Sentenza 23 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/01/2003, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2003 |
Testo completo
p a s P A ESENTE DA a AI SENSI DEL MATERIA 0 0 9 8 6 0 3 N. 131 TAB. AL се REPUBBLICA TRIBUTARIA read to impresa;
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE encore perta dhiarazione;
rocutedizioni SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA Composta dai Magistrati: R.G. N. 894/2000 Dott. Bruno SACCUCCI Presidente Dott. Enrico PAPA Cons. relatore Dott. Antonio MERONE Consigliere Cron. 2114 Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Rep. Ud. 13.6.2002 Dott. Paolo GIULIANI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 894 R.G. 2000, proposto da FOSTER WHEELER ITALIANA S.p.a., in persona del legale rappresentante 'pro tempore', elettivamente domiciliata in Roma, al viale Bruno Buozzi 99, presso lo studio dell'avv. Prof. Carmine PUNZI, che la rappresenta e difende, anche in via disgiunta,con l'avv. Prof. Paolo M. TABELLINI, giusta procura del 13 dicembre 1999, in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12; 2665
- intimato -
per la cassazione della decisione della Commissione Tributaria Centrale in data 6 ottobre 1998, depositata col n. 1057/99 il 25 febbraio 1999. Uditi, nella pubblica udienza del 13 giugno 2002: - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- l'avv. Tabellini per la ricorrente;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marco Pivetti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo La Foster Wheeler Italiana S.p.a. chiese all'intendenza di Finanza di Milano il rimborso della somma di lire 1.622.880.000, quali i.r.pe.g., i.lo.r. ed addizionale i.lo.r. versate in eccedenza in ordine alla dichiarazione del 1983, per non avere computato, nel determinare il reddito netto, un accantonamento (pari a lire 3.500.000.000) per imposte e tasse;
impugnò poi il silenzio rifiuto dell'Ufficio, per l'errore d'impostazione della dichiarazione, col versamento dei maggiori tributi. La Commissione Tributaria di primo grado di Milano accolse il ricorso, e quella di secondo grado disattese l'appello dell'Ufficio. L'ulteriore impugnazione di quest'ultimo è stata accolta dalla Commissione Tributaria Centrale, con la decisione indicata in epigrafe. In essa - accedendosi alla tesi dell'Amministrazione, che aveva escluso la sussumibilità dell'ipotesi prospettata in alcuna 2 delle previsioni dell'art. 38 del d.P.R. 602/1973 - si rileva che: la contribuente non aveva messo in grado l'Amministrazione "di verificare la legittimità dell'accantonamento a titolo di generiche 'imposte e tasse' e di valutare la congruità della somma accantonata in relazione alla natura ed all'ammontare dei tributi effettivamente deducibili"; tale onere non era stato assolto nemmeno in sede contenziosa, con la conseguente mancanza di prova dell'indebito; peraltro, nemmeno le Commissioni di merito avevano compiuto la relativa indagine, per essersi limitate a prendere atto del 'presunto errore'; infine, la stessa corrispondenza intercorsa tra la Società ed i vari uffici (Intendenza di Finanza, Ispettorato Compartimentale II.DD., Centro di Servizio, Direzione Regionale delle Entrate), lungi dal dimostrare la fondatezza dell'istanza di rimborso, atteneva unicamente alla competenza a provvedere su di essa. Tutto ciò, per escludere la sussistenza delle condizioni per far luogo al rimborso, a mente del cit. art. 38. Per la cassazione ricorre la Società contribuente, con tre mezzi, mentre l'Amministrazione finanziaria non svolge attività difensiva. Motivi della decisione Ribadisce in premessa, la Società ricorrente, che l'errore è consistito nell'avere indicato nella dichiarazione, in luogo dell'utile netto risultante dal conto dei profitti e delle perdite (art. 52 del d.P.R. 597/1973), pari a lire 7.700.444.239, l'importo degli utili lordi (in lire 11.200.444.239), senza computare così l'accantonamento 3 per imposte e tasse di lire 3.500.000.000, pure risultante dalle variazioni in aumento, come emerge dalla stessa dichiarazione e dal bilancio d'esercizio per il 1983. Espone quindi i seguenti mezzi di cassazione: 1) "omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”, non essendovi congruenza fra la parte espositiva e quella motiva della decisione impugnata, per avere il giudice 'a quo' confuso gli stessi momenti della prospettata operazione erronea, indebitamente introducendo nel dibattito una presunta esigenza di verificare la legittimità dell'accantonamento; 2) "violazione e falsa applicazione degli artt.: 5 del d.P.R. 598/1973; 52 e 61, 1° comma, del d.P.R. 597/1973; 6 del d.P.R. 598/1973", in quanto gli utili netti vanno, a mente del cit. art. 52, determinati in base alle risultanze del conto dei profitti e delle perdite, con le "variazioni” previste dagli artt. 53 segg., onde la legittimità e/o congruità vanno riferite non all'accantonamento, ma alla stessa variazione in aumento (corrispondente alla posta iscritta nel conto e non ad altra passività, "casualmente di pari importo", riportata nello stato patrimoniale), poiché solo "la 'variazione' è la chiave di volta del processo di determinazione" del reddito d'impresa; 3) "omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, nonché violazione e/o falsa applicazione degli artt.: 38 del d.P.R. 602/1973; 9 e 67 del d.P.R. 600/1973", così ulteriormente censurando la decisione, 4 perché non consente di ancorare l'affermata inapplicabilità del cit. art. 38 ad una- solo asserita, tuttavia con carattere di novità - mancanza di prova dell'errore, ovvero alla necessità - sostenuta dall'ufficio di una nuova dichiarazione, e non considera come - l'errore emerga invece nei termini già chiariti, laddove l'art. 9 cit., nel testo vigente 'ratione temporis', non richiedeva la nuova dichiarazione (introdotta dall'art. 14, comma 1, della legge 408/1990); per concludere sottolineando, alla stregua della soluzione adottata, l'indebita doppia imposizione della posta (di lire 3.500.000.000), una prima volta, quale accantonamento per imposte e tasse, ed una seconda, quale variazione in aumento. Il ricorso si rivela complessivamente inammissibile. Vertendosi in tema di ricorso straordinario 'ex' art. 111 Cost., e non ricorrendo una ipotesi di motivazione apparente ovvero apodittica, inammissibili sono le censure relative a vizi della motivazione della decisione della Commissione Tributaria Centrale impugnata. Restano così superati i rilievi critici formulati col primo mezzo e - per il solo profilo motivazionale - col terzo, ferma restando la loro inidoneità a rivelare autonome ragioni di censura in quanto si tratta di conseguenze indotte dalla impostazione complessiva della decisione, investita dalle restanti doglianze di violazione di legge. Anche queste, che per la loro intima connessione possono esaminarsi congiuntamente, appaiono nondimeno inammissibili. La regola generale contenuta nell'art. 52 del d.P.R. 597/ 5 1973 secondo cui il reddito d'impresa è costituito dagli utili netti conseguiti nel periodo d'imposta, determinati in base alle risultanze del conto dei profitti e delle perdite con le variazioni derivanti dai criteri fissati nel titolo V del d.P.R. medesimo (in relazione agli artt. 5 seg. del d.P.R. 598/1973) non risulta in alcun modo contraddetta dalle affermazioni del giudice 'a quo'. Questo stesso ha escluso invero non la circostanza del dedotto "accantonamento di lire 3.500.000.000 sugli utili di bilancio per imposte e tasse dovute sugli stessi", sibbene la “prova del carattere indebito del pagamento d'imposta di cui (la Società) ha chiesto il rimborso"; e senza ritenere peraltro necessaria una dichiarazione in rettifica ha sottolineato l'impossibilità d'ogni verifica - affermata come omessa da parte delle Commissioni di merito in ordine alla compatibilità dell'accantonamento medesimo con la normativa fiscale applicabile. La valutazione, tipicamente di merito, lungi dal rivelare un nuovo e non ammissibile tema d'indagine, attiene pur sempre al fatto costitutivo della domanda (di rimborso), con onere a carico del contribuente, e con sottesa finalità di evitare che esso, dopo avere esposto dei dati nella dichiarazione, in parte vanificandoli con la richiesta di restituzione, possa finire col sottrarsi al potere di accertamento dell'ufficio impositore - onde si spiega anche il rilievo dello stesso giudice, secondo cui, "nel bilancio (p. 3), era già previsto un fondo di lire 3.070.000.000 per imposte e tasse" -. Né contiene, la decisione impugnata, alcun accenno alle 'variazioni' del risultato netto del conto economico, intese ad 6 adeguare il reddito d'impresa determinato secondo le norme 'civilistiche' ai criteri specificamente stabiliti dalle norme tributarie (v., per tutte, Cass. 15213/2000). Al riguardo, la Società ricorrente, - e, quindi, lasenza far valere una omissione di pronuncia mancanza di motivazione -, del resto esclusa dal tenore delle difese davanti alla Commissione Centrale (memoria depositata il 21 luglio 1998), introduce il riferimento esplicito alla 'variazione in aumento', riguardante l'accantonamento in questione, su tale nuova - circostanza imperniando la propria difesa. Si tratta tuttavia di un tema d'indagine precluso, al pari del rilievo conclusivo circa l'indebita doppia imposizione. Ne consegue, anche sotto l'aspetto delle molteplici violazioni di legge denunciate, l'inammissibilità del ricorso. La mancata attività difensiva dell'intimata esonera da ogni statuizione in ordine alle spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 13 giugno 2002. I] Cons. estensore Il Presidente лиш тасчие Enrico Pa Bruno Saccucci. trico DEPOEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 23 GEN. 2003 Osvaldo Ascanio Oggi. IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio 7