Sentenza 22 ottobre 2010
Massime • 1
Nel procedimento di riesame (nella specie, relativo a misura cautelare reale), è onere della parte provvedere a che la documentazione prodotta sia redatta in lingua italiana o accompagnata dalla sua traduzione formale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/10/2010, n. 40909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40909 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2010 |
Testo completo
40909 / 10 Ас
S
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 22/10/2010 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Presidente - SENTENZA Dott. ANDREA COLONNESE 1549- Consigliere N. 15hP Dott. ARTURO CARROZZA
-
REGISTRO GENERALE
- Consigliere - Dott. PAOLO OLDI N. 28114/2010
Dott. MARIA VESSICHELLI
- Rel. Consigliere -
Dott. CARLO ZAZA
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) RC NI N. IL 04/02/1982
avverso l'ordinanza n. 61/2010 TRIB. LIBERTA' di MESSINA, del
08/04/2010
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. G. Galat : rigettoгідено
Udit i difensor Avv.;
Propone ricorso per cassazione RC IO avverso la ordinanza del Tribunale del riesame di Messina in data 8 aprile 2010 con la quale è stata confermato, ex art. 324 cpp, il decreto di convalida di sequestro probatorio emesso dal PM in relazione a materiale commercializzato presso il punto vendita della soc. Arcapel srl.
Si trattava, secondo quanto accreditato dal Tribunale, di oggetti ritenuti pertinenti ai reati ex artt. 473, 474 e 648 cp, in quanto in parte mancanti dei marchi CEE e delle relative certificazioni di conformità ed inoltre riproducenti le caratteristiche estetiche dell'apparecchio denominato Iphone della società Apple.
Deduce
1-2) la inosservanza di legge (art. 324 comma 5 cpp) e il vizio di motivazione nella forma della motivazione apparente. I giudici del riesame avrebbero omesso del tutto di motivare sul secondo motivo di riesame. In questo si era segnalato come il ricorrente, RC IO, si fosse visto notificare il provvedimento impugnato nel quale esso figurava come indagato senza che la sua qualifica comportasse la più lontana possibilità di compromissione nella attività della soc. Arcapel. Infatti egli rivestiva la qualifica di direttore commerciale mentre il legale rappresentante era RC IC;
3) il vizio di motivazione sul primo motivo di riesame. In esso la difesa aveva evidenziato la assenza, nel provvedimento di convalida, della indicazione minima delle ragioni giustificatrici del sequestro. Il Tribunale si era limitato a richiamare il provvedimento del PM con motivazione, quindi, assolutamente mancante;
4) la violazione dell'art. 242 cpp e il totale vizio di motivazione. La difesa aveva prodotto della documentazione contabile e commerciale che il
Tribunale aveva ritenuto inammissibile perché in lingua straniera. La norma codicistica citata impone invece al giudice di ordinare la traduzione degli atti in lingua stranera che la difesa produca. Si trattava comunque di bolle di fatture di acquisto facilmente comprensibili a prescindere da qualsiasi traduzione.
Ad ogni buon conto il Tribunale non avrebbe potuto esimersi dal valutare quantomeno la parte di documentazione che era stata prodotta in lingua italiana.
Il ricorso è fondato.
Invero i primi due motivi, sopra esposti cumulativamente, sono inammissibili. Infatti I a difesa I amenta il vizio della totale a ssenza di motivazione su u na questione che, pur sottoposta al giudice del riesame, si presentava già in quella sede come manifestamente infondata e quindi inammissibile. Con la conseguenza che l'omessa motivazione sul punto non può certamente essere censurata, cadendo su un elemento ininfluente ai fini del decidere.
Infatti per l'adozione del sequestro probatorio non è necessario che sussistano indizi di colpevolezza nei confronti di un soggetto, in quanto, trattandosi di un mezzo di ricerca della prova, è sufficiente che esistano elementi tali da far configurare l'esistenza di un reato e la sussistenza di una relazione necessaria fra la cosa oggetto del sequestro ed il reato stesso (Rv. 224882). Non è dunque quella del reisame avverso provvedimento di sequestro, la sede per far valere considerazioni e censure riguardanti la gravità indiziaria.
Il terzo motivo è invece fondato.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di convalida di sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria, (Sez. 2, Sentenza n.
39382 del 08/10/2008 Cc. (dep. 21/10/2008) Rv. 241881 ), adempie l'obbligo di motivazione il PM che, nel suo provvedimento, dia conto dei presupposti del vincolo e, quindi, della configurabilità del reato, con specificazione della relativa ipotesi normativa. In tal modo, il diritto di difesa è garantito dalla consegna del verbale di sequestro e, comunque, dalla notifica del provvedimento del PM e dal successivo deposito ex art. 324 comma sesto cod.proc.pen. In via di principio, nella motivazione di tale condivisibile sentenza, si rileva - in conformità a un consolidato orientamento di questa S.C. che, in tema di convalida di sequestro probatorio eseguito dalla Polizia giudiziaria, adempie l'obbligo di motivazione il P.M. che, nel suo provvedimento, dia conto nei modi anzidetti dei presupposti del vincolo . Poiché, peraltro, nella fase delle indagini preliminari, l'organo dell'accusa non è tenuto a formulare l'imputazione, è sufficiente che il fatto per il quale si procede possa essere individuato anche attraverso gli atti redatti dalla Polizia giudiziaria, cui il provvedimento faccia riferimento. In tal caso, invero, non si realizza lesione del diritto di difesa, che è garantito dalla consegna del verbale di sequestro e, comunque, dalla notifica del provvedimento del P.M. e dal successivo deposito ex art. 324 c.p.p., comma sesto (Cass. pen., Sez. 5^, 17/02/2004, n. 12229; conf. Cass. pen., Sez. 6^, 27/04/2004, n. 28051).
Nella specie, tuttavia, l'esame congiunto del decreto di convalida e del presupposto verbale di sequestro - che questa Corte può e deve effettuare al solo fine di verificare che abbia fondamento l'affermazione del Tribunale del riesame circa il rispetto del dovere di compiuta motivazione del provvedimento impositivo del vincolo- rende evidente che il Tribunale si è limitato ad una acritico richiamo del contenuto dei verbali di sequestro della PG (peraltro nemmeno espressamente recepito nel decreto del PM) ma non ha chiarito affatto, in favore della parte, quale o quali fossero le concrete ipotesi di reato in relazione alle quali i beni sottoposti a vincolo cautelare dovessero ritenersi sottratti alla sua libera disponibilità.
Infatti, il decreto di convalida di sequestro è stato adottato in forma onnicomprensiva riguardo ad una pluralità di distinti sequestri operati, a carico di più soggetti ed in diverse date.
Ne consegue che I a indic azione in tale dec reto di p iù ar ticoli di legge e il riferimento da parte del Tribunale del riesame a diverse fattispecie di potenziale rilevanza penale (assenza dei marchi CEE, riproduzione di apparecchi Iphone. etc) desunte dai verbali di PG, danno luogo complessivamente ad una motivazione solo apparente in quanto non assicurano al ricorrente la comprensibilità del rapporto pertinenziale tra gli oggetti ad esso sequestrati e le ipotesi di legge che gli si contestano essere state violate.
E' appena il caso di rilevare che il riferimento alla ipotesi di concorso personale ex art. 110 cp non sembra nemmeno preso in considerazione e tantomeno valorizzato ai fini della motivazione del provvedimento impugnato. La motivazione sul punto dovrà dunque essere ripetuta con percorso argomentativo diverso da quello adottato.
Il terzo motivo è invece infondato e per taluni profili lambisce la inammissibilità per genericità.
La giurisprudenza di questa Corte, riferita alla speciale procedura del riesame, ha formulato il condivisibile principio secondo cui nel procedimento di riesame, caratterizzato da tempi assai ravvicinati e da adempimenti il cui mancato rispetto può comportare l'inefficacia della misura, è onere della parte e non del giudice provvedere a che la documentazione prodotta sia redatta in lingua italiana o accompagnata dalla sua traduzione formale (Rv. 246607).
Secondariamente va anche rilevato che la parte lamenta la suddetta (e non apprezzabile) violazione di legge ma non specifica le ragioni in fatto che renderebbero la omissione del Tribunale produttiva di lesione per i diritti di assistenza difensiva dell'indagato.
Il ricorrente, cioè, lamenta in termini generali e astratti la mancata traduzione della documentazione ad opera del Tribunale ma non consente a questa Corte, per la genericità con cui formula la doglianza, di apprezzare la eventuale consistenza e rilevanza della documentazione a suo tempo prodotta ma non tradotta al pari di quella prodotta direttamente ma in lingua italiana: non '
consente, in altri termini, di effettuare la prova di resistenza della motivazione anche nella eventualità della sussistenza del vizio procedurale denunciato. Si v erte du nque an che in u na situazione di m ancata o sservanza dei c riteri previsti dall'art. 581 cpp per la valida proposizione del motivo di ricorso.
PQM
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di Messina per nuova valutazione.
Roma 22 ottobre 2010
Man Vu el il Presidente il Cons. est.
Англи Свили
Depositata in Cancelleria Roma, li 18 NOV. 2010 Funzionario Gindiziario Carmela LANZUISB
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