Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/04/2024, n. 10270
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Sentenza 16 aprile 2024

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Nel processo tributario, il litisconsorzio necessario, quale emergente dall'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, si configura come una fattispecie autonoma rispetto a quella di cui all'art. 102 c.p.c., poiché si individuano i suoi presupposti nell'inscindibilità della causa determinata dall'oggetto del ricorso; ne consegue che - in caso di impugnazione di un atto impositivo unitario, proposta da uno o più soggetti, coinvolgente una pluralità di obbligati in una posizione inscindibilmente comune al rispetto dell'obbligazione dedotta nello stesso atto impositivo impugnato - il mancato rispetto del litisconsorzio determina la nullità dell'intero giudizio, in ragione della tutela della parità di trattamento dei coobbligati e del rispetto della loro capacità contributiva, in ossequio ai principi costituzionali dettati dagli art. 3 e 53 della Cost.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/04/2024, n. 10270
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10270
    Data del deposito : 16 aprile 2024

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