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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 24/09/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA- SEZIONE CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e così composto:
dott. lo Vadalà Presidente
dott. Andrea Enrico Polimeni Giudice
dott.ssa Filomena Di Gennaro Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso, depositato il 24.06.2025 da IU TO, iscritto al n. 71-1/2025 PU, nonché l'ulteriore istanza formulata dalla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Macerata con domanda del
18.08.2025, riunita a quella già pendente a norma dell'art. 7 co. 1 CCII, in quanto entrambe volte alla dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale nei confronti della "Z Industrie s.r.l. in liquidazione", in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Monte San
Giusto (MC), alla Via Purità n. 128 (C. FISC. E P. IVA P.IVA 1 );
- vista la informativa della Camera di Commercio e ritenuto che la società convenuta deve ritenersi assoggettabile a tale procedura, vista la natura di imprenditore commerciale in cui si sussume l'attività da essa esercitata, come anche statutariamente individuata e dettagliata;
- rilevato che, a norma dell'articolo 121 d.l.vo 12.01.2019 n. 14 (in seguito: CCII), grava sul resistente, l'onere di provare il possesso dei requisiti qualificanti l'impresa minore ex art. 2 comma 1 lett. d) non assoggettabile alla postulata declaratoria e che la società convenuta, sebbene ritualmente citata -con notifica degli atti introduttivi cui ha proceduto la ricorrente ai sensi dell'art. 40 comma 8 CCII- non costituendosi, nulla ha dedotto e/o dimostrato sul punto;
- rilevato, quanto alla legittimazione alla proposizione dello scrutinando ricorso, che tori ha dedotto di essere titolare, CP 1
nei confronti della società convenuta, di crediti per retribuzioni e TFR non versato, derivati dal rapporto di lavoro intercorso con la resistente ed accertati con un decreto ingiuntivo esecutivo emesso dal Tribunale di Macerata, mentre, la richiedente Procura della Repubblica ha fondato la propria istanza sulla significativa esposizione debitoria emersa all'esito delle indagini condotte dalla P.G. che hanno rivelato la pendenza di diversi giudizi monitori avviati dinanzi all'intestato tribunale ed all'ufficio giudiziario di Fermo sempre in danno
dell'odierna debitrice, comprovando indirettamente anche lo stato di insolvenza in cui versa la convenuta (cfr. allegati in atti);
- ritenuto che gli evidenziati elementi dimostrino detta legittimazione all'esperita azione ai sensi dell'art. 37 comma 2 CCII;
- ritenuto che, tenuto conto anche degli esiti derivanti dall'istruttoria compiuta ex art. 42, emerge che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati supera la soglia di esposizione minima richiesta dall'art. 49 co.
5 CCII (cfr. istruttoria in atti);
- ritenuto che deve, inoltre, riscontrarsi la ricorrenza della condizione di insolvenza della debitrice, nell'accezione postulata dall'art. 2 comma
1 lett. b) CCII ed ai sensi dell'art. 2729 c.c., tenuto conto: della perduranza dei crediti, emersa dall'attività di indagine condotta dalla
P.G. incaricata;
della mancata pubblicazione di bilanci a far data dall'esercizio 2022, come si rileva dalla visura camerale in atti, e che,
quanto meno in via presuntiva, deve ritenersi conseguenziale alla carenza di attività gestoria che avrebbe dovuto ivi trovare formale enunciazione e della connessa mancata acquisizione di liquidità da destinare all'adempimento della sua assenza al presente giudizio che non ha consentito di apprendere elementi in ipotesi utili alla formazione di differente convincimento motivo;
- rilevato che il legale rappresentante della società debitrice è stato convocato innanzi al Tribunale per essere sentito sui fatti relativi al ricorso e che, ai sensi dell'art. 49, comma 1 CCII non risulta essere stata proposta o pendente altra procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza ex art. 2 comma 1 lett. m bis) CCII alla quale, in ipotesi, dover dare precedenza di definizione;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della "Z Industrie
s.r.l. in liquidazione", in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Monte San Giusto (MC), alla Via Purità n. 128 (C. FISC.
E P. IVA P.IVA 1
NOMINA
la dott.ssa Filomena Di Gennaro giudice delegato per la procedura;
NOMINA
Parte 1Curatore il dott. A con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA
il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010,
n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie in formato digitale nei casi in cui la
-
documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. i libri sociali,
-
le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
STABILISCE
il giorno 13 gennaio 2026 alle ore 09:45 l'udienza per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate
esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, CCII;
Pt 2
al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle
Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE
la prenotazione a debito del presente atto a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115;
DISPONE
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 23 settembre
2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Filomena CP 2 dott. lo Vadalà
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA- SEZIONE CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e così composto:
dott. lo Vadalà Presidente
dott. Andrea Enrico Polimeni Giudice
dott.ssa Filomena Di Gennaro Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso, depositato il 24.06.2025 da IU TO, iscritto al n. 71-1/2025 PU, nonché l'ulteriore istanza formulata dalla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Macerata con domanda del
18.08.2025, riunita a quella già pendente a norma dell'art. 7 co. 1 CCII, in quanto entrambe volte alla dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale nei confronti della "Z Industrie s.r.l. in liquidazione", in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Monte San
Giusto (MC), alla Via Purità n. 128 (C. FISC. E P. IVA P.IVA 1 );
- vista la informativa della Camera di Commercio e ritenuto che la società convenuta deve ritenersi assoggettabile a tale procedura, vista la natura di imprenditore commerciale in cui si sussume l'attività da essa esercitata, come anche statutariamente individuata e dettagliata;
- rilevato che, a norma dell'articolo 121 d.l.vo 12.01.2019 n. 14 (in seguito: CCII), grava sul resistente, l'onere di provare il possesso dei requisiti qualificanti l'impresa minore ex art. 2 comma 1 lett. d) non assoggettabile alla postulata declaratoria e che la società convenuta, sebbene ritualmente citata -con notifica degli atti introduttivi cui ha proceduto la ricorrente ai sensi dell'art. 40 comma 8 CCII- non costituendosi, nulla ha dedotto e/o dimostrato sul punto;
- rilevato, quanto alla legittimazione alla proposizione dello scrutinando ricorso, che tori ha dedotto di essere titolare, CP 1
nei confronti della società convenuta, di crediti per retribuzioni e TFR non versato, derivati dal rapporto di lavoro intercorso con la resistente ed accertati con un decreto ingiuntivo esecutivo emesso dal Tribunale di Macerata, mentre, la richiedente Procura della Repubblica ha fondato la propria istanza sulla significativa esposizione debitoria emersa all'esito delle indagini condotte dalla P.G. che hanno rivelato la pendenza di diversi giudizi monitori avviati dinanzi all'intestato tribunale ed all'ufficio giudiziario di Fermo sempre in danno
dell'odierna debitrice, comprovando indirettamente anche lo stato di insolvenza in cui versa la convenuta (cfr. allegati in atti);
- ritenuto che gli evidenziati elementi dimostrino detta legittimazione all'esperita azione ai sensi dell'art. 37 comma 2 CCII;
- ritenuto che, tenuto conto anche degli esiti derivanti dall'istruttoria compiuta ex art. 42, emerge che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati supera la soglia di esposizione minima richiesta dall'art. 49 co.
5 CCII (cfr. istruttoria in atti);
- ritenuto che deve, inoltre, riscontrarsi la ricorrenza della condizione di insolvenza della debitrice, nell'accezione postulata dall'art. 2 comma
1 lett. b) CCII ed ai sensi dell'art. 2729 c.c., tenuto conto: della perduranza dei crediti, emersa dall'attività di indagine condotta dalla
P.G. incaricata;
della mancata pubblicazione di bilanci a far data dall'esercizio 2022, come si rileva dalla visura camerale in atti, e che,
quanto meno in via presuntiva, deve ritenersi conseguenziale alla carenza di attività gestoria che avrebbe dovuto ivi trovare formale enunciazione e della connessa mancata acquisizione di liquidità da destinare all'adempimento della sua assenza al presente giudizio che non ha consentito di apprendere elementi in ipotesi utili alla formazione di differente convincimento motivo;
- rilevato che il legale rappresentante della società debitrice è stato convocato innanzi al Tribunale per essere sentito sui fatti relativi al ricorso e che, ai sensi dell'art. 49, comma 1 CCII non risulta essere stata proposta o pendente altra procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza ex art. 2 comma 1 lett. m bis) CCII alla quale, in ipotesi, dover dare precedenza di definizione;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della "Z Industrie
s.r.l. in liquidazione", in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Monte San Giusto (MC), alla Via Purità n. 128 (C. FISC.
E P. IVA P.IVA 1
NOMINA
la dott.ssa Filomena Di Gennaro giudice delegato per la procedura;
NOMINA
Parte 1Curatore il dott. A con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA
il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010,
n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie in formato digitale nei casi in cui la
-
documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. i libri sociali,
-
le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
STABILISCE
il giorno 13 gennaio 2026 alle ore 09:45 l'udienza per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate
esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, CCII;
Pt 2
al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle
Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE
la prenotazione a debito del presente atto a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115;
DISPONE
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 23 settembre
2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Filomena CP 2 dott. lo Vadalà