Sentenza 1 ottobre 2015
Massime • 2
Nel procedimento di riesame, caratterizzato da tempi assai ravvicinati e da adempimenti il cui mancato rispetto può comportare l'inefficacia della misura, è onere della parte e non del giudice provvedere a che la documentazione prodotta sia redatta in lingua italiana o accompagnata dalla sua traduzione formale. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice dell'appello cautelare di inutilizzabilità della documentazione prodotta dalla difesa, riguardante dichiarazioni rese dalla persona offesa al difensore, redatte in lingua francese e non tradotte).
In tema di decisioni della Corte di cassazione in materia cautelare, qualora il ricorrente sia detenuto all'estero non occorre provvedere all'adempimento previsto dall'art. 94 disp. att. cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/10/2015, n. 51847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51847 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2015 |
Testo completo
5 1 8 47 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 01/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Rel. Consigliere - N. 2584/2015 MASSIMO VECCHIODott. - Presidente SENTENZA - Dott. ALDO CAVALLO REGISTRO GENERALE- Consigliere - FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO Dott. N. 28470/2015 MARGHERITA CASSANO Dott. - Consigliere - Dott. RAFFAELLO MAGI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VI LU N. IL 09/09/1980 avverso l'ordinanza n. 685/2015 TRIB. LIBERTA' di ROMA, del 08/05/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lene/sentite le conclusioni del PG Dott. Francesco Mouro laconiello, il quale te cmento di dicturore inammissibile & wiress;
ли Udit i difensor Avv.; to antonio Guphatte;
qu RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Roma, con ordinanza deliberata l'8 maggio 2015, rigettava l'appello proposto da UK IC avverso il provvedimento del G.i.p. della sede, reiettivo della richiesta di revoca o sostituzione con altra meno afflittiva, della misura cautelare della custodia in carcere, disposta nei suoi confronti siccome raggiunto da gravi indizi di colpevolezza relativamente ai reati di tentato omicidio in danno della propria moglie IC IA alias IC CA, commesso, secondo il capo d'imputazione provvisorio, il 26 settembre 2013 in Roma;
di detenzione e porto illegali di arma da fuoco;
di matrattamenti in famiglia e di lesioni aggravate (fatto commesso l'8 febbraio 2013 sempre in danno della IC).
1.1 Il Tribunale, motivava il rigetto dell'impugnazione, osservando: che gli elementi nuovi addotti dalla difesa dell'indagato - ovvero, in rito, (a) la circostanza che l'indagato dal dicembre 2014 era detenuto in Francia, in quanto raggiunto da mandato di arresto europeo emesso nell'ambito del presente procedimento, con conseguente nullità della notifica del provvedimento di rigetto in quanto eseguita presso il difensore;
nel merito (b) la circostanza che la persona offesa aveva reso (ad un avvocato francese) spontanee dichiarazioni che scagionavano il marito - non erano inidonei ad incrinare il quadro di gravità indiziaria esistente a carico dell'appellante ovvero a far ritenere attenuante le esigenze cautelari poste a base dell'adozione della misura cautelare.
1.2 Più specificamente i giudici di appello osservano: quanto alla dedotta nullità della notifica al difensore del provvedimento di rigetto deliberato dal G.i.p., che l'asserita irregolare modalità di notifica dello سر stesso non aveva determinato alcuna nullità sostanziale del provvedimento in questione, ma semmai, a tutto concedere, il mancato decorso nei confronti dell'indagato dei termini d'impugnazione; -quanto alla ritenuta persistente gravità del quadro indiziario raccolto a carico dell'appellante - integrato dalle informazioni rese alla polizia giudiziaria da OV Nesa, dalla minore IC CL, figlia dell'indagato (la quale aveva riferito di aver appreso dalla madre, durante un colloquio durante la sua detenzione per furto, che a esplodere il colpo di pistola che l'aveva ferita al collo era stato il marito, odierno indagato) e dalla minore IC NA, cugina di CL, anch'essa detenuta per furto, che aveva raccolto le confidenze della cugina;
l'accertata irreperibilità dell'indagato, dopo i fatti di cui è processo l'inutilizzabilità ex art. 109 cod. proc. pen. della dichiarazione resa dalla persona offesa ad un avvocato francese, trattandosi di una dichiarazione redatta in lingua francese, laddove gli atti del processo devono essere compiuti in lingua italiana;
ferma restando, comunque, l'inattendibilità delle dichiarazioni della IC 2 ofe che sin dall'inizio aveva tenuto un comportamento per nulla collaborativo, e la complessiva tenuta del quadro indiziario, attesa l'acquisizione di numerosi elementi di riscontro alle dichiarazioni accusatorie provenienti da IC CL, specie per quel che attiene la descrizione del carattere violento dell'imputato e l'individuazione di una plausibile causale della sua condotta (il disappunto del IC per l'allontanamento da casa della figlia minorenne, scappata con il proprio fidanzato e l'irritazione dello stesso per tale evento anche nei confronti della moglie, ritenuta colpevole di non aver adeguatamente contrastato il rapporto della figlia con il proprio fidanzato italiano); →quanto alle esigenze cautelari, che le stesse dovevano ritenersi ancora persistenti, sia sotto il profilo del pericolo di inquinamento probatorio, tenuto conto delle dichiarazioni compiacenti rese dalla persona offesa;
sia sotto il profilo del pericolo di fuga dell'indagato, in quanto lo stesso era persona senza stabile dimora e radicamento sul territorio e si era inoltre reso latitante per diversi mesi;
laddove il sopravvenuto stato di detenzione anche per altra causa, per consolidata giurisprudenza, non faceva venir meno l'attualità del pericolo di recidiva, quale desumibile dalle ripetute condotte vessatorie poste in essere ai danni dei familiari, culminate nell'episodio del tentato omicidio, nonché dalla dimostrata capacità di reperire armi da fuoco, non potendo escludersi che il diverso titolo di detenzione possa venir meno in futuro per le più svariate ragioni. Ма 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato deducendone l'illegittimità: 1) per violazione dell'art. 310 cod. proc. pen., a ragione della mancata ovvero erronea interpretazione degli elementi di fatto addotti a sostegno dell'istanza rigettata e per vizio di motivazione (contraddittorietà); 2) per violazione del principio di adeguatezza, proporzionalità e gradualità posto alla base del sistema delle misure cautelari, nonché per carenza di motivazione sul punto.
2.1 In particolare, con il primo motivo d'impugnazione, nel premettere che il quadro indiziario a carico del ricorrente è costituito essenzialmente da sommarie informazioni rese da soggetti diversi dalla persona offesa, che avevano appreso de relato, le circostanze poste a base dell'imputazione cautelare e che relativamente all'addebito relativo alle lesioni personali la IC, persona offesa, aveva ritrattato le dichiarazioni accusatorie nei confronti del marito rese alla polizia giudiziaria in occasione del suo ricovero presso il Policlinico Casilino, si fa rilevare in ricorso, che per ragioni incomprensibili i giudici di appello, invece di sottoporre ad attenta analisi le dichiarazioni rese direttamente dalla persona offesa, le hanno sostanzialmente ignorate, privilegiando le dichiarazioni de relato rese da terzi;
decisione ritenuta incongrua, anche perché, a ragione dello stato 3 stato detentivo dell'indagato e della sua impossibilità di avere attualmente contatti con la persona offesa, deve escludersi che il comportamento della IC (preteso atteggiamento reticente ed intervenuta ritrattazione) sarebbe scaturito dallo stato di terrore nel quale la donna si assume verserebbe.
2.2 Ulteriore profilo di criticità della decisione impugnata viene individuato nella ritenuta inutilizzabilità dell'esame della IC in sede di investigazioni difensive, sostenendo il ricorrente che l'art. 109 cod. proc. pen. si riferisce agli atti processuali dell'autorità giudiziaria ma non anche agli atti difensivi, passibili di traduzione se redatti in lingua straniera.
2.3 Anche l'affermazione di assoluta necessarietà dell'applicazione della misura cautelare estrema, infine, deve ritenersi, secondo il ricorrente, incongrua e immotivata, segnalando quali profili di criticità della decisione impugnata, la già evidenziata ennesima ritrattazione della persona offesa;
l'incomprensibile riferimento ad un comportamento non collaborativo dell'indagato, attualmente detenuto in Francia;
l'immotivata svalutazione del principio secondo cui, in applicazione del favor libertatis, la misura cautelare estrema va applicata solo quando non risultino adeguate o possibili delle misure differenti, ipotesi certamente non sussistente nel caso in esame in cui le esigenze cautelari risultano scemate a seguito di fatti sopravvenuti. CONSIDERATO IN DIRITTO رسد 1. L'impugnazione proposta nell'interesse di UK IC è basata su motivi infondati.
1.1 Infondata ed al limiti dell'ammissibilità si rivela, anzitutto, la preliminare censura del ricorrente con la quale si prospetta l'omessa o inadeguata considerazione delle ragioni di attenuazione della gravità del quadro indiziario raccolto a carico dell'indagato.
1.2 Nessun profilo di illegittimità è infatti ravvisabile nel provvedimento impugnato, nella parte in cui ha escluso che le dichiarazioni in lingua francese della persona offesa, prodotte dalla difesa siano idonee ad inficiare la gravità della piattaforma indiziaria, solo sommariamente illustrata in questa sede al paragrafo 1.1, la quale, sia detto per completezza di esposizione, non ha formato oggetto di specifica confutazione da parte della difesa dell'indagato, limitatasi, in ricorso, ad evidenziare il carattere de relato delle dichiarazioni accusatorie di CL ed NA IC, rispettivamente figlia e nipote dell'indagato, senza considerare, per altro, che per consolidata giurisprudenza di legittimità, «Le dichiarazioni accusatorie "de relato" sono idonee ad integrare il quadro gravemente indiziario richiesto dall'art. 273 cod. proc. pen. per l'applicazione 4 der delle misure cautelari personali ancorché non siano suffragate da riscontri individualizzanti, dovendosi ritenere sufficiente, a tal fine, la sussistenza di riscontri oggettivi anche non riferibili alla persona dell'indagato, dai quali risulti confermata la credibilità intrinseca del dichiarante in riferimento all'episodio o agli episodi delittuosi in cui l'indagato è coinvolto» (in termini, Sez. 2, n. 2563 del 10/05/2000, Tripodi, Rv. 216681).
1.2.1 Il rilievo difensivo l'unico sviluppato in ricorso diretto a confutare specificamente la valutazione di persistente gravità del quadro indiziario - secondo cui i giudici di appello avrebbero errato nel ritenere inutilizzabili le dichiarazioni in lingua francese della persona offesa, che dimostrerebbero l'estraneità del ricorrente al ferimento della IC, è infatti privo di fondamento, risultando la decisione dei giudici dell'appello, sul punto, del tutto legittima e condivisibile. In proposito va infatti osservato che la giurisprudenza di legittimità ha formulato, da tempo, il condivisibile principio, più volte ribadito, secondo cui nel procedimento di riesame, caratterizzato da tempi assai ravvicinati e da adempimenti il cui mancato rispetto può comportare l'inefficacia della misura, è onere della parte e non del giudice provvedere a che la documentazione prodotta sia redatta in lingua italiana o accompagnata dalla sua traduzione formale (in termini, ex multis, Sez. 5, n. 40909 del 22/10/2010 - dep. 18/11/2010, Arcadi, Rv. 248503; Sez. 3, n. 15380 del 03/03/2010, Reznic Radu, Rv. 246607). Il Collegio riafferma il principio in parola, intendendo dare continuità al relativo orientamento giurisprudenziale. رسد A tale considerazione si aggiunge, per altro, l'ulteriore rilievo che, anche a voler prescindere dal pur decisivo profilo dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni in lingua francese della persona offesa, i giudici dell'appello cautelare, hanno comunque svalutato con plausibile valutazione, la rilevanza delle dichiarazioni della IC che asseritamente scagionerebbero l'indagato, a ragione "dell'atteggiamento assolutamente omertoso" assunto dalla persona offesa "sin dal primo momento", ritenuto spiegabile in considerazione dello "stato di terrore e di prostrazione" nel quale la donna viveva unitamente ai figli e del quale ha fornito compiuta ed attendibile descrizione la figlia del ricorrente. Valutazione questa che non può fondatamente ritenersi incongrua solo in ragione dello stato di detenzione attuale dell'indagato, ricollegandosi essa, come già precisato, allo stato di terrore e di prostrazione originato dalla pregressa e reiterata condotta violenta del IC, quale desumibile dalle informazioni rese dalla figlia nonché dalla teste qualificata IE Corbo, educatrice del carcere minorile in cui CL IC è stata reclusa, oggetto di un'aggrassione ancorché verbale da parte dell'indagato. Plech 5 1.3 Infondata ed ai limiti dell'ammissibilità deve ritenersi, altresì, anche l'ulteriore censura sviluppata in ricorso, con la quale si contesta l'adeguatezza della massima misura applicata, criticando in particolare la difesa dell'indagato il riferimento operato nella motivazione dell'ordinanza impugnata al comportamento non collaborativo del IC.
1.3.1 A prescindere dalla dubbia congruità e chiarezza del riferimento contenuto nel provvedimento impugnato ad un atteggiamento poco collaborativo dell'indagato notazione da ricondursi per altro, verosimilmente, al dato fattuale, comunque incontestato, che l'indagato, presente nella propria abitazione al momento del fatto, se n'era allontanato subito dopo il ferimento della moglie, rendendosi irreperibile - occorre considerare, in ogni caso, che il Tribunale è pervenuto alla conclusione che difettavano ulteriori, nuove e specifiche circostanze di fatto idonee a sorreggere il giudizio di ridotta pericolosità sociale dell'imputato, sviluppando una motivazione logica e adeguatamente argomentata, che non si esaurisce soltanto nell'apprezzamento della pregressa latitanza in riferimento all'esistenza di un pericolo di fuga, collegato anche alla condizione dell'indagato di soggetto senza stabile dimora e radicamento sul territorio, ma valorizza, altresì, l'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato, quale desumibile dalla pregresse e gravi condotte vessatorie compiute ai danni dei familiari e dalla dimostrata capacità di reperire armi da fuoco, precisando, conformemente a consolidata giurisprudenza, che lo stato di detenzione per altra causa, non è di per sé in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari, ed in particolare di quella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta criminosa (in tal senso, Sez. 1, n. 48881 del 02/10/2013, Barranca, Rv. 258066).
2.6 In conclusione il ricorso, infondato in ogni sua prospettazione, va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non essendo il ricorrente attualmente ristretto in istituto penitenziario dello Stato non occorre provvedere all'adempimento di cui all'art. 94 disp. att..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2015. Il consigliere estensore Il presidente Deck Comely SEPOSITAT aniver Vecchio IN CANCELLERIA - 5 DIC 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA