Sentenza 29 luglio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/07/2002, n. 11187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11187 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2002 |
Testo completo
1 Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 1 18 7 / 02 SEZIONE voro Composta dagli Ill.mi segg.ri Magistrati: Dott. Paolino Presidente R.G.N. 8502/00 DELL'ANNO Consigliere Cron.28734 FIGURELLI Dott. Donato Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Rep. Consigliere Ud. 14/06/02 Dott. Maura LA TERZA Rel. Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI - ha pronunciato la seguente S EN TENZA " sul ricorso proposto da: FA AR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL VIMINALE 43, presso lo studio dell'avvocato ETTORE M. CERASA, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso 2002 dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRA' 2832 giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 386/99 del Tribunale di LUCCA, depositata il 22/04/99 R.G.N. 2243/96; - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/06/02 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato CERASA;
udito l'Avvocato CATANIA udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Lucca, Argia NI, chiedeva, nei confronti dell'Inail, che fosse riconosciuto il suo diritto a conseguire la rendita ai superstiti a seguito della morte, avvenuta il 14.5.1994, del marito IU ON, già l' titolare di una rendita per un infortunio sul lavoro, verificatosi il 21.11.1983, da cui era conseguita la totale inabilità del medesimo. Il Pretore accoglieva la domanda, ritenendo, sulla base della esperita consulenza tecnica, che sulla insorgenza della malattia tumorale (neoplasia al polmone), che aveva determinato la morte del ON, aveva svolto un ruolo di concausa l'infortunio sul lavoro, poiché gli esiti della grave lesione cranica subita dal lavoratore avevano indotto il medesimo, che era già un forte fumatore, ad intensificare il proprio vizio e a fumare smodatamente. A seguito di appello dell'Inail, il Tribunale di Lucca, disposto lo svolgimento di una nuova consulenza tecnica, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda della NI. Il Tribunale dava atto che il secondo consulente era pervenuto a conclusioni analoghe di quello incaricato dal giudice di primo grado, formulando la valutazione conclusiva che l'abitudine al fumo del ON, già radicata prima dell'infortunio, divenne smodata in conseguenza di questo, sì da assurgere a ruolo di fattore causale nell'insorgenza della neoplasia polmonare. In tal senso rilevava anche secondo il c.t.u. - che la condizione neuropsichica determinata dall'infortunio aveva impedito all'assicurato di assumere i comportamenti idonei a ridurre i rischi di carcinoma polmonare, inducendolo a non ottemperare alla prescrizione dei sanitari circa l'astensione totale dal fumo. Ha ritenuto però che le conclusioni a cui erano pervenuti i consulenti tecnici erano basate su un'erronea concezione delle modalità di apprezzamento del nesso causale ed erano prive di un concreto supporto. 3 Fatto riferimento alla nozione di causalità materiale di cui agli artt. 40 e 41 c.p., basata sul criterio della c.d. condizione necessaria, osservava più specificamente che l'attribuzione causale può essere giustificata solo dal ricorso a criteri di generalizzazione, che siano il prodotto di indagini compiute a mezzo del metodo scientifico, se non si vuole correre il rischio che la connessione causale sia il frutto di mere intuizioni personali, sottratte alle possibilità di controllo critico. In altri termini, deve essere individuato preventivamente il criterio logico-scientifico (explanans), costituito dalle leggi universali o delle leggi statistiche idonee a consentire la spiegazione dell'evento. Nella specie, mentre risultava riconducibile a leggi statistiche la correlazione tra l'abitudine smodata al fumo e il tumore polmonare, non risultava nessuna copertura scientifica per la seconda deduzione, per cui, a sua volta il fumo smodato, e in particolare il perseverare nella relativa abitudine, dipese dall'afasia o dai postumi d'ordine psichico dell'infortunio. Né poteva ravvisarsi un'adeguata spiegazione causale dell'evento nel rilievo minimale che, in genere, il soggetto con limitate capacità critiche è portato a trascurare i consigli dei sanitari, anche perché, se il contegno dell'assicurato fosse effettivamente ricollegabile a tale esso andrebbe ritenuto eccezionale, con interruzione del nesso condizione causale. Contro questa sentenza la NI propone ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo. L'Inail resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 41 c.p. e dell'art. 85 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, in riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c. 4 Lamenta che il Tribunale abbia applicato erroneamente i principi sulla c.d. causalità materiale desumibili dagli artt. 40 e 41 c.p., dato che entrambi i consulenti tecnici, entrambi docenti universitari, lungi dal formulare affermazioni apodittiche e dall'esprimere pareri puramente intuitivi, avevano adeguatamente motivato le loro conclusioni, rilevando in particolare il secondo c.t.u. prof. Fallani che le gravi lesioni subite dal ON avevano avuto un'incidenza sulla sua condizione neuropsichica, tale da indurlo all'uso smodato del fumo, trascurando i consigli dei suoi medici curanti. Tale conclusione era certo desunta da regole di tipo statistico relative alla possibile incidenza di un'improvvisa situazione menomata, quale quella occorsa a detto lavoratore. Del resto il c.t.u. aveva definito tecnicamente come "reazione nevrotica" il comportamento adottato dal ON relativamente al fumo, evidenziando che il collegamento causale tra infortunio e la morte non ha operato a livello immediatamente fisico, ma psichico, senza che ciò possa comportare il disconoscimento del nesso causale stesso. In definitiva, il Tribunale è incorso nell'errore interpretativo di ritenere ammissibile solo un nesso per così dire meccanico tra infortunio e morte, trascurando di dare il giusto peso all'elemento neuropsicologico. Il ricorso non merita accoglimento. La ricorrente lamenta non tanto il riferimento da parte del Tribunale a principi erronei in materia di nesso causale, quanto l'erronea applicazione dei medesimi. Ma, al fine di dimostrare la dedotta falsa applicazione dei pertinenti principi di diritto, fa inammissibilmente riferimento ad una ricostruzione del fatto che non ha la sua base in accertamenti al riguardo compiuti dal giudice di merito, il quale, a proposito del nesso tra infortunio e abitudine al fumo, ha preso le distanze dalle asserzioni contenute nelle consulenze tecniche, peraltro qualificate come prive di ogni concreto supporto su tale aspetto. 5 D'altra parte la ricorrente non ha preso in considerazione, al fine di formulare eventuali censure di vizio di motivazione, le affermazioni del Tribunale di Siena, rilevanti sul piano dell'accertamento del fatto, in merito alla riconducibilità della condizione psichica del ON a quella di un "soggetto con limitate capacità critiche" e alla inidoneità di tale condizione a spiegare sul piano causale il suo comportamento in merito al fumo (così come non è stato oggetto di censura neanche l'osservazione circa le ragioni per cui un'ipotetica rilevanza di tale condizione a spiegare il contegno dell'assicurato avrebbe avuto carattere eccezionale, con conseguente interruzione del nesso causale). Steli auche Conseguentemente, deve ritenersi ingiustificata la doglianza secondo cui il giudice di merito avrebbe escluso, in linea generale, la rilevanza degli elementi neuropsicologici a dare luogo a nessi causali giuridicamente rilevanti: in realtà nella sentenza impugnata non si rinviene la formulazione di un principio in tal senso e in concreto la decisione del Tribunale si ricollega ad una valutazione negativa correlata alla considerazione in concreto della condizione psichica del soggetto. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Per le spese del giudizio deve farsi applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del giudizio, Così deciso in Roma il 14 giugno 2002. ÉSENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Saeco Tfbel. REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA Pilin. him. mui O DIRITTO AI S I P ART. 10 G DELLA IL CANCELLERE zaud Depositor 29.90 ANGEN ERE lot/zancoаисо