Sentenza 1 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/02/2001, n. 1421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1421 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2001 |
Testo completo
0 142 0 1 AULA "B" CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 CANCELLERIA 1 1 FEB 2001 IL CANCELLIERE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CG408371 R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 21120/98 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Guglielmo Sciarelli Presidente Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. 3044 Cron. Rep. Dott. Pietro Cuoco Consigliere Ud. 23 no- Dott. Natale Capitanio Consigliere vembre 2000 Dott. Corrado Guglielmucci Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S. Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, elettiva- mente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, Avvocatura Cen- trale dell'Istituto, presso gli avv.ti Vincenzo Morielli, Antonio To- daro, Luigi Cantarini, Patrizia Tadris, che lo rappresentano e difen- dono giusta delega in atti;
ricorrente - 4838
contro
LL GI;
- intimato Л avverso la sentenza n. 297/97, decisa il 24 settembre 1997 e pub- blicata il 3 dicembre 1997, resa dal Tribunale di Bologna nel pro- cedimento n. 7041/96 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 novembre 2000 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito l'avv. Vincenzo Morielli per l'I.N.P.S.; udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio Sepe, ha concluso per l'accoglimento del ri- corso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 9 giugno 1994, LL GI conveniva in giudizio l'I.N.P.S. al fine di ottenere il pagamento della somma di lire 3.744.063 oltre accessori, quale intervento del Fondo di garanzia di cui alla legge 29 maggio 1982 n. 297 in favore dei di- pendenti di datore di lavoro insolvente. Il Pretore di Bologna, con sentenza n. 838/95 in data 21 settem- bre - 23 novembre 1995, accoglieva la domanda. Interponeva appello l'I.N.P.S. e in esito il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 297/97 emessa in data 24 settembre - 3 dicembre 1997, respingeva il gravame e così, per quanto rileva in questa sede, motivava la decisione. Osservava che la pretesa dell'Istituto di decurtare la somma astrattamente spettante in base alla richiamata normativa, per ef- fetto dei pagamenti parziali ottenuti dalla procedura fallimentare non era accettabile poiché il creditore ben può, ai sensi 2 dell'art. 1193 cc, imputare il pagamento tra più debiti scaduti a quello meno garantito. Avverso la sentenza, non notificata, propone ricorso per cassazio- ne l'I.N.P.S. con atto notificato in data 30 novembre 1998; deduce a sostegno un solo motivo. LL GI è rimasto intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo si denuncia, con riferimento ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1193 cc, 111 legge fallimentare, 2751 bis e 2782 cc. Si osserva che l'imputazione di cui all'art. 1123 cc opera solo in assenza di altre regole mentre nel caso in esame si deve applicare l'art. 111 della legge fallimentare, il quale prevede il pagamento dei crediti ammessi secondo l'ordine dei privilegi;
pertanto, poi- ché tutti i crediti per retribuzioni sono collocati nello stesso piano e assistiti, ai sensi dell'art. 2751 bis c.c., da privilegio nel medesimo grado, deve trovare applicazione nel caso concreto l'art. 2782 c.c., il quale, in caso di insufficienza delle somme indicate nel piano di riparto a soddisfare integralmente i crediti vantati, prevede il soddisfacimento dei crediti posti al medesimo grado di privilegio in proporzione del rispettivo importo. In conclusione - secondo il ricorrente - l'acconto riscosso dalla lavoratrice avrebbe dovuto essere imputato a tutte le retribuzioni arretrate ed a carico dell'INPS avrebbero dovuto essere poste 3 Л quelle retribuzioni previste dall'art. 2 D. Lgs n. 80/1992, de- tratto pro quota l'importo già percepito come acconto sulle retri- buzioni stesse. Il ricorrente ricorda, infine, la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale i criteri di imputazione di cui agli artt. 1193 e 1194 c.c. si applicano soltanto ai pagamenti eseguiti volontaria- mente e non a quelli coattivi che hanno luogo in sede esecutiva o fallimentare. Il ricorso è fondato. È invero esatto il rilievo svolto dall'Istituto ricorrente nel senso che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, le regole sulla imputazione dei pagamenti dettate all'art. 1193 C.C. si applicano soltanto ai pagamenti eseguiti volontariamente, non già a quelli coattivi che hanno luogo in sede esecutiva e fal- limentare (Cass. n. 2646/1962, n. 688/1976, n. 11014/1991). Sulla specifica questione ora sottoposta al vaglio del Collegio già si è pronunciata la Sezione Lavoro di questa Corte Suprema con la sentenza 21 febbraio 1997, n. 1586, ove si osserva che l'art. 111 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare) prevede che il pagamento dei crediti ammessi con prelazione avvenga "secondo 1^, n. 2), cioè secondol'ordine assegnato dalla legge" (comma l'ordine dei privilegi. Invero l'art. 2751 bis cod. civ. attribuisce privilegio generale sui mobili, tra l'altro, ai crediti relativi alle retribuzioni do- 4 1 vute ai prestatori di lavoro subordinato: poiché la legge non differenzia i crediti a seconda della data di maturazione, deve ritenersi che i medesimi sono collocati sullo stesso piano e sono tutti ugualmente garantiti. L'art. 2782, 1^ CO., C.C. stabilisce che "i crediti ugualmente privilegiati concorrono tra loro in proporzione del rispettivo importo". Si deve, dunque, concludere che la percentuale in base alla qua- le sono stati pagati i crediti del LL da parte della Curate- la ha inciso proporzionalmente su tutti i detti crediti, ivi com- presi quelli cui si riferivano le somme poste a carico del Fondo di Garanzia, ai sensi dell'art. 2 D. Lgs. n. 80 del 1992; di con- seguenza, il Fondo stesso aveva diritto di detrarre dalle somme da lui dovute quella percentuale sulle medesime somme già pagato dal- l'attivo fallimentare. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata e la causa rinviata ad altro giudice in grado di appello, che si designa come in dispositivo. Detto giudice provvederà ad accertare la somma che va effettiva- mente posta a carico del Fondo di Garanzia, uniformandosi al prin- cipio di diritto che di seguito si enuncia negli stessi termini della massima ufficiale estratta dalla sentenza 21 febbraio 1997, n. 1586: "nel caso di fallimento del datore di lavoro, ove le somme in- 5 dicate nel piano di riparto siano insufficienti a soddisfare inte- gralmente i crediti vantati dal lavoratore, le stesse devono es- sere imputate - a norma del combinato disposto degli art. privilegio generale sui mobili,2751 bis C.C. (che attribuisce fra l'altro, ai crediti concernenti le retribuzioni dovute al prestatore di lavoro subordinato senza distinguere i crediti a seconda della data di maturazione), 2782 comma 1 C. C. (a norma del quale i crediti ugualmente privilegiati concorrono tra loro in proporzione del rispettivo importo) e 111 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (che stabilisce che il pagamento dei cre- diti ammessi con prelazione deve avvenire secondo l'ordine asse- gnato dalla legge) - alla soddisfazione pro quota di tutti crediti retributivi del prestatore di lavoro, non rilevando la data di maturazione degli stessi;
ne consegue che, nel caso di intervento del Fondo di garanzia ai sensi del d.lg. 27 gen- naio 1992 n. 80, deve tenersi conto, ai fini della determinazione dell'ammontare che il Fondo stesso è tenutodelle somme a corrispondere, degli importi ricevuti dal prestatore di la- voro in sede di riparto del passivo ed imputabile alle voci coperte dall'intervento del Fondo anche nell'ipotesi in cui vi siano altri crediti del prestatore, maturati precedentemente, e non coperti integralmente in sede di riparto del passivo". Lo stesso giudice deciderà anche in ordine alle spese del giudi- zio dell'intero processo. 6 Л
P.Q.M.
La Corte Accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Bologna. Roma, 23 novembre 2000 bylichen Scull IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE ЛевиAlbert Her Stilline IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria oggi, 1 FEB. 2001 IL LABORATORE CANCELLER I D A , S 0 O S 1 L 3 A L . 3 T T O , 5 B R A . I A S ' E D N L P L S A E 3 I T 7 D S N - I O G 8 S P - O 1 N M 1 E A I S D A I E E D , A G O E G O T R E T T N T L IS E I S R G I A E E L D R L O E D 7