TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/12/2025, n. 3024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3024 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 09/12/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1872/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. SPANO MARIA SONIA e l'avv. CANANIELLO FABRIZIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente ha chiesto: 1) Dichiarare e riconoscere il diritto della ricorrente Parte_1
alla pensione ai superstiti in relazione alla pensione cat. IOART n.88007000 di titolarità della
[...] madre (nata [...] e deceduta il 24.7.2022), con decorrenza dalla domanda Persona_1 amministrativa, per le ragioni tutte innanzi esposte;
2) Conseguentemente e per l'effetto, CP_ condannare l' , in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., a corrispondere alla ricorrente la pensione ai superstiti richiesta nella misura di legge, oltre interessi Parte_1 legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del relativo diritto e sino all'effettivo soddisfo.
L' ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La materia è disciplinata dall'art. 13 R.D.L. n. 636/39, come modificato dall'art. 22 L. 903/65:
“Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a), e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi”.
1 La ricorrente deve quindi dimostrare la vivenza a carico del genitore al momento del decesso di quest'ultimo, nonché l'inabilità assoluta al lavoro. Quanto alla vivenza a carico, la S.C. ha stabilito che la prova di tale requisito nel caso di figlio superstite (ultradiciottenne) inabile al lavoro non è esaurita con la sola dimostrazione della convivenza, occorrendo anche provare che il genitore defunto provvedeva in via continuativa e in misura totale, o quantomeno prevalente, al mantenimento del figlio inabile (Cass. 15440/2004). Nel caso di specie, appaiono ricorrere entrambe le condizioni, in quanto dagli atti risulta che la ricorrente conviveva con la defunta madre , la quale percepiva redditi da pensione con detrazione per figli a carico. Per_1
Non vi sono deduzioni specifiche di segno contrario da parte dell' , che aveva rigettato la CP_1 domanda amministrativa solo per difetto del requisito sanitario. Quanto al requisito sanitario, il
CTU ha risposto ai quesiti come segue: “Esaminata cronologicamente la documentazione medica presente nel fascicolo telematico ed indipendentemente dai criteri medico-legali da applicarsi, la ricorrente alla data del decesso della madre avvenuta in data 24/07/2022 è da ritenersi inabile al proficuo lavoro ed incapace di svolgere ogni qualsivoglia attività lavorativa”.
Si ritiene di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU, non contestate dalle parti.
Ne consegue che la ricorrente era inabile al momento del decesso del genitore.
Pertanto, la domanda deve essere accolta dall'1/10/2022 (primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa) e l' va condannato alla corresponsione in CP_1 favore della ricorrente della provvidenza sopra indicata, oltre interessi o rivalutazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 09/02/2024 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1) Accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla corresponsione della pensione di reversibilità a far data dall'01/10/2022 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento del dovuto in suo favore, CP_1 oltre interessi o rivalutazione come per legge.
2) Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 2.700,00 per compensi oltre CP_1 rimborso forfetario 15%, Iva e CPA con distrazione.
Lecce, lì 11/12/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
2
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 09/12/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1872/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. SPANO MARIA SONIA e l'avv. CANANIELLO FABRIZIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente ha chiesto: 1) Dichiarare e riconoscere il diritto della ricorrente Parte_1
alla pensione ai superstiti in relazione alla pensione cat. IOART n.88007000 di titolarità della
[...] madre (nata [...] e deceduta il 24.7.2022), con decorrenza dalla domanda Persona_1 amministrativa, per le ragioni tutte innanzi esposte;
2) Conseguentemente e per l'effetto, CP_ condannare l' , in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., a corrispondere alla ricorrente la pensione ai superstiti richiesta nella misura di legge, oltre interessi Parte_1 legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del relativo diritto e sino all'effettivo soddisfo.
L' ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La materia è disciplinata dall'art. 13 R.D.L. n. 636/39, come modificato dall'art. 22 L. 903/65:
“Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a), e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi”.
1 La ricorrente deve quindi dimostrare la vivenza a carico del genitore al momento del decesso di quest'ultimo, nonché l'inabilità assoluta al lavoro. Quanto alla vivenza a carico, la S.C. ha stabilito che la prova di tale requisito nel caso di figlio superstite (ultradiciottenne) inabile al lavoro non è esaurita con la sola dimostrazione della convivenza, occorrendo anche provare che il genitore defunto provvedeva in via continuativa e in misura totale, o quantomeno prevalente, al mantenimento del figlio inabile (Cass. 15440/2004). Nel caso di specie, appaiono ricorrere entrambe le condizioni, in quanto dagli atti risulta che la ricorrente conviveva con la defunta madre , la quale percepiva redditi da pensione con detrazione per figli a carico. Per_1
Non vi sono deduzioni specifiche di segno contrario da parte dell' , che aveva rigettato la CP_1 domanda amministrativa solo per difetto del requisito sanitario. Quanto al requisito sanitario, il
CTU ha risposto ai quesiti come segue: “Esaminata cronologicamente la documentazione medica presente nel fascicolo telematico ed indipendentemente dai criteri medico-legali da applicarsi, la ricorrente alla data del decesso della madre avvenuta in data 24/07/2022 è da ritenersi inabile al proficuo lavoro ed incapace di svolgere ogni qualsivoglia attività lavorativa”.
Si ritiene di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU, non contestate dalle parti.
Ne consegue che la ricorrente era inabile al momento del decesso del genitore.
Pertanto, la domanda deve essere accolta dall'1/10/2022 (primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa) e l' va condannato alla corresponsione in CP_1 favore della ricorrente della provvidenza sopra indicata, oltre interessi o rivalutazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 09/02/2024 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1) Accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla corresponsione della pensione di reversibilità a far data dall'01/10/2022 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento del dovuto in suo favore, CP_1 oltre interessi o rivalutazione come per legge.
2) Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 2.700,00 per compensi oltre CP_1 rimborso forfetario 15%, Iva e CPA con distrazione.
Lecce, lì 11/12/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
2