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Sentenza 6 novembre 2023
Sentenza 6 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/11/2023, n. 44572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44572 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AR EH, nato a [...] il [...] AL AR, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/03/2023 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ETTORE PEDICINI, il quale ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
lette le conclusioni dell'Avv. FRANCESCO VERGINE, in difesa di CA RI, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 16/03/2023, il Tribunale di Lecce rigettava le richieste di riesame che erano state presentate, ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., da ME AR e da RI CA avverso il decreto del 15/02/2023 con il quale il G.i.p. del Tribunale di Lecce aveva disposto il sequestro preventivo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 321 cod. proc. pen. e dell'art. 240-bis cod. pen., finalizzato alla confisca di due appartamenti, intestati uno a ME AR (quello ubicato in Lecce, via Estrafallaces, n. 36) e uno RI CA (quello ubicato in Penale Sent. Sez. 2 Num. 44572 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 05/10/2023 Surbo, via Vivaldi, n. 12) ma ritenuti in realtà riconducibili ad AL AR, indagato per i reati di partecipazione a un'associazione mafiosa e usura. 2. Avverso l'indicata ordinanza del 16/03/2023 del Tribunale di Lecce, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, per il tramite dello stesso difensore avv. FR GI, ME AR e RI CA. 3. Il ricorso di ME AR è affidato a quattro motivi. In ordine a tale ricorso, è pervenuto atto di rinuncia, a firma del difensore di ME AR avv. FR GI, munito di procura speciale allegata all'atto di rinuncia, motivato dalla sopravvenuta carenza di interesse per avere il G.u.p. del Tribunale di Lecce, con sentenza del 12/05/2023, disposto la restituzione agli aventi diritto dell'appartamento già sottoposto al sequestro preventivo. 4. Anche il ricorso di RI CA è affidato a quattro motivi. 4.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 240-bis cod. pen., per avere il Tribunale di Lecce dato conto di un elemento, quello della sussistenza del fumus commissi delicti dei reati-spia della confisca "estesa", «del tutto neutro ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti legittimanti il provvedimento di sequestro preventivo, atteso che, da uri lato, il Sig. RI CA, in qualità di terzo interessato, non avrebbe potuto fornire alcuna allegazione difensiva utile nell'ottica del fumus commissi delicti dei reati contestati all'imputato LÌ AR, dall'altro, l'ormai instaurata fase di giudizio nelle forme del rito abbreviato renderebbe del tutto superflua ed ultronea ogni argomentazione relativa all'in sé delle condotte contestate». 4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in rellazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 240-bis cod. pen. e la mancanza della motivazione in ordine alla ritenuta riconducibilità ad LÌ AR dell'appartamento ubicato in Surbo, via Vivaldi, n. 12. Il ricorrente lamenta in particolare che il Tribunale di Lecce: a) nell'affermare che «l'intendimento [di LÌ AR] era di far acquistare formalmente l'appartamento alla AD [cioè all'originaria promissaria acquirente dello stesso], in qualità di prestanome del AR», non si sarebbe adeguatamente confrontato con la tesi difensiva secondo cui, da un lato, il fatto che il AR avesse provveduto a fornire a IA AD il denaro da versare alla promittente venditrice NN TA si giustificava in quanto, poiché tra il AR e la AD vi era una relazione sentimentale, il AR intendeva che la titolarità dell'appartamento fosse della AD e che l'immobile divenisse la dimora familiare e, dall'altro lato, venuta meno la menzionata relazione sentimentale, non potendo la AD procedere all'acquisto, il AR aveva individuato un nuovo acquirente - appunto, il CA - avendo interesse a 2 conservare la possibilità di abitare nell'appartamento quale locatario;
b) avrebbe «omesso di verificare la condotta asseritarnente simulatoria del contratto di locazione» dell'appartamento tra il CA (quale locatore) e il AR (quale locatario), «argomentando sul presupposto che l'aver continuato a vivere nell'appartamento in virtù del predetto contratto [di locazione] fosse sufficiente a rendere il AR il proprietario esclusivo del bene»; c) avrebbe utilizzato argomentazioni «inconferenti e prive di pregio» in ordine alla «dimestichezza [del AR] con la normativa in materia di sequestro e confisca dei patrimoni illeciti»», la quale sarebbe invece smentita dal mancato utilizzo, da parte dello stesso AR, di «particolari cautele»; d) non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla tesi difensiva secondo cui la mancata restituzione, da parte del CA alla AD, dell'importo di C 51.951,00 che quest'ultima aveva versato alla venditrice NN TA si doveva considerare una circostanza «neutra ai fini della riconducibilità dell'immobile al AR, rappresentando, al più, un mero inadempimento di una scrittura privata [quella che era stata conclusa il 5 aprile 2021 tra il CA e la AD] che [...] legittimerebbe la sola AD a richiederne l'esecuzione nelle sedi opportune»; e) avrebbe trascurato quanto era stato dedotto e sarebbe stato dimostrato dalla difesa in ordine alle ragioni che avrebbero indotto il CA all'acquisto dell'appartamento, consistenti nell'intenzione dello stesso CA di proseguire a lavorare nella gestione di abitazioni destinate a Bed and Breakfast, essendosi egli invece indotto a locare l'appartamento al AR sia perché questi vi risiedeva già sia parché il canone di C 350,00 mensili era tale da "coprire" la rata del mutuo di C 318,00 mensili che egli aveva acceso per acquistare l'appartamento. 4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 240-bis cod. pen. in ordine alla ritenuta ragionevolezza temporale tra l'acquisto dell'immobile e la commissione dei reati legittimanti l'ablazione. Il ricorrente lamenta in particolare che il Tribunale di Lecce: a) abbia richiamato Sez. 3, n. 52055 del 03/10/2017, Monterisi, Rv. 272420-01, precedente che, in realtà, non si attaglierebbe al caso in esame nel quale il ricorrente CA, per fare fronte al pagamento delle somme ancora dovute alla venditrice dell'appartamento, aveva acceso un mutuo ipotecario;
b) avrebbe fondato il proprio giudizio in ordine alla ritenuta anticipazione delle condotte criminose del AR rispetto agli anni 2019-2020 nei quali, secondo la contestazione, esse erano state commesse, su di un criterio di mera verosimiglianza «sconosciuto al panorama processual-penalistico»; c) non avrebbe tenuto conto del fatto che le indagini che erano state svolte nell'ambito dei procedimenti cosiddetti Contatto e Offside avrebbero positivamente dimostrato 3 l'estraneità del AR a contesti criminosi nel quinquennio che coincideva con il momento in cui si era manifestata l'intenzione di entrare in possesso dell'appartamento facendo asseritamente ricorso a dei prestanome;
d) abbia richiamato dei precedenti penali del AR che erano relativi a condotte «esauritesi al più nel giugno 2003, ossia dieci anni prima la prima manifestazione di interesse all'operazione di compravendita». 4.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 125 dello stesso codice e dell'art. 240-bis cod. pen. e la mancanza della motivazione in ordine alla ritenuta «sproporzione tra redditi e acquisto dell'immobile». Il ricorrente lamenta al riguardo in particolare che il Tribunale di Lecce: a) abbia ritenuto l'inutilizzabilità della documentazione concernente la società con sede in Romania TIM.ITA s.r.l. per la ragione che il CA, che aveva prodotto tale documentazione, non aveva provveduto alla traduzione formale in italiano del bilancio della menzionata società (essendo stato peraltro prodotto l'atto costitutivo della stessa in lingua italiana); b) nel ritenere - sempre con riferimento alla medesima documentazione - che «si tratterebbe, in ogni caso, di profitti di una società di capitali, cioè di un soggetto giuridico distinto rispetto a AR AR», non avrebbe adeguatamente considerato che «proprio l'analisi del bilancio depositato [...] avrebbe potuto contribuire a determinare la situazione economica del AR»; c) ancora con riferimento alla documentazione relativa a TIM.ITA s.r.I., avrebbe dubitato della qualifica di amministratore unico del AR;
d) con riguardo agli invocati accrediti sul conto corrente del AR, avrebbe illegittimamente onerato il terzo CA di provare la reale esistenza del rapporto sottostante e la sua liceità; e) non avrebbe considerato come il CA avesse evidenziato come il AR avesse ricevuto bonifici, accrediti e rimborsi per C 140.834,64 nel 2014, per C 19.291,19 nel 2015, per €: 4.857,74 nel 2016 (oltre alle mensilità della pensione e a ulteriori C 8.000,00 come rimborso a seguito di un incidente stradale), come la menzionata TIM.ITA s.r.l. avesse chiuso il bilancio al 31 dicembre 2018 con un attivo di C 561.851,21 - i quali erano stati oggetto di dichiarazione all'estero e avrebbero dovuto trovare riscontro nella quantificazione dei redditi di cui il AR poteva disporre - con la conseguente insussistenza di uno squilibrio delle disponibilità lecite del AR rispetto al valore di acquisto dell'appartamento; f) oltre a non avere espunto dal calcolo delle uscite di denaro del 2021 l'importo di C 8.000,00 utilizzato per l'acquisto di un'autovettura (in realtà, peraltro, C 4.000,00, essendo l'indicazione dell'importo di C 8.000,00 frutto di un errore materiale), in quanto tale somma proveniva dai nonni materni, aveva del tutto omesso di motivare sia in ordine alla prova positiva che il CA aveva offerto in ordine alla propria capacità economico-reddituale 4 - in particolare, in ordine al fatto che, per acquistare l'appartamento, egli aveva acceso un mutuo ipotecario, che era in grado di sostenere con i propri redditi - sia in ordine alla riconducibilità, per intero, anziché per la sola somma di C 51.951,00, del bene sequestrato (il quale era stato acquistato per la somma di C 130.000,00) all'iniziativa economica del AR, dovendosi ritenere che «a tutto voler concedere il sequestro preventivo finalizzato alla confisca andrebbe circoscritto alla sola porzione corrispondente alla somma di C 51.951,00, originariamente versata dalla Sig.ra AD ma di fatto messa a disposizione dal AR». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di ME AR è inammissibile. Si deve infatti preliminarmente rilevare che - come si è anticipato nella parte in fatto - è pervenuto atto di rinuncia al ricorso per cassazione proposto da ME AR, a firma dell'avv. FR GI, munito di procura speciale, motivato dalla sopravvenuta carenza di interesse per essere venuta meno la sottoposizione del bene a misura cautelare. Da ciò consegue che il ricorso proposto dal AR deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Tale inammissibilità del ricorso per rinuncia per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto determinata da una causa non imputabile al ricorrente - sicché non si configura un'ipotesi di sua soccombenza, neppure virtuale - comporta che questi non debba essere condannato al pagamento né delle spese del procedimento né di una somma a favore della cassa delle ammende, secondo quanto è ordinariamente previsto, per il caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. (Sez 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549-01; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785-01; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308-01; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2021, Oliverio, Rv. 252910-01). 2. Il ricorso di RI CA. 2.1. Il primo motivo è inammissibile per carenza di interesse. Il Tribunale di Lecce, nel dare atto che, in ordine al fumus commissi delicti dei reati-spia della confisca "estesa", il ricorrente non aveva avanzato contestazioni, si è limitato a rilevare come, in ordine allo stesso fumus, si fosse formato il giudicato cautelare. Poiché, come è stato esattamente osservato con il motivo in esame, il CA, in quanto terzo interessato, si deve ritenere estraneo ai temi di prova strettamente correlati alla colpevolezza dell'imputato per i reati-spia della confisca "estesa" (Sez. 1, n. 19094 del 15/12/2020, dep. 2021, Flauto, Rv. 281362-01), risulta evidente come lo stesso CA non abbia alcun interesse a contestare 5 il rilievo del Tribunale di Lecce in ordine all'intervenuta formazione del giudicato cautelare sul fumus dei medesimi reati-spia. 2.2. Prima di esaminare gli altri tre motivi di ricorso, si deve rammentare che le Sezioni unite della Corte di cassazione anno da tempo chiarito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivaniv, Rv. 239692- 01). Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno anche statuito che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di «violazione di legge» per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 606 dello stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01; successivamente: Sez. 5, n. 8434 del 11/01/2007, Ladiana, Rv. 236255-01; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli, Rv. 242916-01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119-01). 2.3. Il secondo motivo non è consentito. Il Tribunale di Lecce ha ritenuto la riconducibilità all'indagato LÌ AR dell'appartamento sito in Surbo, via Vivaldi, n. 12, e la solo formale intestazione di tale bene al ricorrente RI CA sulla base degli elementi che, dalle risultanze istruttorie - in particolare: dal contenuto delle intercettate conversazioni telefoniche tra Ah AR e IA AD (originaria promissaria acquirente dell'immobile), NN TA (venditrice dell'immobile), RI CA e ME AR (figlio di Ah AR), nonché dalla documentazione acquisita (movimentazioni del conto corrente intestato alla AD, certificato storico di residenza di Ah AR, contratti preliminare e definitivo di acquisto dell'appartamento nonché di locazione dello stesso, da parte del CA, ad Ah AR) - era emerso che: a) il pagamento delle rate per l'acquisto dell'appartamento era stato effettuato da IA AD (con la quale il AR aveva avuto una relazione sentimentale che era terminata già nel 2015), dal novembre del 2014 al dicembre del 2020, per un importo complessivo di € 6 51.951,00, con denaro proveniente dal AR, del quale la AD si doveva quindi ritenere una prestanome;
b) nel 2020, il AR aveva comunicato alla venditrice NN TA che l'appartamento non sarebbe stato più acquistato dalla AD ma da un altro soggetto, indicato dallo stesso AR, al quale questi avrebbe «intestato» l'appartamento («un parente mio che è interessato alla casa, non la pagherà 130, cioè tu i soldi che ti ho dato fino adesso te li tieni, la differenza che c'è, che devi avere sul contratto, questo si fa un mutuo e te la manda e io gliela intesto»); c) nonostante fosse stato previsto che il CA avrebbe corrisposto C 51.951,00 alla vecchia promissaria acquirente IA AD, ciò non risultava essere mai avvenuto, con la conseguenza che tale somma si doveva ritenere essere rimasta definitivamente a carico del AR, il che costituiva - sempre ad avviso del Tribunale di Lecce - «l'ennesima dimostrazione di chi sia, in realtà, l'acquirente effettivo dell'appartamento»; d) il AR aveva trasferito la propria residenza nell'appartamento sin dal 12 ottobre 2017 e aveva continuato a viverci, in virtù di un formale contratto di locazione, anche dopo l'acquisto dell'immobile da parte del CA;
e) nel corso di un'intercettata conversazione telefonica tra LÌ AR e il figlio ME, era lo stesso AL AR a dichiarare di avere acquistato l'abitazione e di esserne, quindi, il proprietario («ho pagato io questa 130», cioè l'importo corrispondente al prezzo di acquisto dell'appartamento); f) il AR, il quale, servendosi della AD, aveva concluso il contratto preliminare di acquisto dell'appartamento, non aveva mai fatto valere i suoi diritti di promissario acquirente nei confronti del CA, oltre a non avere, sempre tramite la AD, come si è già detto, mai recuperato l'importo di C 51.951,00 che aveva sborsato;
g) i rapporti tra il AR e il CA erano risultati strettissimi, tanto che, in una conversazione, quest'ultimo si era rivolto al primo chiamandolo «papà». Sulla base di tali elementi, il Tribunale di Lecce riteneva che il AR fosse stato il «regista» dell'intera operazione di acquisto dell'immobile e ne fosse «il reale ed effettivo proprietario», avendo utilizzato, come semplice prestanome, il CA, così come prima aveva utilizzato la AD. Tale motivazione della riconducibilità all'indagato AR dell'appartamento formalmente intestato al ricorrente, oltre a non evidenziare alcuna erronea applicazione dell'art. 240-bis cod. pen. - peraltro, neppure argomentata dal ricorrente, il quale si limita, in effetti, a una mera enunciazione di tale vizio nella rubrica del motivo - non risulta, in tutta evidenza, né mancante né apparente ma, al contrario, pienamente idonea a rendere comprensibile l'itinerario logico che è stato seguito dal Tribunale di Lecce al fine di ritenere il carattere fittizio dell'intestazione dell'appartamento al CA e la riconduc:ibilità dello stesso bene all'indagato LÌ AR. 7 A fronte di ciò, le doglianze del ricorrente - il quale, peraltro, ha anche omesso di confrontarsi compiutamente con la motivazione dell'ordinanza impugnata (il riferimento è, in particolare, alle intercettate affermazioni di Ah AR «io gliela intesto» e «ho pagato io questa 130») - appaiono attaccare la persuasività della motivazione o sollecitare una differente valutazione del significato probatorio da attribuire ai vari elementi indiziari, il che, come si è visto al punto 2.2., è estraneo alla nozione di «violazione di legge» per la quale soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. 2.4. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Con riguardo alla rilevanza del tempo dell'acquisto del bene rispetto a quello di consumazione di uno dei reati che sono indicati dall'art. 240-bis cod. pen., le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno da tempo chiarito che, poiché la condanna per uno di tali reati comporta la confisca dei beni nella disponibilità del condannato allorché, da un lato, sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e il valore degli stessi beni e, dall'altro, non risulti una credibile giustificazione circa la provenienza di essi, ne consegue che, essendo, perciò, irrilevante il requisito della "pertinenzialità" del bene rispetto al reato per il quale si è proceduto, la confisca dei singoli beni «non è certo esclusa per il fatto che [essi] siano stati acquisiti in data anteriore o successiva al reato per cui si è proceduto», o che il loro valore superi il provento del delitto per cui è intervenuta condanna (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Mntella, Rv. 226490-01. Nello stesso senso, più di recente: Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269657-01). La presunzione di illegittima acquisizione da parte dell'imputato di beni di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata deve essere tuttavia circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano ictu °cui/ estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione (Sez. 2, n. 52626 del 26/10/2018, Grillo, Rv. 274468-01; Sez. 5, n. 21711 del 28/02/2018, Betti, Rv. 272988-01; Sez. 4, n. 35707 del 07/05/2013, D'Ettorre, Rv. 256882-01). La Corte di cassazione ha altresì precisato che il terzo intestatario del bene aggredito è legittimato a contestare, oltre alla fittizietà dell'intestazione, anche la mancanza dei presupposti legali per la confisca, tra cui la ragionevolezza temporale tra acquisto del bene e commissione del reato che legittima l'abiezione (Sez. 1, n. 19094 del 15/12/2020, Flauto, Rv. 281362-01). Rammentati tali prìncipi, il Collegio ritiene che il Tribunale di Lecce ne abbia fatto corretta applicazione. 8 Il Collegio ritiene infatti che, come è stato reputato dal Tribunale di Lecce, un acquisto, con un pagamento diluito nel tempo, effettuato, prima, dal novembre del 2014 fino a tutto il 2020, per il tramite di IA AD (che disponeva materialmente i bonifici, con il denaro che le faceva avere AR AR, in favore della promittente venditrice NN TA) e, poi, una volta concluso il contratto definitivo (il 16 luglio 2021), per il tramite di RI CA (che aveva acceso un mutuo per il pagamento della parte residua del prezzo), non si debba considerare ictu ocull estraneo alle attività illecite (di partecipazione a un'associazione mafiosa e di usura) poste in essere (quelle di usura in modo sistematico) dal AR con riferimento, secondo quanto era stato accertato, al biennio 2019-2020, tenuto anche conto del fatto che, come meglio si dirà esaminando il quarto motivo, lo stesso AR non è mai stato capiente per tutto il tempo del diluito pagamento del prezzo dell'appartamento. A fronte di ciò, le censure del ricorrente finiscono col risolversi in non consentite censure di vizi motivazionali. 2.5. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Nel caso di confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., dall'accertata sproporzione tra guadagni e patrimonio, che spetta alla pubblica accusa provare, scatta una presunzione iuris tantum di illecita accumulazione patrimoniale, che può essere superata dall'interessato, specialmente nel caso di confusione tra risorse di provenienza lecita e illecita, sulla base di specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la legittima provenienza del bene confiscato attingendo al patrimonio legittimamente accumulato (Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019, Novizio, Rv. 277997-04, che, in motivazione, ha sottolineato che l'imputato, in considerazione del principio della cosiddetta "vicinanza della prova", può acquisire o quantomeno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva. In senso analogo: Sez. 4, n. 51331 del 13/09/2018, S., Rv. 274052-01). Nel caso in esame, il Collegio ritiene che il Tribunale di Lecce abbia correttamente reputato che, posta l'accertata sproporzione tra i redditi del AR e il patrimonio dello stesso, con la conseguente sussistenza della menzionata presunzione iuris tantum di illecita accumulazione patrimoniale, il ricorrente non avesse superato tale presunzione sulla base delle necessarie specifiche e verificate allegazioni. Risulta, anzitutto, corretta l'affermazione del Tribunale di Lecce dell'inutilizzabilità della documentazione (in particolare, del bilancio 2018) concernente la società con sede in Romania TIM.ITA s.r.l. in quanto non accompagnata dalla sua traduzione formale. La Corte di cassazione ha infatti ripetutamente chiarito - affermando un principio che il Collegio, condividendolo, 9 intende ribadire - che, nel procedimento di riesame, caratterizzato da tempi assai ravvicinati e da adempimenti il cui mancato rispetto può comportare l'inefficacia della misura, è onere della parte e non del giudice provvedere a che la documentazione prodotta sia redatta in lingua italiana o accompagnata dalla sua traduzione formale (Sez. 1, n. 51847 del 01/10/2015, Milenkovic, Rv. 268543-01; Sez. 5, n. 40909 del 22/10/2010, Arcadi, Rv. 248503-01, specificamente relativa al procedimento di riesame concernente una misura cautelare reale;
Sez. 3, n. 15380 del 03/03/2010, Reznic, Rv. 246607-01). Inoltre - e in ogni caso -, contrariamente a quanto mostra di ritenere il ricorrente, appare corretta l'affermazione del Tribunale di Lecce secondo cui gli eventuali profitti della menzionata società non si potrebbero considerare appartenenti, sic et simpliciter, al socio (ancorché unico) LÌ AR. Parimenti corretta si deve ritenere anche l'affermazione del Tribunale di Lecce secondo cui la presunzione iuris tantum di illecita accumulazione patrimoniale non si poteva reputare essere stata superata dal CA sulla base della mera risultanza dell'accredito al AR di alcuni bonifici con l'indicazione di relative fatture, atteso che la mancata produzione di tali fatture non consentiva di ritenere accertata né l'esistenza delle stesse né, tanto meno, l'esistenza dei rapporti a esse sottostanti, e di conseguenza, la liceità dell'eventuale relativo provento e la sua non derivazione da evasione fiscale, sicché il CA non si poteva ritenere avere superato la predetta presunzione sulla base di allegazioni che, come è necessario, si potessero ritenere sufficientemente specifiche e verificate. Infine, a fronte di una prova anche "diretta" dell'acquisto dell'appartamento con risorse finanziarie del AR, che risultava avere fornito alla AD la somma, mai recuperata, di C 51.951,00, aveva asserito di intendere intestare la casa al nuovo acquirente, risultato poi essere il CA, e aveva affermato di avere pagato integralmente lui la casa («ho pagato io questa 130»): a) da un lato, appare irrilevante che il Tribunale di Lecce non abbia motivato in ordine alle prove che il CA avrebbe asseritamente fornito in ordine alla propria capacità reddituale;
dall'altro lato, risulta logico che lo stesso Tribunale abbia ritenuto di ricondurre per intero (e non per la sola somma di C 51.951,00) il bene sequestrato all'iniziativa economica dello stesso AR, ancorché risultasse l'accensione di un mutuo da parte del CA. 3. Pertanto: il ricorso di RI CA deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende;
il ricorso di ME AR deve essere dichiarato inammissibile. 10
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di CA RI che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso di AR ME. Così deciso il 05/10/2023.
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ETTORE PEDICINI, il quale ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
lette le conclusioni dell'Avv. FRANCESCO VERGINE, in difesa di CA RI, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 16/03/2023, il Tribunale di Lecce rigettava le richieste di riesame che erano state presentate, ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., da ME AR e da RI CA avverso il decreto del 15/02/2023 con il quale il G.i.p. del Tribunale di Lecce aveva disposto il sequestro preventivo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 321 cod. proc. pen. e dell'art. 240-bis cod. pen., finalizzato alla confisca di due appartamenti, intestati uno a ME AR (quello ubicato in Lecce, via Estrafallaces, n. 36) e uno RI CA (quello ubicato in Penale Sent. Sez. 2 Num. 44572 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 05/10/2023 Surbo, via Vivaldi, n. 12) ma ritenuti in realtà riconducibili ad AL AR, indagato per i reati di partecipazione a un'associazione mafiosa e usura. 2. Avverso l'indicata ordinanza del 16/03/2023 del Tribunale di Lecce, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, per il tramite dello stesso difensore avv. FR GI, ME AR e RI CA. 3. Il ricorso di ME AR è affidato a quattro motivi. In ordine a tale ricorso, è pervenuto atto di rinuncia, a firma del difensore di ME AR avv. FR GI, munito di procura speciale allegata all'atto di rinuncia, motivato dalla sopravvenuta carenza di interesse per avere il G.u.p. del Tribunale di Lecce, con sentenza del 12/05/2023, disposto la restituzione agli aventi diritto dell'appartamento già sottoposto al sequestro preventivo. 4. Anche il ricorso di RI CA è affidato a quattro motivi. 4.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 240-bis cod. pen., per avere il Tribunale di Lecce dato conto di un elemento, quello della sussistenza del fumus commissi delicti dei reati-spia della confisca "estesa", «del tutto neutro ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti legittimanti il provvedimento di sequestro preventivo, atteso che, da uri lato, il Sig. RI CA, in qualità di terzo interessato, non avrebbe potuto fornire alcuna allegazione difensiva utile nell'ottica del fumus commissi delicti dei reati contestati all'imputato LÌ AR, dall'altro, l'ormai instaurata fase di giudizio nelle forme del rito abbreviato renderebbe del tutto superflua ed ultronea ogni argomentazione relativa all'in sé delle condotte contestate». 4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in rellazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 240-bis cod. pen. e la mancanza della motivazione in ordine alla ritenuta riconducibilità ad LÌ AR dell'appartamento ubicato in Surbo, via Vivaldi, n. 12. Il ricorrente lamenta in particolare che il Tribunale di Lecce: a) nell'affermare che «l'intendimento [di LÌ AR] era di far acquistare formalmente l'appartamento alla AD [cioè all'originaria promissaria acquirente dello stesso], in qualità di prestanome del AR», non si sarebbe adeguatamente confrontato con la tesi difensiva secondo cui, da un lato, il fatto che il AR avesse provveduto a fornire a IA AD il denaro da versare alla promittente venditrice NN TA si giustificava in quanto, poiché tra il AR e la AD vi era una relazione sentimentale, il AR intendeva che la titolarità dell'appartamento fosse della AD e che l'immobile divenisse la dimora familiare e, dall'altro lato, venuta meno la menzionata relazione sentimentale, non potendo la AD procedere all'acquisto, il AR aveva individuato un nuovo acquirente - appunto, il CA - avendo interesse a 2 conservare la possibilità di abitare nell'appartamento quale locatario;
b) avrebbe «omesso di verificare la condotta asseritarnente simulatoria del contratto di locazione» dell'appartamento tra il CA (quale locatore) e il AR (quale locatario), «argomentando sul presupposto che l'aver continuato a vivere nell'appartamento in virtù del predetto contratto [di locazione] fosse sufficiente a rendere il AR il proprietario esclusivo del bene»; c) avrebbe utilizzato argomentazioni «inconferenti e prive di pregio» in ordine alla «dimestichezza [del AR] con la normativa in materia di sequestro e confisca dei patrimoni illeciti»», la quale sarebbe invece smentita dal mancato utilizzo, da parte dello stesso AR, di «particolari cautele»; d) non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla tesi difensiva secondo cui la mancata restituzione, da parte del CA alla AD, dell'importo di C 51.951,00 che quest'ultima aveva versato alla venditrice NN TA si doveva considerare una circostanza «neutra ai fini della riconducibilità dell'immobile al AR, rappresentando, al più, un mero inadempimento di una scrittura privata [quella che era stata conclusa il 5 aprile 2021 tra il CA e la AD] che [...] legittimerebbe la sola AD a richiederne l'esecuzione nelle sedi opportune»; e) avrebbe trascurato quanto era stato dedotto e sarebbe stato dimostrato dalla difesa in ordine alle ragioni che avrebbero indotto il CA all'acquisto dell'appartamento, consistenti nell'intenzione dello stesso CA di proseguire a lavorare nella gestione di abitazioni destinate a Bed and Breakfast, essendosi egli invece indotto a locare l'appartamento al AR sia perché questi vi risiedeva già sia parché il canone di C 350,00 mensili era tale da "coprire" la rata del mutuo di C 318,00 mensili che egli aveva acceso per acquistare l'appartamento. 4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 240-bis cod. pen. in ordine alla ritenuta ragionevolezza temporale tra l'acquisto dell'immobile e la commissione dei reati legittimanti l'ablazione. Il ricorrente lamenta in particolare che il Tribunale di Lecce: a) abbia richiamato Sez. 3, n. 52055 del 03/10/2017, Monterisi, Rv. 272420-01, precedente che, in realtà, non si attaglierebbe al caso in esame nel quale il ricorrente CA, per fare fronte al pagamento delle somme ancora dovute alla venditrice dell'appartamento, aveva acceso un mutuo ipotecario;
b) avrebbe fondato il proprio giudizio in ordine alla ritenuta anticipazione delle condotte criminose del AR rispetto agli anni 2019-2020 nei quali, secondo la contestazione, esse erano state commesse, su di un criterio di mera verosimiglianza «sconosciuto al panorama processual-penalistico»; c) non avrebbe tenuto conto del fatto che le indagini che erano state svolte nell'ambito dei procedimenti cosiddetti Contatto e Offside avrebbero positivamente dimostrato 3 l'estraneità del AR a contesti criminosi nel quinquennio che coincideva con il momento in cui si era manifestata l'intenzione di entrare in possesso dell'appartamento facendo asseritamente ricorso a dei prestanome;
d) abbia richiamato dei precedenti penali del AR che erano relativi a condotte «esauritesi al più nel giugno 2003, ossia dieci anni prima la prima manifestazione di interesse all'operazione di compravendita». 4.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 125 dello stesso codice e dell'art. 240-bis cod. pen. e la mancanza della motivazione in ordine alla ritenuta «sproporzione tra redditi e acquisto dell'immobile». Il ricorrente lamenta al riguardo in particolare che il Tribunale di Lecce: a) abbia ritenuto l'inutilizzabilità della documentazione concernente la società con sede in Romania TIM.ITA s.r.l. per la ragione che il CA, che aveva prodotto tale documentazione, non aveva provveduto alla traduzione formale in italiano del bilancio della menzionata società (essendo stato peraltro prodotto l'atto costitutivo della stessa in lingua italiana); b) nel ritenere - sempre con riferimento alla medesima documentazione - che «si tratterebbe, in ogni caso, di profitti di una società di capitali, cioè di un soggetto giuridico distinto rispetto a AR AR», non avrebbe adeguatamente considerato che «proprio l'analisi del bilancio depositato [...] avrebbe potuto contribuire a determinare la situazione economica del AR»; c) ancora con riferimento alla documentazione relativa a TIM.ITA s.r.I., avrebbe dubitato della qualifica di amministratore unico del AR;
d) con riguardo agli invocati accrediti sul conto corrente del AR, avrebbe illegittimamente onerato il terzo CA di provare la reale esistenza del rapporto sottostante e la sua liceità; e) non avrebbe considerato come il CA avesse evidenziato come il AR avesse ricevuto bonifici, accrediti e rimborsi per C 140.834,64 nel 2014, per C 19.291,19 nel 2015, per €: 4.857,74 nel 2016 (oltre alle mensilità della pensione e a ulteriori C 8.000,00 come rimborso a seguito di un incidente stradale), come la menzionata TIM.ITA s.r.l. avesse chiuso il bilancio al 31 dicembre 2018 con un attivo di C 561.851,21 - i quali erano stati oggetto di dichiarazione all'estero e avrebbero dovuto trovare riscontro nella quantificazione dei redditi di cui il AR poteva disporre - con la conseguente insussistenza di uno squilibrio delle disponibilità lecite del AR rispetto al valore di acquisto dell'appartamento; f) oltre a non avere espunto dal calcolo delle uscite di denaro del 2021 l'importo di C 8.000,00 utilizzato per l'acquisto di un'autovettura (in realtà, peraltro, C 4.000,00, essendo l'indicazione dell'importo di C 8.000,00 frutto di un errore materiale), in quanto tale somma proveniva dai nonni materni, aveva del tutto omesso di motivare sia in ordine alla prova positiva che il CA aveva offerto in ordine alla propria capacità economico-reddituale 4 - in particolare, in ordine al fatto che, per acquistare l'appartamento, egli aveva acceso un mutuo ipotecario, che era in grado di sostenere con i propri redditi - sia in ordine alla riconducibilità, per intero, anziché per la sola somma di C 51.951,00, del bene sequestrato (il quale era stato acquistato per la somma di C 130.000,00) all'iniziativa economica del AR, dovendosi ritenere che «a tutto voler concedere il sequestro preventivo finalizzato alla confisca andrebbe circoscritto alla sola porzione corrispondente alla somma di C 51.951,00, originariamente versata dalla Sig.ra AD ma di fatto messa a disposizione dal AR». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di ME AR è inammissibile. Si deve infatti preliminarmente rilevare che - come si è anticipato nella parte in fatto - è pervenuto atto di rinuncia al ricorso per cassazione proposto da ME AR, a firma dell'avv. FR GI, munito di procura speciale, motivato dalla sopravvenuta carenza di interesse per essere venuta meno la sottoposizione del bene a misura cautelare. Da ciò consegue che il ricorso proposto dal AR deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Tale inammissibilità del ricorso per rinuncia per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto determinata da una causa non imputabile al ricorrente - sicché non si configura un'ipotesi di sua soccombenza, neppure virtuale - comporta che questi non debba essere condannato al pagamento né delle spese del procedimento né di una somma a favore della cassa delle ammende, secondo quanto è ordinariamente previsto, per il caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. (Sez 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549-01; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785-01; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308-01; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2021, Oliverio, Rv. 252910-01). 2. Il ricorso di RI CA. 2.1. Il primo motivo è inammissibile per carenza di interesse. Il Tribunale di Lecce, nel dare atto che, in ordine al fumus commissi delicti dei reati-spia della confisca "estesa", il ricorrente non aveva avanzato contestazioni, si è limitato a rilevare come, in ordine allo stesso fumus, si fosse formato il giudicato cautelare. Poiché, come è stato esattamente osservato con il motivo in esame, il CA, in quanto terzo interessato, si deve ritenere estraneo ai temi di prova strettamente correlati alla colpevolezza dell'imputato per i reati-spia della confisca "estesa" (Sez. 1, n. 19094 del 15/12/2020, dep. 2021, Flauto, Rv. 281362-01), risulta evidente come lo stesso CA non abbia alcun interesse a contestare 5 il rilievo del Tribunale di Lecce in ordine all'intervenuta formazione del giudicato cautelare sul fumus dei medesimi reati-spia. 2.2. Prima di esaminare gli altri tre motivi di ricorso, si deve rammentare che le Sezioni unite della Corte di cassazione anno da tempo chiarito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivaniv, Rv. 239692- 01). Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno anche statuito che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di «violazione di legge» per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 606 dello stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01; successivamente: Sez. 5, n. 8434 del 11/01/2007, Ladiana, Rv. 236255-01; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli, Rv. 242916-01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119-01). 2.3. Il secondo motivo non è consentito. Il Tribunale di Lecce ha ritenuto la riconducibilità all'indagato LÌ AR dell'appartamento sito in Surbo, via Vivaldi, n. 12, e la solo formale intestazione di tale bene al ricorrente RI CA sulla base degli elementi che, dalle risultanze istruttorie - in particolare: dal contenuto delle intercettate conversazioni telefoniche tra Ah AR e IA AD (originaria promissaria acquirente dell'immobile), NN TA (venditrice dell'immobile), RI CA e ME AR (figlio di Ah AR), nonché dalla documentazione acquisita (movimentazioni del conto corrente intestato alla AD, certificato storico di residenza di Ah AR, contratti preliminare e definitivo di acquisto dell'appartamento nonché di locazione dello stesso, da parte del CA, ad Ah AR) - era emerso che: a) il pagamento delle rate per l'acquisto dell'appartamento era stato effettuato da IA AD (con la quale il AR aveva avuto una relazione sentimentale che era terminata già nel 2015), dal novembre del 2014 al dicembre del 2020, per un importo complessivo di € 6 51.951,00, con denaro proveniente dal AR, del quale la AD si doveva quindi ritenere una prestanome;
b) nel 2020, il AR aveva comunicato alla venditrice NN TA che l'appartamento non sarebbe stato più acquistato dalla AD ma da un altro soggetto, indicato dallo stesso AR, al quale questi avrebbe «intestato» l'appartamento («un parente mio che è interessato alla casa, non la pagherà 130, cioè tu i soldi che ti ho dato fino adesso te li tieni, la differenza che c'è, che devi avere sul contratto, questo si fa un mutuo e te la manda e io gliela intesto»); c) nonostante fosse stato previsto che il CA avrebbe corrisposto C 51.951,00 alla vecchia promissaria acquirente IA AD, ciò non risultava essere mai avvenuto, con la conseguenza che tale somma si doveva ritenere essere rimasta definitivamente a carico del AR, il che costituiva - sempre ad avviso del Tribunale di Lecce - «l'ennesima dimostrazione di chi sia, in realtà, l'acquirente effettivo dell'appartamento»; d) il AR aveva trasferito la propria residenza nell'appartamento sin dal 12 ottobre 2017 e aveva continuato a viverci, in virtù di un formale contratto di locazione, anche dopo l'acquisto dell'immobile da parte del CA;
e) nel corso di un'intercettata conversazione telefonica tra LÌ AR e il figlio ME, era lo stesso AL AR a dichiarare di avere acquistato l'abitazione e di esserne, quindi, il proprietario («ho pagato io questa 130», cioè l'importo corrispondente al prezzo di acquisto dell'appartamento); f) il AR, il quale, servendosi della AD, aveva concluso il contratto preliminare di acquisto dell'appartamento, non aveva mai fatto valere i suoi diritti di promissario acquirente nei confronti del CA, oltre a non avere, sempre tramite la AD, come si è già detto, mai recuperato l'importo di C 51.951,00 che aveva sborsato;
g) i rapporti tra il AR e il CA erano risultati strettissimi, tanto che, in una conversazione, quest'ultimo si era rivolto al primo chiamandolo «papà». Sulla base di tali elementi, il Tribunale di Lecce riteneva che il AR fosse stato il «regista» dell'intera operazione di acquisto dell'immobile e ne fosse «il reale ed effettivo proprietario», avendo utilizzato, come semplice prestanome, il CA, così come prima aveva utilizzato la AD. Tale motivazione della riconducibilità all'indagato AR dell'appartamento formalmente intestato al ricorrente, oltre a non evidenziare alcuna erronea applicazione dell'art. 240-bis cod. pen. - peraltro, neppure argomentata dal ricorrente, il quale si limita, in effetti, a una mera enunciazione di tale vizio nella rubrica del motivo - non risulta, in tutta evidenza, né mancante né apparente ma, al contrario, pienamente idonea a rendere comprensibile l'itinerario logico che è stato seguito dal Tribunale di Lecce al fine di ritenere il carattere fittizio dell'intestazione dell'appartamento al CA e la riconduc:ibilità dello stesso bene all'indagato LÌ AR. 7 A fronte di ciò, le doglianze del ricorrente - il quale, peraltro, ha anche omesso di confrontarsi compiutamente con la motivazione dell'ordinanza impugnata (il riferimento è, in particolare, alle intercettate affermazioni di Ah AR «io gliela intesto» e «ho pagato io questa 130») - appaiono attaccare la persuasività della motivazione o sollecitare una differente valutazione del significato probatorio da attribuire ai vari elementi indiziari, il che, come si è visto al punto 2.2., è estraneo alla nozione di «violazione di legge» per la quale soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. 2.4. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Con riguardo alla rilevanza del tempo dell'acquisto del bene rispetto a quello di consumazione di uno dei reati che sono indicati dall'art. 240-bis cod. pen., le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno da tempo chiarito che, poiché la condanna per uno di tali reati comporta la confisca dei beni nella disponibilità del condannato allorché, da un lato, sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e il valore degli stessi beni e, dall'altro, non risulti una credibile giustificazione circa la provenienza di essi, ne consegue che, essendo, perciò, irrilevante il requisito della "pertinenzialità" del bene rispetto al reato per il quale si è proceduto, la confisca dei singoli beni «non è certo esclusa per il fatto che [essi] siano stati acquisiti in data anteriore o successiva al reato per cui si è proceduto», o che il loro valore superi il provento del delitto per cui è intervenuta condanna (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Mntella, Rv. 226490-01. Nello stesso senso, più di recente: Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269657-01). La presunzione di illegittima acquisizione da parte dell'imputato di beni di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata deve essere tuttavia circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano ictu °cui/ estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione (Sez. 2, n. 52626 del 26/10/2018, Grillo, Rv. 274468-01; Sez. 5, n. 21711 del 28/02/2018, Betti, Rv. 272988-01; Sez. 4, n. 35707 del 07/05/2013, D'Ettorre, Rv. 256882-01). La Corte di cassazione ha altresì precisato che il terzo intestatario del bene aggredito è legittimato a contestare, oltre alla fittizietà dell'intestazione, anche la mancanza dei presupposti legali per la confisca, tra cui la ragionevolezza temporale tra acquisto del bene e commissione del reato che legittima l'abiezione (Sez. 1, n. 19094 del 15/12/2020, Flauto, Rv. 281362-01). Rammentati tali prìncipi, il Collegio ritiene che il Tribunale di Lecce ne abbia fatto corretta applicazione. 8 Il Collegio ritiene infatti che, come è stato reputato dal Tribunale di Lecce, un acquisto, con un pagamento diluito nel tempo, effettuato, prima, dal novembre del 2014 fino a tutto il 2020, per il tramite di IA AD (che disponeva materialmente i bonifici, con il denaro che le faceva avere AR AR, in favore della promittente venditrice NN TA) e, poi, una volta concluso il contratto definitivo (il 16 luglio 2021), per il tramite di RI CA (che aveva acceso un mutuo per il pagamento della parte residua del prezzo), non si debba considerare ictu ocull estraneo alle attività illecite (di partecipazione a un'associazione mafiosa e di usura) poste in essere (quelle di usura in modo sistematico) dal AR con riferimento, secondo quanto era stato accertato, al biennio 2019-2020, tenuto anche conto del fatto che, come meglio si dirà esaminando il quarto motivo, lo stesso AR non è mai stato capiente per tutto il tempo del diluito pagamento del prezzo dell'appartamento. A fronte di ciò, le censure del ricorrente finiscono col risolversi in non consentite censure di vizi motivazionali. 2.5. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Nel caso di confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., dall'accertata sproporzione tra guadagni e patrimonio, che spetta alla pubblica accusa provare, scatta una presunzione iuris tantum di illecita accumulazione patrimoniale, che può essere superata dall'interessato, specialmente nel caso di confusione tra risorse di provenienza lecita e illecita, sulla base di specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la legittima provenienza del bene confiscato attingendo al patrimonio legittimamente accumulato (Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019, Novizio, Rv. 277997-04, che, in motivazione, ha sottolineato che l'imputato, in considerazione del principio della cosiddetta "vicinanza della prova", può acquisire o quantomeno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva. In senso analogo: Sez. 4, n. 51331 del 13/09/2018, S., Rv. 274052-01). Nel caso in esame, il Collegio ritiene che il Tribunale di Lecce abbia correttamente reputato che, posta l'accertata sproporzione tra i redditi del AR e il patrimonio dello stesso, con la conseguente sussistenza della menzionata presunzione iuris tantum di illecita accumulazione patrimoniale, il ricorrente non avesse superato tale presunzione sulla base delle necessarie specifiche e verificate allegazioni. Risulta, anzitutto, corretta l'affermazione del Tribunale di Lecce dell'inutilizzabilità della documentazione (in particolare, del bilancio 2018) concernente la società con sede in Romania TIM.ITA s.r.l. in quanto non accompagnata dalla sua traduzione formale. La Corte di cassazione ha infatti ripetutamente chiarito - affermando un principio che il Collegio, condividendolo, 9 intende ribadire - che, nel procedimento di riesame, caratterizzato da tempi assai ravvicinati e da adempimenti il cui mancato rispetto può comportare l'inefficacia della misura, è onere della parte e non del giudice provvedere a che la documentazione prodotta sia redatta in lingua italiana o accompagnata dalla sua traduzione formale (Sez. 1, n. 51847 del 01/10/2015, Milenkovic, Rv. 268543-01; Sez. 5, n. 40909 del 22/10/2010, Arcadi, Rv. 248503-01, specificamente relativa al procedimento di riesame concernente una misura cautelare reale;
Sez. 3, n. 15380 del 03/03/2010, Reznic, Rv. 246607-01). Inoltre - e in ogni caso -, contrariamente a quanto mostra di ritenere il ricorrente, appare corretta l'affermazione del Tribunale di Lecce secondo cui gli eventuali profitti della menzionata società non si potrebbero considerare appartenenti, sic et simpliciter, al socio (ancorché unico) LÌ AR. Parimenti corretta si deve ritenere anche l'affermazione del Tribunale di Lecce secondo cui la presunzione iuris tantum di illecita accumulazione patrimoniale non si poteva reputare essere stata superata dal CA sulla base della mera risultanza dell'accredito al AR di alcuni bonifici con l'indicazione di relative fatture, atteso che la mancata produzione di tali fatture non consentiva di ritenere accertata né l'esistenza delle stesse né, tanto meno, l'esistenza dei rapporti a esse sottostanti, e di conseguenza, la liceità dell'eventuale relativo provento e la sua non derivazione da evasione fiscale, sicché il CA non si poteva ritenere avere superato la predetta presunzione sulla base di allegazioni che, come è necessario, si potessero ritenere sufficientemente specifiche e verificate. Infine, a fronte di una prova anche "diretta" dell'acquisto dell'appartamento con risorse finanziarie del AR, che risultava avere fornito alla AD la somma, mai recuperata, di C 51.951,00, aveva asserito di intendere intestare la casa al nuovo acquirente, risultato poi essere il CA, e aveva affermato di avere pagato integralmente lui la casa («ho pagato io questa 130»): a) da un lato, appare irrilevante che il Tribunale di Lecce non abbia motivato in ordine alle prove che il CA avrebbe asseritamente fornito in ordine alla propria capacità reddituale;
dall'altro lato, risulta logico che lo stesso Tribunale abbia ritenuto di ricondurre per intero (e non per la sola somma di C 51.951,00) il bene sequestrato all'iniziativa economica dello stesso AR, ancorché risultasse l'accensione di un mutuo da parte del CA. 3. Pertanto: il ricorso di RI CA deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende;
il ricorso di ME AR deve essere dichiarato inammissibile. 10
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di CA RI che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso di AR ME. Così deciso il 05/10/2023.