Sentenza 8 aprile 2004
Massime • 2
Il falso ideologico postula necessariamente l'occultamento della situazione reale: ne consegue che commette il reato il pubblico ufficiale il quale, nell'ambito della competenza specifica del proprio ufficio, rediga un parere tecnico volontariamente non corrispondente al vero, e sulla base del quale la P.A. assuma la decisione di concedere una variante alla concessione edilizia rilasciata ad un privato. (Nella fattispecie nel parere si attestava che la richiesta variante avrebbe implicato una diversa distribuzione interna dei piani dell'edificio, mentre dagli atti era poi emerso che la variante avrebbe in realtà comportato una diversa destinazione d'uso dei locali).
In materia di reato commesso in conseguenza di altrui danno, l'idoneità della azione dell'autore "mediato" va valutata in rapporto alle qualità e alle capacità dell'autore "immediato" con la conseguenza che se il destinatario dell'inganno sia persona professionalmente qualificata e funzionalmente destinata a verificare la legittimità dell'atto, le false prospettazioni dell'autore "mediato" non potrebbero valere ad alterare la realtà. (Fattispecie in tema di falso ideologico: in applicazione del principio la Corte ha escluso la responsabilità del funzionario che redigendo un parere errato, aveva determinato il rilascio di una concessione edilizia illegittima).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/04/2004, n. 26041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26041 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ACQUARONE Renato - Presidente - del 08/04/2004
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA NC - Consigliere - N. 58
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI VA - Consigliere - N. 3046/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VA IENNA, n. a RM il 2 dicembre 1933, VA IE RINELLA, n. a IN ME il 31 luglio 1939, NC RISPOLI, n. a IN ME il 4 gennaio 1934, nei confronti della sentenza in data 19 novembre 2002 della Corte d'appello di RM;
udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto Dott. Mario Favalli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di PO e per il rigetto degli altri ricorsi;
uditi i difensori di ER IN avv. Vincenzo Lo Re e di PO, avv. Lupo.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di RM, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di IN ME in data 12 aprile 2000, riduceva le pene inflitte agli imputati dal giudice di primo grado per i reati di corruzione (contestati ad ER e NN) e per alcuni episodi di falso in atto pubblico (art. 476, comma primo, e 479 c.p.) (contestati a NN e a PO) e confermava la condanna degli imputati al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede nei confronti del Comune di IN ME.
In particolare, ad ER, quale sindaco del Comune di IN ME, e a NN, quale rappresentante legale della s.r.l. "Gianni NN" operante nel settore dell'edilizia, era stato contestato- e la tesi accusatoria era stata recepita in sentenza - il reato di corruzione propria continuata perché il primo, al fine di procurare al secondo un ingiusto vantaggio patrimoniale, assentiva, il 17 marzo 1989, una variante (la seconda, dopo altra analoga assentita nel 1988, ma replicata nel 1989) a una concessione edilizia ottenuta da NN per la costruzione di edifici destinati a edilizia residenziale convenzionata, e quindi a civile abitazione, variante che rendeva tecnicamente idoneo l'immobile a essere adibito a sede dell'Ufficio baricentrico delle Poste di IN ME (pur se formalmente il progetto faceva riferimento solo a una diversa distribuzione interna ai piani tipo, ferma la destinazione residenziale), e, successivamente, rilasciava, in favore dello stesso NN, in data 2 agosto 1990, il permesso di agibilità a uso di uffici di detto immobile (gli atti in questione permettevano anche il pagamento degli oneri di urbanizzazione in misura assai inferiore rispetto a quelli dovuti per fabbricati ad uso diverso dalla abitazione). Tali atti - secondo la Corte d'appello - dovevano considerarsi illegittimi e contrari ai doveri di ufficio del sindaco, perché il piano regolatore comunale non permetteva, nella zona interessata, se non con la procedura delle varianti di piano, costruzioni diverse da quelle destinate ai edilizia residenziale convenzionata. Gli atti stessi - secondo la tesi accusatoria - erano rilasciati in corrispettivo della erogazione di una somma di duecentoventi milioni di lire sotto la simulata forma di prestito concesso formalmente dalla moglie di NN, ME ON, alla moglie di ER, ME CI. Per saldare tale apparente prestito, la moglie del sindaco rilasciava vaglia cambiari a favore della moglie di NN, i quali venivano formalmente onorati, ma poi venivano rimborsati al medesimo sindaco in 0 contanti dalla stessa apparente parte creditrice. Per vero, la stessa Corte d'appello dava per scontato, seppure per implicito, che, in realtà, tale rimborso non era stato affatto provato, come al contrario affermato nel capo di imputazione, ma che, comunque, l'utililtas era rappresentata - anche volendo aderire alla tesi del prestito - da un mutuo senza pagamento di interessi. In ogni caso, a NN era stato consentito di pagare gli oneri di urbanizzazione in misura inferiore a quella dovuta nel caso di realizzazione del fabbricato baricentrico per le Poste. A PO e a NN, in concorso tra loro, al primo quale capo dell'ufficio tecnico del Comune di IN ME, venivano, poi, contestati due reati di falso in atto pubblico (anche in tal caso la tesi accusatoria veniva recepita in sentenza). Il primo, per avere PO falsamente attestato in un parere tecnico a sua firma, apposto in margine alla richiesta di variante del 1989, che la variante stessa concerneva una diversa distribuzione interna dei piani dell'edificio, mentre invece dai progetti allegati risultava chiaramente trattarsi di variante che implicava la diversa destinazione a uso di uffici dell'immobile (per la presenza di vestiboli, bagni diversi per uomini e per donne, archivio, segreteria, ecc...). Il secondo (contestato come falso in atto pubblico per induzione, ex art. 48 c.p.), per avere tratto in inganno i componenti della Commissione Edilizia Comunale, esibendo loro la richiesta di variante e le planimetrie allegate con l'anzidetto falso parere: in tal modo, inducevano in errore i componenti della Commissione che esprimeva, in data 16 febbraio 1989, parere favorevole in ordine alla chiesta variante attestandone, difformemente dal vero, la ammissibilità.
Separatamente, al solo NN venivano contestati i reati di falso in scrittura privata, falso in atto pubblico e truffa in danno dell'amministrazione delle Poste e Telegrafi di RM (il primo e il terzo reato dichiarati estinti per prescrizione dalla Corte d'appello), perché formava un falso compromesso di vendita relativo a una unità immobiliare ubicata al piano terra del fabbricato per cui è processo, atto nel quale faceva figurare un prezzo nettamente superiore a quello di mercato;
otteneva dall'UTE di RM, con la presentazione del falso compromesso, l'aumento della stima del prezzo dell'immobile; induceva in errore, con gli artifizi e raggiri rappresentati dall'attività criminosa posta in essere, l'amministrazione delle Poste in relazione alla conclusione del contratto di compravendita dell'immobile a un prezzo superiore a quello reale.
Motivi di ricorso.
IE IN lamenta la violazione degli art. 43 e 319 c.p. 521 c.p.p. Deduce l'illogicità della motivazione sulla esistenza degli elementi costitutivi del reato di corruzione. Ciò, anzitutto, in relazione alle date dell'iter amministrativo. La concessione edilizia era del 23 dicembre 1987; gli atti contrari ai doveri di ufficio sarebbero stati quelli in data 17 marzo 1989 (variante n. 7, che avrebbe comportato il pagamento di maggiori oneri di concessione) e in data 2 agosto 1990 (rilascio del certificato di agibilità). Non si comprenderebbe la contestazione di un reato istantaneo sino al 22 giugno 1992 e oltre (addirittura dopo la cessazione della carica di sindaco, avvenuta in quest'ultima data). Il compenso corruttivo era ravvisato, nella sentenza d'appello, nel rapporto economico riguardante un prestito che si collocava cronologicamente sotto la data del 4 dicembre 1991 (data di consegna degli assegni). Ma, a parte ciò, si trattava di un vero e proprio mutuo di lire 205.961.000, somma esattamente corrispondente al netto ricavo dello sconto di lire 220.000.000 di n. 16 effetti cambiari rilasciati dalla moglie del sindaco che sono stati tutti onorati dalla stessa (il rapporto di mutuo era, infatti, intervenuto tra la moglie di ER IN e la moglie di NN). Sarebbe quindi errata l'affermazione della Corte d'appello nella parte in cui si mette in rilievo che si trattava, quanto meno, di un prestito senza interessi. Neppure questa sarebbe stata l'utilità ricavata dal preteso patto corruttivo. E sarebbe, poi, illogico affermare che il corrotto avesse ottenuto il compenso corruttivo sedici mesi dopo la conclusione degli interventi del sindaco nel procedimento (2 agosto 1990), come sarebbe illogico che un compenso corruttivo fosse corrisposto lasciando tracce documentali così vistose. E ancora, sarebbe stata violata la norma dell'art. 521 c.p.p. perché l'atto contrario ai doveri di ufficio veniva individuato nella condotta omissiva della richiesta dei maggiori oneri di urbanizzazione, condotta mai contestata, NN, inoltre, aveva detto che il prestito era stato interamente onorato. Non ci sarebbe stata, comunque, nessuna prova che il prestito simulasse l'esecuzione dell'accordo corruttivo. In ogni caso i due atti amministrativi nei quali era intervenuto il sindaco erano muniti dei necessari pareri tecnici positivi (mancherebbe, quindi, la consapevolezza delle irregolarità sottese), profilo non affrontato dalla Corte d'appello.
Con altro motivo ER IN deduce la violazione degli artt. 133, 62 bis c.p. in relazione all'art. 445, comma secondo, c.p.p. La
motivazione del diniego delle attenuanti sarebbe data dalla ostinazione con cui l'imputato ha negato i fatti e dalla gravità degli stessi: il primo argomento sarebbe illogico ed errato perché disconosce il diritto di difesa;
sul secondo rileva che nessun vantaggio era derivato dal prestito, che gli atti sottoscritti dal sindaco erano dotati di pareri tecnici positivi e che la realizzazione dell'ufficio postale era conforme allo strumento urbanistico. La Corte d'appello aggiunge poi tra i motivi posti a giustificazione del diniego - del tutto erroneamente - il precedente per patteggiamento del reato di bancarotta fraudolenta, in ogni caso si sarebbe dovuta applicare una pena inferiore e concedere la sospensione condizionale.
NN si duole della violazione degli artt. 147, 158, 160 c.p. Anche il reato di corruzione doveva ritenersi prescritto (oltre a quelli di cui ai capi 9 e 11 per i quali la prescrizione era stata dichiarata dalla Corte d'appello), NN aveva, infatti, ottenuto le attenuanti generiche (la decorrenza è, quanto meno, dal 22 febbraio 92, data di cessazione della continuazione: meglio dal 4 dicembre 1991, data del prestito). Deduce, inoltre, la mancanza di motivazione sul trattamento sanzionatone e in particolare sulla continuazione: per l'aumento dovuto a quest'ultima era stata chiesta una diminuzione. Comunque mancherebbe qualsiasi prova di un accordo corruttivo. Neppure l'assegno di 100.000.000 (fatto peraltro mai contestato) dato in attuazione di una falsa operazione di compravendita in favore dell'AV (cui era interessato il sindaco) il giorno prima che ER scrivesse alle poste che non v'erano motivi ostativi al mutamento di destinazione, può costituire prova di alcunché. Anche tale prestito (peraltro restituito) era stato fatto per non inimicarsi il Sindaco.
PO. con un primo motivo, si duole della violazione degli artt. 48, 49, 479 c.p. e del difetto di motivazione. Quanto al falso parere
(capo 3) osserva che il parere stesso conterrebbe una parte dispositiva che ontologicamente non poteva costituire il reato di falso. La parte descrittiva, in cui si attestava una diversa distribuzione interna dei piani tipo, non poteva a sua volta integrare il falso, perché l'attestazione non è "falsa": che la diversa distribuzione degli spazi concretasse anche variazione della destinazione d'uso non è in contrasto con quanto attestato ed è circostanza non occultata ne' minimizzata: essa, se vera, risultava, o doveva risultare, dagli atti. Il parere, comunque, non potrebbe costituire un falso quando costituisca una manifestazione di giudizio (può essere errato). La variante era ammissibile alla luce del piano regolatore (art. 9 delle norme di attuazione del P.R.G.) (v. sent. 1^ grado pag. 89). Già era stata assentita dalla Commissione Edilizia Comunale la prima variante (v. sentenza del Tribunale, pag. 21 e 23). Il falso ideologico sarebbe insussistente quanto meno ai sensi dell'art. 59 c.p. Era, in ogni caso, errata in fatto la motivazione della sentenza nella parte in cui affermava che i membri della Commissione erano mutati. Solo il presidente era mutato. Tutti gli altri erano gli stessi che già avevano assentito la variante del 1988. Il parere, oltretutto, non era destinato a fornire la prova di alcunché (la falsità sussiste quando l'atto è destinato a fornire la prova dei fatti caduti sotto la percezione del pubblico ufficiale). Il parere, secondo l'art. 6 del regolamento edilizio del Comune di IN ME, doveva constare di una breve relazione scritta sulla conformità dei progetti alle norme urbanistiche vigenti.
Quanto al falso per induzione (capo 5) (commesso in concorso con NN), il ricorrente osserva che la Commissione era in grado o doveva essere in grado, per la professionalità dei suoi membri (molti dei quali avevano già espresso parere favorevole sulla richiesta di variante del 1988), di avvedersi, dall'esame del progetto, della modifica della destinazione d'uso. Non era quindi configurabile l'ipotesi contemplata nell'art. 48 c.p.. Circa l'abuso di ufficio per induzione in errore della Commissione in concorso col solo NN (capo 7), se ne doveva escludere la configurabilità per le stesse ragioni. Mancherebbe, poi, ogni motivazione sul dolo intenzionale. Nessun vantaggio patrimoniale sarebbe derivato a NN dalla approvazione della variante. Essa era ammissibile: mancherebbe la violazione di legge. Per quel che attiene all'abuso d'ufficio in concorso con ER e NN (capo 8), per essere stati richiesti a NN gli oneri di urbanizzazione nella misura dovuta per l'edilizia residenziale ordinaria (capo 8), il ricorrente osserva, ancora, che la delibera che stabiliva gli oneri di urbanizzazione non prevedeva nulla in relazione agli uffici o anche al "centro direzionale". In ogni caso, era prassi dell'ufficio tecnico quella di fare i calcoli degli oneri dopo la concessione della variante e precisamente dopo il rilascio del certificato di agibilità, e, in caso di lottizzazione, farli addirittura dopo l'ultimazione dell'intero programma. Vi era poi la questione della strada asfaltata di Via Bevuta fatta realizzare dal Comune al di fuori di ogni convenzione che rappresentava un credito per NN: al riguardo si era rinviato il calcolo all'epoca del collaudo. Mancherebbe comunque una motivazione sul dolo intenzionale. Con altro motivo, deduce la violazione e falsa applicazione e il difetto assoluto di motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sulla attenuante del danno di speciale tenuità nonché del ravvedimento operoso, in quanto, fin dal 1991, egli aveva chiesto il pagamento degli oneri di urbanizzazione con i coefficienti previsti per le attività commerciali. Infine, col quarto mezzo, si duole della motivazione con cui non è stata concessa la sospensione condizionale della pena per la vita anteatta (egli sarebbe gravato solo da modeste e remote contravvenzioni e per la permanenza in servizio (il PO è in pensione dal 2 maggio 1997).
Il ricorso di ER IN e NN relativamente al reato di corruzione deve essere accolto.
La sentenza impugnata è priva di motivazione in ordine all'epoca, alle modalità e ai contenuti del patto corruttivo e alla dazione del pretium sceleris. Non può, anzitutto, venire in considerazione la dazione della somma di lire 100.000.000 consistente, almeno a dire degli imputati, ma senza smentita negli atti, in un prestito fatto da NN a favore della soc. Arvar, in cui era interessato il sindaco, garantito da un finto compromesso immobiliare tra le parti, in quanto tale episodio non è mai stato oggetto di contestazione. In secondo luogo, per ciò che attiene alla corresponsione di lire 220.000.000, a parte il fatto della assoluta inverosimiliglianza della circostanza secondo cui la somma consegnata dalla moglie di NN alla moglie di IN (lire 205.000.000 milioni secondo la sentenza;
lire 205.961.000 secondo l'ER) possa costituire il compenso corruttivo per gli atti del sindaco contrari ai doveri di ufficio, a distanza di circa sedici mesi (2 agosto 1990) dall'ultimo degli atti contrari ai doveri di ufficio (rilascio del certificato di agibilità), va osservato che, comunque, non è mai stato provato quello che avrebbe dovuto essere il fulcro della imputazione di corruzione, cioè la simulazione del mutuo per nascondere il compenso illecito. La sentenza impugnata non spende neppure una riga per tentare di dimostrare l'assunto in forza del quale NN (o sua moglie) avrebbero rimborsato brevi manu e in contanti, man mano che venivano a scadenza le cambiali rilasciate dalla moglie del sindaco (per un ammontare di lire 220.000.000) in restituzione del prestito di lire 205.000.000, le somme stesse (di modo che, in sostanza, le cambiali sarebbero state onorate con gli stessi soldi di NN (o dalla moglie) rimanendo a suo carico definitivo l'importo originariamente mutuato. Resta in atti l'affermazione della sentenza di appello (uguale a quella della sentenza di primo grado) secondo la quale l'utilitas percepita dal sindaco quale compenso della corruzione sarebbe quella di avere ottenuto un mutuo senza interessi e quella di aver pagato gli oneri di urbanizzazione in misura inferiore (per edilizia residenziale) rispetto a quelli dovuti per la costruzione di un fabbricato baricentrico delle Poste per 30.000.000 me, come originariamente previsto. Ma, a parte il fatto che la prima affermazione non è neppure vera, perché ER ottenne un prestito di circa lire 205.000.000, milioni e restituì lire 220.000.000, attraverso la dazione e il pagamento di vaglia cambiari (l'importo dello sconto delle quali rappresenta l'interesse corrisposto), osserva la Corte che l'una e l'altra affermazione in ordine al preteso compenso corruttivo costituiscono la manifestazione di una violazione dell'art. 521 c.p.p. perché mai tali utilità furono contestate quali pretium sceleris, onde è ravvisabile in tali argomentazioni una violazione del principio della correlazione tra accusa e sentenza. Resta che tra i due vi furono rapporti poco chiari e che il comportamento del pubblico amministratore non appare improntato a principi di limpidità e trasparenza;
comunque difetta certamente la prova di un accordo corruttivo (sia pure per facta concludentia) e della dazione del compenso così come delineato nel capo di imputazione, con la conseguenza che la sentenza deve essere annullata sul punto senza rinvio. Restano assorbite in tale statuizione tutte le istanze subordinate formulate dai ricorrenti. Passando all'esame del ricorso del PO, va anzitutto rilevato che i reati di falso in atto pubblico non sono prescritti. La causa estintiva (avuto riguardo al massimo della pena edittale nel caso di specie) matura col decorso di un periodo di tempo di dieci anni, prolungabile a quindici per effetto degli atti interruttivi (artt. 157-160 c.p.). È vero che tali reati sono stati commessi il 10
febbraio 1989 e il 16 febbraio 1989 e quindi, tenutasi l'udienza l'8 aprile 2004, essi parrebbero prescritti per maturazione del termine quindicennale. Sennonché quanto meno il giudizio di secondo grado ha subito due differimenti su richiesta delle parti o dei loro difensori dal 16 maggio al 25 maggio 2001 e dal 18 settembre al 19 novembre 2002, per complessivi 73 giorni, in cui il decorso del termine prescrizionale è rimasto sospeso, onde alla data della udienza dell'8 aprile il termine prescrizionale non era ancora maturato. Ciò premesso, va respinto il motivo di ricorso di PO relativo al reato di falso di cui al capo 3). La variante non era affatto ammissibile quando il parere fu rilasciato, perché la richiesta di variante mascherava la realizzazione di un fabbricato baricentrico delle Poste di notevole cubatura, e non ha rilievo che la costruzione potesse essere effettuata in quella zona solo tempo dopo quando le Poste decisero la realizzazione di un semplice ufficio postale di dimensioni enormemente ridotte. Nessun senso ancora può avere l'affermazione che analoga variante era già stata assentita nel 1988, perché quell'assenso era altrettanto illegittimo quanto quello prestato in occasione della variante del 1989, in quanto nel 1988 la destinazione diversa da quella residenziale era ancor più palese. È poi errato affermare che il parere non potrebbe essere falso nella parte descrittiva (in cui si affermava sibillinamente che il progetto conteneva solo modifiche nella distribuzione interna dei vani) e tanto meno nella parte dispositiva (in cui si affermava l'ammissibilità della variante) - come afferma PO - in quanto, sostanzialmente: a) il parere non attestava fatti non veri e, in ogni caso, fatti destinati a costituire prova di alcunché o destinati ad aver rilievo nei confronti dei terzi (in quanto atto interno); b) perché, comunque, attestava l'esistenza di fatti veri (presenza nel progetto di modifiche nella distribuzione dei vani interni); c) perché un parere potrebbe essere errato ma non falso. È invece esatto rilevare che: a) proprio come ricordato dallo stesso ricorrente, il parere, secondo l'art. 6 del regolamento edilizio del Comune di IN ME, doveva constare di una breve relazione scritta sulla conformità dei progetti alle norme urbanistiche vigenti;
b) il falso ideologico postula necessariamente l'occultamento della situazione reale, onde la condotta criminosa è sempre configurabile quando comunque si occulti il vero;
c) nella specie la modificazione della distribuzione dei vani implicava necessariamente la modificazione della destinazione d'uso (da abitativo ad uso uffici) colpevolmente occultata, col silenzio, nel parere di PO;
d) anche gli atti interni sono atti pubblici, destinati a inserirsi con contributo di conoscenza o di determinazione nel procedimento amministrativo;
e) tra gli atti interni vanno compresi anche i pareri espressi per iscritto da un organo della pubblica amministrazione nell'ambito della competenza specifica del proprio ufficio (Cass., sez. 5^, n. 11495, u.p. 30 maggio 1990 - dep. 17 agosto 1990, Belleri: fattispecie riguardante proprio un parere del tecnico comunale su un progetto edilizio). Diversamente deve concludersi in relazione al reato di falso per induzione (capo 5). Il falso parere di PO era rivolto a persone che avevano il dovere istituzionale di controllare la legittimità della variante e avevano tutti i poteri istruttori per compiere qualsiasi accertamento per fare emergere la verità. È noto che secondo la giurisprudenza di questa Corte, pienamente condivisa dal Collegio, in materia di reato commesso in conseguenza di altrui inganno l'idoneità della azione dell'autore "mediato" va valutata in rapporto alle qualità e alle capacità dell'autore "immediato" (Cass., sez. 6^, n. 537, u.p. 29 ottobre 1997 - dep. - 19 gennaio 1998, Pannella), con la conseguenza in forza della quale se il destinatario dell'inganno sia persona professionalmente qualificata e funzionalmente destinata a verificare la legittimità dell'atto, le false prospettazioni dell'autore "mediato" non potrebbero valere ad alterare la realtà fattuale, si che dovrebbe escludersi la responsabilità dell'autore mediato. Non v'è, dunque, una prova sicura che il parere di PO abbia avuto l'effetto di ingannare i componenti della Commissione edilizia. Dal reato in questione PO deve essere assolto perché il fatto non sussiste.
Di tale statuizione deve beneficiare anche NN (coimputato di PO nel reato in questione) il quale non ha proposto motivo di ricorso al riguardo, ai sensi dell'art. 587, comma primo, c.p.p.. Per i residui reati di abuso di ufficio di cui ai capi 7) e 8), già dichiarati estinti per prescrizione, non traspaiono dagli atti elementi che rendano evidente l'insussistenza del fatto ai sensi dell'art. 129, comma secondo, c.p.p. (in particolare gli oneri in misura superiore avrebbero dovuto essere richiesti immediatamente, al momento del rilascio del certificato di agibilità, salvo ogni possibile e immaginabile conguaglio a tempo debito, e non può giovare a PO sostenere che dopo (quando il reato era già consumato) abbia richiesto gli oneri in misura adeguata alla diversa destinazione impressa al fabbricato.
Per quel che concerne infine, i residui motivi di ricorso di PO, vanno rigettati quelli attinenti alle richieste attenuanti. Quanto alle attenuanti generiche, è corretta la motivazione dei Giudici di appello che le hanno negate, per relationem alla sentenza di primo grado, per la personalità dell'imputato, desumibile dall'ostinato comportamento processuale negatorio della evidenza delle risultanze degli atti e dalla eccezionale gravità dei fatti commessi nell'esercizio di una pubblica funzione amministrativa. Le ulteriori circostanze attenuanti specifiche non sono state concesse per la genericità della richiesta formulata con l'appello così congegnata: "applicare le attenuanti specifiche e generiche e ridurre la pena al minimo di legge".
Per quanto riguarda le pene inflitte, ferma restando la valutazione del giudice di appello che le ha ritenute adeguate alla situazione di fatto e di diritto emersa dal processo, va eliminata, per quanto riguarda la posizione di PO, la pena di mesi tre di reclusione inflitta per la continuazione, in conseguenza dell'annullamento della presente sentenza nella parte in cui ha dichiarato l'insussistenza del fatto di cui al capo 5). Non può questa Corte, invece, rideterminare la pena inflitta a NN, per effetto della eliminazione dello stesso capo (oltre che del capo 2), essendo stato condannato quest'ultimo imputato nella fase di merito anche per altri reati non esaminati in questa fase per mancanza di motivi di ricorso (capo 10) e non essendo determinabili le sanzioni da scomputare o da far rimanere ferme con criteri matematici. Per la rideterminazione della pena per tale imputato gli atti vanno trasmessi ad altra sezione della Corte d'appello di RM.
Si deve infine annullare l'impugnata sentenza in punto di motivazione sulla mancata concessione della sospensione condizionale per PO. Il giudizio sulla prognosi negativa appare motivato in maniera illogica sia nella parte in cui si basa sui precedenti penali remoti e riguardanti reati contravvenzionali, sia nella parte in cui la valutazione previsionale è basata sulla gravità e reiterazione dei reati connessi alle funzioni di pubblico ufficiale che sono venute a cessare per effetto della posizione in quiescenza sin da epoca anteriore alla sentenza di primo grado.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di ER IN VA perché il fatto non sussiste, nonché nei confronti di PO NC limitatamente al reato di cui al capo 5 perché il fatto non sussiste, e nei confronti di NN VA limitatamente al capo 1, e, per l'effetto estensivo, a quello di cui al capo 5 perché il fatto non sussiste.
Elimina quanto al PO la pena di mesi tre di reclusione. Annulla altresì la sentenza impugnata limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena il PO e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di RM per nuova deliberazione sul punto e per la rideterminazione della pena nei confronti di NN. Rigetta nel resto il ricorso del PO.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2004