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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 19/02/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 278/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Romiti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 278/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL CURTO Parte_1 P.IVA_1
FRANCO (C.F. ), elettivamente domiciliato in PIAZZA C.F._1
DONEGANI, 4 23022 CHIAVENNA
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2
dell'avv. ARNALDI ANDREA DAVIDE (C.F. ), elettivamente C.F._2
domiciliato in VIA PIETRO COSSA, 2 20122 MILANO
CONVENUTO OPPOSTO
Oggetto: contratto di compravendita di beni mobili
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note in sostituzione d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Per parte attrice:
“nel merito
pagina 1 di 9 dichiararsi nullo, illegittimo, inefficace e revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e comunque accertarsi l'inadempimento di quale descritto in atto Controparte_1
di citazione;
accertare il danno patito dall'opponente in conseguenza dell'inadempimento avversario
e, per l'effetto, condannare al pagamento di euro 98.273,12 o Controparte_1
della diversa somma ritenuta di giustizia;
compensare il credito spettante a con quanto eventualmente dovuto a Parte_1 [...]
; Controparte_1
per l'effetto, condannare a corrispondere a la Controparte_1 Parte_1
somma di euro 38.906,33 ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia;
condannare la convenuta alla rifusione in favore dell'attrice di spese e compensi del giudizio.
In via istruttoria […]”
Per parte convenuta:
“IN VIA PRELIMINARE:
- In via principale, concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto per i motivi di cui in atti, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o comunque di pronta soluzione;
- in via subordinata, emettere ordinanza ex art. 186 ter e/o 186 bis c.p.c., dichiarandola provvisoriamente esecutiva, a carico della controparte recante ingiunzione di pagamento delle somme non contestate dunque compensando il credito azionato dall'opposta in sede monitoria pari ad Euro 59.366,79 ed il credito asseritamente vantato dall'opponente che dovesse essere accertato.
NEL MERITO:
- in via principale, rigettare, dichiarare improcedibili, inammissibili, infondate o comunque inesistenti, le domande attoree, per le ragioni esposte e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 2 di 9 - in via principale, rigettare la domanda riconvenzionale della controparte in quanto infondata in fatto ed in diritto e in quanto non provata per tutte le ragioni di cui in narrativa;
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande svolte nel merito dall'opponente, quantificare l'importo delle somme chieste a titolo di risarcimento del danno in misura inferiore rispetto a quanto chiesto dalla ricorrente, alla luce di tutto quanto allegato, dedotto e provato con la presente comparsa di costituzione e risposta, nonché dell'effettivo apporto causale delle condotte di che Parte_1
dovessero essere accertate;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare che è creditore nei confronti di Controparte_1
della somma di € 59.366,79, oltre interessi ex art. 5 D. lgs n. Parte_1
231/02 sulla sola sorte capitale dalle scadenze indicate nelle singole fatture sino al soddisfo effettivo, e per l'effetto condannare il secondo al pagamento in favore della prima della predetta somma o, comunque, diversa somma che verrà accertata nel corso del giudizio;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA: […]”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 08.03.2022, proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 42/2022 del 27.01.2022 emesso dal Tribunale di Sondrio su ricorso di per la somma di € 59.336,76 oltre interessi e Controparte_1
spese a titolo di corrispettivo per la fornitura di merce.
1.1 Parte attrice premetteva che in data 25.11.2019 le parti avevano stipulato un contratto per la fornitura di attuatori, per un complessivo importo di € 123.552,10 oltre
I.V.A., con consegna prevista entro il 06.12.2019, in quanto avrebbe Parte_1
dovuto trasferirlo al proprio cliente finale HA UL AL EV
pagina 3 di 9 entro il 16.12.2019. Tuttavia, non solo le merci venivano consegnate tardivamente
(soltanto il 17.12.2019, con la conseguenza che le stesse arrivavano al cliente finale il
23.12.2019), ma erano anche incomplete (per mancanza delle boccole, rimaste in deposito) e di dimensione diversa da quella richiesta. Soltanto il 29.01.2020 giungevano all'attrice le merci sostitutive che, dopo la necessaria lavorazione, venivano consegnate a HA il 16.03.2020.
1.2 L'attrice corrispondeva comunque € 91.366,81 sul complessivo importo dovuto di €
150.773,60 (I.V.A. inclusa), ma lamentava di aver patito danni, in particolare maggiori costi di spedizione (€3.047,02), costi di lavorazione delle boccole di competenza di
(€ 1.671,40), nonché di non aver potuto incassare il premio di € 28.160,00 (22% CP_1
dell'ordine), previsto nel contratto con il cliente finale per la consegna puntuale. Inoltre, la credibilità persa nei confronti del cliente cinese impediva a di Parte_1
perfezionare altre offerte, che erano già state formulate dal medesimo o da società collegate (con un margine netto del 5%), e anche di ottenerne di nuove, e così per complessivi € 98.273,12. concludeva, quindi, chiedendo accertarsi l'inadempimento di Controparte_2
controparte, con conseguente condanna della stessa al risarcimento del danno per complessivi € 98.273,12, da compensarsi con quanto ancora dovuto a Controparte_1
e comunque con vittoria di spese.
[...]
2. Con comparsa di risposta depositata il 22.07.2022, si costituiva in giudizio
[...]
chiedendo, in via preliminare, concedersi la provvisoria esecuzione Controparte_1
del decreto ingiuntivo e, nel merito, domandando il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale con conferma del decreto ingiuntivo, ovvero, in subordine,
l'accertamento della sussistenza del credito ingiunto e la quantificazione del danno patito dall'attrice in misura inferiore a quanto richiesto, in ogni caso con vittoria di spese.
2.1 In primo luogo, evidenziava come non avesse contestato il vincolo CP_1 Pt_2
contrattuale e la pretesa creditoria, che doveva dunque ritenersi riconosciuta e provata.
pagina 4 di 9 2.2 Quanto al dedotto inadempimento, rappresentava che il contratto tra le parti non prevedeva né un termine essenziale di consegna né una penale per il ritardo, né tantomeno richiamava il rapporto contrattuale tra e il suo cliente finale, Parte_1
rispetto al quale deduceva la propria completa estraneità. Peraltro, la consegna era
“franco partenza” o “ex works”, per cui la fornitrice doveva intendersi liberata nel momento in cui aveva messo a disposizione del compratore la merce nel punto concordato per il ritiro da parte del vettore da quest'ultima incaricato.
Con riferimento alle boccole, contestava che le stesse fossero ricomprese nell'originario contratto, tant'è vero che le aveva ordinate e pagate a parte. Inoltre, si Parte_1 CP_1
era impegnata alla sola consegna dei riduttori non lavorati, residuando poi in capo all'acquirente la lavorazione degli stessi.
Deduceva altresì l'opposta che nessuna contestazione era mai stata formulata da prima della notifica del decreto ingiuntivo, ormai decorsi 3 anni dalla Parte_1
consegna ed essendo dunque spirato il termine di garanzia.
Relativamente ai pretesi danni patiti per lucro cessante e danno all'immagine, ne evidenziava la carenza di prova, in particolare sotto il profilo del nesso causale.
3. All'esito della prima udienza, con ordinanza 17.11.2022 il Giudice onorario dott.
Lorella Cesana, ritenuta l'opposizione non fondata su prova scritta, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e assegnava alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Depositate le memorie istruttorie, con ordinanza 14.03.2023 il Giudice dott. Daniela
Bosio, medio tempore subentrata nel ruolo, formulava alle parti la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.: “Abbandono della controversia con rinuncia alle reciproche pretese a fronte del pagamento da parte dell'attore opponente alla convenuta opposta della somma omnicomprensiva di € 40.000,00 a spese di lite compensate”.
All'udienza del 19.04.2023 dichiarava di accettare la proposta del Giudice, che CP_1
veniva invece rifiutata da , la quale insisteva per l'accoglimento delle proprie Parte_1
istanze istruttorie. A scioglimento della riserva ivi assunta, con ordinanza 21.04.2023 il pagina 5 di 9 Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, che si teneva ex art. 127 ter c.p.c. in data 26.06.2024. In quella sede venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e la causa veniva trattenuta in decisione. Entrambe le parti provvedevano al deposito degli scritti conclusivi.
4. Quanto al credito vantato in monitorio, esso non è contestato né nel titolo né nell'ammontare, e tanto basta per ritenerlo provato ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
5. La domanda riconvenzionale di parte attrice, tuttavia, è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
5.1 Giova premettere che, in ossequio all'ormai consolidato orientamento della Suprema
Corte, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento […]. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento […], gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass. S.U. n.
13533/2001).
5.2 Ebbene, posto che il titolo contrattuale che lega le parti (doc. 1 ) non è in Parte_1
contestazione, essendo costituito dall'ordine di attuatori che ha fondato il ricorso per decreto ingiuntivo, l'opponente ha correttamente allegato i profili di inesatto adempimento lamentati, costituiti dalla tardiva consegna dei materiali rispetto alla data concordata e alla non conformità di parte degli stessi, che ha quindi comportato la necessità di sostituzione.
Quanto al primo aspetto, controparte si è limitata ad argomentare in ordine alla presenza della clausola contrattuale “franco partenza” o “ex works”, ma non ha provato di aver pagina 6 di 9 messo a disposizione le merci per il ritiro da parte del vettore entro il termine pattuito del 06.12.2019. Relativamente alla non essenzialità del termine, essa rileverebbe rispetto a una domanda di risoluzione ma non rispetto alla domanda risarcitoria qui spiegata, per la quale è sufficiente che si sia verificato un inesatto adempimento.
Rispetto al secondo profilo, invece, dal contratto (doc. 1 ) non si evince in Parte_1
alcun modo che fosse pattuita la consegna di boccole, men che meno con particolari caratteristiche tecniche, per cui nessuna doglianza può essere sporta sul punto nei confronti di . Sul punto, controparte via mail si limita a confermare di avere le CP_1
boccole in deposito ma non ammette alcun inadempimento, né in tal senso può essere sufficiente l'apertura di una non conformità.
5.3 Così limitata la responsabilità di parte opposta, occorre verificare essa abbia o meno determinato i danni lamentati.
5.3.1 Alla luce di quanto sopra osservato, non essendovi inadempimento sotto il secondo aspetto, nulla è dovuto per i maggiori costi di spedizione e i costi di lavorazione delle boccole.
5.3.2 Al contrario, è documentalmente provato che si fosse obbligata a Parte_1
rivendere i beni oggetto dell'ordine a un terzo soggetto, la HA UL AL
EV (doc. 2 ). Di tale circostanza era evidentemente stata Parte_1 CP_1
informata, tanto che nelle note dell'ordine (doc. 1 ) è specificato che i beni Parte_1
avevano come paese di destinazione la Cina.
La tardiva messa a disposizione dei beni da parte di ha certamente determinato CP_1
un ritardo nella consegna degli stessi al cliente finale, posto che la messa a disposizione
è avvenuta il giorno dopo (17.12.2019) la data di arrivo prevista in Cina (16.12.2019).
Emerge altresì documentalmente non ha potuto incassare il premio di € Parte_1
28.160,00 (pari al 22% dell'ordine) previsto nel contratto con il cliente finale in caso di consegna puntuale che, come sopra osservato, è diretta conseguenza dell'inadempimento di , ravvisandosi dunque la sussistenza del nesso causale. CP_1
5.3.4 Infine, lamenta un danno all'immagine consistito nella perdita di Parte_1
pagina 7 di 9 credibilità nei confronti del cliente cinese con conseguente fallimento di trattative già instaurate col medesimo o con società collegate.
Sul punto, non vi è prova che il mero ritardo nella consegna sia stato sufficiente a causare il danno di immagine illustrato da parte attrice, né che questo si sia effettivamente verificato. Le dichiarazioni versate in atti, a firma dell'agente di
, sono inattendibili e contengono valutazioni assolutamente soggettive sulla Parte_1
probabilità di conclusione di detti affari. Nemmeno risulta, poi, provato il margine netto ricavabile sugli stessi. Pertanto, nulla potrà essere riconosciuto per detta voce.
6. Poiché le parti vantano l'una nei confronti dell'altra un credito derivante dal medesimo titolo, deve farsi applicazione della compensazione c.d. atecnica. Di conseguenza, il decreto ingiuntivo va revocato e va condannata a pagare Parte_1
la minor somma di € 31.176,76, pari alla differenza tra il credito monitorio (€ 59.336,76)
e il danno accertato (€ 28.160,00). Atteso che la scadenza delle fatture e la produzione del danno sono pressocché coeve, è su tale delta che devono essere applicati gli interessi previsti dall'art. 5 d.lgs. n. 231/2002.
7. Le spese di lite devono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 42/2022 del 27.01.2022 del Tribunale di Sondrio;
in parziale accoglimento della domanda subordinata di parte convenuta e della domanda riconvenzionale di parte attrice, condanna a pagare a la somma di € Parte_1 Controparte_1
31.176,76 oltre interessi ex art. 5 d.lgs. n. 231/2002 sulla sorte capitale dalle scadenze delle fatture sino al saldo;
compensa tra le parti le spese di lite.
pagina 8 di 9 19/02/2025
Il Giudice
Caterina Romiti
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Romiti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 278/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL CURTO Parte_1 P.IVA_1
FRANCO (C.F. ), elettivamente domiciliato in PIAZZA C.F._1
DONEGANI, 4 23022 CHIAVENNA
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2
dell'avv. ARNALDI ANDREA DAVIDE (C.F. ), elettivamente C.F._2
domiciliato in VIA PIETRO COSSA, 2 20122 MILANO
CONVENUTO OPPOSTO
Oggetto: contratto di compravendita di beni mobili
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note in sostituzione d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Per parte attrice:
“nel merito
pagina 1 di 9 dichiararsi nullo, illegittimo, inefficace e revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e comunque accertarsi l'inadempimento di quale descritto in atto Controparte_1
di citazione;
accertare il danno patito dall'opponente in conseguenza dell'inadempimento avversario
e, per l'effetto, condannare al pagamento di euro 98.273,12 o Controparte_1
della diversa somma ritenuta di giustizia;
compensare il credito spettante a con quanto eventualmente dovuto a Parte_1 [...]
; Controparte_1
per l'effetto, condannare a corrispondere a la Controparte_1 Parte_1
somma di euro 38.906,33 ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia;
condannare la convenuta alla rifusione in favore dell'attrice di spese e compensi del giudizio.
In via istruttoria […]”
Per parte convenuta:
“IN VIA PRELIMINARE:
- In via principale, concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto per i motivi di cui in atti, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o comunque di pronta soluzione;
- in via subordinata, emettere ordinanza ex art. 186 ter e/o 186 bis c.p.c., dichiarandola provvisoriamente esecutiva, a carico della controparte recante ingiunzione di pagamento delle somme non contestate dunque compensando il credito azionato dall'opposta in sede monitoria pari ad Euro 59.366,79 ed il credito asseritamente vantato dall'opponente che dovesse essere accertato.
NEL MERITO:
- in via principale, rigettare, dichiarare improcedibili, inammissibili, infondate o comunque inesistenti, le domande attoree, per le ragioni esposte e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 2 di 9 - in via principale, rigettare la domanda riconvenzionale della controparte in quanto infondata in fatto ed in diritto e in quanto non provata per tutte le ragioni di cui in narrativa;
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande svolte nel merito dall'opponente, quantificare l'importo delle somme chieste a titolo di risarcimento del danno in misura inferiore rispetto a quanto chiesto dalla ricorrente, alla luce di tutto quanto allegato, dedotto e provato con la presente comparsa di costituzione e risposta, nonché dell'effettivo apporto causale delle condotte di che Parte_1
dovessero essere accertate;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare che è creditore nei confronti di Controparte_1
della somma di € 59.366,79, oltre interessi ex art. 5 D. lgs n. Parte_1
231/02 sulla sola sorte capitale dalle scadenze indicate nelle singole fatture sino al soddisfo effettivo, e per l'effetto condannare il secondo al pagamento in favore della prima della predetta somma o, comunque, diversa somma che verrà accertata nel corso del giudizio;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA: […]”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 08.03.2022, proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 42/2022 del 27.01.2022 emesso dal Tribunale di Sondrio su ricorso di per la somma di € 59.336,76 oltre interessi e Controparte_1
spese a titolo di corrispettivo per la fornitura di merce.
1.1 Parte attrice premetteva che in data 25.11.2019 le parti avevano stipulato un contratto per la fornitura di attuatori, per un complessivo importo di € 123.552,10 oltre
I.V.A., con consegna prevista entro il 06.12.2019, in quanto avrebbe Parte_1
dovuto trasferirlo al proprio cliente finale HA UL AL EV
pagina 3 di 9 entro il 16.12.2019. Tuttavia, non solo le merci venivano consegnate tardivamente
(soltanto il 17.12.2019, con la conseguenza che le stesse arrivavano al cliente finale il
23.12.2019), ma erano anche incomplete (per mancanza delle boccole, rimaste in deposito) e di dimensione diversa da quella richiesta. Soltanto il 29.01.2020 giungevano all'attrice le merci sostitutive che, dopo la necessaria lavorazione, venivano consegnate a HA il 16.03.2020.
1.2 L'attrice corrispondeva comunque € 91.366,81 sul complessivo importo dovuto di €
150.773,60 (I.V.A. inclusa), ma lamentava di aver patito danni, in particolare maggiori costi di spedizione (€3.047,02), costi di lavorazione delle boccole di competenza di
(€ 1.671,40), nonché di non aver potuto incassare il premio di € 28.160,00 (22% CP_1
dell'ordine), previsto nel contratto con il cliente finale per la consegna puntuale. Inoltre, la credibilità persa nei confronti del cliente cinese impediva a di Parte_1
perfezionare altre offerte, che erano già state formulate dal medesimo o da società collegate (con un margine netto del 5%), e anche di ottenerne di nuove, e così per complessivi € 98.273,12. concludeva, quindi, chiedendo accertarsi l'inadempimento di Controparte_2
controparte, con conseguente condanna della stessa al risarcimento del danno per complessivi € 98.273,12, da compensarsi con quanto ancora dovuto a Controparte_1
e comunque con vittoria di spese.
[...]
2. Con comparsa di risposta depositata il 22.07.2022, si costituiva in giudizio
[...]
chiedendo, in via preliminare, concedersi la provvisoria esecuzione Controparte_1
del decreto ingiuntivo e, nel merito, domandando il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale con conferma del decreto ingiuntivo, ovvero, in subordine,
l'accertamento della sussistenza del credito ingiunto e la quantificazione del danno patito dall'attrice in misura inferiore a quanto richiesto, in ogni caso con vittoria di spese.
2.1 In primo luogo, evidenziava come non avesse contestato il vincolo CP_1 Pt_2
contrattuale e la pretesa creditoria, che doveva dunque ritenersi riconosciuta e provata.
pagina 4 di 9 2.2 Quanto al dedotto inadempimento, rappresentava che il contratto tra le parti non prevedeva né un termine essenziale di consegna né una penale per il ritardo, né tantomeno richiamava il rapporto contrattuale tra e il suo cliente finale, Parte_1
rispetto al quale deduceva la propria completa estraneità. Peraltro, la consegna era
“franco partenza” o “ex works”, per cui la fornitrice doveva intendersi liberata nel momento in cui aveva messo a disposizione del compratore la merce nel punto concordato per il ritiro da parte del vettore da quest'ultima incaricato.
Con riferimento alle boccole, contestava che le stesse fossero ricomprese nell'originario contratto, tant'è vero che le aveva ordinate e pagate a parte. Inoltre, si Parte_1 CP_1
era impegnata alla sola consegna dei riduttori non lavorati, residuando poi in capo all'acquirente la lavorazione degli stessi.
Deduceva altresì l'opposta che nessuna contestazione era mai stata formulata da prima della notifica del decreto ingiuntivo, ormai decorsi 3 anni dalla Parte_1
consegna ed essendo dunque spirato il termine di garanzia.
Relativamente ai pretesi danni patiti per lucro cessante e danno all'immagine, ne evidenziava la carenza di prova, in particolare sotto il profilo del nesso causale.
3. All'esito della prima udienza, con ordinanza 17.11.2022 il Giudice onorario dott.
Lorella Cesana, ritenuta l'opposizione non fondata su prova scritta, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e assegnava alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Depositate le memorie istruttorie, con ordinanza 14.03.2023 il Giudice dott. Daniela
Bosio, medio tempore subentrata nel ruolo, formulava alle parti la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.: “Abbandono della controversia con rinuncia alle reciproche pretese a fronte del pagamento da parte dell'attore opponente alla convenuta opposta della somma omnicomprensiva di € 40.000,00 a spese di lite compensate”.
All'udienza del 19.04.2023 dichiarava di accettare la proposta del Giudice, che CP_1
veniva invece rifiutata da , la quale insisteva per l'accoglimento delle proprie Parte_1
istanze istruttorie. A scioglimento della riserva ivi assunta, con ordinanza 21.04.2023 il pagina 5 di 9 Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, che si teneva ex art. 127 ter c.p.c. in data 26.06.2024. In quella sede venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e la causa veniva trattenuta in decisione. Entrambe le parti provvedevano al deposito degli scritti conclusivi.
4. Quanto al credito vantato in monitorio, esso non è contestato né nel titolo né nell'ammontare, e tanto basta per ritenerlo provato ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
5. La domanda riconvenzionale di parte attrice, tuttavia, è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
5.1 Giova premettere che, in ossequio all'ormai consolidato orientamento della Suprema
Corte, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento […]. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento […], gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass. S.U. n.
13533/2001).
5.2 Ebbene, posto che il titolo contrattuale che lega le parti (doc. 1 ) non è in Parte_1
contestazione, essendo costituito dall'ordine di attuatori che ha fondato il ricorso per decreto ingiuntivo, l'opponente ha correttamente allegato i profili di inesatto adempimento lamentati, costituiti dalla tardiva consegna dei materiali rispetto alla data concordata e alla non conformità di parte degli stessi, che ha quindi comportato la necessità di sostituzione.
Quanto al primo aspetto, controparte si è limitata ad argomentare in ordine alla presenza della clausola contrattuale “franco partenza” o “ex works”, ma non ha provato di aver pagina 6 di 9 messo a disposizione le merci per il ritiro da parte del vettore entro il termine pattuito del 06.12.2019. Relativamente alla non essenzialità del termine, essa rileverebbe rispetto a una domanda di risoluzione ma non rispetto alla domanda risarcitoria qui spiegata, per la quale è sufficiente che si sia verificato un inesatto adempimento.
Rispetto al secondo profilo, invece, dal contratto (doc. 1 ) non si evince in Parte_1
alcun modo che fosse pattuita la consegna di boccole, men che meno con particolari caratteristiche tecniche, per cui nessuna doglianza può essere sporta sul punto nei confronti di . Sul punto, controparte via mail si limita a confermare di avere le CP_1
boccole in deposito ma non ammette alcun inadempimento, né in tal senso può essere sufficiente l'apertura di una non conformità.
5.3 Così limitata la responsabilità di parte opposta, occorre verificare essa abbia o meno determinato i danni lamentati.
5.3.1 Alla luce di quanto sopra osservato, non essendovi inadempimento sotto il secondo aspetto, nulla è dovuto per i maggiori costi di spedizione e i costi di lavorazione delle boccole.
5.3.2 Al contrario, è documentalmente provato che si fosse obbligata a Parte_1
rivendere i beni oggetto dell'ordine a un terzo soggetto, la HA UL AL
EV (doc. 2 ). Di tale circostanza era evidentemente stata Parte_1 CP_1
informata, tanto che nelle note dell'ordine (doc. 1 ) è specificato che i beni Parte_1
avevano come paese di destinazione la Cina.
La tardiva messa a disposizione dei beni da parte di ha certamente determinato CP_1
un ritardo nella consegna degli stessi al cliente finale, posto che la messa a disposizione
è avvenuta il giorno dopo (17.12.2019) la data di arrivo prevista in Cina (16.12.2019).
Emerge altresì documentalmente non ha potuto incassare il premio di € Parte_1
28.160,00 (pari al 22% dell'ordine) previsto nel contratto con il cliente finale in caso di consegna puntuale che, come sopra osservato, è diretta conseguenza dell'inadempimento di , ravvisandosi dunque la sussistenza del nesso causale. CP_1
5.3.4 Infine, lamenta un danno all'immagine consistito nella perdita di Parte_1
pagina 7 di 9 credibilità nei confronti del cliente cinese con conseguente fallimento di trattative già instaurate col medesimo o con società collegate.
Sul punto, non vi è prova che il mero ritardo nella consegna sia stato sufficiente a causare il danno di immagine illustrato da parte attrice, né che questo si sia effettivamente verificato. Le dichiarazioni versate in atti, a firma dell'agente di
, sono inattendibili e contengono valutazioni assolutamente soggettive sulla Parte_1
probabilità di conclusione di detti affari. Nemmeno risulta, poi, provato il margine netto ricavabile sugli stessi. Pertanto, nulla potrà essere riconosciuto per detta voce.
6. Poiché le parti vantano l'una nei confronti dell'altra un credito derivante dal medesimo titolo, deve farsi applicazione della compensazione c.d. atecnica. Di conseguenza, il decreto ingiuntivo va revocato e va condannata a pagare Parte_1
la minor somma di € 31.176,76, pari alla differenza tra il credito monitorio (€ 59.336,76)
e il danno accertato (€ 28.160,00). Atteso che la scadenza delle fatture e la produzione del danno sono pressocché coeve, è su tale delta che devono essere applicati gli interessi previsti dall'art. 5 d.lgs. n. 231/2002.
7. Le spese di lite devono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 42/2022 del 27.01.2022 del Tribunale di Sondrio;
in parziale accoglimento della domanda subordinata di parte convenuta e della domanda riconvenzionale di parte attrice, condanna a pagare a la somma di € Parte_1 Controparte_1
31.176,76 oltre interessi ex art. 5 d.lgs. n. 231/2002 sulla sorte capitale dalle scadenze delle fatture sino al saldo;
compensa tra le parti le spese di lite.
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Il Giudice
Caterina Romiti
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