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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 14/02/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Consuelo Mighela, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 218/2023 promossa da:
, c.f. , Parte_1 P.IVA_1
corrente in Santa Giusta (OR), loc. Corte Baccas, in persona del legale rapp.te pro tempore,
nata a [...] il [...], CF , e Parte_2 C.F._1
nato a [...] il [...] e residente in [...], loc. Parte_3
Perdixeddas. CF. rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Tola CP_1 C.F._2 del Foro di Oristano e dall'Avv. Fabio Costa, ed elett.te dom.ti in Oristano via San Francesco
d'Assisi 18, giusta procura speciale in atti,
- ricorrenti -
contro
c.f. , Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Nivola, in virtù di procura generale alle liti conferita in data 23.01.2023, Rep. n. 37590,
- resistente -
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione (omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali).
La causa viene decisa mediante sentenza contestualmente motivata, all'esito della discussione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, se ritenuto necessario, previa rimessione alla Corte Costituzionale, delle questioni incidentali di costituzionalità che con il presente atto vengono dedotte in giudizio, considerata la loro rilevanza ai fini del
1 decidere, poiché il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni stesse, e ritenuta la loro non manifesta infondatezza, dichiarare nulla e/o illegittima
e/o annullare l'Ordinanza - ingiunzione n° OI – 000200000 del 06.02.2023 emessa dall' CP_2
sede di Oristano, per le ragioni suesposte, con condanna alle spese di lite a carico della parte opposta”.
Nell'interesse di parte resistente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: respingere il ricorso avversario siccome infondato in fatto e in diritto;
con vittoria di spese e competenze di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21.03.2023, ritualmente notificato, la
[...]
e hanno proposto opposizione avverso Parte_1 Parte_3
l'ordinanza ingiunzione n. OI – 000200000 del 06.02.2023 emessa dall' sede di Oristano CP_2
con cui era stato loro ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro 10.000,00, oltre ad euro 6,60 di spese, a titolo di sanzione amministrativa, ex art. 2, comma 1-bis, del d.l. n.
463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983, per violazioni riferite all'annualità 2016, sulla base degli atti di accertamento ivi richiamati, prot. n. .9500.14/06/2017.0050474 del CP_2
01.08.2017 e prot. n. .9500.14/06/20170050475 del 01.08.2017. CP_2
La parte ricorrente ha negato di avere mai ricevuto l'atto di accertamento indicato nel provvedimento opposto prot. n. .9500.14/06/2017.0050474, mentre l'accertamento prot. CP_2
n. .9500.14/06/20170050475 riguardava parziali versamenti che erano stati oggetto di CP_2
cartolarizzazione, come era ben noto all'ente impositore.
L'ordinanza era illegittima anche per violazione dei termini previsti agli articoli 13 e 14 della L. 689/1981, posto che gli atti di accertamento erano stati comunicati ben oltre il termine di 90 giorni dall'illecito. Inoltre, erano trascorsi oltre 5 anni dal fatto, con conseguente maturare della prescrizione ai sensi dell'art. 28 della medesima legge.
In ogni caso, la sanzione irrogata era illegittima per violazione del criterio di proporzionalità rispetto all'entità della violazione contestata ex art. 20 della Direttiva Unione Europea num.
2014/67, come confermato anche sulla base della pronuncia della Corte di Giustizia UE C-
205/20 dell'8.03.2022. La questione era peraltro al vaglio della Corte costituzionale.
I ricorrenti hanno pertanto concluso domandando in via cautelare la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione impugnata e, nel merito, previa eventuale rimessione alla Corte Costituzionale delle questioni incidentali di costituzionalità dedotte in
2 giudizio, che il Tribunale volesse dichiarare nulla e/o illegittima e/o annullare l'ordinanza opposta.
2. L' si è costituito in giudizio con memoria difensiva depositata il 13.02.2024, CP_2 domandando, nel merito, il rigetto del ricorso e sostenendo la correttezza dell'operato dell' , che aveva proceduto a irrogare la sanzione amministrativa prevista dalla normativa CP_2
in vigore ratione temporis per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.
In particolare, nella specie, in data 1.8.2017 l' aveva provveduto a notificare al CP_2
in proprio e quale legale rappresentante della società predetta, l'atto di accertamento Pt_3
prot. n. .9500.14/06/2017.0050475, relativo a omissioni da dicembre 2015 a luglio 2016; CP_2
ciò nonostante, la controparte non aveva provveduto al versamento delle ritenute entro il termine perentorio di tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento, né al pagamento della sanzione in misura ridotta (id est, nei sessanta giorni successivi, pagamento di una sanzione ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, e dunque ad € 16.666,00).
In difetto di regolarizzazione nei termini di legge, l' aveva quindi provveduto a CP_2 emettere l'ordinanza ingiunzione qui opposta.
Era parimenti da disattendere l'eccezione avversa di estinzione della sanzione, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/1981, in quanto il termine previsto dalla predetta disposizione non era applicabile alla disciplina sanzionatoria in esame, introdotta da una norma speciale, espressamente dettata per la fattispecie specifica e che, dunque, era destinata a prevalere sulla disposizione di carattere generale invocata dalla controparte. In ogni caso, tale termine non aveva natura perentoria e avrebbe dovuto iniziare a decorrere solamente dal momento in cui l' aveva completato l'iter accertativo, che si articolava in diversi passaggi di verifica CP_2
necessari, eseguibili solo a partire dalla completa disponibilità di tutti i dati da analizzare, con la ricezione (o l'omessa spedizione) dell'ultimo flusso Uniemens del mese di novembre dell'anno solare di riferimento (che perveniva all' entro il 31 dicembre dell'anno in CP_2 esame), per cui solo da tale data gli organismi centrali dell'ente potevano avviare una prima lavorazione massiva dei dati dell'anno solare in esame, a conclusione della quale erano formate le liste di lavorazione degli illeciti, poi trasmesse alle strutture territoriali dell' per CP_2
l'ulteriore analisi individualizzata delle singole posizioni.
Con riferimento alle censure inerenti al quantum della sanzione, l' aveva applicato il CP_2
3 disposto normativo vigente ratione temporis, applicando peraltro un principio di massimo favore nei confronti del trasgressore.
Inoltre, in seguito all'entrata in vigore del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, alla luce dello ius superveniens, l' avrebbe proceduto alla rideterminazione della sanzione, sicché era CP_2 opportuno concedere un rinvio per consentire all' la produzione del provvedimento e al CP_2
ricorrente la valutazione circa l'opportunità di provvedere al pagamento.
3. La causa è stata istruita con sole produzioni documentali ed è stata fissata l'odierna udienza per la decisione.
§§§
4. L'opposizione è meritevole di accoglimento.
Secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1 - bis, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, nella formulazione vigente ratione temporis al momento dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione opposta: “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Il D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85, che, all'art. 23, entrato in vigore il 5.05.2023, ha disposto una modifica dell'art. 2, comma 1- bis, cit., nel senso che le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono state sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso…».
Secondo quanto emerge dalla disposizione normativa sopra citata, il presupposto affinché il datore di lavoro possa essere assoggettato a sanzione amministrativa è costituito dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione, in quanto solamente da quel momento decorre il termine di tre mesi entro il quale il datore di lavoro può provvedere al versamento delle ritenute.
Se così non fosse, si avrebbe una irragionevole disparità di trattamento tra coloro ai quali è notificato l'accertamento, che avrebbero la possibilità di evitare la sanzione pagando nel termine indicato, e coloro nei cui confronti la notifica sia stata omessa, che non avrebbero altra possibilità se non quella di contestare la legittimità dell'operato dell'amministrazione sotto altri
4 profili.
Nel caso in esame, la parte opponente ha negato di avere mai ricevuto l'atto di accertamento indicato nell'ordinanza ingiunzione opposta prot. n. .9500.14/06/2017.0050474 del CP_2
01.08.2017 e, a fronte di tale specifica contestazione, l'ente previdenziale non ha prodotto in giudizio né l'atto di accertamento, né ha fornito alcuna dimostrazione di avere notificato l'accertamento della violazione nei confronti del sig. nella sua qualità di Parte_3
legale rappresentante/responsabile della Parte_1
il quale, dunque, non era assoggettabile a sanzione amministrativa.
[...]
Ciò determina anche l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione nei confronti della società.
In proposito, l'art. 6 stabilisce che “Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o
l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”.
Pertanto, affinché sia configurabile l'obbligazione solidale della persona giuridica, è necessario che sussistano i presupposti per l'esercizio del potere sanzionatorio nei confronti del trasgressore, ovverosia che sia effettivamente sorto l'obbligo del responsabile al pagamento della somma oggetto di sanzione (come si desume dall'inciso “da questo dovuta”).
Nel caso di specie, tuttavia, non si è perfezionata la fattispecie sanzionatoria per difetto di notifica dell'accertamento della violazione, sicché deve escludersi che sia configurabile alcun obbligo in capo al rappresentante legale della società e, quindi, alla società medesima.
È vero che la Suprema Corte, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie, ha affermato il principio secondo cui le posizioni dell'autore dell'illecito e del responsabile solidale sono autonome, per cui l'effetto estintivo della pretesa sanzionatoria, derivante dall'omessa notificazione nel termine prescritto dalla legge, è limitato solo al soggetto nei cui confronti è stata omessa la notifica (cfr. Cass. sez. un. 22082 del 2017).
Sennonché, tale principio appare enunciato con riferimento a ipotesi nella quale non si discuteva dell'effettiva insorgenza dell'obbligazione sanzionatoria in capo al trasgressore e alla società responsabile in solido, bensì dell'estensione soggettiva degli effetti dell'estinzione per decorso del termine ai sensi dell'art. 14 della L. n. 689 del 1981 (effetti limitati, nei rapporti con l'amministrazione, al solo soggetto nei cui confronti è stata omessa la notifica).
5 Nel caso di specie, invece, la mancata notifica dell'accertamento assume rilievo più a monte, in quanto impedisce il perfezionarsi della fattispecie sanzionatoria di cui al sopra richiamato art. 2, comma 1-bis, per cui deve escludersi che il responsabile/legale rappresentante della società sia mai stato tenuto al pagamento della somma ivi indicata, con conseguente inconfigurabilità di una responsabilità solidale della persona giuridica, presupponendo la solidarietà dal lato passivo l'obbligazione in capo a più debitori per una medesima prestazione.
Sulla scorta dei rilievi e delle argomentazioni sopra esposte, in accoglimento dell'opposizione, deve essere annullata l'ordinanza ingiunzione opposta.
5. Per il principio di soccombenza, l' deve essere condannato alla rifusione delle spese CP_2
processuali in favore della controparte, che si liquidano in dispositivo ai sensi delle tabelle allegate al D.M. n. 55 del 2014 e succ. mod., avuto riguardo alla materia trattata, al valore della controversia e all'attività difensiva effettivamente svolta, per cui si giustifica una liquidazione secondo i medi tabellari per le fasi di studio e introduttiva e secondo i minimi per la fase decisoria.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, visto l'art. 442 c.p.c., così dispone:
a) in accoglimento dell'opposizione, annulla l'ordinanza ingiunzione opposta;
b) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle CP_2 spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida nell'importo di complessivi Euro
2.760,00, di cui Euro 43,00 a titolo di rimborso del contributo unificato ed Euro 2.717,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Oristano, il 14/02/2025.
Il Giudice
Consuelo Mighela
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