Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 08/04/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2587/2013 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2587/2013 R.G.A.C.,
TRA
rapp.to e difeso, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Vito Parte_1
ME, nel cui studio è elett.te dom.to;
ATTORE
E
rapp.ta e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione CP_1 dei nuovi difensori, dall'Avv. Antonio MURANO e dall'Avv. Vincenzo PAOLINO, nello studio dei quali è elett.te dom.ta;
CONVENUTA avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. traeva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, Parte_1 CP_1 chiedendo che costei fosse condannata a rimborsargli la somma complessiva di euro 34.143,00, di cui euro 22.500,00 corrispondente alla metà del deposito presso la Banca Popolare di Bari,
Agenzia di Melfi, giacente sul conto corrente cointestato n. 201-150208-4, ed euro 11.643,00 corrispondente alla metà del deposito presso l'Ufficio Postale di Piano San Nicola di Avigliano,
giacente sul libretto di risparmio postale cointestato n. M9152250.
La , all'epoca coniuge convivente, aveva estinto sia il conto corrente, sia il CP_1 libretto di risparmio, prelevandone interamente le giacenze, contro la volontà del Pt_1
Tra i due, pendeva giudizio per la separazione personale.
1
Alla FRANCO l'attore aveva invano richiesto la restituzione della propria quota dei depositi.
2. si costituiva. CP_1
La domanda si presentava inesatta, quanto alle somme da restituire.
La metà delle giacenze, infatti, non corrispondeva alla somma indicata dall'attore, ma era maggiore, e pari ad euro 34.574,12.
Le somme appartenevano alla comunione de residuo tra i coniugi: il giudizio di separazione pendeva, ma non era stato chiesto lo scioglimento della comunione legale.
I redditi individuali, consumati prima dello scioglimento della comunione, sono esclusi dalla medesima.
Si trattava, comunque, di prelevamenti compiuti col consenso del marito: e di somme affluite nei depositi come redditi del lavoro dipendente della moglie.
I proventi dell'attività commerciale del invece, affluivano sul conto corrente Pt_1 bancario n. 220/00150586, acceso presso la Banca Popolare di Bari, Agenzia di Rionero in
Vulture.
Il aveva abbandonato la casa familiare, nel corso del 2008, costringendo la Pt_1
a sostenere ella soltanto le spese occorrenti ai bisogni della famiglia: e solo dopo Pt_1 essere stato denunziato di aver commesso il delitto di cui all'art. 570 c.p. egli, dal Luglio del
2012, versava il modesto importo mensile di euro 50,00.
Il 12 Agosto 2008, peraltro, dal medesimo conto corrente n. 201-150208-4, acceso presso l'Agenzia di Melfi della Banca Popolare di Bari, il aveva prelevato l'importo Pt_1 di euro 28.448,42: e la avrebbe potuto, allora, dolersi del prelievo di metà di tale CP_1 ammontare.
La era, a propria volta, creditrice del che doveva pagarle (salva, in CP_1 Pt_1 subordine, la compensazione con l'eventuale credito da lui vantato, per il titolo invocato in citazione) la somma complessiva di euro 19.471,00.
A tale importo si perveniva, innanzitutto, considerando gli importi degli assegni di mantenimento non versati sin dal Maggio 2010, data di emanazione dell'ordinanza presidenziale, oltre all'aggiornamento ISTAT ed agli interessi, e con decurtazione del minor importo effettivamente versato, pari, come si accennava, ad euro 50,00 mensili: «ad oggi quantificate per la somma di € 12.613,77».
Il ancora, doveva alla le spese processuali del giudizio di reclamo Pt_1 CP_1 dell'ordinanza presidenziale, liquidate, nel decreto n. 12/2011, in euro 1.263,60, già oggetto di precetto, oltre agli interessi legali, pari ad euro 79,69, come calcolati dalla data della richiesta
(il 16 Febbraio 2011) al 31 Dicembre 2013.
Il infine, doveva la metà delle somme spese dalla per sovvenire Pt_1 CP_1 alle necessità della famiglia, dal momento dell'abbandono del tetto coniugale, liquidate in euro
11.027,88 complessivi, ed in euro 5.513,94, appunto, nella metà, ossia nella quota della quale egli doveva ritenersi onerato: con gli interessi legali.
2 N. 2587/2013 R.G.A.C.
Ove, poi, si fosse ritenuto che l'attore dovesse restituire la metà dell'importo di euro
28.448,42, da lui prelevato dallo stesso conto presso l'Agenzia di Melfi della Banca Popolare di Bari, allora egli avrebbe dovuto rimborsare la della somma di euro 14.224,21. CP_1
In totale, allora, la avrebbe dovuto ricevere l'ammontare di euro 33.695,21. CP_1
La domanda di accertamento dei crediti della convenuta veniva proposta, come l'eccezione di compensazione, in via subordinata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'esposizione dei fatti e la domanda, enunziati dall'attore, appaiono bastevolmente chiari, sicché la convenuta si è difesa puntualmente, altresì, nel merito: non ricorre, pertanto,
alcuna nullità della citazione, contrariamente a quanto ventilato dalla medesima convenuta.
2. L'attore ha atteso la memoria ex art. 183, co. 6, n. 3, c.p.c., per affermare, peraltro genericamente, che il conto corrente, acceso presso la Banca Popolare di Bari, Agenzia di
Melfi, n. 201-150208-4, fosse alimentato anche da proprie rimesse.
La memoria ex art. 183, co. 6, n. 3, c.p.c., tuttavia, era destinata, alla stregua del testo normativo allora vigente, alle «sole indicazioni di prova contraria», e non ad un'attività prettamente assertiva, quale quella della contestazione specifica di altrettanto specifiche circostanze, dichiarate dalla controparte.
Si aggiunga che la documentazione dei movimenti del conto corrente presenta accrediti tutti inerenti alla retribuzione della (le somme accreditate provengono unicamente CP_1 dalla società per la quale, com'è stato affermato in corso di causa, la convenuta lavorava).
Si deve concludere, allora, che il conto corrente fosse cointestato, ma che la mera presunzione juris tantum di contitolarità del denaro sia stata superata dall'assenza di contestazioni specifiche, da parte dell'attore (art. 115, co. 1, c.p.c.), e dalla prova documentale
(peraltro, proveniente persino dal il quale anch'egli depositava estratti-conto). Pt_1
La giurisprudenza è, sul punto, pacifica.
Da ultimo, Cass. civ., Sez. II, ord. 14.9.2022, n. 27069, specifica che «La cointestazione di un conto corrente bancario attribuisce a ciascun intestatario, nei rapporti interni, ai sensi dell'art.
1298, comma 2, c.c., la contitolarità per parti uguali del saldo attivo del conto medesimo, salva la prova
che le somme versate siano di esclusiva pertinenza di uno dei correntisti, che non può ritenersi raggiunta
per il solo fatto che l'alimentazione del conto sia avvenuta da parte di uno soltanto tra essi.»: nella motivazione, tale decisione chiarisce doversi conseguire la prova che il denaro, che si assume appartenere solo all'uno dei cointestatari, sia stato da costui non soltanto versato nel conto (ben potendo per un'operazione di versamento adoperarsi, anche per motivi contingenti, denaro altrui), ma provenisse effettivamente dal di lui patrimonio, come accade, ad esempio, quando si tratti della remunerazione di tale cointestatario (ed è esattamente il caso di specie).
Quanto prelevato da dal conto n. 201-150208-4, allora, consisteva in CP_1 denaro del quale ella poteva liberamente ed autonomamente disporre, alla luce dell'art. 177, co. 1, lett. 'c', c.c.: giacché la quantità di pecunia era provento della di lei attività separata, e la comunione legale ancora non era stata sciolta.
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3. Lo stesso ragionamento implica che il ME abbia prelevato, invece, dallo stesso conto, il 12 Agosto 2008, una somma di denaro, pari ad euro 28.448,42, che apparteneva alla sola moglie.
4. La retribuzione della , si è detto, veniva accreditata sul conto corrente bancario CP_1
n. 201-150208-4: la lista dei movimenti del libretto postale di risparmio, invece, non chiarisce a quale titolo e da chi fossero eseguiti i depositi sul medesimo libretto, sicché non può affermarsi che la stessa potesse prelevare oltre la metà di quanto giaceva presso quel CP_1 deposito: avendo ella ritirato un importo pari ad euro 23.101,42, il 29 Dicembre 2007, ed altro pari ad euro 466,82, il 6 Marzo 2008, ne consegue che debba restituire, già a titolo di mero capitale, la somma complessiva di euro 11.784,12.
5. La compensazione del denaro dovuto dalla al SU (ovvero, si ripete, la CP_1 metà di quanto prelevato dal libretto postale di risparmio), con quello dovuto da quest'ultimo alla moglie a titolo di assegno di mantenimento della prole (l'assegno dovuto, infatti, era destinato unicamente ai figli), non è possibile (come esattamente osservato dall'attore), quantunque costei sia la parte che doveva ricevere il versamento di tale medesimo assegno, perché la natura sostanzialmente alimentare di questo genere di credito lo rende indisponibile non solo da parte di chi deve versare, bensì pure da parte di chi deve percepire (cfr. Cass. civ.,
Sez. VI - 3, ord. 14.5.2018, n. 11689).
Poiché, nell'ordinamento, i diversi possibili crediti sono ordinati secondo criteri di preferenza legale (si considerino i privilegi e le cause di prelazione), e quelli alimentari, vieppiù
a vantaggio dei figli, sono di particolare rilievo, non può pensarsi che chi debba ottenere una somma a tale titolo rimanga esposto a non vedersela versare, perché compensata con un controcredito di chi deve pagare: al contrario, chi deve erogare gli alimenti rimane a ciò obbligato quantunque chi li debba riscuotere a propria volta non adempia, o, addirittura, in ipotesi, nemmeno possa adempiere (magari per incapienza): e senza aggiungere che il destinatario di un simile pagamento non è neppure il beneficiario sostanziale del denaro, che deve, invece, tornare a vantaggio della prole.
La questione rimane, tuttavia, irrilevante, nella specie, perché già solo il denaro, del quale il si è appropriato, prelevandolo dal conto alimentato dalla sola retribuzione Pt_1 della moglie (ed ancor più se si aggiungono le altre somme, da lui dovute), supera il debito restitutorio di costei verso di lui.
La domanda dell'attore, insomma, dev'essere rigettata.
6. La , nel costituirsi (tempestivamente), chiedeva, nel merito, in primis, che si CP_1 accertasse che ella non doveva restituire nulla, perché le somme prelevate le appartenevano;
chiedeva, poi, in subordine, accertarsi che ella fosse creditrice del nell'importo di Pt_1 euro 33.659,21 (o nella somma maggiore o minore, da accertarsi in corso di causa); in ulteriore subordine, chiedeva compensarsi le somme, da lei dovute, con i crediti dell'attore.
Successivamente, ma decorsi sinanche i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la convenuta chiedeva, invece, che l'attore fosse condannato a pagarle la somma di euro 33.659,21 (o la maggiore o minore, da accertarsi).
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È evidente la tardività di tale mutatio libelli, integrata dall'ampliamento, oltre i termini, della domanda di mero accertamento (o dell'eccezione di compensazione) in domanda, altresì, di condanna.
7. Non è possibile accertare positivamente che la abbia prelevato solamente CP_1 somme a lei appartenenti, poiché ciò non vale per il libretto postale (v. supra, § 5): può
dichiararsi, invece, che tutte le somme, prelevate dal conto corrente bancario n. 201-150208-4, appartenessero a lei sola.
8. Quanto all'accertamento dei crediti della , verso il la pretesa di CP_1 Pt_1 vedersi riconoscere dovuta la differenza tra quanto imposto, a titolo di assegno di mantenimento, a carico del e quanto effettivamente versato da costui, può essere Pt_1 riconosciuta: essa si concreta, in sostanza, nella deduzione dell'inesatto adempimento, da parte del marito, giacché l'esistenza e l'ammontare del credito della convenuta sono certi, e non è stato contestato che fossero versati solo cinquanta euro al mese, e solamente a decorrere dal
Luglio del 2012, anziché dal Maggio del 2010.
La convenuta non ha, in realtà, depositato il titolo, e non si sa (nessuna deduzione è stata, sul punto, formulata, in alcun senso e da nessuna delle parti) nemmeno se, allo stato, la situazione si sia modificata (se del caso, attraverso un tardivo adempimento): ella, comunque, depositava l'ordinanza emessa dalla Corte d'Appello, sul reclamo proposto dal contro Pt_1
l'ordinanza presidenziale, e nel provvedimento di secondo grado risulta menzionato un assegno di euro 300,00 complessivi, destinati ai due figli, come previsto in sede, appunto, presidenziale.
L'attore, dal canto proprio, non ha sollevato questioni sul punto: e neppure, in particolare, si ripete, ha contestato di aver versato la sola minor somma di euro 50,00 mensili.
Deve concludersi che sia vero che la abbia ricevuto, anziché euro 300,00 CP_1 mensili, dal Maggio del 2010, sino alla data della propria costituzione in giudizio, risalente al
4 Gennaio 2014, il solo minor importo di euro 50,00 mensili, e, per giunta, solamente a partire dal Luglio del 2012: e che sia vero, pertanto, come ella afferma, che l'attore le dovesse, al 4
Gennaio 2014, considerando i ratei mensili non pagati, l'aggiornamento ISTAT e gli interessi legali, l'ammontare di euro 12.613,77 (ammontare indicato come oggetto di un atto di precetto, che sarebbe stato notificato alla controparte, però non depositato), salvo gli accessori successivi, sino al soddisfo (nessuna censura di tale calcolo è stata formulata dall'attore).
9. Ulteriore credito vantato è quello portato dalla menzionata ordinanza di reclamo, laddove essa condanna il a rifondere alla le spese dell'impugnazione: ma Pt_1 CP_1 non si vede quale sia l'interesse, che la parte possa nutrire a sentir accertare l'esistenza di un credito, già recato da un apposito provvedimento giurisdizionale: ove si volesse, semplicemente, far operare la compensazione, ciò non implica un'esplicita ed autonoma pronunzia di accertamento.
10. Terza voce di credito è quella così descritta: «tutte le spese per il mantenimento della
famiglia e per l'istruzione e l'educazione dei figli e di ogni obbligazione contratta dalla coniuge nell'interesse della famiglia dall'abbandono della casa coniugale del ad Pt_1
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oggi, quantificate e documentate per l'importo di € 11.027,88 di cui la richiede il CP_1
50% della somma pari all'importo di € 5.513,94 oltre interessi legali da calcolarsi.».
Non è possibile accogliere tale domanda.
La convenuta avrebbe dovuto chiarire in cosa fossero consistite tali spese, e così in cosa si fosse identificata «ogni obbligazione contratta nell'interesse della famiglia»: e certo il
Giudice non deve esaminare, di propria sola iniziativa, tutta la documentazione prodotta, per poter comprendere, oltre la scarna e generica allegazione della parte interessata, di cosa si stia parlando: i documenti, infatti, fungono da sostegno e prova di deduzioni difensive già compiutamente formulate.
La , poi, avrebbe dovuto chiarire, non oltre il termine di cui all'art. 183, co. 6, CP_1
n. 1, c.p.c., se nell'ordinanza presidenziale fosse specificato un eventuale dovere del SU di concorrere alle spese dei figli oltre l'importo dell'assegno (eventualmente, ad esempio, per spese straordinarie), e specificare quali degli esborsi, da lei sostenuti, corrispondessero a spese già non coperte, appunto, dall'assegno.
Il Giudice e la controparte avrebbero dovuto comprendere, insomma, prima di dover esaminare la documentazione, se i singoli esborsi fossero necessari, fossero utili, fossero frutto o meno di accordo, corrispondessero a quanto già pagato dal con l'assegno: e, Pt_1 prim'ancora, doveva illustrarsi in cosa consistessero ed a quanto ammontassero quei medesimi esborsi, uno ad uno.
I documenti, all'esito, avrebbero dovuto fungere da dimostrazione di quanto dedotto.
In assenza di tale complessiva e puntuale attività difensiva, non è possibile esaminare la fondatezza di tale istanza.
11. Ultima voce, tra i crediti da accertare, consiste nella metà dell'importo prelevato, dal dal conto corrente bancario n. 201-150208-4, acceso presso la Banca Popolare di Pt_1
Bari, Agenzia di Melfi: si tratta di euro 14.224,21, ossia un mezzo della somma di euro
28.448,42, ritirata il 12 Agosto 2008.
Se, come già chiarito, il denaro giacente su quel conto apparteneva per intero alla
, allora l'importo ritirato dal dev'essere restituito alla convenuta: non si CP_1 Pt_1 comprende come mai la convenuta riferisca il proprio credito alla sola metà, ma il Giudice non può sostituirsi alla parte nell'articolazione della domanda (art. 112 c.p.c.).
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo: si dovrà considerare che nessuna prova orale è stata acquisita, sicché le prestazioni difensive (che, inoltre, nella prima fase della causa, risultano affette dalle carenze enunziate) hanno assunto una consistenza minore della media.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 2587/2013 R.G.A.C., promossa da contro ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, Parte_1 CP_1 così decide:
1. rigetta la domanda di Parte_1
6 N. 2587/2013 R.G.A.C.
2. dichiara che il denaro prelevato da dal conto corrente bancario n. 201- CP_1
150208-4, acceso presso la Banca Popolare di Bari, Agenzia di Melfi, apparteneva a lei medesima e non a Parte_1
3. accerta i crediti di nei confronti di come indicati nei §§ CP_1 Parte_1
8 ed 11 della motivazione;
4. condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in euro Parte_1 CP_1
6.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge.
Potenza, 8 Aprile 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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