Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/02/2026, n. 5251
CASS
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Inosservanza dell'art. 415 bis cod. proc. pen.

    Il motivo è inammissibile per genericità e per non aver allegato la violazione della norma processuale. Inoltre, il decreto di giudizio è stato regolarmente notificato nel domicilio eletto e il decreto di citazione a giudizio davanti alla Corte d'appello è stato legittimamente notificato presso il difensore stante l'irreperibilità dell'imputata.

  • Rigettato
    Violazione del termine decadenziale di cui all'art. 124, comma 1, cod. proc. pen.

    Il termine per la querela decorre dalla conoscenza certa del fatto-reato. La persona offesa ha acquisito la consapevolezza dell'inganno al loro ultimo contatto, intervenuto il 5 marzo 2018. La querela è stata sporta il 19 aprile 2018, rispettando il termine di tre mesi.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 157 e 158 cod. pen. e mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione

    Per il reato di truffa contestato opera la sospensione del corso della prescrizione stabilita dalla legge Orlando. La sospensione, pari ad un anno e sei mesi, tra il deposito della motivazione della sentenza di primo grado e il dispositivo della sentenza di secondo grado, esclude che il reato si sia estinto prima della pronuncia della sentenza d'appello.

  • Inammissibile
    Violazione dell'art. 208 cod. proc. pen. per contraddittorietà e carenza della motivazione sulla valutazione di attendibilità della testimonianza della parte civile

    Questi motivi sono inammissibili in quanto si risolvono nella sollecitazione ad un rinnovato esame delle risultanze indiziarie, non consentita nel giudizio di legittimità. La Corte di cassazione non può effettuare una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione.

  • Inammissibile
    Violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    Questi motivi sono inammissibili in quanto si risolvono nella sollecitazione ad un rinnovato esame delle risultanze indiziarie, non consentita nel giudizio di legittimità. La Corte di cassazione non può effettuare una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione.

  • Inammissibile
    Inosservanza dell'art. 640 cod. pen. e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione

    Questi motivi sono inammissibili in quanto si risolvono nella sollecitazione ad un rinnovato esame delle risultanze indiziarie, non consentita nel giudizio di legittimità. I giudici di appello hanno non illogicamente ritenuto comprovati i delitti di truffa e di calunnia sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e dei riscontri documentali.

  • Inammissibile
    Inosservanza dell'art. 131 bis cod. pen. e carenza e contraddittorietà della motivazione

    Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha escluso l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., rilevando la gravità della condotta e l'abitualità delle condotte fraudolente poste in essere dall'imputata.

  • Inammissibile
    Inosservanza dell'art. 640 cod. pen. e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione

    Questi motivi sono inammissibili in quanto si risolvono nella sollecitazione ad un rinnovato esame delle risultanze indiziarie, non consentita nel giudizio di legittimità. I giudici di appello hanno non illogicamente ritenuto comprovati i delitti di truffa e di calunnia sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e dei riscontri documentali.

  • Inammissibile
    Inosservanza dell'art. 368 cod. pen. e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione

    Questi motivi sono inammissibili in quanto si risolvono nella sollecitazione ad un rinnovato esame delle risultanze indiziarie, non consentita nel giudizio di legittimità. La Corte di cassazione non può effettuare una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione. I giudici di appello hanno non illogicamente ritenuto comprovati i delitti di truffa e di calunnia sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e dei riscontri documentali.

  • Inammissibile
    Errata applicazione dell'art. 81 cpv. cod. pen.

    Il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado, che ha determinato l'aumento di pena per tale delitto, in attuazione della disciplina della continuazione, in quattro mesi di reclusione, in considerazione della gravità di questo reato e degli altri indici previsti dall'art. 133 cod. pen. La misura di questo aumento di pena non viola alcuna disposizione della legge penale e non è motivata in modo manifestamente illogico.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 62 bis cod. pen.

    Il motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, prima ancora che generica. La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito. La Corte di appello ha congruamente rilevato di non poter riconoscere le attenuanti generiche, pur giustificate dalla condotta collaborativa dell'imputato, in ragione del proprio precedente specifico.

  • Inammissibile
    Errata applicazione dell'art. 165 cod. pen.

    Il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto il difensore non si è limitato a censurare l'asserita sproporzione della misura della provvisionale disposta dal giudice di primo grado senza in alcun modo dimostrare le capacità reddituali dell'imputata e compararle con l'importo esiguo, come rilevato dalla Corte di appello, della provvisionale disposta.

  • Inammissibile
    Violazione dell'art. 606 co. 1, lett. d) cod. proc. pen. per omessa assunzione di prove

    Il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e, in violazione dell'art. 606, comma, cod. proc. pen. si fonda su una violazione della legge processuale non dedotta con i motivi di appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/02/2026, n. 5251
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5251
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

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