CASS
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/07/2025, n. 24142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24142 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI PESARO nel procedimento a carico di: GG LA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/10/2024 del GIP TRIBUNALE di PESARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
udito il PG, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla durata della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida con richiesta di provvedere ai sensi dell'articolo 620 co. 1 lett. I) c.p.p. udito il difensore E' presente l'avvocato GIOVANNI SAVONA del foro di ROMA in difesa di GG LA il quale conclude chiedendo l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 24142 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 28/05/2025 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 9 ottobre 2024, il Tribunale di Pesaro ha ritenuto RI AN responsabile dei reati di cui agli artt. 189, commi 1, 6 e 7 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 perché, alla guida dell'autovettura targata BX552DX, aveva urtato un pedone che camminava sul bordo di una strada provocandogli lesioni giudicate guaribili in gg.10, ma aveva omesso di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente al ferito. La AN è stata condannata, previa concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi quattro di reclusione. Le è stata applicata, inoltre, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni due. 2. Contro la sentenza di condanna ha proposto tempestivo ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro, lamentando violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria. Il ricorrente osserva: che per la violazione dell'art. 189, comma 6, cod. strada è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni e, per la violazione dell'art. 189, comma 7, cod. strada, la durata di questa sanzione amministrativa accessoria va da un minimo di un anno e sei mesi ad un massimo di cinque anni. Rileva che, per giurisprudenza costante, se pronuncia condanna per una pluralità di violazioni del codice della strada che comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, il giudice deve determinarne la durata complessiva effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, sicché, nel caso di specie, la sospensione della patente di guida non avrebbe potuto avere durata inferiore a due anni e sei mesi, mentre è stata determinata nella misura di anni due. 3. In vista dell'udienza, fissata per il 27 febbraio 2025 e rinviata d'ufficio alla data odierna, il Procuratore generale della Repubblica della Corte di Cassazione ha depositato conclusioni scritte,chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Secondo il PG;
nel caso di specie, non si dovrebbero operare valutazioni di merito. Pertanto, potrebbe trovare applicazione l'art. 620, comma 1 lett. I), cod. proc. pen. e la durata della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida potrebbe essere determinata nella misura minima di anni due e mesi sei. Per l'odierna udienza, la difesa dell'imputata ha chiesto la trattazione orale e le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. 2 4. Il ricorso è fondato. 5. Secondo un indirizzo giurisprudenziale consolidato: «In tema di circolazione stradale, nel caso di pluralità di reati ai quali debba applicarsi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, il giudice penale, non solo non può contenere la durata della detta sanzione al di sotto dei minimi di legge previsti per ciascun addebito, ma deve, altresì, "cumulare" i vari periodi previsti per ciascun reato, così da determinare poi definitivamente la durata della sospensione della patente di guida» (Sez. 4, n. 17759 del 06/03/2012, Papolini, Rv. 253503; Sez. 4, n. 12363 del 04/12/2013, dep. 2014, Capobianco, Rv. 262136). Come è stato chiarito, infatti, alle sanzioni amministrative accessorie non può applicarsi l'art. 8 legge 24 novembre 1981 n. 689 (che riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie) e non possono applicarsi neppure le discipline tipicamente penalistiche finalizzate a limitare l'inflizione di pene eccessive (quale è, ad esempio, l'art. 81 cod. pen.) (In tal senso: Sez. 4, n. 20990 del 30/03/2016, Khairi, Rv. 266704; Sez. 4, n. 6912 del 12/02/2021, Castelli, Rv. 280544). 6. Per quanto esposto la sentenza impugnata deve essere annullata. L'annullamento deve avvenire con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pesaro, persona fisica diversa. Il Tribunale, infatti, ha determinato la durata della sanzione amministrativa accessoria per entrambi i reati nella misura di anni due senza indicare le modalità di calcolo, sicché nulla consente di affermare che, nella valutazione compiuta dal Giudice di merito, la durata della sospensione della patente di guida dovesse essere determinata nella misura minima prevista dalla legge. Ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen. deve essere dichiarata l'irrevocabilità dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Pesaro, in diversa composizione fisica. Dichiara l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità. Così deciso il 28 maggio 2025 r
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
udito il PG, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla durata della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida con richiesta di provvedere ai sensi dell'articolo 620 co. 1 lett. I) c.p.p. udito il difensore E' presente l'avvocato GIOVANNI SAVONA del foro di ROMA in difesa di GG LA il quale conclude chiedendo l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 24142 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 28/05/2025 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 9 ottobre 2024, il Tribunale di Pesaro ha ritenuto RI AN responsabile dei reati di cui agli artt. 189, commi 1, 6 e 7 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 perché, alla guida dell'autovettura targata BX552DX, aveva urtato un pedone che camminava sul bordo di una strada provocandogli lesioni giudicate guaribili in gg.10, ma aveva omesso di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente al ferito. La AN è stata condannata, previa concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi quattro di reclusione. Le è stata applicata, inoltre, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni due. 2. Contro la sentenza di condanna ha proposto tempestivo ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro, lamentando violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria. Il ricorrente osserva: che per la violazione dell'art. 189, comma 6, cod. strada è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni e, per la violazione dell'art. 189, comma 7, cod. strada, la durata di questa sanzione amministrativa accessoria va da un minimo di un anno e sei mesi ad un massimo di cinque anni. Rileva che, per giurisprudenza costante, se pronuncia condanna per una pluralità di violazioni del codice della strada che comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, il giudice deve determinarne la durata complessiva effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, sicché, nel caso di specie, la sospensione della patente di guida non avrebbe potuto avere durata inferiore a due anni e sei mesi, mentre è stata determinata nella misura di anni due. 3. In vista dell'udienza, fissata per il 27 febbraio 2025 e rinviata d'ufficio alla data odierna, il Procuratore generale della Repubblica della Corte di Cassazione ha depositato conclusioni scritte,chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Secondo il PG;
nel caso di specie, non si dovrebbero operare valutazioni di merito. Pertanto, potrebbe trovare applicazione l'art. 620, comma 1 lett. I), cod. proc. pen. e la durata della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida potrebbe essere determinata nella misura minima di anni due e mesi sei. Per l'odierna udienza, la difesa dell'imputata ha chiesto la trattazione orale e le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. 2 4. Il ricorso è fondato. 5. Secondo un indirizzo giurisprudenziale consolidato: «In tema di circolazione stradale, nel caso di pluralità di reati ai quali debba applicarsi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, il giudice penale, non solo non può contenere la durata della detta sanzione al di sotto dei minimi di legge previsti per ciascun addebito, ma deve, altresì, "cumulare" i vari periodi previsti per ciascun reato, così da determinare poi definitivamente la durata della sospensione della patente di guida» (Sez. 4, n. 17759 del 06/03/2012, Papolini, Rv. 253503; Sez. 4, n. 12363 del 04/12/2013, dep. 2014, Capobianco, Rv. 262136). Come è stato chiarito, infatti, alle sanzioni amministrative accessorie non può applicarsi l'art. 8 legge 24 novembre 1981 n. 689 (che riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie) e non possono applicarsi neppure le discipline tipicamente penalistiche finalizzate a limitare l'inflizione di pene eccessive (quale è, ad esempio, l'art. 81 cod. pen.) (In tal senso: Sez. 4, n. 20990 del 30/03/2016, Khairi, Rv. 266704; Sez. 4, n. 6912 del 12/02/2021, Castelli, Rv. 280544). 6. Per quanto esposto la sentenza impugnata deve essere annullata. L'annullamento deve avvenire con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pesaro, persona fisica diversa. Il Tribunale, infatti, ha determinato la durata della sanzione amministrativa accessoria per entrambi i reati nella misura di anni due senza indicare le modalità di calcolo, sicché nulla consente di affermare che, nella valutazione compiuta dal Giudice di merito, la durata della sospensione della patente di guida dovesse essere determinata nella misura minima prevista dalla legge. Ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen. deve essere dichiarata l'irrevocabilità dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Pesaro, in diversa composizione fisica. Dichiara l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità. Così deciso il 28 maggio 2025 r