Cass. pen., sez. I, sentenza 01/10/2015, n. 51847
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Sentenza 1 ottobre 2015

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Nel procedimento di riesame, caratterizzato da tempi assai ravvicinati e da adempimenti il cui mancato rispetto può comportare l'inefficacia della misura, è onere della parte e non del giudice provvedere a che la documentazione prodotta sia redatta in lingua italiana o accompagnata dalla sua traduzione formale. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice dell'appello cautelare di inutilizzabilità della documentazione prodotta dalla difesa, riguardante dichiarazioni rese dalla persona offesa al difensore, redatte in lingua francese e non tradotte).

In tema di decisioni della Corte di cassazione in materia cautelare, qualora il ricorrente sia detenuto all'estero non occorre provvedere all'adempimento previsto dall'art. 94 disp. att. cod. proc. pen..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 01/10/2015, n. 51847
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 51847
    Data del deposito : 1 ottobre 2015

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