP 1
Detta eccezione va risolta alla luce della giurisprudenza di legittimità secondo cui è sufficiente che la consegna del plico sia avvenuta presso il domicilio (tale da considerarsi anche quello eletto) del destinatario, senz'altro adempimento ad opera del postino, se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. L'atto è valido anche se mancano nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma (Cass. sez. V, sent. 7.5.2011, n. 11708; conforme sul punto: Cass. sez. V, sent. 6.6.2012, n. 9111, Cass. 17 gennaio 2020, n. 946).
Ne consegue che il fatto che chi ha firmato le ricevute non risulti dal certificato di famiglia prodotto dal ricorrente non è circostanza di per sé sufficiente a superare la presunzione per la quale ella sia stata una persona legittimata a ricevere la consegna degli atti.
L'avviso di ricevimento sottoscritto dall'agente postale contiene inoltre, per le attività che risultano in esso compiute, una forza certificatoria sino a querela di falso (Cass.n.3065/2003;
Cass.24852/2006 e, più di recente, Cass. 2486/2018, Cass.22058/2019, Cass. 8082/2019″).
Se una persona si dichiara legittimata a ricevere la posta per conto di un'altra, la notifica si presume assolutamente valida.
-Nel caso di specie il Pt 1 avrebbe dovuto provare cosa che non è avvenuta - che la consegnataria dell'atto non era legata a lui non solo da alcun rapporto familiare, ma anche di lavoro o di servizio.
Alla luce dei suddetti principi, può, quindi affermarsi che si sia verificata l'interruzione del termine quinquennale di prescrizione, in conseguenza della ricezione delle richieste di pagamento allegate da CP_1 al proprio fascicolo di parte. Ne consegue che è da ritenersi del tutto infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.
L'opposizione va, pertanto, rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
a) rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 625/2017, che dichiara esecutivo;
b) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 2.800,00, oltre IVA e c.p.a. secondo legge, con attribuzione.
S. Maria C.V., 27.05.2025 Il Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico