Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/04/2004, n. 26041
CASS
Sentenza 8 aprile 2004

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Il falso ideologico postula necessariamente l'occultamento della situazione reale: ne consegue che commette il reato il pubblico ufficiale il quale, nell'ambito della competenza specifica del proprio ufficio, rediga un parere tecnico volontariamente non corrispondente al vero, e sulla base del quale la P.A. assuma la decisione di concedere una variante alla concessione edilizia rilasciata ad un privato. (Nella fattispecie nel parere si attestava che la richiesta variante avrebbe implicato una diversa distribuzione interna dei piani dell'edificio, mentre dagli atti era poi emerso che la variante avrebbe in realtà comportato una diversa destinazione d'uso dei locali).

In materia di reato commesso in conseguenza di altrui danno, l'idoneità della azione dell'autore "mediato" va valutata in rapporto alle qualità e alle capacità dell'autore "immediato" con la conseguenza che se il destinatario dell'inganno sia persona professionalmente qualificata e funzionalmente destinata a verificare la legittimità dell'atto, le false prospettazioni dell'autore "mediato" non potrebbero valere ad alterare la realtà. (Fattispecie in tema di falso ideologico: in applicazione del principio la Corte ha escluso la responsabilità del funzionario che redigendo un parere errato, aveva determinato il rilascio di una concessione edilizia illegittima).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/04/2004, n. 26041
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26041
    Data del deposito : 8 aprile 2004

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