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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/12/2025, n. 4862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4862 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4412/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Got dott. Maria Rosalia Grassadonia, all'udienza del giorno 1-12-2025
ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4412/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUIGLIA MARIA Parte_1 C.F._1
Ricorrente
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GAMBINO Controparte_1 C.F._2
SA Resistente
Oggetto: sfratto per morosità
P.Q.M.
Il giudice unico ogni contraria domanda, eccezione e difesa reietta definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la improcedibilità delle domande proposte dalle parti .
2) Compensa fra le parti le spese del giudizio
IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 3 Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida , regolarmente notificato, l'odierno ricorrente intimava al Sig. sfratto per morosità, per il mancato Controparte_1
pagamento dei canoni di locazione relativi ai mesi da novembre 2018 pari complessivamente ad €
5.732,00 in forza del contratto di locazione del 31.03.1997.
Con comparsa di risposta del 14.03.2025, l'intimato si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande avversarie ed eccependo la mancata registrazione del contratto di locazione. Proponeva
domanda riconvenzionale, chiedendo la restituzione di tutte le somme dallo stesso versate dal 1997 ad oggi per l'importo di € 230,00 mensili, pari a complessivi € 66.240,00 (pari ad € 230,00 mensili per 24
anni).
Questo decidente emetteva ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c., e stante l'opposizione,
disponeva che il giudizio proseguisse secondo le forme del rito speciale locatizio e fissava l'udienza del 04.06.2025.
Le parti venivano onerate a proporre domanda di mediazione, che non veniva proposta.
All'udienza del 1-12-2025 viene pronunciata sentenza ex art 429 cpc
Va dichiarata la improcedibilità delle domande delle parti per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
Questo giudice aveva onerato le parti a proporre domanda di mediazione obbligatoria .
Era senza dubbio interesse di entrambe le parti proporre domanda di mediazione, ed infatti la parte ricorrente aveva interesse ad ottenere la dichiarazione di risoluzione del contratto di locazione e la condanna del conduttore al pagamento dei canoni di locazione e la parte resistente aveva interesse a proseguire il giudizio per l'accoglimento della domanda riconvenzionale .
Per i motivi esposti deve ritenersi che fosse interesse di entrambe le parti proporre la domanda di mediazione.
pagina 2 di 3 Questo giudice non ignora che secondo parte della giurisprudenza di merito se è vero in generale che il termine per la mediazione viene per legge assegnato ad entrambe le parti, parte attrice deve ritenersi la parte che ha interesse in quanto la convenuta in giudizio può non avere alcun interesse alla procedibilità
dell'azione, sicché le spese vanno poste a carico della parte attrice che non ha proposto domanda di mediazione .
Tuttavia, nella fattispecie, come già esposto, era interesse anche della parte resistente proporre domanda di mediazione proprio perché era stata proposta domanda riconvenzionale .
Considerato che entrambe le parti non hanno attivato la procedura di mediazione, va dichiarata l'improcedibilità delle domande proposte dalle medesime nel presente giudizio, con compensazione delle spese di lite, dipendendo l'improcedibilità dalla condotta omissiva di entrambe le parti.
Il GOT
Dott.ssa Maria Rosalia Grassadonia
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Got dott. Maria Rosalia Grassadonia, all'udienza del giorno 1-12-2025
ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4412/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUIGLIA MARIA Parte_1 C.F._1
Ricorrente
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GAMBINO Controparte_1 C.F._2
SA Resistente
Oggetto: sfratto per morosità
P.Q.M.
Il giudice unico ogni contraria domanda, eccezione e difesa reietta definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la improcedibilità delle domande proposte dalle parti .
2) Compensa fra le parti le spese del giudizio
IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 3 Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida , regolarmente notificato, l'odierno ricorrente intimava al Sig. sfratto per morosità, per il mancato Controparte_1
pagamento dei canoni di locazione relativi ai mesi da novembre 2018 pari complessivamente ad €
5.732,00 in forza del contratto di locazione del 31.03.1997.
Con comparsa di risposta del 14.03.2025, l'intimato si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande avversarie ed eccependo la mancata registrazione del contratto di locazione. Proponeva
domanda riconvenzionale, chiedendo la restituzione di tutte le somme dallo stesso versate dal 1997 ad oggi per l'importo di € 230,00 mensili, pari a complessivi € 66.240,00 (pari ad € 230,00 mensili per 24
anni).
Questo decidente emetteva ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c., e stante l'opposizione,
disponeva che il giudizio proseguisse secondo le forme del rito speciale locatizio e fissava l'udienza del 04.06.2025.
Le parti venivano onerate a proporre domanda di mediazione, che non veniva proposta.
All'udienza del 1-12-2025 viene pronunciata sentenza ex art 429 cpc
Va dichiarata la improcedibilità delle domande delle parti per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
Questo giudice aveva onerato le parti a proporre domanda di mediazione obbligatoria .
Era senza dubbio interesse di entrambe le parti proporre domanda di mediazione, ed infatti la parte ricorrente aveva interesse ad ottenere la dichiarazione di risoluzione del contratto di locazione e la condanna del conduttore al pagamento dei canoni di locazione e la parte resistente aveva interesse a proseguire il giudizio per l'accoglimento della domanda riconvenzionale .
Per i motivi esposti deve ritenersi che fosse interesse di entrambe le parti proporre la domanda di mediazione.
pagina 2 di 3 Questo giudice non ignora che secondo parte della giurisprudenza di merito se è vero in generale che il termine per la mediazione viene per legge assegnato ad entrambe le parti, parte attrice deve ritenersi la parte che ha interesse in quanto la convenuta in giudizio può non avere alcun interesse alla procedibilità
dell'azione, sicché le spese vanno poste a carico della parte attrice che non ha proposto domanda di mediazione .
Tuttavia, nella fattispecie, come già esposto, era interesse anche della parte resistente proporre domanda di mediazione proprio perché era stata proposta domanda riconvenzionale .
Considerato che entrambe le parti non hanno attivato la procedura di mediazione, va dichiarata l'improcedibilità delle domande proposte dalle medesime nel presente giudizio, con compensazione delle spese di lite, dipendendo l'improcedibilità dalla condotta omissiva di entrambe le parti.
Il GOT
Dott.ssa Maria Rosalia Grassadonia
pagina 3 di 3