CASS
Sentenza 3 ottobre 2024
Sentenza 3 ottobre 2024
Massime • 1
La nullità del decreto di citazione diretta a giudizio per omessa notifica all'indagato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, determinando una lesione del diritto di difesa, ha natura di nullità generale a regime intermedio e, pertanto, può essere eccepita fino alla deliberazione della sentenza di primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/10/2024, n. 42481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42481 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NE VA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 42481 Anno 2024 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 03/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 17.1.2024, la Corte di appello di Milano, procedendo in sede di rinvio, ha confermato la sentenza di primo grado con cui NI AB era stato dichiarato responsabile dei reati di cui all'art. 3 digs. n. 74/2000, per avere indicato, quale titolare dell'omonima ditta individuale e legale rappresentante della Industrie Meccaniche Brianzoli S.r.l., nelle dichiarazioni Iva crediti inesistenti, avvalendosi di mezzi fraudolenti, per l'anno di imposta 2014, pari a euro 11.096.280 e per l'anno di imposta 2015, pari a euro 1.850.000 (capo 1); e art. 10-quater d.lgs n. 74/2000, perché, quale amministratore di fatto di Confemag S.r.l., non versava le imposte dovute per gli anni di imposta 2016 e 2017 utilizzando in compensazione ai sensi del d.lgs n. 241 del 1997, crediti iva inesistenti ceduti dalla ditta individuale AB NI per l'anno 2016 per euro 701.291,32 e per l'anno 2017 per euro 230.749,32 (capo 2). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. I) Errata applicazione degli artt. 28 e 30 cod. proc. pen., trattandosi di conflitto pacifico, essendo l'imputato giudicato per il medesimo fatto in due procedimenti differenti. II) Errata applicazione dell'art. 179 cod. proc. pen., per nullità dell'avviso di conclusione delle indagini in quanto mancante fisicamente di tutte le pagine con numerazione dispari;
nullità assoluta e quindi rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. III) Violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento al profilo del rapporto tra le fattispecie di cui agli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 74/2000, non avendo la sentenza considerato che il reato contestato nel presente procedimento (art. 3 d.lgs. 74 cit.) è un'ipotesi residuale rispetto al reato sub art. 2 della stessa legge, contestato al ricorrente nel procedimento innanzi al Tribunale di Varese. IV) Erronea applicazione dell'art. 133 cod. proc. pen., laddove è stata confermata la pena precedentemente inflitta al ricorrente, ed in subordine minimo della pena. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Il primo motivo è carente del requisito dell'autosufficienza, non avendo accompagnato la sollevata questione del conflitto di competenza con idonea documentazione a supporto della tesi sostenuta;
in ogni caso, si tratta di doglianza manifestamente infondata, atteso che la sentenza impugnata ha specificato che la contestazione pendente in altro procedimento (a Varese) concerne solo una parte della condotta qui ascritta;
quindi, non ricorre il presupposto ex art. 28 cod. proc. pen. del medesimo fatto. Va solo aggiunto, il che è dirimente, che la censura è anche inammissibile, in quanto superata a seguito di quanto stabilito dalla sentenza rescindente della Corte di cassazione, che aveva devoluto al giudice del rinvio solo la questione concernente la verifica della tipologia del documento utilizzato per la dichiarazione fraudolenta, unico elemento che consente la distinzione fra la fattispecie ex art. 2 e quella ex art. 3 d.lgs. n. 745/2000. 3. Il secondo motivo è inammissibile, perché tardivamente proposto, tenuto conto del condivisibile insegnamento secondo cui la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio per omessa notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, poiché implica una lesione del diritto di difesa, è inquadrabile tra le nullità "generali a regime intermedio" e può essere pertanto eccepita fino alla deliberazione della sentenza di primo grado (cfr. Sez. 2, n. 46763 del 27/09/2018, Rv. 274475 - 01). 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato e inammissibile nella parte in cui articola non consentite censure di merito. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte territoriale ha motivatamente affermato la configurabilità del reato di cui all'art. 3 d.lgs. 74/2000, avendo riscontrato che, nel caso di specie, l'Amministrazione finanziaria è stata indotta in errore mediante l'utilizzo di documentazione fraudolenta idonea ad ostacolare l'accertamento fiscalé, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito che non può essere rimessa in discussione nella presente sede di legittimità. 5. Anche il quarto motivo, in punto di pena, articola una evidente doglianza di merito, non consentita in questa sede, a fronte di una sentenza che ha logicamente e congruamente esplicitato i criteri adottati ex art. 133 cod. pen., 3 avendo determinato il trattamento sanzionatorio sulla base della elevata entità degli importi evasi e dell'inserimento delle condotte dell'imputato in un più ampio meccanismo fraudolento perpetrato mediante la ditta e le società a lui riconducibili. 6. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 3 ottobre 2024 Il Consigl re estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 42481 Anno 2024 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 03/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 17.1.2024, la Corte di appello di Milano, procedendo in sede di rinvio, ha confermato la sentenza di primo grado con cui NI AB era stato dichiarato responsabile dei reati di cui all'art. 3 digs. n. 74/2000, per avere indicato, quale titolare dell'omonima ditta individuale e legale rappresentante della Industrie Meccaniche Brianzoli S.r.l., nelle dichiarazioni Iva crediti inesistenti, avvalendosi di mezzi fraudolenti, per l'anno di imposta 2014, pari a euro 11.096.280 e per l'anno di imposta 2015, pari a euro 1.850.000 (capo 1); e art. 10-quater d.lgs n. 74/2000, perché, quale amministratore di fatto di Confemag S.r.l., non versava le imposte dovute per gli anni di imposta 2016 e 2017 utilizzando in compensazione ai sensi del d.lgs n. 241 del 1997, crediti iva inesistenti ceduti dalla ditta individuale AB NI per l'anno 2016 per euro 701.291,32 e per l'anno 2017 per euro 230.749,32 (capo 2). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. I) Errata applicazione degli artt. 28 e 30 cod. proc. pen., trattandosi di conflitto pacifico, essendo l'imputato giudicato per il medesimo fatto in due procedimenti differenti. II) Errata applicazione dell'art. 179 cod. proc. pen., per nullità dell'avviso di conclusione delle indagini in quanto mancante fisicamente di tutte le pagine con numerazione dispari;
nullità assoluta e quindi rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. III) Violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento al profilo del rapporto tra le fattispecie di cui agli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 74/2000, non avendo la sentenza considerato che il reato contestato nel presente procedimento (art. 3 d.lgs. 74 cit.) è un'ipotesi residuale rispetto al reato sub art. 2 della stessa legge, contestato al ricorrente nel procedimento innanzi al Tribunale di Varese. IV) Erronea applicazione dell'art. 133 cod. proc. pen., laddove è stata confermata la pena precedentemente inflitta al ricorrente, ed in subordine minimo della pena. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Il primo motivo è carente del requisito dell'autosufficienza, non avendo accompagnato la sollevata questione del conflitto di competenza con idonea documentazione a supporto della tesi sostenuta;
in ogni caso, si tratta di doglianza manifestamente infondata, atteso che la sentenza impugnata ha specificato che la contestazione pendente in altro procedimento (a Varese) concerne solo una parte della condotta qui ascritta;
quindi, non ricorre il presupposto ex art. 28 cod. proc. pen. del medesimo fatto. Va solo aggiunto, il che è dirimente, che la censura è anche inammissibile, in quanto superata a seguito di quanto stabilito dalla sentenza rescindente della Corte di cassazione, che aveva devoluto al giudice del rinvio solo la questione concernente la verifica della tipologia del documento utilizzato per la dichiarazione fraudolenta, unico elemento che consente la distinzione fra la fattispecie ex art. 2 e quella ex art. 3 d.lgs. n. 745/2000. 3. Il secondo motivo è inammissibile, perché tardivamente proposto, tenuto conto del condivisibile insegnamento secondo cui la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio per omessa notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, poiché implica una lesione del diritto di difesa, è inquadrabile tra le nullità "generali a regime intermedio" e può essere pertanto eccepita fino alla deliberazione della sentenza di primo grado (cfr. Sez. 2, n. 46763 del 27/09/2018, Rv. 274475 - 01). 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato e inammissibile nella parte in cui articola non consentite censure di merito. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte territoriale ha motivatamente affermato la configurabilità del reato di cui all'art. 3 d.lgs. 74/2000, avendo riscontrato che, nel caso di specie, l'Amministrazione finanziaria è stata indotta in errore mediante l'utilizzo di documentazione fraudolenta idonea ad ostacolare l'accertamento fiscalé, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito che non può essere rimessa in discussione nella presente sede di legittimità. 5. Anche il quarto motivo, in punto di pena, articola una evidente doglianza di merito, non consentita in questa sede, a fronte di una sentenza che ha logicamente e congruamente esplicitato i criteri adottati ex art. 133 cod. pen., 3 avendo determinato il trattamento sanzionatorio sulla base della elevata entità degli importi evasi e dell'inserimento delle condotte dell'imputato in un più ampio meccanismo fraudolento perpetrato mediante la ditta e le società a lui riconducibili. 6. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 3 ottobre 2024 Il Consigl re estensore Il Presidente