Sentenza 19 settembre 2017
Massime • 1
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per il venir meno dell'interesse alla decisione sopraggiunto alla sua proposizione non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto non configura una ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale. (Fattispecie in materia di procedimento "de libertate").
Commentari • 4
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(Ricorso dichiarato inammissibile) Il fatto Il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava una richiesta di detenzione domiciliare avanzata ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-bis Ord. pen. ritenendosi come non ricorressero i presupposti per concedere la richiesta misura alternativa in quanto già in passato il detenuto aveva subito la revoca della misura della semilibertà e si era reso di fatto latitante quando veniva tratto in arresto. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso il provvedimento summenzionato proponeva ricorso per cassazione il legale del condannato deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione alla …
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Va escluso ogni rilievo penale, quale forma di concorso morale nel reato, alla mera "raccomandazione" in quanto tale, cui non seguano altri comportamenti fattivi, poichè essa, di per sè sola, non ha alcuna efficacia causale sul comportamento del soggetto attivo che "riceve" la "raccomandazione", il quale rimane libero di aderire o meno. In tema di abuso di ufficio, non è configurabile nella mera "raccomandazione" o nella "segnalazione" una forma di concorso morale nel reato, in assenza di ulteriori comportamenti positivi o coattivi che abbiano efficacia determinante sulla condotta del soggetto qualificato (ovvero in assenza di "pressioni illecite"), atteso che la "raccomandazione", come …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/09/2017, n. 11302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11302 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2017 |
Testo completo
1 1302-18 SWE REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da Mariastefania Di Tomassi - Presidente - Sent. n. sez. 3040/2017 Adet Toni Novik -CC 19/09/2017 Angela Tardio - Relatore - R.G.N. 25709/2017 Marco Vannucci Palma Talerico Motivazione semplificata ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RE NG LA, nata in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/03/2017 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Angela Tardio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con dichiarazione di inefficacia dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 21 marzo 2017 ex art. 310 cod. proc. pen. il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza con la quale, il 9 gennaio 2017, la Corte di assise di Catanzaro aveva rigettato l'istanza presentata da NG LA RE per la dichiarazione di inefficacia, ex art. 311, comma 5- bis, cod. proc. pen., della misura della custodia cautelare in carcere, applicata nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vibo Valentia, con ordinanza del 18 febbraio 2016, in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 628, primo e terzo comma, n. 1, 2 e 3-quinquies cod. pen. (capo a); agli artt. 110, 575, 576, primo comma, n. 1 in relazione all'art. 61 n. 2 cod. pen. (capo b), e agli artt. 110, 628, primo e terzo comma, n. 1 e 2 cod. pen. (capo c). Il Tribunale rilevava, a ragione della decisione, che: la Corte di cassazione, con sentenza n. 47235 del 17 luglio 2016, aveva annullato l'ordinanza resa in data 8 marzo 2016 dallo stesso Tribunale, sul rilievo che il difensore designato dall'indagata, avvocato Antonino Catalano, non aveva avuto a sua disposizione, prima dell'udienza di discussione, il termine di tre giorni liberi previsto dall'art. 309, comma 8, cod. proc. pen.; - con ordinanza pronunciata il 29 novembre 2016 in sede di rinvio, esso Tribunale aveva confermato nuovamente la misura custodiale, ritenendo la sussistenza sia dei gravi indizi di colpevolezza sia delle esigenze cautelari, e, premessa la complessità della vicenda e il contestuale gravoso carico di lavoro, aveva riservato il termine di giorni quarantacinque per il deposito della motivazione;
- con istanza depositata il 3 gennaio 2017 la difesa della RE aveva chiesto alla Corte di assise di Catanzaro di pronunciarsi sulla dedotta inefficacia dell'ordinanza per mancato rispetto del termine di trenta giorni per il deposito della motivazione del provvedimento assunto in sede di rinvio;
"la Corte di assise di Catanzaro aveva rigettato la richiesta, rilevando che, alla luce del condiviso orientamento di legittimità, anche nel giudizio di rinvio, a seguito di annullamento di ordinanza confermativa di misura coercitiva, il tribunale del riesame poteva disporre per il deposito del provvedimento -nei casi in cui la stesura della motivazione fosse particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni di un termine dalla decisione superiore ai trenta giorni indicati nell'art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen., ma, comunque, non superiore a quarantacinque giorni, secondo quanto previsto dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen.; tale giudizio andava confermato, non condividendosi le ripercorse ragioni valorizzate dall'opposto orientamento di legittimità e poste a fondamento del proposto appello.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore avv. Demetrio Scarlata, l'interessata RE, che, premessa la descrizione della vicenda processuale, ne chiede l'annullamento sulla base di unico motivo, con il quale denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. 2 proc. pen., omessa applicazione dell'art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen., per inosservanza del termine di deposito dell'ordinanza stabilito nel termine di trenta giorni dalla decisione, ed erronea applicazione dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. Ad avviso della ricorrente, alla diversa formulazione letterale delle disposizioni rispettivamente contenute nei citati artt. 309, comma 10, cod. proc. pen. (modificato dall'art. 11, comma 5, della legge n. 47 del 2015) e 311, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 13 della stessa legge) consegue che, non essendovi alcun richiamo alla prima norma nella seconda, laddove è previsto che la motivazione dell'ordinanza del riesame emessa in sede di rinvio debba essere depositata entro trenta giorni, non è consentito al giudice del riesame, nel caso di ordinanza coercitiva emessa all'esito di giudizio di rinvio disposto dalla Corte di cassazione su ricorso dell'imputato, disporre proroga fino a quarantacinque giorni del termine di trenta giorni per il deposito della motivazione della decisione. Pertanto, dal deposito della motivazione del provvedimento del riesame oltre il termine di legge di giorni trenta dalla decisione è derivata, nel caso di specie, la perdita di efficacia dell'ordinanza dispositiva della misura custodiale.
3. L'esame del ricorso nel merito è precluso dal rilievo preliminare e assorbente della sopraggiunta carenza di interesse della ricorrente a coltivare l'impugnazione, inducente alla inammissibilità della stessa, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
3.1. Si rileva, invero, in diritto che, secondo consolidati e condivisi principi, la nozione d'interesse a impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, deve essere individuata secondo una prospettiva utilitaristica, correlata alla finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e a quella, positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693), oltre a doversi configurare il requisito dell'interesse in maniera immediata, concreta e attuale e sussistere, oltre che al momento della proposizione del gravame, anche in quello della sua decisione (Sez. U, n. 10272 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165). A tale riguardo si è presa in specifica e concorrente considerazione la categoria della carenza d'interesse 3 sopraggiunta», individuandosi il suo fondamento giustificativo nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità sia venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa ha già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto ha perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, citata, Rv. 251694).
3.2. Risulta, in fatto, dalla interrogazione svolta, a mezzo della Cancelleria, attraverso il sistema informativo del Ministero della Giustizia che la ricorrente, arrestata il 18 febbraio 2016, in esecuzione dell'ordinanza in pari data del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vibo Valentia, è stata scarcerata il 20 luglio 2017 su disposizione della Procura generale presso la Corte di cassazione per «revoca ordinanza di custodia cautelare in carcere». Detta scarcerazione è stata disposta dalle Sezioni Unite che, intervenute con sentenza in pari data- sulla questione di diritto in ordine alla quale questa Sezione, investita del ricorso proposto dalla ricorrente avverso l'ordinanza de libertate emessa il 29 novembre 2016 dal Tribunale di Catanzaro in sede di rinvio, ne aveva richiesto l'intervento regolatore (Sez. 1, n. 27828 del 23/05/2017), hanno disposto la perdita di efficacia della ordinanza che ha disposto la misura coercitiva, affermando che nel giudizio di rinvio, a seguito di annullamento della ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva, il tribunale del riesame non può disporre, nel caso di particolare complessità della motivazione, il deposito della ordinanza in un termine superiore ai giorni trenta di cui all'art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen.
4. La già intervenuta declaratoria di perdita di efficacia della ordinanza custodiale del 17 febbraio 2016, cui tendeva la richiesta della ricorrente, alla stregua delle considerazioni in diritto affermate dalle Sezioni Unite, attesta, pertanto, il venir meno dell'interesse della stessa ad avere una decisione che ne apprezzi la fondatezza.
5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non consegue la condanna della ricorrente né alle spese del procedimento né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, non essendovi soccombenza delle parti neppure virtuale (tra le altre, Sez. 6, n. 44805 del 05/11/2003, Scarpelli, Rv. 227168; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, De Mitri, Rv. 234859; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio, Rv. 252910; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225). 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse. Così deciso il 19/09/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Angela Tardio Mariastefania Di Tomassi Angels Parking DEPOSITATA IN CANCELLERIA 13 MAR 2018 IL CANCELLIERE Stefanie FAIEL 5