Sentenza 30 giugno 1999
Massime • 3
Nel caso in cui sia stata eccepita nel giudizio di merito una pretesa violazione di norme processuali, il giudice non deve dare luogo ad alcuna motivazione se la violazione denunciata non sussiste. Ne consegue che non può invocarsi in sede di legittimità il difetto di motivazione se, stante la infondatezza dell'eccezione, il giudice a quo non si sia soffermato sulla stessa nel discorso argomentativo a supporto della decisone adottata.
In tema di contrabbando doganale, per la configurazione della circostanza aggravante prevista dall'art. 295, 2 comma lett. b), del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, (frapporre ostacolo agli organi di polizia), non è richiesto che sia messa in pericolo la incolumità degli agenti di polizia,nè che la condotta dei responsabili sia caratterizzata da elementi dinamici particolari. È sufficiente, invece, per l'esistenza dell'aggravante, che i colpevoli si avvantaggino di condizioni tali da costituire per gli agenti un ostacolo. Invero per la sua configurazione la legge non considera rilevante solo una condotta in atto, ma anche condizioni che, in potenza, possano frapporre remore agli organi di polizia.
L'obbligo dell'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame dei testimoni, imposto dal primo comma dell' art. 468 cod. proc. pen., è necessario solo quando le circostanze si discostino dal capo di imputazione, ampliandosi così la tematica che si intende proporre nell'istruttoria dibattimentale. Detto obbligo deve ritenersi rispettato non soltanto quando nella lista testimoniale le circostanze sono indicate con richiamo diretto al capo di imputazione, ma anche quando sia possibile dedurre "per relationem" che la persona indicata è tra i protagonisti dei fatti articolati nel capo di imputazione e le circostanze sulle quali è chiamata a deporre sono ricomprese in esso o in altri atti che debbono essere noti alle parti. Infatti la finalità dell' art. 468 è quella di tutelare le parti del processo contro la introduzione di eventuali prove a sorpresa e di consentire loro la tempestiva predisposizione di proprie controdeduzioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/06/1999, n. 10504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10504 |
| Data del deposito : | 30 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Umberto PAPADIA Presidente del 30.6.1999
1. Dott. Aldo GRASSI Consigliere SENTENZA
2. " Alfredo TERESI " N.2495
3. " Aldo FIALE " REGISTRO GENERALE
4. " Amedeo FRANCO " N.9675/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da OL RL, n. a Genova il 27.6.1937 avverso la sentenza 25.11.1997 della Corte di Appello di Ancona Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo FIALE
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Vittorio MARTUSCIELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udito il difensore, avv. Osvaldo FASSARI, per delega dello avv. Aristodemo TARONI, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 25.11.1997 la Corte di Appello di Ancona confermava la sentenza 12.5.1992 del Tribunale di Pesaro nella parte in cui aveva affermato la penale responsabilità di LA RL in ordine al reato di cui:
a) agli artt. 282, 284, 295 cpv., lett. b), 296 D.P.R. 23.1.1973, n. 43 (poiché, insieme ad altri concorrenti in numero superiore a tre, introduceva illegalmente nel territorio dello Stato, attraverso il confine di mare, un quantitativo di Kg. 2450 di tabacchi lavorati esteri in violazione dei diritti di confine e frapponeva ostacolo agli organi di Polizia intervenuti - acc. in Fano, il 17.2.1990)
e, con la contestata recidiva plurima e specifica, lo aveva condannato alla pena principale di anni tre, giorni quindici di reclusione e lire 750 milioni di multa, dichiarandolo altresì interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il LA, il quale ha eccepito:
a) la inutilizzabilità delle prove testimoniali raccolte al dibattimento di primo grado ad istanza del P.M., per violazione dell'art. 468 c.p.p., in quanto la lista presentata dall'accusa non conteneva l'indicazione specifica delle circostanze su cui doveva vertere l'esame dei testi. Detto motivo di appello era stato completamente ignorato dalla Corte territoriale;
b) la violazione dell'art. 507 c.p.p., in quanto nel corso del giudizio di primo grado, il Tribunale aveva autonomamente disposto la citazione e l'esame di due testimoni, non ottemperando all'obbligo di specificarne le ragioni. Anche questo motivo di appello era stato del tutto trascurato dalla Corte territoriale;
c) la illegittimità della valutazione della prova e la carenza di motivazione circa i risultati acquisiti ed i criteri valutativi adottati. Secondo l'assunto difensivo, la pronunzia di responsabilità si baserebbe su puri e semplici indizi, tenuto conto che, in occasione dei fatti contestati, l'imputato era stato fermato dai Carabinieri a diversi chilometri di distanza dalla spiaggia in cui si stava consumando il contrabbando ed alla guida di una autovettura "Fiat 127" di vecchia fabbricazione e sicuramente inidonea ad essere impiegata in operazioni contrabbandiere;
d) la insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 295, 2^ comma-lett. b), del D.P.R. n. 43/1973, ravvisata dalla Corte di merito senza congrua motivazione e sul presupposto di una mera "partecipazione ideale", laddove si sarebbe potuto configurare esclusivamente un'ipotesi di concorso, mancando sia "una riunione concreta, effettiva, reale, fisicamente accertata", sia lo svolgimento comune di un'attività diretta alla commissione del reato ed a frapporre ostacolo agli organi di Polizia intervenuti;
e) l'illegittimo diniego di circostanze attenuanti generiche, incongruamente motivato.
Con memoria depositata il 17.6.1999, la difesa dell'imputato ha ulteriormente specificato alcune delle doglianze anzidette. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, poiché tutte le eccezioni sono infondate.
1) Infondate sono anzitutto le eccezioni "in rito" svolte con i primi due motivi di gravame. Infatti, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema:
a) l'obbligo dell'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame dei testimoni, imposto dal 1^ comma dell'art. 468 c.p.p. è necessario solo quando le circostanze si discostino dal capo di imputazione, ampliandosi così la tematica che si intende proporre nell'istruttoria dibattimentale (Cass., Sez. I, 7.3.1996, n. 2553). Detto obbligo, pertanto, deve ritenersi rispettato non soltanto quando nella lista testimoniale le circostanze sono indicate con richiamo diretto al capo di imputazione contestato, ma anche quando sia possibile dedurre "per relationem" che la persona indicata è tra i protagonisti e/o soggetti dei fatti specificati articolatamente nel capo di imputazione e le circostanze sulle quali è chiamata a deporre sono ricomprese in esso o in altri atti che debbano essere noti alle parti (Cass., Sez. VI, 4.4.1995, n. 3565). La finalità perseguita dal legislatore con la citata previsione dell'art. 468 c.p.p. è quella di tutelare le parti del processo contro l'introduzione di eventuali prove a sorpresa e di consentire loro la tempestiva predisposizione di proprie controdeduzioni. Tale finalità, pertanto, è soddisfatta in modo sufficiente mediante il semplice riferimento all'oggetto dell'imputazione, quando la formulazione di quest'ultima contenga concretamente l'indicazione degli elementi essenziali della fattispecie di cui l'imputato è chiamato a rispondere (Cass., Sez. IV, 20.10.1995, n. 10453). Ne deriva che la sanzione di inammissibilità di una prova testimoniale, ex art. 468 c.p.p., è da ricollegare esclusivamente alla tempestività della presentazione nella lista nel termine e non già anche alla inadeguata o incompleta capitolazione della prova stessa (tra le numerose decisioni: Cass., Sez. III, 22.1.1993, n. 521; Cass., Sez. VI, 7.4.1994, n. 4067);
h) l'esercizio del potere di supplenza in materia di assunzione di prove, spettante al giudice ai sensi dell'art. 507 c.p.p. (la cui ratio si correla al fine primario ed ineludibile del processo penale, costituito dalla ricerca della verità allo scopo di pervenire ad una giusta decisione), è subordinato all'assoluta necessità delle prove stesse. Nel caso in cui tale potere venga esercitato positivamente la relativa motivazione deve dare conto appunto dell'assoluta necessità del nuovo mezzo di prova e, nella fattispecie in esame, trattavasi di necessità più che evidente (come tale non abbisognevole di spiegazioni diffuse), poiché solo attraverso l'audizione dei testi NO e RO era possibile accertare le modalità dell'intercettazione, da parte degli stessi finanzieri, dell'autovettura "Fiat 127" in cui il LA trovava posto unitamente ad altro imputato e della mancata ottemperanza all'ordine di arresto impartito dai militari.
Manifestamente infondate, dunque, erano ed apparivano "prima facie", le eccezioni riferite al rito con i motivi di appello, sicché esse devono ritenersi implicitamente disattese dalla Corte territoriale. Va ribadito, in proposito, l'orientamento già espresso da questa Corte Suprema, secondo il quale, nel caso in cui sia stata eccepita, nel giudizio di merito, una pretesa violazione di norme processuali, il giudice non deve far luogo ad alcuna motivazione se la violazione denunciata non sussiste. Ne consegue che non può invocarsi in sede di legittimità il difetto di motivazione se, stante la infondatezza dell'eccezione, il giudice a quo non si sia soffermato sulla stessa nel discorso argomentativo a supporto della decisione adottata (Cass., Sez. V, 24.10.1991, n. 10646).
2. La pronuncia di responsabilità risulta fondata sui seguenti elementi essenziali:
- il LA venne intercettato, nelle immediate prossimità della spiaggia, a bordo di un'autovettura "Fiat 127" che si allontanava velocemente da quel luogo ove era avvenuto lo sbarco clandestino dei tabacchi;
- l'autovettura non ottemperò all'intimazione di "alt" dei finanzieri e si disimpegnò (con rapida inversione di marcia) a velocità sostenuta, tanto che proprio per la velocità eccessiva venne fermata dopo qualche chilometro da una pattuglia di Carabinieri;
- nell'autovettura vennero ritrovati indumenti bagnati di acqua marina, confortanti la tesi che l'imputato aveva partecipato alle operazioni di scarico della merce contrabbandata;
- il LA venne trovato in possesso di una agendina ove era annotato il numero telefonico del coimputato Rustignoli, sorpreso in prossimità della spiaggia (egli pure con gli indumenti intrisi di acqua di mare) a bordo di un furgone munito di radio ricetrasmittente, in cui vennero rinvenuti i documenti e gli indumenti di altri due coimputati, una fattura relativa all'acquisto di due gommoni, attrezzi e materiali per la manutenzione ed il funzionamento di motori marini a benzina.
Considerare tutti gli elementi anzidetti alla stregua di indizi non-univoci è assolutamente fuori dalla realtà e la motivazione della sentenza impugnata esamina e correla con coerenza gli accertamenti effettuati, valutando le giustificazioni fornite da tutti gli imputati e pervenendo a conclusioni logicamente ineccepibili.
3. In tema di contrabbando doganale, la circostanza aggravante prevista dall'art. 295, 2^ comma-lett. b), del D.P.R. n. 43/1973 sussiste "quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia".
Non è richiesto che sia messa in pericolo la incolumità degli agenti di polizia, ne' che la condotta dei responsabili sia caratterizzata da elementi dinamici particolari. È sufficiente, invece, per l'esistenza dell'aggravante, che i colpevoli si avvantaggino di condizioni tali da costituire per gli agenti "un ostacolo".
Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. III, 26.9.1986, n. 9870, ric. Tudisco), integra l'aggravante in oggetto l'agire in un dato contesto determinato dalla specialità dei luoghi, dalla possibilità di più agevole sottrazione all'azione di polizia, da particolari situazioni di ambiente (ora notturna, mezzi adoperati, più gravosa possibilità per gli organi di polizia di risalire alla responsabilità di ciascuno in considerazione della facilità per i responsabili di confondere la propria posizione con quella di estranei al fatto).
La fattispecie in esame risulta caratterizzata: dallo svolgimento dell'operazione contrabbandiera in ora serale (ore 21);
dal dispiego della cooperazione, in contiguità spaziale, di almeno cinque persone (quelle identificate); dall'utilizzazione di radiotrasmittenti e di armi da fuoco;
dall'impiego di due veicoli terrestri, di un motoscafo e di tre gommoni;
dall'azione ostacolatrice dell'attività dei militari della Guardia di Finanza, complessivamente espletata e posta in essere anche dal LA in occasione della fuga, idoneamente rivolta a rendere più arduo l'accertamento del reato.
Alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale dianzi citato (vedi pure Cass., Sez. III, 5.10.1985, n. 8628, ric. Faridone), nessun dubbio può sussistere, pertanto, in ordine alla sussistenza effettiva dell'aggravante in parola, per la cui configurazione la legge non considera rilevante solo una condotta in atto ma anche condizioni che, in potenza, possano frapporre remore agli organi di polizia.
4. Quanto al denegato riconoscimento di circostanze attenuanti generiche, i giudici del merito, nel corretto esercizio del potere discrezionale ad essi riconosciuto dalla legge, hanno dato rilevanza decisiva alla plurima reiterazione dei fatti delittuosi, deducendo logicamente significazioni negative della personalità dell'imputato proprio da quei numerosi precedenti penali, specifici (ed anche per traffico di stupefacenti), che egli non può non ammettere. I difensori del LA, nei rispettivi motivi di appello, non avevano sostanzialmente dedotto alcuno specifico elemento da valutarsi a favore del loro assistito (avevano eccepito, invece, la disparità di trattamento con gli altri coimputati, nonché carenza di motivazione, in quanto il Tribunale avrebbe "omesso di ispirarsi ai criteri di valore presenti e affermati nella valutazione sociale", ed avevano osservato che "il contrabbando di sigarette è un fatto ontologicamente neutro, considerato reato dal legislatore solo per ragioni di politica fiscale e tributaria").
Soltanto nella memoria difensiva depositata presso questa Corte in data 17.6.1999 viene specificato che "il LA, dopo l'accertamento dei fatti di cui è processo, ha sempre tenuto una condotta corretta, non ha più commesso reati di contrabbando, ne' ha partecipato a contrabbandi commessi da altri, ha trovato una sistemazione lavorativa e si è inserito nel consorzio civile, tenendo una condotta immune da critiche o da sospetti".
Tutto questo, però, non ha costituito oggetto di verifica nei giudizi di merito e non può essere certo verificato in sede di legittimità.
Le attenuanti generiche, nel nostro ordinamento, hanno lo scopo di allargare le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole al reo, in considerazione di situazioni e circostanze particolari che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità di delinquere dell'imputato. Il riconoscimento di esse richiede, dunque, elementi di segno positivo, dalla cui mancata dimostrazione legittimamente la Corte territoriale ha fatto derivare il diniego della loro concessione.
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 3 settembre 1999