Sentenza 3 ottobre 2017
Massime • 1
L'acquisto di un bene senza un immediato esborso di denaro, bensì con pagamenti differiti nel tempo, non ne esclude la presunzione di illegittima acquisizione al patrimonio dell'imputato, ai fini della confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dovendo applicarsi, per l'onerosità dell'impegno finanziario, un più ampio margine di ragionevolezza temporale tra il momento di commissione del reato e la realizzazione dell'incremento patrimoniale. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto legittimo il provvedimento di confisca di un immobile, acquistato quattro anni prima della commissione del reato per il quale è intervenuta condanna, mediante il versamento di un minimo acconto e l'accollo di un mutuo trentennale, con ratei semestrali di diecimila euro, per il residuo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/10/2017, n. 52055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52055 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2017 |
Testo completo
52055-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Giovanni Amoroso - Presidente - Sent. n. Sez.2574 PU 03/10/2017 Elisabetta Rosi R.G.N. 28890/2017Aldo Aceto Relatore Alessandro Maria Andronio Carlo Renoldi ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1. SI SS, nato a [...] il [...], 2. AR AB, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 03/04/2017 della Corte di appello di MA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
Ciro udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Angelillis, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1.I sigg.ri SS SI e AB AR ricorrono per l'annullamento della sentenza del 03/04/2017 della Corte di appello di MA che, decidendo in sede rescissoria ed in riforma della sentenza del 18/07/2014 del G.i.p. del Tribunale di MA, ha rideterminato la pena principale nella misura di quattro anni e otto mesi di reclusione e 14.000,00 euro di multa ciascuno e ha sostituito la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella dell'interdizione temporanea della durata di cinque anni, confermando, nel resto, la sentenza di primo grado.
2.SS SI articola due motivi.
2.1.Con il primo, lamentando l'omesso esame sollecitato in sede rescindente - dei motivi di appello relativi alle condotte contestate ai G), H) ed I) della rubrica, tutte riconducibili al medesimo fatto contestato al capo L), e il malgoverno delle prove utilizzate dalla Corte di appello per escludere la violazione del divieto del "bis in idem", eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge e il vizio logico di motivazione in ordine alla affermazione della sua penale responsabilità per ciascuno dei reati a lui ascritti.
2.2.Con il secondo motivo, lamentando il malgoverno dei principi in materia di confisca disposta ai sensi dell'art. 12-sexies, legge n. 356 del 1992, con specifico riferimento al momento nel quale deve essere valutata la sproporzione tra i redditi posseduti ed il valore del bene confiscato e alla sussistenza del reato presupposto, eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 240, cod. pen., 12-sexies, legge n. 356 del 1992, 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 e 42, Cost., nonché la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, contraddetta da specifici atti del procedimento (il rogito notarile relativo all'acquisto dell'immobile sito in Montecompatri, Via Casilina, km. 21, oggetto di confisca, e il contratto di locazione relativo al medesimo immobile stipulato con la sig.ra ES TO ND).
3.Anche AB AR propone due motivi.
3.1.Con il primo, riprendendo gli argomenti spesi dal SI, eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., l'illogicità della motivazione in ordine alla possibile duplicazione delle condotte ascritte ai capi G), H), I) ed L) della rubrica.
3.2.Con il secondo, che riguarda la confisca disposta ai sensi dell'art. 12- sexies, legge n. 356 del 1992, eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 12-sexies, legge n. 356 del 1992, nonché la mancanza e la illogicità della motivazione sul punto. CONSIDERATO IN DIRITTO 4.I ricorsi sono inammissibili. 2 5.I primi motivi di entrambi i ricorsi, comuni per l'oggetto, possono essere esaminati congiuntamente.
5.1.Con sentenza Sez. 4, n. 31516 del 12/07/2016, questa Corte ha annullato la sentenza del 15/07/2015 della Corte di appello di MA (pronunciata anche nei confronti degli odierni ricorrenti) limitatamente ai reati di cui ai capi G), H), I) ed L) e ai punti concernenti la confisca. La Corte territoriale, in particolare, non aveva esaminato i motivi di impugnazione della sentenza di primo grado proposti dal SI in ordine all'eccepita identità dei fatti contestati ai capi G), H), I) e L) della rubrica ed alla data di acquisto dei beni oggetto di confisca rispetto a quella di consumazione di tutti i reati oggetto di condanna. L'annullamento nei confronti del AR (che, per i reati di cui ai capi G, H, I ed L, si è giovato dell'effetto estensivo dell'impugnazione proposta dal SI) era conseguenza del fatto che, diversamente da quanto ritenuto dai Giudici distrettuali, questa Corte ha riconosciuto il suo interesse concreto e attuale a impugnare la confisca dell'appartamento (la casa di abitazione) intestato alla moglie.
5.2.1 fatti di cui ai capi G), H), I) ed L) sono così (sinteticamente) descritti:
5.2.1.G: detenzione e occultamento, in concorso fra loro e con altra persona, di kg. 5,921 di sostanza stupefacente del tipo hashish destinata ad essere immessa sulla piazza di spaccio de "La Lupa"; il fatto è contestato come accertato in MA il 07/11/2012; 5.2.2.H: detenzione e occultamento, in concorso fra loro e con altra persona, di sostanza stupefacente del tipo cocaina, di cui gr. 633,53 erano stati rinvenuti e sequestrati;
il fatto è contestato come accertato in MA tra il 1° ed 3 dicembre 2012; 5.2.3.1: detenzione e occultamento, in concorso fra loro, di gr. 437,83 di sostanza stupefacente del tipo cocaina;
il fatto contestato come accertato in MA tra il 3 ed il 5 dicembre 2012; 5.2.4.L: acquisto e detenzione di quantitativi imprecisati di sostanza stupefacente del tipo cocaina destinata alla successiva commercializzazione nella piazza di spaccio de "La Lupa"; il fatto è contestato come accertato in MA il 04/10/2012, il 18/10/2012 ed il 05/11/2012. 5.3.Il Giudice del rinvio, interpretando le conversazioni intercorse tra gli imputati oggetto di intercettazione, ha affermato che oggetto dell'acquisto del 18/10/2012 era sostanza stupefacente del tipo hashish o marijuana per un quantitativo (circa 500 grammi) del tutto incompatibile con quello indicato al capo G (quasi sei chilogrammi). Anche gli acquisti di cocaina effettuati il 04/10/2012 ed il 05/11/2012 riguardavano quantitativi incompatibili con quelli oggetto delle condotte contestate ai capi H ed I;
in particolare, il 4 ottobre era stato acquistato un campione di cocaina, non superiore a 50 grammi (il capo H 3 ne contesta oltre 600); il 5 novembre era stato acquistata cocaina in quantità non superiore al mezzo etto (il capo I ne ipotizza mezzo chilo). In ogni caso, afferma la Corte di appello, anche ipotizzando acquisti di sostanza stupefacente per quantità corrispondenti a quelle ipotizzate ai capi H ed I, deve escludersi che tali sostanze siano rimaste di fatto "invendute" nell'arco di tempo (circa un mese) che separava gli acquisti dal rinvenimento e sequestro delle sostanze.
5.4.Il SI oppone generiche contestazioni che tradiscono l'impegno inizialmente assunto di non voler spingere l'indagine di questa Suprema Corte oltre i confini dello scrutinio di legittimità. Il ricorrente, infatti, propone una lettura diversa delle conversazioni intercettate dimenticando che la loro interpretazione è affare esclusivo del giudice di merito.
5.5.Questa Corte ha più volte spiegato che l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazioni telefoniche costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 5, n. 35680 del 10/06/2005, Rv. 232576; Sez. 6, n. 15396 del 11/12/2007, Rv. 239636; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Rv. 239724; Sez. 6, n. 11794 del 11/12/2013, Rv. 254439; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Rv. 258164). In sede di legittimità, inoltre, è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Rv. 259516; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Rv. 252190; Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, Rv. 237994). Tale orientamento interpretativo è stato autorevolmente ribadito da Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715, che ha affermato il principio di diritto secondo il quale in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (principio ripreso e confermato da Sez. 3, n. 35593 del 17/06/2016, Folino, Rv. 267650, e da Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'ND, Rv. 268389).
5.6.E' significativo, del resto, che il SI non individui specifici indicatori della manifesta illogicità ed irragionevolezza dell'interpretazione delle conversazioni fornita dalla Corte di appello, limitandosi a proporne una lettura personale e alternativa.
5.7.A non diverse censure si espone il primo motivo del ricorso del AR il quale nemmeno nel "titolo" eccepisce la manifesta illogicità della motivazione, bensì la mera illogicità della stessa. E' lo stesso ricorrente, infatti, che propone una interpretazione delle conversazioni alternativa a quella operata dalla Corte di appello così implicitamente riconoscendo la non manifesta illogicità del ragionamento seguito dal Giudice del rinvio.
5.8. Più volte, peraltro, questa Suprema Corte ha affermato il principio secondo il quale le diverse condotte previste dall'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, perdono la loro individualità se costituiscono manifestazione del potere di disposizione della medesima sostanza;
tale assorbimento con conseguente - esclusione del concorso di reati è subordinato al duplice presupposto che si - tratti della stessa sostanza stupefacente e che le condotte siano state poste in essere contestualmente, ossia indirizzate ad un unico fine e senza apprezzabile soluzione di continuità; quando, invece, le differenti azioni tipiche (detenzione, vendita, offerta in vendita, cessione ecc.) siano distinte sul piano ontologico, cronologico, psicologico e funzionale, esse costituiscono più violazioni della stessa disposizione di legge e, quindi, distinti reati, eventualmente unificati nel vincolo della continuazione (Sez. 6, n. 11360 del 08/07/1994, Pancrazio, Rv. 199368; Sez. 2, n. 5632 del 18/01/1996, Mura, Rv. 205285; Sez. 6, n. 2411 del 30/06/1998, Contini, Rv. 211264; Sez. 6, n. 230 del 17/11/1999, D'Antoni, Rv. 215175; Sez. 4, n. 22588 del 07/04/2005, Volpi, Rv. 232094, secondo cui l'assenza di contiguità temporale tra le condotte di detenzione e cessione di sostanza stupefacente impedisce l'assorbimento dell'una condotta nell'altra, con la conseguenza che le due condotte danno luogo a più violazioni della stessa disposizione di legge e quindi a distinti reati, eventualmente legati dal vincolo della continuazione criminosa, ed ambedue previsti dalla norma a più fattispecie tra loro alternative di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; Sez. 6, n. 9477 del 11/02/2009, Pintori, Rv. 246404; Sez. 3, n. 7404 del 15/01/2015, Righetti, Rv. 262421).
5.9.E' sufficiente, nel caso di specie, evidenziare che le condotte ipotizzate ai capi G), H) ed I) della rubrica sono distanziate da quelle richiamate al capo L) da un periodo di tempo oggettivamente ampio, correttamente valorizzato dalla Corte di appello per escludere l'eccepita unicità e identità del fatto, anche alla luce della dinamica associativa nel cui ambito gli acquisti, le detenzioni e le cessioni erano state consumate. Deduzione logica, quest'ultima, nemmeno contestata dai ricorrenti nei suoi presupposti fattuali.
5.10.Ne consegue che il primo motivo di entrambi i ricorsi è inammissibile perché generico, manifestamente infondato e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge. 5 6. Il secondo motivo del ricorso del SI è generico e infondato.
6.1.Il tema devoluto al giudice del rinvio riguardava esclusivamente la valutazione della data di acquisto dei beni confiscati ai sensi dell'art. 12-sexies, legge n. 356 del 1992, trattandosi di questione proposta con l'atto di appello e non sviluppata dalla Corte territoriale (che si era effettivamente limitata a far proprie le argomentazioni del GUP senza vagliarle alla luce delle eccezioni difensive). A fronte dell'affermazione perentoria del primo Giudice che la sproporzione del valore dei beni di proprietà, o comunque, riferibili a AR e SI con i redditi di questi e dei loro familiari è sussistente anche se valutata, come doveroso, al momento in cui detti beni sono stati acquistati, essendo acclarato che, anche a quell'epoca, gli stessi non avevano disponibilità adeguate a giustificarne gli acquisti>>, il SI aveva infatti dedotto (tra l'altro) che l'immobile era stato acquistato nel 2008. Gli altri beni (l'autovettura e un motoveicolo) erano stati acquistati tra il 2012 e il 2013, mentre la somma corrispondente al saldo di conto corrente era quella della data del sequestro.
6.2.Esclusa dunque la rilevanza sia del tema relativo alla provenienza legittima delle fonti di ricchezza investite negli acquisti dei beni mobili ed immobili o produttrici delle disponibilità liquide confiscate (tema pur vagamente accennato nell'odierno ricorso), sia della sussistenza dei reati legittimanti la misura, la questione relativa alla data di acquisto dell'immobile (l'unica ad avere concreta rilevanza) è stata correttamente risolta in sede rescissoria facendo riferimento alle modalità di acquisto del bene.
6.3.Circa la rilevanza del tempo dell'acquisto rispetto a quello di consumazione di uno dei reati indicati dall'art. 12-sexies, legge n. 356 del 1992, questa Corte ha affermato il principio, coerente con la sua natura di misura di sicurezza atipica con funzione anche dissuasiva, parallela all'affine misura di prevenzione antimafia introdotta dalla legge 32 maggio 1965, n. 575, che la confisca dei singoli beni non è esclusa per il fatto che essi siano stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna>> (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, Rv. 226490; in senso conforme, più recentemente, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269657). La presunzione di illegittima acquisizione da parte dell'imputato deve essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano "ictu oculi" estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione (così, da ultimo, Sez. 1, n. 41100 del 16/04/2014, Persichella, Rv. 260529; nello stesso senso, già Sez. 5, n. 2469 del 23/04/1998, Bocca, Rv. 211763 e, più recentemente, Sez. 4, n. 35707 del 07/05/2013, D'Ettorre, Rv. 256882, che ha ritenuto legittimo il sequestro di immobili acquistati in epoca assai risalente rispetto al "tempus commissi delicti" 6 ma ristrutturati ed immessi nel circuito alberghiero nel corso degli anni successivi con investimenti risultati non giustificati dai redditi dichiarati).
6.4.Nel caso in esame, l'immobile in disponibilità del ricorrente era stato acquistato nel 2008 previo pagamento di un acconto di 15.000,00 euro e accollo di un mutuo trentennale che prevedeva il pagamento di una rata semestrale di circa 10.000,00 euro. E' evidente, dunque, che le modalità di compravendita non cristallizzano esclusivamente alla data dell'acquisto l'argomento relativo alla attitudine reddituale dell'imputato a far fronte ad un impegno finanziario così importante, ma comportano la necessità di dimostrare che tale attitudine persistesse anche per tutto il tempo successivo durante il quale sono stati consumati i reati previsti dall'art. 12-sexies, legge n. 356 del 1992. Il fatto che l'acquisto venga posto in essere senza un immediato esborso di danaro, bensì mediante contratti, come quello di mutuo, che diluiscono nel tempo l'immediato impatto finanziario necessario a far fronte all'acquisto, amplia i margini di ragionevolezza entro i quali valutare la manifesta estraneità dell'incremento patrimoniale alle attività illecite del condannato. Un mutuo contratto quatto anni prima dei fatti per i quali si procede non appare "ictu oculi" estraneo alle attività illecite se si considera che il ricorrente non è mai stato capiente, né all'atto dell'acquisto del bene, né in quello successivo del pagamento delle relative rate, cui ha fatto fronte con disponibilità finanziarie la legittimità della cui provenienza non è mai stata oggetto di specifica devoluzione in appello (è perciò inammissibile, perché fattuale e mai dedotta in precedenza, la circostanza che le rate erano state pagate con i proventi della locazione dell'immobile). Una simile forma di acquisto, peraltro, onera l'imputato della prova di indicare su quali lecite disponibilità finanziarie avrebbe fatto affidamento in futuro.
6.5.Ne consegue che il ricorso del SI deve essere dichiarato inammissibile.
7.Il secondo motivo del ricorso del AR è anche esso inammissibile perché generico e manifestamente infondato.
7.1.La Corte di appello di MA ha spiegato, con motivazione non manifestamente illogica e coerente, perché l'imputato non ha fornito prove convincenti atte a dimostrare che, in assenza di redditi lecitamente conseguiti, il suo nucleo famigliare potesse fare fronte ad un impegno finanziario gravoso, quale il pagamento della rata semestrale di € 9.800,00, assunto per l'acquisto (anche qui mediante mutuo) dell'immobile oggetto di confisca. In particolare, il Giudice del rinvio ha ritenuto inattendibile la deduzione difensiva che a tale onere si facesse fronte mediante provvidenze sistematicamente corrisposte ogni volta in contanti e brevi manu dai generosi parenti sardi della moglie con tutti i rischi connessi al materiale trasporto di tale somma dalla Sardegna e senza 7 avvalersi di ben più sicure (ma tracciabili) forme di trasferimento del denaro. L'inattendibilità di tale giustificazione è stata oltremodo spiegata dal Giudice del rinvio sul rilievo che la spiegazione del mancato pagamento della rata di gennaio 2013 era dovuta al fatto che i suoceri dell'imputato erano contrari alla convivenza della figlia con questi;
di qui la sospensione dell'aiuto economico. Sennonché, affermano i Giudici distrettuali, tale convivenza sussisteva da epoca di molto anteriore al gennaio 2013 allorquando le dedotte sovvenzioni erano state regolarmente fornite. Di qui, secondo la Corte di appello, la non credibilità della tesi difensiva e la mancata prova della provenienza della provvista da lecite fonti di approvvigionamento.
7.2.Oggi il ricorrente lamenta che non vi è alcun nesso tra l'immobile ed i reati per i quali è stato condannato, che la confisca è stata disposta nei confronti di soggetto (la moglie) estraneo al procedimento, che non difficile sostenere una rata semestrale di 9.800,00 euro, se a contribuire sono numerosi soggetti (padre, nonni, zio), che il contributo veniva corrisposto in contanti per una questione di opportunità. 7.3.È totalmente infondata l'eccezione secondo la quale il bene confiscabile ai sensi dell'art. 12-sexies, legge n. 356 del 1992 deve essere legato al reato da un non meglio precisato nesso. Si tratta di requisito pacificamente non necessario come peraltro già autorevolmente affermato da questa Corte con la pronuncia Sez. U, sopra citata.
7.4.Quanto alla estraneità della moglie dell'imputato ai fatti per i quali si procede, si tratta di eccezione che questi non è legittimato a proporre in nome altrui e che non appartiene alle ragioni dell'annullamento con rinvio della precedente sentenza che aveva solo escluso l'interesse del ricorrente a contraddire iure proprio sulla confisca. In ogni caso, al di là del titolo della disponibilità, quello che rileva è la disponibilità in sé dell'immobile, al cui pagamento si è provveduto con provviste che la Corte di appello, con ragionamento non manifestamente illogico e contraddetto da deduzioni fattuali, generiche ed apodittiche, ha ritenuto sproporzionate alle capacità reddituali dell'imputato e ha escluso provenire da soggetti estranei al nucleo famigliare. Resta pertanto del tutto indimostrata (e affidata, come detto, ad argomenti generici e fattuali) la tesi difensiva dell'acquisto e dei pagamenti effettuati con provviste della moglie con conseguente disponibilità dell'immobile solo in quanto coniuge della proprietaria.
8.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che 8 si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 2.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in MA, il 03/10/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Aceto Giovanni AmorosoC Alo Acel DEPOSITATA IN CANCELLERA 15 NOV 2017 IL CANCELLIERE Luana Mariant 9