Cass. pen., sez. III, sentenza 30/06/1999, n. 10504
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Sentenza 30 giugno 1999

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Nel caso in cui sia stata eccepita nel giudizio di merito una pretesa violazione di norme processuali, il giudice non deve dare luogo ad alcuna motivazione se la violazione denunciata non sussiste. Ne consegue che non può invocarsi in sede di legittimità il difetto di motivazione se, stante la infondatezza dell'eccezione, il giudice a quo non si sia soffermato sulla stessa nel discorso argomentativo a supporto della decisone adottata.

In tema di contrabbando doganale, per la configurazione della circostanza aggravante prevista dall'art. 295, 2 comma lett. b), del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, (frapporre ostacolo agli organi di polizia), non è richiesto che sia messa in pericolo la incolumità degli agenti di polizia,nè che la condotta dei responsabili sia caratterizzata da elementi dinamici particolari. È sufficiente, invece, per l'esistenza dell'aggravante, che i colpevoli si avvantaggino di condizioni tali da costituire per gli agenti un ostacolo. Invero per la sua configurazione la legge non considera rilevante solo una condotta in atto, ma anche condizioni che, in potenza, possano frapporre remore agli organi di polizia.

L'obbligo dell'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame dei testimoni, imposto dal primo comma dell' art. 468 cod. proc. pen., è necessario solo quando le circostanze si discostino dal capo di imputazione, ampliandosi così la tematica che si intende proporre nell'istruttoria dibattimentale. Detto obbligo deve ritenersi rispettato non soltanto quando nella lista testimoniale le circostanze sono indicate con richiamo diretto al capo di imputazione, ma anche quando sia possibile dedurre "per relationem" che la persona indicata è tra i protagonisti dei fatti articolati nel capo di imputazione e le circostanze sulle quali è chiamata a deporre sono ricomprese in esso o in altri atti che debbono essere noti alle parti. Infatti la finalità dell' art. 468 è quella di tutelare le parti del processo contro la introduzione di eventuali prove a sorpresa e di consentire loro la tempestiva predisposizione di proprie controdeduzioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 30/06/1999, n. 10504
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10504
    Data del deposito : 30 giugno 1999

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