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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/02/2025, n. 1200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1200 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43044/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 43044/2021
tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 7 febbraio 2025 innanzi al dott. Angelo Claudio Ricciardi, sono comparsi:
Per l'avv. Sara Francesca Simone Parte_1
Per 'avv. LL BI, oggi sostituito dall'avv. Cristina Grassi Controparte_1
E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Giada Strati
Il Giudice ascoltata la discussione orale dei difensori, si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio, pronuncia la sentenza ex art.281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina1 di 9 N. R.G. 43044/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Claudio Ricciardi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 43044/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MANDARANO Parte_1 P.IVA_1
ANTONELLO e dell'avv. BARBAGIOVANNI ENRICO ( ) VIA DELLA C.F._1
GUASTALLA, 6 ; ( ) VIA DELLA Pt_1 CP_2 C.F._2
GUASTALLA, 6 20122 ; ( VIA DELLA Pt_1 Controparte_3 C.F._3
GUASTALLA, 6 20122 ; ( ) VIA GUASTALLA, Pt_1 Parte_2 C.F._4
6 20122 , elettivamente domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122 Pt_1 Pt_1 presso il difensore avv. MANDARANO ANTONELLO
OPPONENTE
contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LL BI e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. GRASSI CRISTINA ( ) VIA MONTENAPOLEONE 18 20121 C.F._5
; ( ) Piazza Velasca, 4 20122 , Pt_1 Parte_3 C.F._6 Pt_1 elettivamente domiciliato in PIAZZA VELASCA, 4 20122 presso il difensore avv. Pt_1
LL BI
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 9 GIUGNO 2023
pagina2 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-il ha proposto opposizione avverso il D.I. n.14671 emesso dal Tribunale di Milano Parte_1 il avore della per il pagamento dell'indennità prevista dalla Controparte_1 clausola n. 3, quinto comma, della convenzione stipulata il 9 dicembre 2008 tra l'Ente territoriale e la per la concessione di locali ad uso commerciale siti in , via Silvio Controparte_4 Pt_1
Pellico n.6
-a seguito di cessione di ramo d'azienda dalla alla Gianni Versace s.p.a., Controparte_4 quest'ultima è subentrata alla cedente in base all'autorizzazione rilasciata dal Comune di con Pt_1 delibera della Giunta n.2568 del 13 dicembre 2013
-la clausola n.3 della Convenzione prevede che:
“…1. la concessione ha la durata di 12 (dodici) anni con decorrenza dalla data di stipula del contratto e si intende cessata di diritto alla scadenza
2. È escluso il rinnovo tacito
3.Il rinnovo sarà concesso con provvedimento espresso del Concedente soltanto in presenza delle condizioni fissate con delibera della Giunta Comunale n.2715 del 6.11.2007 e n.3345 del 28.12.2007 e successive modificazioni che qui si intendono espressamente richiamate
4. In presenza delle condizioni di cui al comma precedente, il diritto del Concessionario al rinnovo della concessione verrà riconosciuto a canone di mercato, secondo specifica perizia di stima da redigersi a cura del Concedente
5. In caso di cessazione del rapporto concessorio, che non sia dovuta a decadenza o revoca della concessione o recesso del Concessionario o a una delle procedure previste dal Regio Decreto 16 marzo 1942 n.267, verrà riconosciuta al Concessionario una indennità pari a 12 (docici) mensilità dell'ultimo corrispettivo corrisposto …”
-in vista della scadenza della Convenzione (8 dicembre 2020), il Comune ha provveduto a comunicare al Concessionario la formale disdetta della Convenzione con raccomandata del 27 febbraio 2019
-a seguito del diniego del Comune all'istanza di rinnovo della Concessione, la ha Controparte_1 proposto ricorso per il relativo annullamento innanzi al TAR Lombardia, dichi te la propria sopravvenuta carenza di interesse
-la Concessionaria ha quindi richiesto all'Ente territoriale il pagamento dell'indennità maturata ai sensi della cit. clausola n.3, quinto comma, della Concessione, a parziale compensazione del credito del relativo ai corrispettivi dovuti per i primi tre trimestri del 2020 Pt_1 ha declinato la proposta di compensazione così formulata della Concessionaria sostenendo Parte_4 eliberazione della Giunta Comunale n.1246 del 2019 prevede che non sarà riconosciuta alcuna indennità di avviamento, alla scadenza, ai contratti stipulati in regime di concessione…” (26 agosto 2020)
-con la diffida del 16 novembre 2020, la ha replicato che: Controparte_1
“…per provare l'erroneità e l'infondatezza dell'argomento formulato dall'Amministrazione è sufficiente leggere il testo della succitata Delibera e accertare che, in ossequio ai più fondamentali principi del diritto, la Giunta Comunale abbia sì disposto di non voler più riconoscere l'indennità di avviamento nei rapporti concessori (evidentemente, a differenza di quanto fatto sin ora), ma solo in relazione alle convenzioni di nuova stipula ovvero rinnovate di lì in avanti.
pagina3 di 9 Orbene, nonostante l'ovvia inapplicabilità della Delibera al caso di specie, è bene ribadire che il rapporto concessorio tra ed il : (i) è sorto nel lontano 2008, in vigenza della CP_1 Parte_1
Deliberazione di Giunta Comunale n. 2715 del 16 novembre 2007 (che prevedeva il riconoscimento dell'indennità di avviamento); e, (ii) non è mai stato, né prima né tantomeno dopo l'adozione della Delibera, oggetto di rinnovo (anzi, per inciso, si rimembra come il Comune abbia rigettato la richiesta di rinnovo presentata da il 20 settembre 2019) …” CP_1
-a fronte del rifiuto del la ha proposto innanzi al Tribunale di Milano Pt_1 Controparte_1 ricorso monitorio, otten cr omma di € 751.395,60 oggetto del presente giudizio di opposizione
-oltre al difetto di legittimazione attiva della il opponente ha eccepito il Controparte_1 Pt_1 difetto di giurisdizione dell'A.G.O. in favore del Giudice amministrativo sulla base delle seguenti argomentazioni:
“…l'articolo 113, comma 1, lettera b), del codice del processo amministrativo, prevede espressamente che siano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi…”.
Quanto all'interpretazione della norma citata, la giurisprudenza ha in più occasioni chiarito che: “la norma regolatrice della giurisdizione in materia di concessioni di beni pubblici, di cui al più volte richiamato art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., devolve le controversie "aventi ad oggetto atti e provvedimenti" relativi a tale categoria di contratto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed in via di "eccezione" al giudice ordinario le controversie "concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi". La concentrazione davanti al giudice amministrativo delle controversie concernenti le concessioni di beni pubblici è dunque derogata per le ipotesi dichiaratamente eccezionali da essa previste e pertanto da interpretare in conformità al canone enunciato dall'art. 14 delle preleggi, secondo cui le leggi "che fanno eccezione a regole generali (...) non si applicano oltre i casi (...) in esse considerati" (cfr. Consiglio di Stato, 8.04.2021, n. 2842).
Dunque, in conformità al canone interpretativo previsto dal citato art. 14 delle preleggi, la giurisdizione ordinaria nelle controversie concernenti le concessioni di beni pubblici deve essere considerata un'ipotesi del tutto residuale, limitata esclusivamente a quelle controversie di carattere meramente patrimoniale, aventi ad oggetto il solo ammontare del corrispettivo dovuto e la sua determinazione non dipenda dall'esercizio delle prerogative pubblicistiche dell'amministrazione (cfr. Cass., 24.02.2020, n. 4803; 4.10.2019, n. 24857; Cons. Stato, Sez. II, 8.10.2020, n. 5981).
Al contrario, sono di competenza del giudice amministrativo tutte le controversie in cui sono coinvolti profili di interesse pubblico che, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, sono ravvisabili anche “nella determinazione del canone di concessione dovuto dal privato, ogni qualvolta si controversa sull'an della prestazione o la sua determinazione sia rimessa a valutazioni di carattere discrezionale dell'autorità concedente (cfr., tra le altre, Cons. Stato, V, 13 febbraio 2019, n. 1034)” (cfr. Consiglio di Stato, sentenza del 8.04.2021, n. 2842).
Non vi è dubbio, quindi, che la presente controversia rientri nella giurisdizione del G.A., avendo ad oggetto il rapporto di concessione di beni pubblici e nello specifico l'esatta interpretazione dell'art. 3 della Convenzione del 2008 e, dunque, l'an della prestazione azionata.
Si aggiunga inoltre, che in tema di concessioni pubbliche, la competenza del G.A. sussiste anche in assenza di impugnativa di un atto o provvedimento dell'autorità pubblica, purché la controversia, promossa per il rifiuto dell'autorità stessa di riconoscere il diritto preteso dal concessionario, coinvolga il contenuto dell'atto concessorio e cioè i diritti e gli obblighi dell'Amministrazione e del concessionario ponendo in discussione il rapporto stesso nel suo aspetto genetico e funzionale.
In materia di concessione, richiamandosi ad altre due pronunce, le Sezioni Unite della Cassazione hanno, infatti, osservato che «la norma della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 5 (ora art. 133, comma pagina4 di 9 1, lett. e) del codice del processo amministrativo) deve essere interpretata nel senso che la competenza del tribunale amministrativo regionale sussiste anche in assenza di impugnativa di un atto o provvedimento dell'autorità pubblica, purché la controversia, promossa per il rifiuto dell'autorità stessa di riconoscere il diritto preteso dal concessionario, coinvolga il contenuto dell'atto concessorio e cioè i diritti e gli obblighi dell'Amministrazione e del concessionario ponendo in discussione il rapporto stesso nel suo aspetto genetico e funzionale (Cass. Sez. Un. 2 febbraio 2011 n. 2518; Cass. Sez. Un. 9 gennaio 2013 n. 301)».
Ne consegue che «sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in cui si discute sulla asserita violazione degli obblighi nascenti dal rapporto concessorio» (Cassazione, SS.UU., Ordinanza n. 20682/2018).
Le Sezioni Unite hanno, quindi, precisato che per consolidato principio spettano, in base ai criteri generali del riparto di giurisdizione, alla giurisdizione ordinaria solo quelle controversie sui profili in esame che abbiano contenuto meramente patrimoniale senza che assuma rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di ipotesi generali, mentre restano nella giurisdizione amministrativa quelle che coinvolgano l'esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione del canone, dell'indennità o di altri corrispettivi (cfr. anche Cass. 12.10.2011 n. 20939).
Pertanto, le controversie circa l'accertamento sul tenore dell'originario atto concessorio, sono devolute alla giurisdizione del Giudice amministrativo: detta giurisdizione ha natura esclusiva, estendendosi a tutte le posizioni soggettive il cui riconoscimento postuli l'identificazione del contenuto del rapporto concessorio.
Per tali ragioni la cognizione della domanda relativa al pagamento dell'indennità di cui all'art. 3 della Convenzione non potrà che ricadere sotto la giurisdizione del G.A.
In tal senso, peraltro, si è già espresso anche il TAR per la Lombardia che, in una controversia del tutto simile alla presente avente ad oggetto l'interpretazione della clausola di cui all'art. 3 citato, con sentenza n. 2594/2020, ha confermato la propria giurisdizione chiarendo che: “La controversia riguarda pertanto aspetti correlati all'esatta interpretazione di una clausola della convenzione, la quale si riflette sul rapporto concessorio, indipendentemente dalla vigenza dello stesso. Sussiste pertanto la giurisdizione del giudice amministrativo” (doc. 15).
Si ritiene che tanto basti a determinare la revoca del decreto ingiuntivo opposto, stante la pacifica giurisdizione del G.A. in ordine alla pretesa azionata da parte opposta …”
-riguardo alla qualificazione dell'indennità prevista dalla clausola n.3, quinto comma, della Convenzione, la difesa del ha poi sostenuto che essa Pt_1
“…è del tutto distinta dall'indennità di avviamento commerciale, disciplinata dall'art. 34 della L. 392/1978 e non può essere intesa nel senso di clausola volta a garantire il diritto al rinnovo delle concessioni affidate senza gara, ovvero il diritto, ad esso alternativo, alla corresponsione di un'indennità in caso di mancato rinnovo.
Invero, in casi analoghi a quello in esame, la giurisprudenza amministrativa si è già espressa circa l'esatta interpretazione della clausola contenuta nell'art. 3 della Convezione, in cui i concessionari hanno preteso il pagamento dell'indennità dopo aver ricevuto il rifiuto dell'Amministrazione al rinnovo del contratto.
In particolare, il TAR per la Lombardia ha innanzitutto escluso qualsiasi parallelismo tra l'art. 3 citato e la disciplina prevista dall'articolo 34 della legge 1978, n. 392, chiarendo che: “la corresponsione di un'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, si applica ai rapporti privatistici di locazione di immobili ad uso commerciale e non può essere estesa in via analogica ai rapporti di concessione di beni pubblici, stante la loro ontologica diversità rispetto al rapporto di locazione commerciale.
La ratio della corresponsione dell'indennità da perdita dell'avviamento commerciale deve essere infatti ravvisata nell'esigenza, non rinvenibile nella fattispecie concreta, di tutelare il conduttore (nel nostro pagina5 di 9 caso il concessionario) dal diritto potestativo di disdetta (nel nostro caso il potere di revoca) attribuito al proprietario del bene” (TAR Lombardia - Milano, Sez. I, 24.12.2020, n. 2594 - doc. 15 cit.).
La giurisprudenza amministrativa ha rilevato, quindi, che le disposizioni convenzionali devono essere interpretate alla luce dei principi eurounitari che impongono la scelta del concessionario mediante l'espletamento di procedure di evidenza pubblica (T.A.R. Lazio, sede di Roma, sezione II, 26 maggio 2020, n. 5557) “per cui l'articolo 3, comma 2, sarebbe contrario ad essi ove intrepretato nel senso di garantire il diritto al rinnovo delle concessioni affidate senza gara e il diritto, ad esso alternativo, alla corresponsione di un'indennità in caso di rinuncia al rinnovo” (TAR Lombardia - Milano, Sez. I, 24.12.2020, n. 2594; in senso analogo TAR Lombardia n. 2593/2020 - doc. 17).
Il TAR prosegue, poi, osservando che “La ratio della corresponsione di una somma a titolo di equo indennizzo è infatti quella di attenuare i prevedibili disagi conseguenti alla scelta di non avvalersi del rinnovo della concessione;
la clausola convenzionale deve ritenersi tuttavia incompatibile con i sopravvenuti principi concorrenziali, i quali garantiscono al concessionario uscente la possibilità di partecipare alla gara in condizioni di parità con gli altri operatori economici per contendersi l'uso del bene” (TAR Lombardia, n. 2594/2020 e 2593/2020 - doc.ti 15 e 17 cit.).
Nel medesimo senso anche le recentissime pronunce del TAR Lombardia n. 1384/2021 pubblicata il 5.06.2021 e n. 1407/2021 pubblicata il 9.06.2021 (doc.ti 18-19), con cui il Giudice Amministrativo, richiamando ancora la pronuncia del TAR Lazio - Roma, Sez. II, 26.05.2020, n. 5557, ha ulteriormente confermato che “…le clausole convenzionali che contemplano le condizioni del rinnovo e la corresponsione di un equo indennizzo per la rinuncia al rinnovo da parte del concessionario devono essere interpretate alla luce dei principi euro-unitari che impongono la scelta del concessionario dell'uso di beni demaniali mediante l'espletamento di procedure di evidenza pubblica (T.a.r. Lombardia, sede di
, Sezione I, 24 dicembre 2020, n. 2593 e n. 2594; 7 febbraio 2019, n. 275; nello stesso senso Pt_1
T.a.r. Lazio, sede di Roma, Sezione II, 26 maggio 2020, n. 5557).
Le clausole convenzionali contrastanti con i principi euro-unitari non possono dunque giustificare l'esistenza del diritto al rinnovo della concessione a condizioni economiche prestabilite né tantomeno del diritto alternativo alla corresponsione di un'indennità sostitutiva in caso di rinuncia al rinnovo, il quale logicamente presuppone la sussistenza del diritto al rinnovo. La ratio della corresponsione di una somma a titolo di indennizzo è quella di attenuare i prevedibili disagi conseguenti alla scelta volontaria di non esercitare il diritto al rinnovo;
tale clausola deve tuttavia ritenersi incompatibile con i sopravvenuti principi concorrenziali, i quali garantiscono al concessionario del bene la possibilità di partecipare alla gara in condizioni di parità con gli altri operatori economici e, ove sussistano esigenze imperative di interesse generale, la possibilità di ottenere il rinnovo della concessione senza confronto competitivo e nel rispetto dei principi di remuneratività e di valorizzazione dei beni pubblici…..omissis…”.
L'interpretazione dell'articolo 3 della Convenzione in senso conforme ai principi eurounitari impone, dunque, il rigetto delle avversarie domande e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, avendo la giurisprudenza escluso che da tale clausola contrattuale possa derivare il diritto al pagamento dell'indennità in ipotesi di scadenza naturale della concessione e di mancato rinnovo …”
-dal canto suo, l'opposta ha innanzitutto sottolineato che la presente controversia attiene ad un suo diritto soggettivo a contenuto patrimoniale (diritto del concessionario all'indennità) rientrante, come tale, nella fase meramente esecutiva della Concessione del 9 dicembre 2008 (ex Cass. SU sent. n. 23148 del 26 ottobre 2020) ed estranea, pertanto, al profilo dell'esercizio dei poteri autoritativi da parte della P.A.
-in secondo luogo, l'opposta ha denunciato il
“…malcelato tentativo del di esercitare un'inaccettabile (ed inammissibile) ius Parte_1 variandi sulla Convenzione (All. 4 – PEC prot. 26/08/2020.0313869.U), mediante la pretesa applicazione (retroattiva) di una Deliberazione di Giunta Comunale (la n. 1246 del 26 luglio 2019) che, essendo chiaramente destinata a disciplinare rapporti concessori di nuova formazione o di futuro pagina6 di 9 rinnovo, non solo è inapplicabile al caso di specie, ma non rappresenta nemmeno una qualsivoglia forma di esercizio di potestà/potere amministrativo. In proposito è peraltro appena il caso di sottolineare che l'insinuazione dell'opponente circa la mancata impugnazione, da parte della scrivente, della Delibera di Giunta Comunale n. 1246 del 26 luglio 2019 è del tutto priva di pregio giacché trattandosi di Delibera chiaramente inapplicabile alla Convenzione, l'eventuale ricorso da parte di sarebbe stato inammissibile per carenza di interesse …” CP_1
-in realtà, alla luce dei sopravvenuti principi comunitari in materia di concorrenza e parità di trattamento tra gli operatori economici che ha imposto il ricorso alle procedure di evidenza pubblica quale modalità ordinaria di gestione degli immobili demaniali – la soluzione della questione dell'incidenza della nuova normativa sulla clausola che prevede il diritto del concessionario all'indennità in caso di mancato rinnovo della concessione stipulata in epoca antecedente rientra nella piena giurisdizione del Giudice amministrativo
-infatti, nella sentenza del TAR Lombardia n.1384 del 2021 (doc.18 opp.nte) – relativa alla richiesta di rinnovo di una convenzione di locali demaniali, adibiti dalla concessionaria ad uso commerciale, stipulata il 4 aprile 2019 e in scadenza al 4 giugno 2020 -- si legge che:
“…le clausole convenzionali che contemplano le condizioni del rinnovo e la corresponsione di un indennizzo per la rinuncia al rinnovo da parte del concessionario devono essere interpretate alla luce dei principi euro-unitari che impongono la scelta del concessionario dell'uso di beni demaniali mediante l'espletamento di procedure di evidenza pubblica (T.a.r. Lombardia, sede di Milano, Sezione I, 24 dicembre 2020, n. 2593 e n. 2594; 7 febbraio 2019, n. 275; nello stesso senso T.a.r. Lazio, sede di Roma, Sezione II, 26 maggio 2020, n. 5557).
Le clausole convenzionali contrastanti con i principi euro-unitari non possono dunque giustificare l'esistenza del diritto al rinnovo della concessione a condizioni economiche prestabilite né tantomeno del diritto alternativo alla corresponsione di un'indennità sostitutiva in caso di rinuncia al rinnovo, il quale logicamente presuppone la sussistenza del diritto al rinnovo.
La ratio della corresponsione di una somma a titolo di indennizzo è quella di attenuare i prevedibili disagi conseguenti alla scelta volontaria di non esercitare il diritto al rinnovo;
tale clausola deve tuttavia ritenersi incompatibile con i sopravvenuti principi concorrenziali, i quali garantiscono al concessionario del bene la possibilità di partecipare alla gara in condizioni di parità con gli altri operatori economici e, ove sussistano esigenze imperative di interesse generale, la possibilità di ottenere il rinnovo della concessione senza confronto competitivo e nel rispetto dei principi di remuneratività e di valorizzazione dei beni pubblici …”
-l'accertamento del diritto della al pagamento dell'indennità non si radica pertanto Controparte_1 nella clausola convenzionale n. a sulla delibazione della permanenza o meno del diritto al rinnovo della Concessione alla luce delle esigenze imperative connesse alla tutela di un interesse generale contemplate dalla deliberazione della Giunta n. 1246 del 26 luglio 2019
-la riconducibilità della presente controversia alla giurisdizione amministrativa è poi giustificata alla luce delle argomentazioni formulate nella sentenza n.7151 emessa dal Consiglio di Stato il 16 agosto 2024, richiamata dalla difesa del nella discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. Pt_1
-il aveva appellato la sentenza con cui il Tar della Lombardia, sede di , Parte_1 Pt_1
Sezione Prima, aveva accolto il ricorso proposto dal per l'annullamento della nota Controparte_5 comunale datata 21 ottobre 2020, prot. n. 411993/20
-con tale nota era stato denegato il riconoscimento alla corresponsione della indennità di avviamento a seguito del mancato rinnovo, in capo al , della concessione d'uso dei locali di proprietà CP_5 comunale siti in via Pellico n. 8, presso la Galleria Vittorio Emanuele II
-con il ricorso di primo grado il ricorrente aveva quindi dedotto l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione comunale di per violazione della sua precedente deliberazione di Giunta Pt_1
pagina7 di 9 n. 1246 del 26 luglio 2019, posto che la deliberazione in questione aveva illegittimamente escluso il riconoscimento alla corresponsione della indennità di avviamento ai concessionari uscenti
-in particolare, il ricorrente aveva sostenuto che la menzionata deliberazione disciplinava soltanto i futuri rapporti concessori con l'Amministrazione, non trovando quindi applicazione in relazione ai rapporti passati già instaurati
-con ulteriore motivo, proposto in via subordinata nel caso in cui si fosse ritenuto che la citata deliberazione escludesse il riconoscimento della indennità anche per le concessioni scadute, il ricorrente aveva denunciato l'illegittima disapplicazione, in via unilaterale, della previsione contenuta nell'art. 3, comma 5, della convenzione stipulata in data 26 maggio 2008 per violazione del legittimo affidamento riposto da essa ricorrente sul rispetto della medesima clausola
-in particolare, il ricorrente aveva sostenuto che la deliberazione n. 1246/2019 non rappresentava un atto di annullamento d'ufficio della deliberazione giuntale n. 2715/2007, sulla cui base era stata poi stipulata la convenzione del 2008, posto che la stessa era stata adottata decorso un considerevole lasso di tempo
-ciò premesso, l'evidente analogia dei profili di contestazione così devoluti al Giudice amministrativo con quelli dedotti nel presente giudizio giustifica senz'altro la dichiarazione della carenza di giurisdizione dell'A.G.O.
-va poi incidentalmente rilevato che nella pronuncia n.7151 del 16 agosto 2024 è stato affermato nel merito che:
1) “…la qualificazione dell'atto in termini di concessione amministrativa di bene pubblico comporta l'applicabilità delle norme e dei principi privatistici in materia di contratto di locazione per uso commerciale di cui alla legge n. 392/1978 nei limiti della compatibilità alla luce dei principi ritraibili dal diritto europeo dell'evidenza pubblica e della concorrenza …”
2) “…il Consiglio di Stato ha chiaramente affermato il principio di diritto secondo cui “Le clausole convenzionali contrastanti con i principi euro-unitari non possono dunque giustificare l'esistenza del diritto al rinnovo della concessione a condizioni economiche prestabilite né tantomeno del diritto alternativo alla corresponsione di un'indennità sostitutiva in caso di rinuncia al rinnovo, il quale logicamente presuppone la sussistenza del diritto al rinnovo”, nel solco del consolidato indirizzo esegetico secondo cui i principi euro-unitari si impongono al rispetto degli Stati membri pure nel caso, che qui ricorre, in cui la clausola di riconoscimento dell'equo indennizzo in caso di rinuncia al rinnovo sia stata stipulata in epoca antecedente all'adozione della deliberazione con la quale il Comune ha deciso di adeguare le concessioni demaniali in essere ai detti principi …”
-in conclusione, sussiste la carenza di giurisdizione dell'A.G.O. in favore del Giudice amministrativo, innanzi al quale la -- legittimata attivamente in ragione dell'irrilevanza della sua Controparte_1 CP_ trasformazione da s.p.a. e ai fini dell'esercizio del diritto patrimoniale vantato – potrà proseguire il giudizio
-il D.I. opposto va revocato in quanto emesso dall'A.G.O. priva di giurisdizione in materia
-le spese processuali della presente fase processuale seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art.281 sexies c.p.c. nel giudizio di opposizione al D.I. n.14671 emesso dal Tribunale di Milano il 6 agosto 2021, così dispone:
1) dichiara la propria carenza di giurisdizione in favore del Giudice amministrativo e, per l'effetto, revoca il D.I. indicato in epigrafe pagina8 di 9 2) condanna l'opposta alla rifusione, in favore del , delle spese processuali che si Parte_1 liquidano in complessivi € 15.870,00, di cui € 870, .000,00 per compenso, oltre a spese generali e oneri riflessi
Milano, 7 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 43044/2021
tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 7 febbraio 2025 innanzi al dott. Angelo Claudio Ricciardi, sono comparsi:
Per l'avv. Sara Francesca Simone Parte_1
Per 'avv. LL BI, oggi sostituito dall'avv. Cristina Grassi Controparte_1
E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Giada Strati
Il Giudice ascoltata la discussione orale dei difensori, si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio, pronuncia la sentenza ex art.281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina1 di 9 N. R.G. 43044/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Claudio Ricciardi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 43044/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MANDARANO Parte_1 P.IVA_1
ANTONELLO e dell'avv. BARBAGIOVANNI ENRICO ( ) VIA DELLA C.F._1
GUASTALLA, 6 ; ( ) VIA DELLA Pt_1 CP_2 C.F._2
GUASTALLA, 6 20122 ; ( VIA DELLA Pt_1 Controparte_3 C.F._3
GUASTALLA, 6 20122 ; ( ) VIA GUASTALLA, Pt_1 Parte_2 C.F._4
6 20122 , elettivamente domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122 Pt_1 Pt_1 presso il difensore avv. MANDARANO ANTONELLO
OPPONENTE
contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LL BI e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. GRASSI CRISTINA ( ) VIA MONTENAPOLEONE 18 20121 C.F._5
; ( ) Piazza Velasca, 4 20122 , Pt_1 Parte_3 C.F._6 Pt_1 elettivamente domiciliato in PIAZZA VELASCA, 4 20122 presso il difensore avv. Pt_1
LL BI
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 9 GIUGNO 2023
pagina2 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-il ha proposto opposizione avverso il D.I. n.14671 emesso dal Tribunale di Milano Parte_1 il avore della per il pagamento dell'indennità prevista dalla Controparte_1 clausola n. 3, quinto comma, della convenzione stipulata il 9 dicembre 2008 tra l'Ente territoriale e la per la concessione di locali ad uso commerciale siti in , via Silvio Controparte_4 Pt_1
Pellico n.6
-a seguito di cessione di ramo d'azienda dalla alla Gianni Versace s.p.a., Controparte_4 quest'ultima è subentrata alla cedente in base all'autorizzazione rilasciata dal Comune di con Pt_1 delibera della Giunta n.2568 del 13 dicembre 2013
-la clausola n.3 della Convenzione prevede che:
“…1. la concessione ha la durata di 12 (dodici) anni con decorrenza dalla data di stipula del contratto e si intende cessata di diritto alla scadenza
2. È escluso il rinnovo tacito
3.Il rinnovo sarà concesso con provvedimento espresso del Concedente soltanto in presenza delle condizioni fissate con delibera della Giunta Comunale n.2715 del 6.11.2007 e n.3345 del 28.12.2007 e successive modificazioni che qui si intendono espressamente richiamate
4. In presenza delle condizioni di cui al comma precedente, il diritto del Concessionario al rinnovo della concessione verrà riconosciuto a canone di mercato, secondo specifica perizia di stima da redigersi a cura del Concedente
5. In caso di cessazione del rapporto concessorio, che non sia dovuta a decadenza o revoca della concessione o recesso del Concessionario o a una delle procedure previste dal Regio Decreto 16 marzo 1942 n.267, verrà riconosciuta al Concessionario una indennità pari a 12 (docici) mensilità dell'ultimo corrispettivo corrisposto …”
-in vista della scadenza della Convenzione (8 dicembre 2020), il Comune ha provveduto a comunicare al Concessionario la formale disdetta della Convenzione con raccomandata del 27 febbraio 2019
-a seguito del diniego del Comune all'istanza di rinnovo della Concessione, la ha Controparte_1 proposto ricorso per il relativo annullamento innanzi al TAR Lombardia, dichi te la propria sopravvenuta carenza di interesse
-la Concessionaria ha quindi richiesto all'Ente territoriale il pagamento dell'indennità maturata ai sensi della cit. clausola n.3, quinto comma, della Concessione, a parziale compensazione del credito del relativo ai corrispettivi dovuti per i primi tre trimestri del 2020 Pt_1 ha declinato la proposta di compensazione così formulata della Concessionaria sostenendo Parte_4 eliberazione della Giunta Comunale n.1246 del 2019 prevede che non sarà riconosciuta alcuna indennità di avviamento, alla scadenza, ai contratti stipulati in regime di concessione…” (26 agosto 2020)
-con la diffida del 16 novembre 2020, la ha replicato che: Controparte_1
“…per provare l'erroneità e l'infondatezza dell'argomento formulato dall'Amministrazione è sufficiente leggere il testo della succitata Delibera e accertare che, in ossequio ai più fondamentali principi del diritto, la Giunta Comunale abbia sì disposto di non voler più riconoscere l'indennità di avviamento nei rapporti concessori (evidentemente, a differenza di quanto fatto sin ora), ma solo in relazione alle convenzioni di nuova stipula ovvero rinnovate di lì in avanti.
pagina3 di 9 Orbene, nonostante l'ovvia inapplicabilità della Delibera al caso di specie, è bene ribadire che il rapporto concessorio tra ed il : (i) è sorto nel lontano 2008, in vigenza della CP_1 Parte_1
Deliberazione di Giunta Comunale n. 2715 del 16 novembre 2007 (che prevedeva il riconoscimento dell'indennità di avviamento); e, (ii) non è mai stato, né prima né tantomeno dopo l'adozione della Delibera, oggetto di rinnovo (anzi, per inciso, si rimembra come il Comune abbia rigettato la richiesta di rinnovo presentata da il 20 settembre 2019) …” CP_1
-a fronte del rifiuto del la ha proposto innanzi al Tribunale di Milano Pt_1 Controparte_1 ricorso monitorio, otten cr omma di € 751.395,60 oggetto del presente giudizio di opposizione
-oltre al difetto di legittimazione attiva della il opponente ha eccepito il Controparte_1 Pt_1 difetto di giurisdizione dell'A.G.O. in favore del Giudice amministrativo sulla base delle seguenti argomentazioni:
“…l'articolo 113, comma 1, lettera b), del codice del processo amministrativo, prevede espressamente che siano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi…”.
Quanto all'interpretazione della norma citata, la giurisprudenza ha in più occasioni chiarito che: “la norma regolatrice della giurisdizione in materia di concessioni di beni pubblici, di cui al più volte richiamato art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., devolve le controversie "aventi ad oggetto atti e provvedimenti" relativi a tale categoria di contratto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed in via di "eccezione" al giudice ordinario le controversie "concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi". La concentrazione davanti al giudice amministrativo delle controversie concernenti le concessioni di beni pubblici è dunque derogata per le ipotesi dichiaratamente eccezionali da essa previste e pertanto da interpretare in conformità al canone enunciato dall'art. 14 delle preleggi, secondo cui le leggi "che fanno eccezione a regole generali (...) non si applicano oltre i casi (...) in esse considerati" (cfr. Consiglio di Stato, 8.04.2021, n. 2842).
Dunque, in conformità al canone interpretativo previsto dal citato art. 14 delle preleggi, la giurisdizione ordinaria nelle controversie concernenti le concessioni di beni pubblici deve essere considerata un'ipotesi del tutto residuale, limitata esclusivamente a quelle controversie di carattere meramente patrimoniale, aventi ad oggetto il solo ammontare del corrispettivo dovuto e la sua determinazione non dipenda dall'esercizio delle prerogative pubblicistiche dell'amministrazione (cfr. Cass., 24.02.2020, n. 4803; 4.10.2019, n. 24857; Cons. Stato, Sez. II, 8.10.2020, n. 5981).
Al contrario, sono di competenza del giudice amministrativo tutte le controversie in cui sono coinvolti profili di interesse pubblico che, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, sono ravvisabili anche “nella determinazione del canone di concessione dovuto dal privato, ogni qualvolta si controversa sull'an della prestazione o la sua determinazione sia rimessa a valutazioni di carattere discrezionale dell'autorità concedente (cfr., tra le altre, Cons. Stato, V, 13 febbraio 2019, n. 1034)” (cfr. Consiglio di Stato, sentenza del 8.04.2021, n. 2842).
Non vi è dubbio, quindi, che la presente controversia rientri nella giurisdizione del G.A., avendo ad oggetto il rapporto di concessione di beni pubblici e nello specifico l'esatta interpretazione dell'art. 3 della Convenzione del 2008 e, dunque, l'an della prestazione azionata.
Si aggiunga inoltre, che in tema di concessioni pubbliche, la competenza del G.A. sussiste anche in assenza di impugnativa di un atto o provvedimento dell'autorità pubblica, purché la controversia, promossa per il rifiuto dell'autorità stessa di riconoscere il diritto preteso dal concessionario, coinvolga il contenuto dell'atto concessorio e cioè i diritti e gli obblighi dell'Amministrazione e del concessionario ponendo in discussione il rapporto stesso nel suo aspetto genetico e funzionale.
In materia di concessione, richiamandosi ad altre due pronunce, le Sezioni Unite della Cassazione hanno, infatti, osservato che «la norma della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 5 (ora art. 133, comma pagina4 di 9 1, lett. e) del codice del processo amministrativo) deve essere interpretata nel senso che la competenza del tribunale amministrativo regionale sussiste anche in assenza di impugnativa di un atto o provvedimento dell'autorità pubblica, purché la controversia, promossa per il rifiuto dell'autorità stessa di riconoscere il diritto preteso dal concessionario, coinvolga il contenuto dell'atto concessorio e cioè i diritti e gli obblighi dell'Amministrazione e del concessionario ponendo in discussione il rapporto stesso nel suo aspetto genetico e funzionale (Cass. Sez. Un. 2 febbraio 2011 n. 2518; Cass. Sez. Un. 9 gennaio 2013 n. 301)».
Ne consegue che «sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in cui si discute sulla asserita violazione degli obblighi nascenti dal rapporto concessorio» (Cassazione, SS.UU., Ordinanza n. 20682/2018).
Le Sezioni Unite hanno, quindi, precisato che per consolidato principio spettano, in base ai criteri generali del riparto di giurisdizione, alla giurisdizione ordinaria solo quelle controversie sui profili in esame che abbiano contenuto meramente patrimoniale senza che assuma rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di ipotesi generali, mentre restano nella giurisdizione amministrativa quelle che coinvolgano l'esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione del canone, dell'indennità o di altri corrispettivi (cfr. anche Cass. 12.10.2011 n. 20939).
Pertanto, le controversie circa l'accertamento sul tenore dell'originario atto concessorio, sono devolute alla giurisdizione del Giudice amministrativo: detta giurisdizione ha natura esclusiva, estendendosi a tutte le posizioni soggettive il cui riconoscimento postuli l'identificazione del contenuto del rapporto concessorio.
Per tali ragioni la cognizione della domanda relativa al pagamento dell'indennità di cui all'art. 3 della Convenzione non potrà che ricadere sotto la giurisdizione del G.A.
In tal senso, peraltro, si è già espresso anche il TAR per la Lombardia che, in una controversia del tutto simile alla presente avente ad oggetto l'interpretazione della clausola di cui all'art. 3 citato, con sentenza n. 2594/2020, ha confermato la propria giurisdizione chiarendo che: “La controversia riguarda pertanto aspetti correlati all'esatta interpretazione di una clausola della convenzione, la quale si riflette sul rapporto concessorio, indipendentemente dalla vigenza dello stesso. Sussiste pertanto la giurisdizione del giudice amministrativo” (doc. 15).
Si ritiene che tanto basti a determinare la revoca del decreto ingiuntivo opposto, stante la pacifica giurisdizione del G.A. in ordine alla pretesa azionata da parte opposta …”
-riguardo alla qualificazione dell'indennità prevista dalla clausola n.3, quinto comma, della Convenzione, la difesa del ha poi sostenuto che essa Pt_1
“…è del tutto distinta dall'indennità di avviamento commerciale, disciplinata dall'art. 34 della L. 392/1978 e non può essere intesa nel senso di clausola volta a garantire il diritto al rinnovo delle concessioni affidate senza gara, ovvero il diritto, ad esso alternativo, alla corresponsione di un'indennità in caso di mancato rinnovo.
Invero, in casi analoghi a quello in esame, la giurisprudenza amministrativa si è già espressa circa l'esatta interpretazione della clausola contenuta nell'art. 3 della Convezione, in cui i concessionari hanno preteso il pagamento dell'indennità dopo aver ricevuto il rifiuto dell'Amministrazione al rinnovo del contratto.
In particolare, il TAR per la Lombardia ha innanzitutto escluso qualsiasi parallelismo tra l'art. 3 citato e la disciplina prevista dall'articolo 34 della legge 1978, n. 392, chiarendo che: “la corresponsione di un'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, si applica ai rapporti privatistici di locazione di immobili ad uso commerciale e non può essere estesa in via analogica ai rapporti di concessione di beni pubblici, stante la loro ontologica diversità rispetto al rapporto di locazione commerciale.
La ratio della corresponsione dell'indennità da perdita dell'avviamento commerciale deve essere infatti ravvisata nell'esigenza, non rinvenibile nella fattispecie concreta, di tutelare il conduttore (nel nostro pagina5 di 9 caso il concessionario) dal diritto potestativo di disdetta (nel nostro caso il potere di revoca) attribuito al proprietario del bene” (TAR Lombardia - Milano, Sez. I, 24.12.2020, n. 2594 - doc. 15 cit.).
La giurisprudenza amministrativa ha rilevato, quindi, che le disposizioni convenzionali devono essere interpretate alla luce dei principi eurounitari che impongono la scelta del concessionario mediante l'espletamento di procedure di evidenza pubblica (T.A.R. Lazio, sede di Roma, sezione II, 26 maggio 2020, n. 5557) “per cui l'articolo 3, comma 2, sarebbe contrario ad essi ove intrepretato nel senso di garantire il diritto al rinnovo delle concessioni affidate senza gara e il diritto, ad esso alternativo, alla corresponsione di un'indennità in caso di rinuncia al rinnovo” (TAR Lombardia - Milano, Sez. I, 24.12.2020, n. 2594; in senso analogo TAR Lombardia n. 2593/2020 - doc. 17).
Il TAR prosegue, poi, osservando che “La ratio della corresponsione di una somma a titolo di equo indennizzo è infatti quella di attenuare i prevedibili disagi conseguenti alla scelta di non avvalersi del rinnovo della concessione;
la clausola convenzionale deve ritenersi tuttavia incompatibile con i sopravvenuti principi concorrenziali, i quali garantiscono al concessionario uscente la possibilità di partecipare alla gara in condizioni di parità con gli altri operatori economici per contendersi l'uso del bene” (TAR Lombardia, n. 2594/2020 e 2593/2020 - doc.ti 15 e 17 cit.).
Nel medesimo senso anche le recentissime pronunce del TAR Lombardia n. 1384/2021 pubblicata il 5.06.2021 e n. 1407/2021 pubblicata il 9.06.2021 (doc.ti 18-19), con cui il Giudice Amministrativo, richiamando ancora la pronuncia del TAR Lazio - Roma, Sez. II, 26.05.2020, n. 5557, ha ulteriormente confermato che “…le clausole convenzionali che contemplano le condizioni del rinnovo e la corresponsione di un equo indennizzo per la rinuncia al rinnovo da parte del concessionario devono essere interpretate alla luce dei principi euro-unitari che impongono la scelta del concessionario dell'uso di beni demaniali mediante l'espletamento di procedure di evidenza pubblica (T.a.r. Lombardia, sede di
, Sezione I, 24 dicembre 2020, n. 2593 e n. 2594; 7 febbraio 2019, n. 275; nello stesso senso Pt_1
T.a.r. Lazio, sede di Roma, Sezione II, 26 maggio 2020, n. 5557).
Le clausole convenzionali contrastanti con i principi euro-unitari non possono dunque giustificare l'esistenza del diritto al rinnovo della concessione a condizioni economiche prestabilite né tantomeno del diritto alternativo alla corresponsione di un'indennità sostitutiva in caso di rinuncia al rinnovo, il quale logicamente presuppone la sussistenza del diritto al rinnovo. La ratio della corresponsione di una somma a titolo di indennizzo è quella di attenuare i prevedibili disagi conseguenti alla scelta volontaria di non esercitare il diritto al rinnovo;
tale clausola deve tuttavia ritenersi incompatibile con i sopravvenuti principi concorrenziali, i quali garantiscono al concessionario del bene la possibilità di partecipare alla gara in condizioni di parità con gli altri operatori economici e, ove sussistano esigenze imperative di interesse generale, la possibilità di ottenere il rinnovo della concessione senza confronto competitivo e nel rispetto dei principi di remuneratività e di valorizzazione dei beni pubblici…..omissis…”.
L'interpretazione dell'articolo 3 della Convenzione in senso conforme ai principi eurounitari impone, dunque, il rigetto delle avversarie domande e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, avendo la giurisprudenza escluso che da tale clausola contrattuale possa derivare il diritto al pagamento dell'indennità in ipotesi di scadenza naturale della concessione e di mancato rinnovo …”
-dal canto suo, l'opposta ha innanzitutto sottolineato che la presente controversia attiene ad un suo diritto soggettivo a contenuto patrimoniale (diritto del concessionario all'indennità) rientrante, come tale, nella fase meramente esecutiva della Concessione del 9 dicembre 2008 (ex Cass. SU sent. n. 23148 del 26 ottobre 2020) ed estranea, pertanto, al profilo dell'esercizio dei poteri autoritativi da parte della P.A.
-in secondo luogo, l'opposta ha denunciato il
“…malcelato tentativo del di esercitare un'inaccettabile (ed inammissibile) ius Parte_1 variandi sulla Convenzione (All. 4 – PEC prot. 26/08/2020.0313869.U), mediante la pretesa applicazione (retroattiva) di una Deliberazione di Giunta Comunale (la n. 1246 del 26 luglio 2019) che, essendo chiaramente destinata a disciplinare rapporti concessori di nuova formazione o di futuro pagina6 di 9 rinnovo, non solo è inapplicabile al caso di specie, ma non rappresenta nemmeno una qualsivoglia forma di esercizio di potestà/potere amministrativo. In proposito è peraltro appena il caso di sottolineare che l'insinuazione dell'opponente circa la mancata impugnazione, da parte della scrivente, della Delibera di Giunta Comunale n. 1246 del 26 luglio 2019 è del tutto priva di pregio giacché trattandosi di Delibera chiaramente inapplicabile alla Convenzione, l'eventuale ricorso da parte di sarebbe stato inammissibile per carenza di interesse …” CP_1
-in realtà, alla luce dei sopravvenuti principi comunitari in materia di concorrenza e parità di trattamento tra gli operatori economici che ha imposto il ricorso alle procedure di evidenza pubblica quale modalità ordinaria di gestione degli immobili demaniali – la soluzione della questione dell'incidenza della nuova normativa sulla clausola che prevede il diritto del concessionario all'indennità in caso di mancato rinnovo della concessione stipulata in epoca antecedente rientra nella piena giurisdizione del Giudice amministrativo
-infatti, nella sentenza del TAR Lombardia n.1384 del 2021 (doc.18 opp.nte) – relativa alla richiesta di rinnovo di una convenzione di locali demaniali, adibiti dalla concessionaria ad uso commerciale, stipulata il 4 aprile 2019 e in scadenza al 4 giugno 2020 -- si legge che:
“…le clausole convenzionali che contemplano le condizioni del rinnovo e la corresponsione di un indennizzo per la rinuncia al rinnovo da parte del concessionario devono essere interpretate alla luce dei principi euro-unitari che impongono la scelta del concessionario dell'uso di beni demaniali mediante l'espletamento di procedure di evidenza pubblica (T.a.r. Lombardia, sede di Milano, Sezione I, 24 dicembre 2020, n. 2593 e n. 2594; 7 febbraio 2019, n. 275; nello stesso senso T.a.r. Lazio, sede di Roma, Sezione II, 26 maggio 2020, n. 5557).
Le clausole convenzionali contrastanti con i principi euro-unitari non possono dunque giustificare l'esistenza del diritto al rinnovo della concessione a condizioni economiche prestabilite né tantomeno del diritto alternativo alla corresponsione di un'indennità sostitutiva in caso di rinuncia al rinnovo, il quale logicamente presuppone la sussistenza del diritto al rinnovo.
La ratio della corresponsione di una somma a titolo di indennizzo è quella di attenuare i prevedibili disagi conseguenti alla scelta volontaria di non esercitare il diritto al rinnovo;
tale clausola deve tuttavia ritenersi incompatibile con i sopravvenuti principi concorrenziali, i quali garantiscono al concessionario del bene la possibilità di partecipare alla gara in condizioni di parità con gli altri operatori economici e, ove sussistano esigenze imperative di interesse generale, la possibilità di ottenere il rinnovo della concessione senza confronto competitivo e nel rispetto dei principi di remuneratività e di valorizzazione dei beni pubblici …”
-l'accertamento del diritto della al pagamento dell'indennità non si radica pertanto Controparte_1 nella clausola convenzionale n. a sulla delibazione della permanenza o meno del diritto al rinnovo della Concessione alla luce delle esigenze imperative connesse alla tutela di un interesse generale contemplate dalla deliberazione della Giunta n. 1246 del 26 luglio 2019
-la riconducibilità della presente controversia alla giurisdizione amministrativa è poi giustificata alla luce delle argomentazioni formulate nella sentenza n.7151 emessa dal Consiglio di Stato il 16 agosto 2024, richiamata dalla difesa del nella discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. Pt_1
-il aveva appellato la sentenza con cui il Tar della Lombardia, sede di , Parte_1 Pt_1
Sezione Prima, aveva accolto il ricorso proposto dal per l'annullamento della nota Controparte_5 comunale datata 21 ottobre 2020, prot. n. 411993/20
-con tale nota era stato denegato il riconoscimento alla corresponsione della indennità di avviamento a seguito del mancato rinnovo, in capo al , della concessione d'uso dei locali di proprietà CP_5 comunale siti in via Pellico n. 8, presso la Galleria Vittorio Emanuele II
-con il ricorso di primo grado il ricorrente aveva quindi dedotto l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione comunale di per violazione della sua precedente deliberazione di Giunta Pt_1
pagina7 di 9 n. 1246 del 26 luglio 2019, posto che la deliberazione in questione aveva illegittimamente escluso il riconoscimento alla corresponsione della indennità di avviamento ai concessionari uscenti
-in particolare, il ricorrente aveva sostenuto che la menzionata deliberazione disciplinava soltanto i futuri rapporti concessori con l'Amministrazione, non trovando quindi applicazione in relazione ai rapporti passati già instaurati
-con ulteriore motivo, proposto in via subordinata nel caso in cui si fosse ritenuto che la citata deliberazione escludesse il riconoscimento della indennità anche per le concessioni scadute, il ricorrente aveva denunciato l'illegittima disapplicazione, in via unilaterale, della previsione contenuta nell'art. 3, comma 5, della convenzione stipulata in data 26 maggio 2008 per violazione del legittimo affidamento riposto da essa ricorrente sul rispetto della medesima clausola
-in particolare, il ricorrente aveva sostenuto che la deliberazione n. 1246/2019 non rappresentava un atto di annullamento d'ufficio della deliberazione giuntale n. 2715/2007, sulla cui base era stata poi stipulata la convenzione del 2008, posto che la stessa era stata adottata decorso un considerevole lasso di tempo
-ciò premesso, l'evidente analogia dei profili di contestazione così devoluti al Giudice amministrativo con quelli dedotti nel presente giudizio giustifica senz'altro la dichiarazione della carenza di giurisdizione dell'A.G.O.
-va poi incidentalmente rilevato che nella pronuncia n.7151 del 16 agosto 2024 è stato affermato nel merito che:
1) “…la qualificazione dell'atto in termini di concessione amministrativa di bene pubblico comporta l'applicabilità delle norme e dei principi privatistici in materia di contratto di locazione per uso commerciale di cui alla legge n. 392/1978 nei limiti della compatibilità alla luce dei principi ritraibili dal diritto europeo dell'evidenza pubblica e della concorrenza …”
2) “…il Consiglio di Stato ha chiaramente affermato il principio di diritto secondo cui “Le clausole convenzionali contrastanti con i principi euro-unitari non possono dunque giustificare l'esistenza del diritto al rinnovo della concessione a condizioni economiche prestabilite né tantomeno del diritto alternativo alla corresponsione di un'indennità sostitutiva in caso di rinuncia al rinnovo, il quale logicamente presuppone la sussistenza del diritto al rinnovo”, nel solco del consolidato indirizzo esegetico secondo cui i principi euro-unitari si impongono al rispetto degli Stati membri pure nel caso, che qui ricorre, in cui la clausola di riconoscimento dell'equo indennizzo in caso di rinuncia al rinnovo sia stata stipulata in epoca antecedente all'adozione della deliberazione con la quale il Comune ha deciso di adeguare le concessioni demaniali in essere ai detti principi …”
-in conclusione, sussiste la carenza di giurisdizione dell'A.G.O. in favore del Giudice amministrativo, innanzi al quale la -- legittimata attivamente in ragione dell'irrilevanza della sua Controparte_1 CP_ trasformazione da s.p.a. e ai fini dell'esercizio del diritto patrimoniale vantato – potrà proseguire il giudizio
-il D.I. opposto va revocato in quanto emesso dall'A.G.O. priva di giurisdizione in materia
-le spese processuali della presente fase processuale seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art.281 sexies c.p.c. nel giudizio di opposizione al D.I. n.14671 emesso dal Tribunale di Milano il 6 agosto 2021, così dispone:
1) dichiara la propria carenza di giurisdizione in favore del Giudice amministrativo e, per l'effetto, revoca il D.I. indicato in epigrafe pagina8 di 9 2) condanna l'opposta alla rifusione, in favore del , delle spese processuali che si Parte_1 liquidano in complessivi € 15.870,00, di cui € 870, .000,00 per compenso, oltre a spese generali e oneri riflessi
Milano, 7 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
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