Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/07/2002, n. 9966
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Sentenza 9 luglio 2002

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In materia di disciplina del rapporto di lavoro del personale dipendente dai concessionari delle gestioni del servizio di riscossione dei tributi, nel caso di subentro del nuovo concessionario al precedente, trova applicazione l'art. 23 del d.P.R. 28/1/1988 n. 43, che garantisce ai dipendenti transitati al concessionario subentrante solo il mantenimento in servizio senza soluzione di continuità e quindi l'anzianità di servizio maturata, e non l'art. 122, che disciplina, in sede di prima applicazione del d.P.R n.43 del 1988, la diversa ipotesi del passaggio dei dipendenti delle soppresse esattorie ai concessionari e garantisce non solo la conservazione della anzianità di servizio, ma anche il precedente inquadramento e trattamento economico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/07/2002, n. 9966
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9966
    Data del deposito : 9 luglio 2002

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