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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/12/2025, n. 1465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1465 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 560/2025, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. Giuseppe Trimonti, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del p. t., e Controparte_1 CP_2 [...]
(c.f.: – Controparte_3 P.IVA_1 [...]
(c.f.: ), in persona del l. r. p. t., rappresentati e difesi, Controparte_4 P.IVA_2 ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal Dirigente p. t., dott.ssa , con cui sono Controparte_5 elettivamente domiciliati presso la sede di . CP_4
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: condannare il al pagamento, a titolo Controparte_1 di risarcimento del danno, delle retribuzioni non corrisposte dall'11.9.2024 al
30.6.2025, per equivalenza, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della decisione fino all'effettivo soddisfo;
condannare il al Controparte_1 riconoscimento del punteggio spettante in relazione al periodo dall'11.9.2024 al
30.06.2025, pari a punti 12, o del diverso punteggio che risulterà di giustizia;
con vittoria di spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.2.2025, contenente domanda ex art. 700 c.p.c., la
1 sig.ra esponeva di aver presentato, il 7.3.2024, domanda di Parte_1 aggiornamento della propria posizione nella G.A.E. per la Provincia di Avellino per gli aa.ss. 2024/2025 e 2025/2026, per l'attribuzione di contratti a tempo determinato.
Aggiungeva che, con domanda del 23.5.2024, aveva chiesto l'inserimento nelle
Graduatorie Provinciali e di Istituto di supplenza per gli aa.ss. 2024/25 e 2025/2026 ex art. 4 co. 6 bis e ter L. 124/1999, tra l'altro indicando le classi di concorso di riferimento (scuola secondaria di II grado, ADSS “sostegno” e A046 “Discipline giuridiche ed economiche”), nonché le sedi preferite (AVIS008001 CP_6
AVIS01200L AVIS02100B
[...] Controparte_7 Controparte_8
AVIS014008 , come precisato con l'istanza Controparte_9 del 28.7.2024.
Indicava che, in data 20.6.2024, l' veva pubblicato la G.A.E., in cui ella figurava CP_10 alla posizione n. 4 con punteggio di 137.
Riferiva che, con provvedimento del 10.9.2024, veniva individuata come destinataria di incarico di supplenza a tempo determinato presso l' Parte_2 ino al 30.6.2025, con presa di servizio stabilita per il giorno 11.9.2024.
[...]
Rappresentava che, comunicata l'accettazione dell'incarico e presentatasi per assumere servizio addì 11.9.2024, le veniva in loco riferito che la docente da sostituire
( ) non aveva ancora ottenuto l'effettivo esonero dalla docenza per Parte_3 svolgere l'incarico di vicepreside assegnato, sicché ella non aveva potuto stipulare il contratto, essendo insussistente l'esigenza sostitutiva ed il posto di supplenza.
Lamentava che, nei successivi turni di nomina, l' aveva proceduto ad assegnare CP_3 incarichi di supplenza a soggetti ad ella postergati in graduatoria, non solo su sede da lei non prescelte, ma anche su una di quelle preferite, ed in particolare alla docente
, collocata in G.A.E. al 12 posto con punti 74 e destinataria di incarico Persona_1 di supplenza presso l' di fino al 30.6.2025, con Controparte_9 Parte_2 presa di servizio addì 19.12.2024, e ciò all'11° turno di nomina del 6.12.2024.
Precisava che il sistema informatico, basato su un algoritmo mal programmato, l'aveva saltata nell'individuazione dei docenti aventi titolo, poiché essa non aveva espresso preferenze per le altre sedi assegnate alle aspiranti che la succedevano nella graduatoria, con ciò illegittimamente presumendosi intervenuta una rinuncia tacita all'intera procedura, come precisato nella missiva del 10.1.2025, trasmessa dall' CP_3 in replica al reclamo del 6.12.2024, replica in cui l'Amministrazione sosteneva di aver dato applicazione all'art. 12 co. 4 O.M. 88/2024 (“La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 5, lettere
a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato
2 rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento”).
Contestava la legittimità dell'operato della P.A., evidenziando l'effetto distorsivo prodotto dall'algoritmo e, ancor prima, dall'illegittima revoca dell'incarico attribuitole addì 10.9.2024, in assenza di valida e ragionevole motivazione.
Contestava altresì l'interpretazione dell'art. 12 co. 4 citato da parte dell'Amministrazione, e ciò anche a dispetto di quanto disposto dal successivo co. 10
(“le disponibilità successive che si determinano anche per effetto di rinuncia sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura”), dovendo la P.A. attenersi rigorosamente al criterio di scorrimento della graduatoria secondo i principi costituzionali di meritocrazia e di buon andamento.
Deduceva, pertanto, la violazione e la falsa applicazione dell'art. 12 co. 4, anche perché il successivo co. 5 stabiliva il criterio dell'osservanza della posizione occupata in graduatoria dagli aspiranti, non avendo ella mai rinunciato, neppure tacitamente, alla preferenza espressa per la sede di Parte_2
Distingueva tra le diverse ipotesi di rinuncia, ossia la rinuncia all'intera procedura, la rinuncia al singolo incarico, che comporta la rinuncia alla procedura ex art. 14 co. 2 lett. a) O.M. 88/2024, e la rinuncia alla singola sede, che, invece, proprio ai sensi dell'art. 12 co. 4, non può comportare rinuncia all'intera procedura, e che, ciò nonostante, secondo la tesi della P.A., aveva determinato la sua esclusione.
Ribadiva che l'omessa indicazione di una sede specifica non poteva essere intesa come rinuncia, bensì la sola l'impossibilità di concorrere sulla sede non espressa, come previsto dall'art. 4 co. 8.
Tanto premesso, conveniva in giudizio il innanzi al Tribunale Controparte_1 di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contradditorio, l'Amministrazione scolastica si costituiva in giudizio, contestando le avverse pretese.
Affermava la correttezza del proprio operato, giacché, all'esito del primo turno di nomina per il conferimento degli incarichi di supplenza, la sede indicata dalla ricorrente ( non era disponibile, mentre, all'esito, era Controparte_9 residuata altra sede (Lacedonia), per la quale la ricorrente stessa non aveva espresso preferenza, sicché veniva considerata rinunciataria in base all'impostazione dell'algoritmo. Concludeva ut supra.
Adempiuta la notificazione disposta ex art. 151 c.p.c., con ordinanza del 17.5.2025, il giudice, ritenuta la sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, disponeva l'accoglimento della domanda cautelare d'urgenza.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c.,
3 il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati.
In questa sede, occorre ribadire tutto quanto già osservato nella succitata ordinanza cautelare, con riferimento alla illegittimità della predisposizione dell'algoritmo informatico, laddove esso ha prodotto l'effetto della rinuncia tacita dell'aspirante all'incarico di supplenza, odierna istante, all'intera dichiarazione di disponibilità, per assenza, nel primo turno di nomine, di una delle sede indicate nella domanda amministrativa, e benché tale sede si sia resa disponibile nei turni di nomina successivi.
In specie, giova nuovamente osservare che i motivi che hanno condotto il a CP_1 pretermettere la docente istante dall'assegnazione di incarico sulla sede aspirata di S.
AN ed a preferire una candidata a lei postergata in graduatoria si Parte_2 rinvengono espressi nella missiva del 10.1.2025 in atti (sub n. 15 di parte ricorrente), in riscontro della nota della ricorrente del 6.12.2024.
Ivi l'Amministrazione evidenziava che l'esonero della docente per incarico Parte_3 di vicepreside non era stato autorizzato, per cui la disponibilità di supplenza inizialmente rilevata era stata annullata e non era stato conferito l'incarico alla prof.ssa la quale era stata ritenuta rinunciataria all'intera procedura per i successivi Pt_1 turni, ai sensi dell'art. 12 co. 4 O.M. 88/2024, giacché ella non aveva inserito tra le preferenze le altre cattedre disponibili nel primo turno di nomina, venendo perciò esclusa dall'intera procedura, e ciò anche per l'incarico sulla sede di Parte_2 resosi disponibile in un turno di nomina successivo.
[...]
L'interpretazione così fornita dalla P.A. in ordine alla portata dispositiva dell'art. 12
O.M. 88/2024, normativa secondaria che assurge a lex specialis della procedura di reclutamenti dei supplenti, non è condivisibile.
La norma secondaria, infatti, anzitutto prevede che “Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto”.
In altri termini, se un candidato non indichi alcune sedi o classi come preferenze, vi rinuncia tacitamente.
Pacifico tale effetto, esso però non può tradursi in un tacito effetto abdicativo anche per le sedi espresse come preferite, che siano disponibili in successivi turni di nomina.
A tale conclusione interpretativa deve giungersi in forza dei criteri di ragionevolezza, logicità e razionalità che devono guidare l'attività ermeneutica in generale, essendo chiaro che non esprimere la preferenza di una sede non può produrre l'effetto di rinunciare alle altre sedi invece espressamente preferite.
Tale premessa consente di comprendere appieno la corretta portata applicativa della
4 residua parte della norma in commento, la quale così prosegue: “Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza”.
Già la lettera della disposizione è di per sé chiara (ed in claris non fit interpretatio): la rinuncia tacita investe solo le sedi, le classi di concorso ed i posti per cui l'aspirante non ha espresso preferenza, e non già quelle per le quali abbia optato, benché queste ultime non risultino disponibili nel primo turno di nomina.
Tale chiarezza emerge vieppiù evidenziando che vi è assoluta coerenza tra i due segmenti normativi in esami: la mancata indicazione di una certa sede comporta rinuncia tacita solo a tale sede e non a tutte le altre sedi indicate, sicché, se nel primo turno di nomina non sia disponibile una delle sedi indicate dall'aspirante, tale rinuncia tacita assumerà piena efficacia e, di conseguenza, nei successivi turni di nomina l'aspirante rinunciatario non potrà vantare alcuna pretesa in ordine alle sedi non indicate e tacitamente rinunciate.
A fronte di siffatta ratio, logica ed inevitabile conseguenza è quella secondo cui, se nei turni di nomina successivi al primo emerga la disponibilità di supplenza su una delle sedi espresse dall'aspirante, la rinuncia a quelle non espresse non potrà certo espandersi fino a comprendere quelle espresse e risultanti disponibili, come preteso dal , giacché tale esito confligge radicalmente ed Controparte_1 insanabilmente con la norma ex art. 12 co. 4, secondo l'interpretazione sopra fornita.
2. A nulla rileva che, a procedere all'applicazione assoluta ed estensiva della rinuncia tacita anche alle sedi espresse, sia il preposto sistema informatico di gestione automatizzata della procedura, attraverso un algoritmo: difatti, è di comune esperienza che i programmi informatici sono sempre predisposti e precompilati dalla mano umana, sicché deve ritenersi che proprio nella fase di scrittura del codice dell'algoritmo sia stata data attuazione all'erronea interpretazione della rinuncia tacita ex art. 12 co.
4 propugnata dall'Amministrazione scolastica.
Tanto meno un diverso orientamento può essere avallato alla luce del successivo co. 10 della norma, sopra già riportato.
Tale previsione delimita le attribuzioni delle sedi, la cui disponibilità sia sopravvenuta dopo un certo turno di nomina, ai soli docenti collocati in graduatoria dopo l'ultimo docente “trattato”.
Essa, però, non può essere interpretata nel senso di escludere quei docenti posti in graduatoria prima dell'ultimo docente che ha accettato la nomina.
In particolare, l'aggettivo “trattato”, sempre in ossequio ai canoni interpretativi di ragionevolezza e correttezza, non può di certo essere inteso come “nominato”, in quanto ciò comunque produrrebbe l'aberrante effetto di escludere soggetti anteposti
5 nella graduatoria, i quali non hanno potuto ottenere l'incarico per puro caso, cioè per la sola circostanza di fatto, del tutto aleatoria, dell'assenza, nel loro turno di nomina, di una delle sedi indicate nella domanda.
L'espressione “trattato dalla procedura” non può essere intesa in senso letterale, bensì esclusivamente procedimentale, ossia nel senso che le chiamate nei successivi turni di nomina devono sì partire dalla posizione di graduatoria immediatamente successiva all'ultimo docente che abbia ricevuto l'incarico, ma ciò con salvezza di ogni precedente posizione per la quale si renda disponibile una sede preferita.
In altri termini, pretermettere un aspirante, in possesso di un miglior posizionamento in graduatoria, e favorirne uno succedaneo sol perché non vi erano ancora posti disponibili al momento della chiamata del primo, è un risultato aberrante, che, come correttamente e condivisibilmente affermato in ricorso, confligge con l'elementare criterio della graduatoria a punti.
Diversamente opinando, avere un certo punteggio in graduatoria potrebbe rivelarsi addirittura controproducente, se al momento della propria chiamata non vi siano sedi preferite tra quelle libere.
In tal modo, verrebbero frustrati gli stessi criteri di merito, espressi dal punteggio per titoli e per servizi, in base ai quali la graduatoria viene formata, e ciò non a fronte di una espressa rinuncia del candidato, ma esclusivamente per l'assenza di una sede preferita, ossia per una ragione del tutto fortuita.
3. Di conseguenza, reputa questo giudicante che la ricorrente sia stata illegittimamente pretermessa dalla procedura di assegnazione degli incarichi.
Nella fattispecie, è dimostrato che, nell'undicesimo turno di nomina dei supplenti per l'a.s. 2024/2025 addì 6.12.2024 (cfr. sub n. 13 di parte ricorrente), vi fosse disponibilità di incarico di supplenza sulla cattedra A046 presso l' di Controparte_9 Parte_2
AVIS014008), per 9 ore settimanali (C.O.I.), incarico che risulta attribuito
[...] ad una aspirante ( ) collocata in G.A.E. al posto 12 con 74 punti. Persona_1
Di contro, la ricorrente precedeva tale aspirante in G.A.E., essendovi collocata al posto
4 con 137 punti (cfr. sub n. 7 di parte ricorrente).
Ebbene, poiché, in forza di quanto sopra osservato, la ricorrente non poteva considerarsi rinunciataria alla preferenza sul posto A046 presso la sede di
[...]
preferenza espressa regolarmente nella domanda amministrativa del Parte_2
23.5.2024 (per le graduatorie di istituto;
cfr. sub n. 2 di parte ricorrente), essa aveva pieno titolo ad essere individuata come destinataria della proposta di stipula del relativo contratto di lavoro.
L'illegittima esclusione dalla procedura ha quindi prodotto un pregiudizio patrimoniale risarcibile.
6 Sul punto, in termini generali, si osserva che il diritto al risarcimento del danno a titolo contrattuale o extracontrattuale può essere accordato solo allorquando si riscontri, oltre al danno evento, ossia il fatto illecito, sub specie di inadempimento contrattuale ovvero di condotta illecita, altresì il danno conseguenza, cioè la lesione concreta ed effettiva di una o più situazioni giuridiche soggettive, che risulti esserne effetto diretto ed immediato ex art. 1223 c.c.
Ciò posto, nella fattispecie è accertata la sussistenza del danno evento, che corrisponde alla già cennata esclusione dai successivi turni di nomina e dal conferimento di incarico sulla sed preferita, liberatasi solo successivamente al turno di chiamata dell'istante.
Occorre perciò procedere all'individuazione delle effettive lesioni che ne sono derivate e di cui è stato domandato il risarcimento, il che impone, oltre alla selezione dei danni risarcibili, la preliminare indagine sul nesso eziologico.
La prova del danno conseguenza in questione non è in re ipsa e deve essere offerta dal lavoratore, potendo però essere raggiunta anche per presunzioni semplici ex art. 2729
c.c. (Cassazione civile, sez. lav., 23/04/2021, n. 10868: “In materia di controversie di lavoro, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno biologico e/o non patrimoniale in genere non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio lamentato. Infatti, va distinto il momento della violazione degli obblighi contrattuali da quello relativo alla produzione del danno da inadempimento, essendo quest'ultimo eventuale, in quanto il danno non è sempre diretta conseguenza della violazione di un dovere. In base ai principi generali dettati dagli artt. 2697 e 1223 c.c., è necessario individuare un effetto della violazione su di un determinato bene perché possa configurarsi un danno e possa poi procedersi alla liquidazione (eventualmente anche in via equitativa) del medesimo. Ed in tal senso, le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione di una condotta datoriale colpevole, produttiva di danni nella sfera giuridica del lavoratore, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo il ricorrente mettere la controparte in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo. Grava, quindi, sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza del danno lamentato, la natura e le caratteristiche del pregiudizio subito, nonché il relativo nesso causale con l'inadempimento del datore di lavoro”; nello stesso senso, Cassazione civile, sez. lav., 14/11/2016, n. 23146: “… il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura meramente emotiva e interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel modo esterno. Tale pregiudizio non è conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, sicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore l'onere di fornire la prova del danno e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale”).
In materia, occorre poi rammentare che, ferma l'impossibilità di ottenere la costituzione del rapporto di lavoro pubblico, preclusa dalla regola costituzionale del concorso ex art. 97 u. c. Cost., nonché di ottenere il pagamento tout court delle retribuzioni, colui che abbia subìto il diniego o il ritardo nell'assunzione quale pubblico impiegato può ottenere il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., limitato alle retribuzioni perdute (Cassazione civile, sez. lav., 25/07/2023, n. 22294: “In caso di tardiva assunzione dovuta a provvedimento illegittimo della p.a., mentre non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle
7 retribuzioni relative al periodo di mancato impiego che non siano state riconosciute nei successivi atti di assunzione, in quanto tali voci presuppongono l'avvenuto perfezionamento ex tunc del rapporto di lavoro, il lavoratore può invece agire, in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla p.a. ed in presenza di mora della medesima, per il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., ivi compreso, per il periodo anteriore a quello per il quale vi sia stata retrodatazione economica, il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui si accerti la doverosità dell'assunzione, detratto l'aliunde perceptum qualora risulti, anche in via presuntiva, che nel periodo di ritardo nell'assunzione l'interessato sia rimasto privo di occupazione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori”; conforme: Cassazione civile, sez. lav.,
04/08/2020, n. 16665).
Non può sussistere dubbio alcuno circa la diretta derivazione causale tra la condotta della P.A. ed il danno conseguenza, giacché è innegabile che, ove l'Amministrazione avesse operato una corretta interpretazione del succitato art. 12 co. 4, nei termini sopra offerti, la prof.ssa avrebbe di certo ottenuto l'incarico sulla sede di Pt_1 [...]
su classe di concorso A046, giacché anteposta in graduatoria alla Parte_2 candidata beneficiata.
4. Resta da esaminare il profilo del danno conseguenza.
Giova ribadire quanto già segnalato nell'ordinanza cautelare, ossia che la ricorrente non può far valere un inadempimento ad obblighi nascenti da contratto di lavoro, non essendosi perfezionata la stipula del contratto di pubblico impiego a tempo determinato di cui essa era stata individuata come destinataria con l'atto del 10.9.2024.
In deroga al generale principio di libertà della forma del contratto, applicabile anche al contratto di lavoro quale contratto di diritto comune, tutti i contratti della P.A. devono essere stipulati in forma scritta, a pena di nullità ex art. 1418 c.c., salve le espresse deroghe di legge.
Come stabilito dal R.D. 2440/1923, dall'art. 15 L. 241/1990 e, in specie, dal D. Lgs.
165/2001 per i contratti di pubblico impiego, tutti i contratti di cui sia parte la P.A., anche quando agisca iure privatorum, devono essere stipulati in forma scritta ad substantiam, onde garantire, tra l'altro, le previsioni di copertura finanziaria (Cass. civ., sez. un., 9 agosto 2018, n. 20684; Cass. n. 17016/2018, n. 1549/2018, n.
12540/2016, n. 25798/2015, n. 22994/2015, n. 3721/2015, n. 21477/2013, n.
8539/2011, n. 22537/2007).
La stipula non può, invece, avvenire attraverso una manifestazione di volontà implicita o da comportamenti concludenti, così come non è possibile la conversione del titolo né il rinnovo tacito (Consiglio di Stato, sez. V, 29 maggio 2019, n. 3575; Consiglio di Stato, sez. III, 12 settembre 2019, n. 6151; Cass. civ., sez. I, 8 gennaio 2020, n. 142; Cass. civ., sez. un., 20 novembre 1991, n. 12769; nello stesso senso: Cass. n. 11231/2017, n.
22994/2015, n. 12316/2015, n. 7962/2003, n. 9165/2002, n. 7913/2002).
A ciò consegue che i contratti della P.A., inclusi quelli di lavoro privatizzato, non possono perfezionarsi attraverso lo scambio di proposta ed accettazione proprio del sistema civilistico comune ex art. 1326 e ss. c.c., risultando indispensabile la
8 formazione di una scrittura privata documentalmente unica, in cui siano raccolte le firme di tutte le parti del contratto (Cassazione civile, sez. 1, n. 24679 del 04/11/2013:
“Il contratto d'opera professionale con la P.A., ancorché quest'ultima agisca "iure privatorum", deve rivestire, ex artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, la forma scritta "ad substantiam", che è strumento di garanzia nell'interesse del cittadino, costituendo remora ad arbitrii, ed agevola l'espletamento della funzione di controllo;
esso, pertanto, deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, dovendo, altresì, escludersene la possibilità di conclusione tramite corrispondenza, occorrendo che la pattuizione sia versata in un atto contestuale, anche se non sottoscritto contemporaneamente”; nello stesso senso, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2016, n. 20690; Cass. civ., sez. III, 20 marzo
2020, n. 7478; Cass. civ., sez. I, 9 maggio 2018, n. 11190; T.A.R. Puglia, Lecce, 23 novembre 2017, n. 1842; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 23 luglio 2018, n. 1795).
Minoritaria l'opposta tesi (Cass. n. 25631/2017), l'orientamento dominante richiede, invece, al fine di soddisfare il principio della forma scritta dei contratti della P.A., la contestualità delle manifestazioni di volontà, anche se precedute da separate proposte ed accettazioni, ma purché poi consacrate in un unico documento, allo scopo di garantire il regolare svolgimento dell'attività amministrativa e di identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento ai controlli.
Dunque, in assenza di un documento contrattuale espresso ed unitario, e pur in presenza dello scambio di proposta ed accettazione, il contratto con la P.A. non può dirsi perfezionato, neppure in assenza di contestazione o a fronte dell'ammissione della
P.A. (Corte d'appello di Napoli, sez. II, 19 febbraio 2020, n. 799).
Facendo governo di tali condivisibili criteri, nella fattispecie si osserva che la proposta del 10.9.2024 e l'accettazione dell'11.9.2024 non possono equivalere alla stipula del contratto di lavoro tra la ricorrente e l'Amministrazione, vieppiù trattandosi di contratto a tempo determinato, giacché, come noto, la clausola appositiva del termine deve sempre risultare da atto scritto vergato dal lavoratore.
Dunque, la docente istante non può far valere il diritto al risarcimento del danno corrispondente alle retribuzioni perdute sin dalla data dell'11.9.2024.
Peraltro, l'Amministrazione non ha più stipulato il contratto di supplenza perché la sede di si era rivelata non più disponibile. Parte_2
Ebbene, il dies a quo della perdita della retribuzione va individuato nella successiva data in cui si è concretizzata l'illegittima esclusione della docente dalla procedura e l'attribuzione della sede aspirata ad altra candidata munita di minor punteggio, ossia della data dell'11° turno di nomina del 6.12.2024.
Ciò chiarito, non si dubita della effettiva sussistenza e della risarcibilità del danno patrimoniale lamentato in ricorso, corrispondente alle retribuzioni perdute per effetto della condotta escludente tenuta dalla P.A., per tutta la durata e per ogni condizione
9 contrattuale di lavoro prevista per il contratto a tempo determinato assegnato nel turno
[... di nomina del 6.12.2024, presso l'Istituto Superiore “Francesco De Sanctis” di
(AVIS014008), su classe di concorso A046. Parte_2
Il va perciò condannato al risarcimento, con pronuncia generica ex art. 112 CP_1
c.p.c. e con decurtazione dei contributi di previdenza, non oggetto di domanda.
Trattandosi di danno patrimoniale accertato in stretta connessione rispetto al pendente rapporto lavorativo, in tali termini oggetto di pronuncia d'accoglimento, la somma suindicata deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali di legge (Cassazione civile, sez. V, n. 8615 del 27/03/2023: “In tema di risarcimento del danno da demansionamento, in applicazione del principio contenuto nell'art. 6, comma 2, del TUIR, occorre distinguere fra somme destinate a risarcire il danno inerente al mancato percepimento di un reddito da lavoro - le quali sono soggette alla medesima tassazione della componente di reddito che sono destinate a sostituire - e somme destinate a ristorare il danno non patrimoniale - da impoverimento della capacità professionale, con connessa perdita di "chances", biologico purché medicalmente accertabile, esistenziale, morale o collegato al pregiudizio all'immagine - che invece devono ritenersi esenti da tassazione;
spetta al contribuente dimostrare che, nel caso concreto, le somme percepite sono collegate a questa seconda categoria di danni esenti”).
In forza di quanto previsto dall'art. 22 co. 36 L. 724/1994, nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 459/2000, trattandosi di pubblico impiego, trova applicazione alla fattispecie la disposizione di cui all'art. 16 co. 6 L. 412/1991, ragion per cui le somme vanno accresciute del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di maturazione del diritto leso (6.12.2024) e sino al saldo, non rilevando la natura risarcitoria del credito (Cassazione civile, sez. lav.,
02/07/2020, n. 13624: “Il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, si applica anche ai crediti risarcitori (nella specie, derivanti da omissione contributiva), trattandosi di una regola limitativa della previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., che, nell'utilizzare la più ampia locuzione "crediti di lavoro", ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli strettamente retributivi”).
5. Va invece disattesa la domanda diretta a conseguire il punteggio che la ricorrente avrebbe maturato in assenza dell'illegittima esclusione e grazie al conferimento dell'incarico.
In sintesi, trattasi del diritto al c.d. punteggio virtuale, che, però, nel caso delle graduatorie per il reclutamento del personale scolastico a termine, non può essere riconosciuto, a tal uopo richiedendosi non solo la costituzione del rapporto, ma anche l'effettivo espletamento dell'attività di lavoro.
In disparte le ipotesi di illegittima risoluzione di un rapporto di pubblico impiego già esistente, il rapporto stesso non può essere oggetto di pronuncia costitutiva.
Trattasi di principio generale dell'ordinamento, che, a titolo esemplificativo, è attuato nell'art. 36 co. 5 D. Lgs. 165/2001 (norma che preclude la conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato in caso di abusivo ricorso ai contratti a tempo determinato da parte della P.A.).
10 Nel caso di specie, è finanche superfluo osservare che la ricorrente non ha espletato il servizio nell'a.s. 2024/2025, sicché non sussiste il presupposto fattuale sotteso alla maturazione del titolo di servizio stesso, cioè l'esecuzione di attività lavorativa.
Del resto, l'effetto della maturazione di punteggio per titolo di servizio è un risultato esclusivamente giuridico, che non può essere prodotto se non se ne riscontrino gli elementi costitutivi, e, su tutti, l'effettivo espletamento del servizio stesso.
Non si tratta, infatti, di retrodatare il momento di costituzione del rapporto, il che, sul piano giuridico, imporrebbe di attribuire al lavoratore la corrispondente anzianità di servizio, bensì di assegnare un punteggio per un servizio, che, però, di fatto non è mai stato espletato.
Invero, è dirimente osservare che il conseguimento di un punteggio per titolo di servizio realizza un'attribuzione premiale che la P.A. riconosce per “remunerare” la particolare e specifica esperienza che un aspirante o un candidato ad un posto pubblico abbiano maturato nella precedente vita professionale.
Il rilievo appena operato è tranciante, giacché, se tale esperienza professionale in concreto non si è formata, sebbene per responsabilità della stessa P.A., il risarcimento non può avvenire in forma specifica, cioè con l'attribuzione del punteggio perduto, che, come detto, può essere conseguito solo con la concreta ed effettiva conduzione dell'attività di lavoro.
Tanto meno tale voce di danno può essere riconosciuta con la qualificazione giuridica di danno da perdita di chance di maturazione di un punteggio di servizio, in quanto la corrispondente ricaduta risarcitoria, non potendo comunque consistere nell'attribuzione di punti in assenza dei sottesi requisiti di fatto, dovrebbe risolversi in un risarcimento per equivalente monetario.
Tale risultato è precluso ex art. 112 c.p.c., non essendo stata formulata domanda in tal senso nel ricorso introduttivo.
In conclusione, il ricorso deve trovare parziale accoglimento secondo quanto sinora esposto. Assorbito ogni altro profilo.
6. In punto di regolamentazione delle spese di lite del presente giudizio di merito,
l'accoglimento parziale del ricorso, che determina una situazione di soccombenza parziale assimilabile alla soccombenza reciproca (Cassazione civile, sez. lav.,
16/01/2020, n. 812; 08/10/2021, n. 27364; 11/06/2021, n. 16563; 25/06/2020, n.
12632; 20/04/2020, n. 7961; 15/01/2020, n. 516; conforme: 24724/2019), l'oggetto del giudizio, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché le peculiarità della fattispecie controversa e l'oggettiva incertezza interpretativa in ordine alla disciplina applicabile, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo
11 risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione nella misura di un terzo.
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, come mod. dal D.M. 147/2022, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
La piena soccombenza del nella fase cautelare ne impone la condanna alla CP_1 refusione delle spese per intero.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) condanna il , in persona del al Controparte_1 CP_11 pagamento, in favore di e per il titolo risarcitorio indicato in Parte_1 motivazione, di una somma di denaro pari alla retribuzione prevista per il contratto a tempo determinato assegnato nel turno di nomina del 6.12.2024, presso l'Istituto
Superiore “Francesco De Sanctis” di (AVIS014008), su Parte_2 classe di concorso A046, al lordo delle ritenute fiscali di legge e previa decurtazione dei contributi di previdenza, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dal 6.12.2024 e sino al saldo;
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) compensa le spese di lite del giudizio di merito in misura di un terzo e condanna il
, in persona del al pagamento Controparte_1 CP_12 della residua parte, che liquida in € 1.410,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A.
e C.P.A. come per legge, ed oltre € 259,00 per esborsi, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
4) condanna il , in persona del al Controparte_1 CP_12 pagamento delle spese di lite della fase cautelare, che liquida in € 1.150,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino, 18.12.2025.
Il Giudice del lavoro
dott. Domenico Vernillo
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