Sentenza 21 novembre 2007
Massime • 1
Ai fini dell'individuazione del giudice competente per territorio, nel caso di inidoneità o di insufficienza dei criteri indicati dall'art. 16 cod. proc. pen., sono applicabili le regole suppletive previste dall'art. 9 cod. proc. pen.; ne deriva che nell'ipotesi di concorso nel reato commesso in luogo ignoto di più persone, aventi residenza, dimora e domicilio in luoghi diversi, deve trovare applicazione il criterio previsto dall'art. 9, comma terzo, cod. proc. pen., che individua la competenza nel giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/11/2007, n. 46828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46828 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico Presidente del 21/11/2007
Dott. MARASCA Gennaro Consigliere SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello Consigliere N. 1743
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio Consigliere N. 31547/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ES AN, TI FO, LO HI NZ, US EO;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia depositata il 28 marzo 2007;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M. Dott. BAGLIONE Tindari che ha chiesto il rigetto;
uditi i difensori avv. SGUBBI Filippo, avv. FIORENTINI Gianfranco, avv. RIPAMONTI Marco e avv. MOLINO Giovanni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Venezia ha confermato in sede di riesame il sequestro preventivo degli apparecchi elettronici da gioco modello "black slot" nel procedimento penale a carico di AN ES, FO TI, NZ LO HI e EO US persone sottoposte a indagini per i reati di associazione a delinquere, falso ideologico in certificazioni amministrative e abusivo esercizio di gioco d'azzardo.
Ricorrono per cassazione AN ES, FO TI, LO HI NZ e EO US.
AN ES propone due motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 8 e 9 c.p.p., lamentando che la competenza per territorio del Tribunale di
Venezia sia stata ritenuta in ragione della irrituale iscrizione del delitto di cui all'art. 416 c.p. compiuta dalla Procura della Repubblica di Roma, cui gli atti erano stati trasmessi e che in seguito a quella iscrizione li restituì irritualmente al mittente senza sollevare contrasto. Sostiene che non può un'arbitraria iscrizione di reato determinare lo spostamento della competenza e lamenta che si sia fatta applicazione erronea dell'art. 9 c.p.p., senza priva individuare un fatto da riferire a un determinato territorio.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 416 c.p. ed erronea applicazione dell'art. 8 c.p.p., lamentando che erroneamente il tribunale abbia escluso la possibilità di verificare la fondatezza dell'addebito di associazione per delinquere, posto che il delitto associativo è stato inammissibilmente ipotizzato come destinato alla consumazione di contravvenzioni e strutturato in termini tali da evocare un mero concorso di persone nel reato. Aggiunge che, contrariamente a quanto sostiene la Procura della Repubblica di Roma, luogo di consumazione dell'associazione per delinquere è quello della sua costituzione, non quello del primo atto diretto alla consumazione dell'attività programmata;
e comunque il primo delitto oggetto di programmazione sarebbe la falsità nel primo certificato di conformità, commessa a Roma.
Analoghe censure propongono FO TI e LO HI NZ, mentre EO US sostiene che, incerto essendo il luogo di consumazione del delitto associativo, non poteva farsi applicazione dell'art. 9 c.p.p., ma occorreva fare riferimento al più grave dei rimanenti reati, vale a dire la falsità nel primo certificato di conformità, commessa a Roma.
2. I ricorsi sono infondati.
Va innanzitutto rilevato che, secondo la giurisprudenza anche costituzionale tra i presupposti di ammissibilità del sequestro preventivo non è da includere la fondatezza dell'accusa (Cass., sez. un., 23 febbraio 2000, Mariano, m. 215840, Cass., sez. un., 25 marzo 1993, Gifuni, m. 193117193118; Cass., sez. 6^, 2 dicembre 1993, Ferrante, m. 196630 - 196636; C. cost. 17 febbraio 1994, n. 48; C. cost. 5 maggio 1994, n. 176; C. cost. 8 giugno 1994, n. 229), bensì solo l'astratta configurabilita di un'ipotesi di reato (Cass., sez. 1^, 25 marzo 1997, Stracuzzi, m. 207698), la cui mancanza, peraltro, può essere rilevata dal giudice soltanto quando risulti del tutto manifesta (Cass., sez. 1^, 4 marzo 1997, Canadzich, m. 207194). E nel caso in esame un'associazione per delinquere è astrattamente configurabile con riferimento ai delitti di falso destinati a rendere possibile la diffusione degli apparecchi elettronici da gioco controversi.
Quanto alla competenza per territorio, deve ritenersi che, versandosi in ipotesi di connessione di reati, essa vada determinata con riferimento al reato più grave, vale a dire al delitto associativo;
e poiché non risulta ove l'associazione fu costituita, la competenza va determinata in applicazione delle regole suppletive in relazione a tale reato.
In realtà è controverso in giurisprudenza se, nel caso di inapplicabilità o insufficienza dei criteri indicati dall'art. 16 c.p.p., ai fini dell'individuazione del giudice competente possano applicarsi le regole suppletive previste dall'art. 9 c.p.p.. Secondo una parte della giurisprudenza, le regole suppletive trovano applicazione anche con riferimento alla competenza per connessione;
e quindi, nell'ipotesi di concorso nel reato commesso in luogo ignoto di più persone, aventi residenza, dimora e domicilio in luoghi diversi, deve trovare applicazione il criterio previsto dall'art. 9 c.p.p., comma 3, che individua la competenza nel giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del p.m. che per primo ha iscritto la notizia di reato (Cass., sez. i, 7 ottobre 1991, Liseno, m. 188816, Cass., sez. 3^, 3 ottobre 2000, Pitzettu, m. 218530, Cass., sez. 1^, 7 dicembre 2005, Saya, m. 233359). Secondo un diverso orientamento giurisprudenziale, invece, "ai fini della determinazione della competenza per territorio nell'ipotesi di reati connessi, ove non sia possibile individuare il luogo di consumazione del reato più grave non è consentito far ricorso alle regole suppletive stabilite dall'art. 9 c.p.p., ma si deve avere riguardo al luogo di consumazione del reato che, in via decrescente, si presenta come il più grave tra quelli residui" (Cass., sez. 1^, 12 maggio 2004, De Simone, m. 228142, e Cass., sez. 1^, 5 aprile 2001, Cisse, m. 218684). Sembra tuttavia preferibile il primo orientamento, perché l'art. 16 c.p.p., comma 1 rinvia a tutte le regole stabilite per determinare la competenza in ordine al reato più grave, incluse quelle suppletive previste dall'art. 9 c.p.p.; il criterio della decrescente gravità si direbbe frutto di "interpretazione creativa". La competenza va quindi individuata con riferimento al reato più grave, anche in applicazione delle regole suppletive dettate dall'art. 9 c.p.p.. Sicché nel caso in esame la competenza del Tribunale di Venezia risulta ben determinata dall'iscrizione del delitto di associazione per delinquere.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2007