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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/02/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza del 15.1.2025 ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 8810/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Russo Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura d'Istituto, avv. Francesca Banchetti
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.10.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale di “a) dichiarare che il ricorrente a causa del complesso patologico da cui è affetto sia tale da determinare l'impossibilità al compimento di qualsivoglia attività lavorativa (invalidità pari al 100%) nonché l'impossibilità del ricorrente al compimento degli atti quotidiani della vita ovvero alla autonoma deambulazione sin dalla data della domanda amministrativa;
b) dichiarare che il complesso patologico da cui il ricorrente è affetto sia tale da determinare una riduzione grave dell'autonomia personale, correlata all'età, del ricorrente in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione sin dalla data della domanda amministrativa e senza alcun vincolo
CP_ predeterminato di visita di revisione per le motivazioni esposte in narrativa”, con condanna dell' al pagamento delle spese di lite.
Integrato il contraddittorio, si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata decisa con la presente sentenza contestuale, acquisite note di trattazione scritta.
* * * pagina 1 di 2 L'opposizione non può essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
Gli esiti della CTU sono i seguenti: “Sì indennità di accompagnamento dal 31/05 al 2/11/2024
(periodo CHT). 100% dal 12/2023 a tutt'oggi. No revisione.
Sì Handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 L. 104/92) dalla domanda amministrativa
31/05/2024 per due anni. Sì revisione (con data a discrezione della CMI)”.
La parte ricorrente si duole del fatto che le risultanze della c.t.u. sono errate poiché <la stessa specificazione di una data di revisione, del tutto peggiorativa degli interessi del ricorrente - allorquando veniva rimessa alla valutazione discrezionale della CMI (potendo, la stessa, disporla anche all'indomani dell'emissione del decreto di omologa) – costituisce una manifesta violazione del principio del chiesto e del pronunciato ex art. 112 c.p.c.>>.
Orbene, dette contestazioni sono inammissibili poiché non sorrette da un qualificato interesse del ricorrente, atteso che le indicazioni della CTU (come dedotto dallo stesso ricorrente) sono ultronee rispetto ai quesiti posti dalla scrivente e, dunque, non incidono sul dispositivo.
A ciò può aggiungersi che qualunque statuizione non preclude all' di sottoporre il ricorrente a CP_1
revisione.
Conclusivamente, l'opposizione deve essere rigettata e deve essere dichiarata la sussistenza del requisito sanitario per fruire dell'indennità di accompagnamento dal 31/05 al 2/11/2024 e la condizione di disabilità grave ex art. 3, comma 3, l. 104/1992 sin dalla domanda amministrativa.
L'esito alterno dell'intero giudizio suggerisce l'integrale compensazione delle spese di lite.
Le spese di c.t.u., liquidate con decreto emesso in data odierna, vengono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la sussistenza del requisito sanitario per fruire dell'indennità di accompagnamento dal
31/05 al 2/11/2024 e la condizione di disabilità grave ex art. 3, comma 3, l. 104/1992 sin dalla domanda amministrativa e rigetta nel resto l'opposizione;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
c) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell' . CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 15.1.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza del 15.1.2025 ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 8810/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Russo Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura d'Istituto, avv. Francesca Banchetti
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.10.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale di “a) dichiarare che il ricorrente a causa del complesso patologico da cui è affetto sia tale da determinare l'impossibilità al compimento di qualsivoglia attività lavorativa (invalidità pari al 100%) nonché l'impossibilità del ricorrente al compimento degli atti quotidiani della vita ovvero alla autonoma deambulazione sin dalla data della domanda amministrativa;
b) dichiarare che il complesso patologico da cui il ricorrente è affetto sia tale da determinare una riduzione grave dell'autonomia personale, correlata all'età, del ricorrente in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione sin dalla data della domanda amministrativa e senza alcun vincolo
CP_ predeterminato di visita di revisione per le motivazioni esposte in narrativa”, con condanna dell' al pagamento delle spese di lite.
Integrato il contraddittorio, si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata decisa con la presente sentenza contestuale, acquisite note di trattazione scritta.
* * * pagina 1 di 2 L'opposizione non può essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
Gli esiti della CTU sono i seguenti: “Sì indennità di accompagnamento dal 31/05 al 2/11/2024
(periodo CHT). 100% dal 12/2023 a tutt'oggi. No revisione.
Sì Handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 L. 104/92) dalla domanda amministrativa
31/05/2024 per due anni. Sì revisione (con data a discrezione della CMI)”.
La parte ricorrente si duole del fatto che le risultanze della c.t.u. sono errate poiché <la stessa specificazione di una data di revisione, del tutto peggiorativa degli interessi del ricorrente - allorquando veniva rimessa alla valutazione discrezionale della CMI (potendo, la stessa, disporla anche all'indomani dell'emissione del decreto di omologa) – costituisce una manifesta violazione del principio del chiesto e del pronunciato ex art. 112 c.p.c.>>.
Orbene, dette contestazioni sono inammissibili poiché non sorrette da un qualificato interesse del ricorrente, atteso che le indicazioni della CTU (come dedotto dallo stesso ricorrente) sono ultronee rispetto ai quesiti posti dalla scrivente e, dunque, non incidono sul dispositivo.
A ciò può aggiungersi che qualunque statuizione non preclude all' di sottoporre il ricorrente a CP_1
revisione.
Conclusivamente, l'opposizione deve essere rigettata e deve essere dichiarata la sussistenza del requisito sanitario per fruire dell'indennità di accompagnamento dal 31/05 al 2/11/2024 e la condizione di disabilità grave ex art. 3, comma 3, l. 104/1992 sin dalla domanda amministrativa.
L'esito alterno dell'intero giudizio suggerisce l'integrale compensazione delle spese di lite.
Le spese di c.t.u., liquidate con decreto emesso in data odierna, vengono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la sussistenza del requisito sanitario per fruire dell'indennità di accompagnamento dal
31/05 al 2/11/2024 e la condizione di disabilità grave ex art. 3, comma 3, l. 104/1992 sin dalla domanda amministrativa e rigetta nel resto l'opposizione;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
c) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell' . CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 15.1.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
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