Sentenza 11 gennaio 2007
Massime • 1
In tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma primo, cod. proc. pen., rientrano la totale mancanza di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità o la incompletezza di motivazione le quali non possono denunciarsi nel giudizio di legittimità nemmeno tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice, posto che questo richiede la "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità" della motivazione.
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La questione centrale riguardava la tempestività delle querele per appropriazione indebita ex art. 646 c.p. La difesa sosteneva che: i bonifici assicurativi erano stati effettuati tra il 2018 e il 2022; le persone offese avevano ricevuto lettere riepilogative delle compagnie; le querele erano state presentate solo nel 2023, dunque oltre il termine di tre mesi. La Suprema Corte ribadisce però un principio consolidato: Il termine per proporre querela decorre non dalla consumazione del reato, ma dal momento in cui la persona offesa acquisisce una conoscenza certa, completa e consapevole del fatto-reato, nella sua dimensione oggettiva e soggettiva. In presenza di condotte decettive idonee a …
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La massima Il trasferimento all'estero di somme di denaro in contanti da parte di un soggetto gravato da rilevante debito tributario integra il fumus del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000), anche se l'importo è inferiore alla soglia di 50.000 euro e in assenza di esplicite manovre simulatorie, trattandosi di reato di pericolo volto a tutelare la garanzia patrimoniale dell'Erario. (In motivazione, la Corte ha ribadito che il dolo richiesto è generico e che il sequestro preventivo è giustificato dall'idoneità della condotta a compromettere l'attività di riscossione coattiva). La sentenza integrale Cassazione penale sez. III, 02/10/2025, …
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In assenza di formale opposizione del segreto d'ufficio o professionale alla richiesta di esibizione di documentazione nulla impedisce all'autorità giudiziaria procedente di emanare un normale decreto di sequestro della documentazione in questione sulla base della norma generale di cui all'art. 253 c.p.p., comma 1 e non dell'art. 256 c.p.p., comma 2, la cui operatività è espressamente fondata nel presupposto che vi sia stata una formale opposizione del segreto, della cui fondatezza l'autorità giudiziaria procedente abbia motivo di dubitare. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE (data ud. 09/11/2016) 11/01/2017, n. 1159 sul ricorso proposto da: A.S., n. (OMISSIS); avverso la …
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Decreto di sequestro preventivo Il caso di studio riguarda una sentenza della corte di cassazione pronunciata a seguito di ricorso depositato avverso un provvedimento di rigetto emesso dal tribunale del riesame. In particolare, la difesa impugnava un decreto di sequestro preventivo emesso in relazione all'illecito amministrativo di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25-bis, comma 1, lett. a), riferibile al reato presupposto di cui all'art. 515 c.p. Analizziamo nel dettaglio la decisione della Suprema Corte. Indice: 1. Il decreto di sequestro preventivo 2. I motivi di ricorso della società: 2.1 Il GIP che ha emesso il sequestro è incompetente per territorio 2.2 Non sussiste il fumus del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/01/2007, n. 8434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8434 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI PE - Presidente - del 11/01/2007
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - N. 15
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 028401/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NA GI N. IL 19/03/1936;
2) LO EL N. IL 24/06/1934;
avverso ORDINANZA del 07/06/2006 TRIB. LIBERTÀ di TARANTO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBOLINO PIETRO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. IACOVIELLO F. M., il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RILEVATO IN FATTO
che con l'impugnata ordinanza il tribunale di Taranto, in funzione di giudice del riesame, confermò il provvedimento di convalida del sequestro preventivo dell'intera area del parco Cimino disposto in via d'urgenza dal pubblico ministero nell'ambito di un procedimento a carico di numerose persone, tra le quali LO DE e NA PE, per i reati di associazione per delinquere, falso ideologico in atti pubblici, abuso d'ufficio, truffa aggravata ed altro, correlati all'affidamento in gestione del suddetto parco, da parte del Comune di Taranto, alla s.r.l "Day Service", osservando, in sintesi, a sostegno di tale decisione che, alla stregua di quanto rappresentato in fatto nel suddetto provvedimento, sussistevano tanto il "fumus" degli ipotizzati illeciti penali quanto l'esigenza di impedire, mediante l'apposito strumento del sequestro preventivo, che gli stessi venissero portati a conseguenze ulteriori e più gravi;
che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dei nominati IO e DI, amministratori della "Day service" s.r.l., sostenendo che essa sarebbe caratterizzata da una motivazione "illogica oltre che incompleta", tanto con riguardo al "fumus" (avendo il tribunale espressamente ritenuto irrilevante la pur abbondante produzione di documentazione fotografica da parte della difesa, per basarsi soltanto su quanto emergeva dal provvedimento oggetto di riesame), quanto con riguardo al "periculum in mora", essendo stato lo stesso indebitamente correlato alla possibilità, altrimenti evitabile, che il comune di Taranto continuasse ad effettuare esborsi non dovuti alla s.r.l. "Day service", la quale, peraltro, aveva dovuto sobbarcarsi, per la sollecita eliminazione, in particolare, di pur segnalate situazioni di pericolo, a notevoli oneri economici.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, ai sensi dell'art. 325 c.p.p., comma 1, in materia di sequestro preventivo il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per "violazione di legge"; previsione, questa, alla quale, per costante giurisprudenza, può essere ricondotta anche la totale mancanza di motivazione ovvero l'esistenza di una motivazione puramente "apparente", nel senso che dalla stessa non sia in alcun modo ricavabile la effettiva "ratio decidendi" posta a base del provvedimento impugnato;
che, nella specie, dalla stessa formulazione delle proposte censure, quale sopra riportata, oltre che dal loro sostanziale contenuto, appare evidente come si sia completamente al di fuori della suddetta ipotesi, essendosi denunciata soltanto una pretesa "illogicità" ed "incompletezza" di motivazione, sicuramente non inquadratole, come tale, nella "violazione di legge" e, forse, neppure nel vizio di motivazione, quale previsto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per la cui sussistenza è richiesta la "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità" della motivazione stessa;
che il ricorso non può, quindi, che essere dichiarato inammissibile, con le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in Euro cinquecento per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del procedimento nonché ciascuno al versamento della somma di Euro cinquecento alla Cassa delle Ammende.
Così deciso, in Roma, il 11 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2007