Sentenza 9 luglio 2002
Massime • 1
In materia di disciplina del rapporto di lavoro del personale dipendente dai concessionari delle gestioni del servizio di riscossione dei tributi, nel caso di subentro del nuovo concessionario al precedente, trova applicazione l'art. 23 del d.P.R. 28/1/1988 n. 43, che garantisce ai dipendenti transitati al concessionario subentrante solo il mantenimento in servizio senza soluzione di continuità e quindi l'anzianità di servizio maturata, e non l'art. 122, che disciplina, in sede di prima applicazione del d.P.R n.43 del 1988, la diversa ipotesi del passaggio dei dipendenti delle soppresse esattorie ai concessionari e garantisce non solo la conservazione della anzianità di servizio, ma anche il precedente inquadramento e trattamento economico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/07/2002, n. 9966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9966 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. EN TREZZA - Presidente -
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SO.BA.RI.T. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PLE CLODIO 14, presso lo studio dell'avvocato NI VALLEBONA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RAFFAELE DELL'ANNA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MP RO, LÀ FE, HI GI, CU NI, DE CA CA, NA GI, NC AR, EL UA, ER IG, TT EN, LO UA, LE CI, SE EL, EL LL, NI, ET OS, ET RE, LL EU, PI IZ, RO NI, NT TT, DE RI;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 01364/00 proposto da:
MP RO, LÀ FE, HIGI, CU NI, DE CA CA, NA GI, NC AR, EL UA, ER IG, TT EN, LO UA, LE CI, SE EL, EL LL, ON NI, ET OS, ET RE, LL EU, PI IZ, RO NI, NT TT, DE RI, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE CARSO 51, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA CACCHIARELLI, rappresentati e difesi dall'avvocato FRANCESCO FLASCASSOVITTI, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
nonché contro
SO.BA.RI.T. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA P.LE CLODIO 14, presso lo studio dell'avvocato NI VALLEBONA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RAFFAELE DELL'ANNA, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 2766/99 del Tribunale di LECCE, depositata il 24/11/99 R.G.N. 644/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/04/02 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;
udito l'Avvocato VALLEBONA;
udito l'Avvocato MARINI per delega FLASCASSOVITTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e rigetto del ricorso incidentale.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 18.10.1995 gli attuali intimati convenivano in giudizio avanti al Pretore del lavoro di Lecce la soc. IT s.p.a. ed esponevano: che erano stati dipendenti del Monte dei Paschi di Siena, concessionario del servizio riscossione tributi per il Comune di Lecce;
che nel gennaio 1995, in seguito alla rideterminazione dell'ambito territoriale della predetta concessione, al Monte dei Paschi era subentrata la IT s.p.a., la quale aveva mantenuto in servizio i ricorrenti, senza però riconoscere i diritti e gli emolumenti previsti dal contratto collettivo aziendale del Monte dei Paschi;
che l'art. 23 del d.p.r. n. 43 del 1988 stabiliva il diritto del personale avente certi requisiti di anzianità ad essere mantenuto in servizio, alla cessazione della concessione, dal concessionario subentrante con tutti i diritti preesistenti, senza riassorbimento nei successivi incrementi retributivi. Tutto ciò premesso, chiedevano la condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive dovute, oltre accessori.
La soc. IT si costituiva e si opponeva alle domande, rilevando che alcune voci della retribuzione spettante ai ricorrenti, provenienti dal contratto integrativo aziendale del Monte dei Paschi, non previste dalla contrattazione collettiva aziendale della resistente, erano state raggruppate in un'unica voce della busta paga, denominata "competenze ex Montepaschi", riassorbibili con i futuri miglioramenti contrattuali.
Il Pretore, con sentenza del 28 gennaio 1999, accoglieva il ricorso e condannava la società al pagamento delle somme indicate per ciascun ricorrente nella relazione di CTU, oltre interessi. Il Tribunale di Lecce, con la sentenza qui impugnata, rigettava l'appello proposto dalla società e compensava le spese del grado. A sostegno della decisione il Tribunale, richiamando la sentenza n. 7449 del 1998 di questa Corte, osservava che dall'art. 122, comma terzo, del d.p.r. 28 gennaio 1988 n. 43 si evinceva chiaramente che il legislatore aveva inteso salvaguardare per intero la posizione retributiva del lavoratore esistente prima del passaggio al nuovo concessionario e riconoscere in aggiunta, senza possibilità di assorbimento, gli incrementi retributivi maturati successivamente sulla base della nuova contrattazione applicabile, atteso che i lavoratori provenienti dal vecchio concessionario non potevano perdere, attraverso il sistema del riassorbimento, quei benefici retributivi che la precedente regolamentazione collettiva più favorevole garantiva loro e che gli emolumenti richiesti attenevano a situazioni giuridiche (scatti di anzianità, maggiorazioni, assegno di grado, assegni economici ed assegni per funzioni di vice capo ufficio) correlate alla professionalità ed anzianità specifiche del dipendente e non già a situazioni di carattere contingente legate a modalità estrinseche della prestazione.
Per la cassazione di tale sentenza la soc. IT ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Gli intimati, che resistono con controricorso, hanno proposto ricorso incidentale con un motivo, cui resiste con controricorso la società. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei ricorsi a norma dell'art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni proposte contro la stessa sentenza.
Con il primo motivo del ricorso principale la soc. IT denuncia violazione degli articoli 23 e 122 del d.p.r. 28 gennaio 1988 n. 43 ed osserva che quest'ultima norma, erroneamente applicata dal Tribunale, regola il subentro del concessionario al vecchio esattore e non è pertanto applicabile al diverso caso, come quello in esame, di subentro di un concessionario ad un altro, che resta regolato dall'art. 23.
Con il secondo motivo la società denuncia violazione degli artt. 39 e 41 Cost. e degli artt.23 e 122 del d.p.r. 28 gennaio 1988 n. 43 e censura la sentenza impugnata laddove ha erroneamente affermato il diritto dei lavoratori passati alle dipendenze del nuovo concessionario di conservare senza assorbimento il trattamento derivante dal contratto collettivo aziendale del precedente concessionario. Secondo la ricorrente, invece, il concessionario subentrante ha il diritto di applicare al personale dipendente, oltre al contratto collettivo di categoria, il proprio contratto collettivo aziendale e non il contratto aziendale del precedente concessionario. Quello che può essere imposto al concessionario subentrante è solo la conservazione ad personam dell'eventuale miglior trattamento complessivo goduto dal lavoratore al momento del passaggio e ciò ha fatto la IT, inserendo nella busta paga la voce "competenze ex Montepaschi". Tuttavia il mantenimento del complessivo livello retributivo raggiunto comporta il graduale riassorbimento di questa voce nei miglioramenti sopravvenuti nella regolazione collettiva, nazionale e aziendale, applicata dalla società. La funzione del c.d "assegno di copertura" (individuabile e nelle competenze della voce ex Montepaschi), in una vicenda di sostituzione di fonti collettiva, è quella di coprire la differenza tra il trattamento complessivo raggiunto dal lavoratore al momento del passaggio e l'inferiore trattamento praticato dal concessionario subentrante in base alla propria disciplina collettiva e non può essere parificato ad una situazione di blocco delle posizioni retributive ne' ad un superminimo individuale.
Con l'unico motivo del ricorso incidentale i lavoratori denunciano violazione dell'art. 92 c.p.c. e lamentano che erroneamente il Tribunale ha compensate integralmente le spese del giudizio di appello a motivo di una inesistente "incertezza giurisprudenziale", laddove la sentenza n. 2575 del 1998 di questa Corte, invocata da controparte, si riferisce al diverso caso di subentro di una concessionario ad un esattore.
I due motivi del ricorso principale, che è opportuno esaminare congiuntamente, sono fondati per le seguenti considerazioni. Come è noto il d.p.r. 28 gennaio 1988 n. 43 (Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici)- emesso ai sensi dell'art. 1 comma 1,legge 4 ottobre 1986 n. 657 - ha profondamente innovato il precedente sistema di riscossione delle imposte, eliminando la figura dell'esattore ed affidando il relativo servizio in concessione temporanea a società, in possesso di determinati requisiti, destinate ad operare in ambiti territoriali determinati dal Ministero delle Finanze. Lo stesso decreto ha provveduto, altresì, a regolare la sorte dei rapporti di lavoro dei dipendenti sia per il caso di subentro di un nuovo concessionario al precedente, sia per il caso, limitato alla prima applicazione della legge, di subentro del concessionario al soppresso esattore.
L'art. 23 del decreto cit., al primo comma, regola la prima delle due ipotesi e dispone che "il personale, che alla scadenza o cessazione della concessione risulti iscritto da almeno tre mesi al fondo di previdenza, ha diritto di essere mantenuto in servizio dal concessionario subentrante senza soluzione di continuità". La secondo ipotesi è invece disciplinata dall'art. 122, posto all'interno del Titolo 7^, recante Disposizioni transitorie e finali, il quale dispone quanto segue: " Il personale che alla data del 31 dicembre 1983 prestava servizio presso le esattorie e le ricevitorie provinciali, nonché presso le sedi o direzioni centrali delle stesse, ha diritto al mantenimento del rapporto di lavoro, senza soluzione di continuità, alle dipendenze dei soggetti di cui all'art. 31 comma 1 divenuti concessionari...... (Primo comma) Il rapporto di lavoro del personale indicato nel comma 1 sarà disciplinato dai contratti collettivi di lavoro di categoria alla cui applicazione è tenuto il concessionario;
è comunque garantito agli interessati: a) l'anzianità di servizio acquistata alla data del conferimento della concessione;
b) l'inquadramento con la relativa anzianità ed il corrispondente trattamento economico acquisiti alla data di pubblicazione del presente decreto, fatti salvi il migliore inquadramento e gli incrementi retributivi conseguiti successivamente alla suddetta data, sempre se dovuti in applicazione di norme contrattuali collettive;
c) la posizione previdenziale prevista a norma di legge acquisita alla data del conferimento della concessione (terzo comma)".
Con la disposizione di cui all'art. 122 il legislatore, in particolare, ha inteso superare il precedente assetto normativo e giurisprudenziale in forza del quale la scadenza della concessione in appalto delle esattorie dava luogo ad un caso di cessazione dell'impresa che rendeva inapplicabile la disciplina ordinaria di cui all'art. 2112 cod.civ., con conseguente cessazione dei rapporti di lavoro (cfr. tra le tante Cass. n. 8359 del 1991, Cass. n. 1384 del 1991, Cass. n. 3025 del 1997). Con le due norme in esame la volontà del legislatore è quindi rivolta chiaramente ad evitare qualsiasi cesura nel passaggio tra vecchi e nuovi gestori della riscossione e ciò non solo per esigenze di continuità della gestione, ma anche per tutelare i diritti del personale dipendente e, soprattutto, per non disperdere il patrimonio di specifiche esperienze e competenze tecniche maturate dal personale del settore, la cui conservazione è interesse non solo dei nuovi concessionari, ma anche dello Stato.
Le due norme in esame, però, non sono sovrapponibili, come risulta evidente dal loro tenore letterale, in quanto l'art. 122, con disposizione di favore per i dipendenti delle soppresse esattorie, e quindi limitata alla prima applicazione della legge, garantisce ai lavoratori passati alle dipendenze dei concessionari, una piena tutela, non solo dell'anzianità di servizio, ma anche del precedente inquadramento e del corrispondente trattamento economico;
laddove l'art. 23 garantisce ai lavoratori passati dal precedente al nuovo concessionario (e quindi con rapporto di lavoro di contenuto omogeneo) soltanto il mantenimento in servizio "senza soluzione di continuità".
D'altro canto il disposto dell'art. 122, sia per la particolare collocazione tra le norme transitorie, che per la finalità di salvaguardia di posizioni lavorative fra loro disparate e non omogenee, attesa la varietà di contenuto dei contratti di lavoro interessati dalla riforma, costituisce norma speciale non applicabile per analogia al diverso caso del passaggio di lavoratori da un concessionario all'altro.
Nel caso di specie si verte in ipotesi di passaggio dei lavoratori da una precedente concessionario (Monte dei Paschi di Siena) ad un nuovo concessionario (IT s.p.a.), sicché la norma applicabile è esclusivamente quella di cui all'art. 23 cit. Pertanto ha errato il Tribunale di Lecce nel ritenere applicabile alla vicenda sottoposta al suo esame il disposto del terzo comma dell'art. 122. Non pertinente, di conseguenza, risulta il richiamo fatto in motivazione alle sentenze di questa Corte che, sia pure in modo contrastante, hanno pronunciato in fattispecie di passaggio dei lavoratori dall'esattore al concessionario (cfr. in particolare Cass. n. 2575 del 1998), mentre non condivisibili, per quanto sopra detto, sono quelle decisioni che sembrano affermare, sia pure implicitamente, l'applicabilità dell'art. 122 ad ogni ipotesi di successione del concessionario nei rapporti di lavoro subordinato del precedente gestore, sia questo esattore o concessionario (cfr. Cass. n. 7449 del 1998, Cass. n. 1756 del 2000). Orbene, in forza del disposto dell'art. 23, applicabile nella fattispecie in esame, i lavoratori passati dal Monte dei Paschi, precedente concessionario, alle dipendenze della IT s.p.a., concessionario subentrante, hanno dunque soltanto il diritto di essere mantenuti in servizio "senza soluzione di continuità". Poiché il contratto nazionale di settore è identico per entrambi i concessionari, la questione posta all'esame della Corte consiste nell'accertare se, in forza della norma predetta, agli attuali intimati debbano continuare ad essere applicate le più favorevoli disposizioni del contratto collettivo aziendale Montepaschi, in luogo di quelle più sfavorevoli del contratto aziendale IT, ovvero soltanto queste ultime;
e, nel caso di accoglimento della prima soluzione, se le migliori condizioni già previste dal contratto aziendale Montepaschi siano o meno riassorbibili nei successivi miglioramenti economici.
Il primo problema non può trovare soluzione diversa da quella fissata nei principi che regolano la sostituzione di una fonte collettiva ad un'altra, posto che il contratto collettivo, per costante giurisprudenza, non si incorpora nei contratti individuali, ma opera come fonte estranea agli stessi.
Nella specie il concessionario subentrante è tenuto ad applicare al personale dipendente proveniente dal precedente gestore, oltre al contratto collettivo nazionale, solo il proprio contratto collettivo aziendale e non il contratto collettivo aziendale del precedente concessionario. Argomentando diversamente, si avrebbe, invero, una impraticabile cumulo di fonti contrattuali, di cui non è dato rinvenire ne' il fondamento razionale, ne' quello giuridico. Ciò che può essere chiesto al concessionario subentrante è solo la conservazione ad personam dell'eventuale miglior trattamento complessivo goduto dal lavoratore al momento del passaggio, al fine di evitare che questi subisca una riduzione del trattamento fino ad allora fruito.
Non è qui necessario accertare se in concreto sussista per il nuovo concessionario un tale obbligo, ne' ricercarne la fonte normativa, visto che la IT ha spontaneamente concesso ai predetti lavoratori un assegno ad personam di copertura, al fine di conservare ai dipendenti ex Montepaschi l'importo complessivo della retribuzione fruita al momento del subentro.
Resta solo da accertare se tale assegno sia o meno riassorbibile nei successivi miglioramenti economici ottenuti da tutti i dipendenti della IT. La risposta al quesito non può che essere positiva. Va subito detto che le precedenti sentenze di questa Corte richiamate dalle parti, sia quelle che hanno negato il riassorbimento, come Cass. n. 7449 del 1998 e Cass. n. 11900 del 1999, sia quelle che lo hanno affermato, come Cass. n. 2575 del 1998 e n. 1756 del 2000, non possono essere qui utilizzate, in quanto si fondano sull'applicazione del disposto del terzo comma dell'art. 122 (sia pure diversamente interpretato), norma questa non applicabile alla fattispecie in esame, per quanto sopra detto.
Vero è che in una vicenda di sostituzione di fonti collettive aziendali per effetto di una successione ex lege del nuovo concessionario nei rapporti di lavoro del concessionario sostituito, la funzione dell'assegno di copertura è quella di coprire la differenza tra il trattamento complessivo raggiunto dal lavoratore al momento della sostituzione e l'inferiore trattamento praticato dall'imprenditore subentrante in base alla propria disciplina collettiva. Detta garanzia può operare solo in termini di intangibilità ad personam del diritto acquisito fino al riassorbimento di esso per effetto della obbligatoria applicazione da parte del concessionario subentrante del trattamento economico e normativo dovuto, mancando ogni base normativa o contrattuale per affermare che il miglior trattamento in questione debba protrarsi indefinitamente nel tempo, sommandosi ai miglioramenti economici conseguiti da tutti i dipendenti IT per effetto della successiva contrattazione aziendale.
Giova qui richiamare e riaffermare la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari, ancorché pattuita tra datore di lavoro e lavoratore, è di norma soggetta al principio dell'assorbimento nei miglioramenti retributivi previsti e contemplati dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto, salvo che sia stato da questa diversamente disposto (cfr. tra le tante Cass. n. 8498 del 1999, Cass. n. 2058 del 1996, Cass. n. 1899 del 1994). Ai suesposti principi non si è attenuto il Tribunale di Lecce. Di conseguenza, in accoglimento del ricorso principale, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata per un nuovo esame ad altro giudice, designato in dispositivo, che si atterrà ai seguenti principi di diritto:
"L'art. 122 del d.p.r. 28 gennaio 1988 n. 43, in quanto norma transitoria destinata a regolare esclusivamente il rapporto di lavoro del personale già dipendente dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette passato alle dipendenze dei concessionari per la riscossione dei tributi, non si applica alla diversa fattispecie del mantenimento in servizio del personale del concessionario in caso di cessazione della concessione, che resta regolato esclusivamente dall'art. 23 del citato decreto".
"L'assegno di copertura riconosciuto, in caso di cessazione della concessione, ai dipendenti del precedente concessionario, che hanno chiesto di essere mantenuti in servizio dal concessionario subentrante, garantisce ai lavoratori predetti l'intangibilità ad personam delle differenze economiche fino al loro riassorbimento per effetto dell'obbligatoria applicazione da parte delle aziende concessionarie del trattamento economico e normativo dovuto". L'accoglimento del ricorso principale comporta il rigetto del ricorso incidentale, in quanto la cassazione della sentenza di appello ha inesorabilmente travolto anche le statuizione sulle spese di quel giudizio.
Il giudice di rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Bari.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2002