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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/07/2025, n. 3416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3416 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 18/07/2025 innanzi al Giudice Onorario Dott.ssa Carmela Fachile, chiamato il procedimento iscritto al n. 18622/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 10.41 sono presenti: l'avv. Giardina Calogero per parte ricorrente nonché l'avv.
Accardi in sostituzione dell'avv. Cernigliaro Delia per la parte resistente.
L'avv. Giardina si riporta agli atti in particolare e alla memoria depositata il 10.7.2025 insiste nella fondatezza del ricorso e nel difetto di titolo legittimante la trattenuta effettuata dall' . CP_1
L'avv. Accardi si riporta alla memoria di costituzione ed insiste nell'eccezione di difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti, chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice Onorario
si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 16.54 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente,
ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale,
quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Carmela Fachile ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 18622 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
nata a [...] il [...], C.F. , residente in [...]Parte_1 C.F._1
EP AT nella via Vittorio Emanuele n. 39 rappresentato e difeso dall'avv. Calogero Giardina,
per mandato in atti
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande 21, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Laurana
59, rappresentato e difeso dall'avv. Delia Cernigliaro, per mandato in atti.
-resistente -
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 18/07/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- Dichiara il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. essendo la controversia devoluta alla Giurisdizione
della Corte dei Conti;
- Assegna alle parti il termine di cui all'art. 59, comma 2°, L. n° 69/2009 per la riassunzione del giudizio innanzi a quest'ultima;
- Compensa le spese di lite.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.12.2024, conveniva in giudizio l' e Parte_1 CP_1
premettendo:
-di essere titolare di trattamento pensionistico cat. VO/CPDEL (pensioni degli ex dipendenti degli enti locali) nonché di quota di pensione di reversibilità, erogato dall' , Direzione Provinciale di CP_1
Palermo, gestione ex INPDAP per un importo complessivo lordo di circa € 1.700,00 mensili;
-che in data 06.05.2021 gli veniva notificato atto di pignoramento presso terzi da parte di AGS di
Alabastro, terzo pignorato , per la quota di pensione a suo carico;
CP_1
-che sebbene per accordo transattivo intercorso con il creditore procedente Alabastro, il pignoramento era divenuto inefficace per mancata iscrizione a ruolo, dal mese dal mese di ottobre 2021 e sino al fino al mese di luglio 2022, l' aveva operato delle trattenute sulla propria pensione VOCPDEL CP_2
di €. 247,00 mensili;
-che invano aveva richiesto lo svincolo e la restituzione della somma indebitamente trattenuta;
pertanto rassegnava le seguenti conclusioni: “Ritenere e dichiarare l'illegittimità delle ritenute
cautelative per “dichiarazione di quantità di pignoramento” operate sul trattamento pensionistico
mensile della Sig. per € 247,00 dall' Direzione Provinciale di Palermo, a Parte_1 CP_1
decorrere dal mese di ottobre 2021 e per 10 mensilità, in forza di comunicazione del 27.07.2021 (doc.
4), per inefficacia dell'atto di pignoramento presso terzi notificato all' in qualità di terzo CP_1
pignorato, in data 06.05.2021 e non iscritto a ruolo dal creditore per come documentato agli atti di
causa; 2) Conseguentemente condannare l' in persona del Direttore e legale rappresentante CP_1
pro tempore, alla restituzione della quota di pensione indebitamente trattenuta a carico della
ricorrente per la causale di cui al punto 1) nel periodo da ottobre 2021 fino al rateo di pensione di
luglio 2022, per complessive € 2.470,00 o in quella diversa somma che sarà accertata in corso di causa, il tutto oltre rivalutazione e interessi come per legge dalla data di costituzione del credito
restitutorio e fino all'effettivo soddisfo. 3) Con vittoria di spese e compensi di lite, con distrazione in
favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”
L' , costituendosi in giudizio, eccepiva il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria CP_1
Ordinaria, sussistendo nel caso di specie la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti, quale
Giudice delle pensioni del pubblico impiego, essendo la ricorrente titolare della pensione VOCPDEL
CP_ n. 216550009922162, liquidata a carico della cd Gestione Pubblica dell' (Cassa CPDEL.). In
subordine contestava la fondatezza della domanda chiarendo che nessun accantonamento era stato effettuato per il creditore AGS di atteso che il recupero mensile di euro 247,00 Persona_1
sulla pensione VO/CPDEL si riferiva ad un vecchio pignoramento promosso da P.I. S.P.A. D.C.A.
Servizio Incassi Crediti Residuali, di euro 2.470,00 (pari alla somma richiesta in restituzione) iniziato il 20/03/2002 e che dal 10/2011 era gestito dall' Istituto.
La causa senza alcuna istruttoria all'odierna udienza viene decisa.
È fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall' . CP_1
La consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha, invero, affermato il principio secondo cui spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei Conti, a norma del
R.D. n. 1214 del 1934, art. 3 comma 3, artt. 13 e 62, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti (v. Cass. S.U. nn°
11849/16; 573/03, 1149/2000, 10149/98, 190/97).
La giurisdizione della Corte dei Conti in materia di pensioni ha carattere esclusivo, in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, onde in essa sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale e, quindi,
tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, nonché, pur in costanza di lavoro, ogni diritto relativo al rapporto pensionistico(Cass. Civ. Sez. Un., 14/06/2005, n.12722; Cass. Civ. Sez. Un., 25-03-2005, n. 6404; Cass. Civ., Sez. I, 16-01-2003, n.573; Cons. Stato Sez. IV, 03-11-2006, n.6517; T.A.R. Basilicata
Sez. I, 23-01-2006, n.1 e le più recenti Cass. SS.UU. nn. 48537 del 2013, 19886/2014).
In questo ambito, la sua giurisdizione è esclusiva e ricomprende tutte le controversie funzionali alla pensione: oltre a problemi relativi al sorgere e modificarsi del diritto alla pensione, la Corte si occupa anche dei problemi connessi, quali riscatto di periodi di servizio, ricongiunzione di periodi assicurativi, assegni accessori, interessi e rivalutazione, recupero di somme indebitamente erogate.
La suprema Corte ha precisato che “Va, dunque, ribadito che, in materia di rapporto pensionistico,
la giurisdizione della Corte dei conti riguarda esclusivamente le controversie concernenti il diritto o
la misura di una pensione pubblica o le questioni ad essa funzionali: la controversia sugli atti di
recupero di ratei erogati ed indebitamente percepiti appartiene, quindi, a detto Giudice solo se,
dell'indebito controverso, necessita accertare in giudizio l'an e/o il quantum di tale rapporto
pensionistico, non anche quando si discuta solo della sussistenza o meno dei presupposti e/o
condizioni di legge per il recupero di un indebito incontroverso nell'an e nel quantum” (Cass. SU
n.9436/2023)
Nel caso attualmente in esame, sulla base dei principi richiamati, deve dunque affermarsi la giurisdizione della Corte dei Conti atteso che la controversia riguarda la legittimità della trattenuta effettuata dall' che incide direttamente sul diritto pensionistico e sulle risorse Controparte_3
pubbliche a carico dell'Ente.
Invero l' ha eccepito la debenza delle trattenute perché correlate ad un pignoramento pregresso, CP_1
diverso da quello indicato da parte ricorrente, la questione pertanto non attiene ad una mera ripetizione di indebito, ma al diritto alla trattenuta stessa.
Ne consegue che alla luce dei richiamati principi va dichiarato il difetto di giurisdizione dell'A.G.O.,
essendo la controversia devoluta alla Corte dei Conti.
Trattandosi di una pronuncia in rito, le spese vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Come in epigrafe Così deciso in Palermo il 18.7.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile