Art. 33.
Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui all' articolo 36 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' aumentato della somma di lire 120 miliardi ripartita in ragione di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni dal 1980 al 1982.
Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell' articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' incrementato della somma di lire 420 miliardi ripartita in ragione di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1980 al 1986.
Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui all' articolo 36 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' aumentato della somma di lire 120 miliardi ripartita in ragione di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni dal 1980 al 1982.
Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell' articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' incrementato della somma di lire 420 miliardi ripartita in ragione di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1980 al 1986.