Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/11/1998, n. 179
CASS
Sentenza 30 novembre 1998

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Integra il reato di abuso di ufficio secondo la previsione dell'art. 323 cod. pen., nella formulazione introdotta con l'art. 1 della l. 16 luglio 1997, n. 234, il comportamento dell'amministratore comunale che, nella qualità di sindaco, tolleri che il privato costruisca un immobile senza concessione, in attesa della approvazione del piano particolareggiato, così violando l'art. 4, comma primo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per omissione della vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, e, successivamente, quale membro della commissione edilizia, conoscendo la già avvenuta costruzione, esprima parere favorevole al rilascio della concessione edilizia "ordinaria" da parte del nuovo sindaco, così concorrendo nella violazione della norma dell'art. 13 della predetta legge, che non permette il rilascio di tale concessione per opere già edificate, ma consente solamente quello della concessione "in sanatoria" dalla quale consegue il venir meno degli abusi realizzati in assenza di concessione o in difformità da essa, ancorché in contrasto rispetto agli strumenti urbanistici vigenti all'epoca della loro realizzazione, a condizione che risultino conformi a quelli vigenti all'epoca del rilascio della concessione in sanatoria. In tal modo, l'amministratore comunale oltre a porre in essere le predette violazioni di legge, consente al privato di corrispondere il più esiguo contributo di urbanizzazione anziché la maggior somma derivante dall'essere la concessione assentibile soltanto in sanatoria.

La disciplina legislativa risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale del 2 novembre 1998, n. 361, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 513 cod. proc. pen. nel testo introdotto dalla legge 7 agosto 1997, n. 267, nella parte in cui non prevede che, qualora il dichiarante rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti alla lettura, si applica l'art. 500, commi 2 bis e 4 c.p.p., si osserva anche nei giudizi in corso davanti alla Corte di cassazione. Peraltro, il recupero del contraddittorio attraverso il modulo della "capitolazione" di cui all'art. 468 c.p.p., secondo le prescrizioni dell'art. 500, commi 2 bis e 4, dello stesso codice, deve avvenire mediante lo strumento dell'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, e ciò solo nel caso di un'esplicita richiesta di parte, trovando altrimenti applicazione le regole di assunzione - ma non le regole di giudizio, in quanto irrimediabilmente colpite dalla pronuncia di illegittimità costituzionale - stabilite dall'art. 513 nel testo anteriore alla "novella" introdotta con la legge n. 267/1997 citata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/11/1998, n. 179
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 179
    Data del deposito : 30 novembre 1998

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