Sentenza 23 maggio 2012
Massime • 1
In caso di applicazione della pena su richiesta delle parti per una pluralità di reati, nel giudizio di legittimità non può essere disposto l'annullamento senza rinvio limitatamente ad un solo reato, con contestuale eliminazione della pena relativa, ma l'annullamento deve riguardare l'intera sentenza impugnata, in quanto l'eliminazione di uno o più reati, modificando il quadro processuale valutato dalle parti in sede di richiesta della pena, determina la caducazione del "patteggiamento" nella sua interezza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/05/2012, n. 35492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35492 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2012 |
Testo completo
TRAS 35492/ 12 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 23/05/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GIUSEPPE MARIA COSENTINO - Presidente - SENTENZA N. 1076/2012 Dott. ANTONIO PRESTIPINO - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. PIERCAMILLO DAVIGO - Consigliere - N. 7492/2012 - Consigliere - Dott. ADRIANO IASILLO - Rel. Consigliere - Dott. GIOVANNA VERGA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) NZ AU N. IL 27/05/1961 avverso la sentenza n. 1981/2011 TRIBUNALE di LATINA, del 29/11/2011 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. An Tonio tialanelle che ha chiesto l'annullamento sense Minnie Con Trasmissione Tribunale di darinie dengli Qui al Udit i difensor Avv.; MOTIVI DELLA DECISIONE Con unico motivo di ricorso PO MA denuncia la nullità della sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 444 ss. c.p.p., ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. lamentando il mancato assorbimento, nella qualificazione giuridica del fatto del reato di danneggiamento in quello di furto aggravato con violenza sulle cose. Il motivo di ricorso è fondato. Va premesso che questa Corte di legittimità ha statuito che con il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento può essere denunciata l'erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell'accordo delle parti e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica del fatto è materia sottratta alla disponibilità di parte e l'errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) (Cass. S.U., 5/2000, Neri). Si è però anche precisato che la possibilità di ricorrere per Cassazione, deducendo l'erronea qualificazione del fatto, deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena trasformi in accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (Cass. Sez. 3^, 23 ottobre 2007, n. 44278, P.G. in proc. Benha;
Sez. 6^, 10 aprile 2003, n. 32004, P.G. in proc. Valetta).sez. 6, 45688/08, Bastea). Ciò detto deve rilevarsi che la qualificazione giuridica dei fatti commessi dal PO appare all'evidenza non corretta. Infatti al PO è stato contestato il reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose consistita nella effrazione del finestrino dell'autovettura dalla quale è stato sottratto il navigatore satellitare, nonché il danneggiamento del finestrino. Le due ipotesi non possono concorrere perché il danneggiamento del vetro è strettamente connesso alla perpetrazione del furto ed è già preso in considerazione ai fini della sussistenza della aggravante di cui all'art. 625 c.p., n.
2. Ove mai si ritenesse il contrario la stessa condotta - effrazione del vetro- verrebbe punita due volte, la prima come reato autonomo e la seconda come circostanza aggravante del furto. In effetti la violenza sulle cose si trova in rapporto funzionale con la esecuzione del furto, cosicché il delitto di danneggiamento resta assorbito in quello di furto aggravato dalla violenza sulle cose (cfr. Cass n. 1617/1977 Rv. 135183; N. 20743/2010 Rv. 2476139 Da quanto detto consegue che il delitto di danneggiamento doveva essere ritenuto assorbito in quello di tentativo di furto aggravato dalla violenza sulle cose. Ritiene il Collegio di aderire all'indirizzo interpretativo che ha affermato che "in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti per una pluralità di reati, nel giudizio di legittimità non può però essere disposto l'annullamento senza rinvio limitatamente ad un solo reato, con contestuale eliminazione della pena relativa, ma l'annullamento deve riguardare l'intera sentenza impugnata, con conseguente trasmissione degli atti al P.M. per l'ulteriore corso, in quanto l'eliminazione di uno o più reati, modificando il quadro processuale valutato dalle parti in sede di richiesta della pena, determina 1 la caducazione del "patteggiamento" nella sua interezza” (Cass. N. 5394 del 1994 Rv. 197805; N. 37648/2004 Rv. 220150). La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Latina per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Latina per l'ulteriore corso. Così deliberato in Roma il 23.5.2012 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Maria Cosentino Giovanna VERGA DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 14 SET 2012 IL CANCELLIERE Claudia Pianelli 2