Sentenza 22 agosto 2007
Massime • 1
In materia di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, l'art. 2054 cod. civ. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni e, quindi, anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale, oneroso o gratuito. Da ciò consegue che il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, può invocare i primi due commi della disposizione citata per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il comma terzo per far valere quella solidale del proprietario che può liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà ovvero che il conducente aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno. Ai fini dell'affermazione della responsabilità solidale del proprietario, ai sensi del citato comma terzo dell'art. 2054, è irrilevante che quella del conducente sia riconosciuta in via presuntiva, ai sensi dei primi due commi dell'art. 2054, ovvero sulla base di un accertamento in concreto della colpa, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., giacché l'estensione della responsabilità al proprietario mira a soddisfare l'esigenza di carattere generale di garantire il risarcimento del danno al danneggiato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/08/2007, n. 17848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17848 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2007 |
Testo completo
ORIGINALE REPUBBLICA ITALIANA 17 848 / 07 - - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risarcimento danni SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 25982/03 Dott. Paolo VITTORIA Dott. Giovanni FEDERICO Rel. Consigliere Cron. 17848 Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere 5944 Consigliere Rep. Dott. Giacinto BISOGNI Ud.10/05/07 Dott. Giulio LEVI - Consigliere contributo ha pronunciato la seguente unificato S ENTENZA foglio notizie PRENOTAZIONE A DEBITO sul ricorso proposto da: MA RU, EC ID, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE MEDAGLIE D'ORO 199, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO ITALO MASUCCI, difesi dall'avvocato BENITO GRASSO, giusta delega in atti;
ricorrenti -
contro
DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro MINISTERO domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, presso gli Uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2007 resistente 927 contro 1 ASSITALIA SPA, DONATINI GIUSEPPE;
intimati - avverso la sentenza n. 851/02 della Corte d'Appello di PALERMO, prima sezione civile, emessa il 10/05/02, depositata il 25/09/02, R.G.416+786/01; udita la relazione della cau sa svolta nella pubblica udienza del 10/05/07 dal Consigliere Dott. Giovanni FEDERICO;
udito l'Avvocato Benito GRASSO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO, che ha concl uso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con atto notificato il 3/7.4.93 IC NO e Pe- cora LI, in proprio e quali genitori esercenti la potestà sui minori AN, MA e ES IC, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo il Ministero dell'Interno e la Assitalia-Le Assicura- zioni d'Italia s.p.a., chiedendone la condanna al ri- sarcimento del danno patrimoniale e morale da loro su- bito per il decesso del loro congiunto (rispettivamente figlio e fratello) IC DO, Commissario della P.S., avvenuto il 10.6.92 a seguito di incidente stra- dale, mentre quest'ultimo si trovava a bordo di un'autovettura Alfa 33 di proprietà del Ministero con- 2 venuto e condotta da IN GI. Esponevano gli attori che il sinistro era stato provocato dalla condotta di guida del conducente, che aveva perso il controllo del mezzo, causandone lo sban- damento ed il successivo violento urto contro un palo di illuminazione. Si costituiva l'Assitalia, che eccepiva la ricor- renza dello stato di necessità, chiedendo che fosse li- quidata agli attori l'equa indennità di cui all'art. 2045 c.c.. Si costituiva anche il Ministero dell'Interno, con- testando la fondatezza della domanda e chiedendo, in subordine, di essere manlevato dall'assicuratore, men- tre veniva autorizzata la chiamata in causa del Donati- ni, che però non si costituiva in giudizio. Il Tribunale adito affermava il diritto degli atto- ri all'indennità di cui all'art. 2045 c.c. e condannava il Ministero dell'Interno, l'Assitalia ed il IN, in solido tra loro, a corrispondere loro la somma com- plessiva di £. 420 milioni (di cui £. 150 milioni per ciascuno dei genitori e £. 40 milioni in favore di ogni fratello) risultante dalla somma dell'importo capitale " complessivo di £. 280 milioni, già rivalutato all'epoca della decisione, e l'ammontare degli interessi su tale - all'epoca del sinistro in £. 140 somma calcolati - 3 milioni. Avverso detta sentenza proponevano appello i coniu- gi IC, nonché i figli MA, ES e AN IC, e si costituivano, resistendo al gravame, sia il Ministero dell'Interno, che proponeva a sua volta appello incidentale, che l'Assitalia, che instava per l'accoglimento dell'appello da essa già proposto auto- nomamente contro la stessa sentenza. Al presente procedimento veniva riunito quello in- staurato dall'Assitalia, nel quale si erano costituiti sia il Ministero dell'Interno, che aveva riproposto il proprio appello incidentale, che i coniugi IC, in nome proprio, i quali avevano preliminarmente eccepito dell'impugnazione per non esserel'inammissibilità stata notificata personalmente a MA, AN e Fran- cesca IC, divenuti nel frattempo maggiorenni. Con sentenza depositata il 25.9.02 la Corte di ap- pello di Palermo, in parziale riforma dell'appellata sentenza, condannava il Ministero dell'Interno, l'Assitalia ed il IN, in solido tra loro, al pa- gamento in favore degli appellanti in via principale della somma di €. 148.483,42, così rivalutato l'importo risarcitorio liquidato dal primo giudice, oltre agli interessi legali come da motivazione, e condannava al- 1'Assitalia a corrispondere al Ministerotresì 4 dell'Interno le somm e che quest'ultimo avesse dovuto pagare in esecuzione della sentenza stessa. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i coniugi IC, con due motivi, mentre nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva. Il Ministero dell'Interno si è costituito con atto depositato in Cancelleria al solo fine di partecipare all'udienza di discussione. Motivi della decisione Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la vio- lazione degli artt. 2043-1681-2054 C.C. e 115-116 c.p.c., avendo la Corte territoriale fondato il proprio convincimento su di una perizia disposta dal P.M. e svoltasi senza contraddittorio, in quanto essi ricor- renti non erano stati posti in grado di costituirsi parte civile, ed avendo omesso di sottoporre i fatti accertati ad un vaglio critico svincolato dalla valuta- zione datane dal giudice penale, nonché di considerare adeguatamente le risultanze delle indagini dei CC nell'immediatezza dell'evento. Con il secondo motivo denunciano invece la falsa applicazione dell'art. 2045 e la violazione C.C. dell'art. 2043 C.C., giacchè la puntuale valutazione degli elementi probatori trascurati dalla Corte di me- rito l'avrebbe dovuto indurre a ricondurre la fattispe- 5 cie nell'ambito dell'art. 2043 C.C. con il conseguente obbligo di provvedere all'integrale risarcimento del danno, Il primo motivo è fondato. Rileva innanzitutto questo Collegio come la senten- za impugnata dia atto sostanzialmente che la ricostru- zione del sinistro in questione, così come effettuata ad opera del CTU nominato dal P.M. e fatta propria sen- za incertezze dalla Corte di merito, sia meramente ipo- tetica in quanto affidata in difetto di prove testi- moniali dirette alle valutazioni desunte dall'osservazione dell'andamento curvilineo delle tracce di frenata dell'Alfa 33 condotta dal IN, che denoterebbero il tentativo di scansare un ostacolo, e del perfetto allineamento alla traiettoria delle mac- R chine dell'autopattuglia di altre tacce di veicolo con andamento a zig zag. Circostanze, quest'ultime, ritenute in sentenza co- me comprovanti la versione dei fatti fornita dal Dona- tini stesso, che aveva dichiarato infatti di aver visto all'improvviso un'autovettura, non meglio precisata, che sbucava dalla sua destra, tagliandogli la strada, nonché il carattere "necessitato" della condotta del medesimo produttiva del danno (v. pag. 5 della sentenza impugnata). L'obiettiva incertezza ed equivocità delle suddette risultanze processuali hanno comportato, quale conse- guenza inevitabile, una ricostruzione fattuale del si- nistro de quo che pone, come suo momento centrale e de- cisivo, la repentina manovra di immissione di una fan- tomatica autovettura (da nessun altro vista) dalla via Leonardo da Vinci nella Circonvallazione percorsa dall'autovettura della Polizia di Stato. Tale ricostruzione, che difetta soprattutto del ca- rattere di certezza, in quanto fondata su elementi di prova quanto meno opinabili, avrebbe dovuto viceversa caso diindurre i giudici di appello ad applicare nel specie la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 c.c. Contrariamente a quanto, infatti, ritenuto in sen- tenza impugnata (v. pag. 4), che ha richiamato sul pun- to un indirizzo giurisprudenziale di questa Corte del tutto minoritario e comunque risalente nel tempo, la presunzione di colpa prevista dall'art. 2054 c.c. a ca- rico del proprietario di un autoveicolo (oltre che a carico del suo conducente) si applica anche in favore delle persone trasportate, qualunque sia il titolo del trasporto. Ed invero, in arresti che sono successivi a quello citato nella sentenza gravata (Cass. 19.3.1997 n. 2424) questa Corte ha riaffermato il principio che " il tra- ••• indipendentemente dal titolo del trasporto, sportato, può invocare i primi due commi della disposizione cita- ta [art. 2054 c.c.] per far valere quella solidale del proprietario, che può liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua vo- lontà ovvero che il conducente aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno. Ai fini dell'affermazione della responsabilità solidale del proprietario ai sensi del terzo comma dell'art. 2054 è, in particolare, irrilevante che quella del conducen- te sia riconosciuta in via presuntiva ai sensi dei pri- mi due commi di cui all'art. 2054, ovvero sulla base di un accertamento in concreto della colpa (ex art: 2043 c.c.), giacché l'estensione della responsabilità al proprietario mira a soddisfare la generale, fondamenta- le esigenza di garantire il risarcimento al danneggia- to" (Cass. civ., sez. III, 26.10.1998, n. 10629; nello stesso senso, sez. III, 21.3.2001, n. 4022). In assenza di prove certe ed inoppugnabili circa il carattere necessitato della condotta dell'agente pro- duttiva di danno o comunque circa il fatto che il con- ducente del mezzo avesse fatto tutto il possibile per evitare il danno (anzi sussistendo una prova positiva contrastante tale ultima circostanza, costituita 8 dall'elevata velocità tenuta dal IN, come accer- tato dalle indagini svolte dai Carabinieri nell'immediatezza del fatto ed ammesso dallo s tesso au- tista, ed erroneamente ritenuta come compatibile apo- ditticamente con ragioni di servizio), e non sussisten- do dubbio che nel caso di specie la circolazione del veicolo non sia avvenuta contro la volontà del proprie- tario, la Corte di merito avrebbe dovuto correttamente applicare le presunzioni di responsabilità disposte dall'art. 2054 c.c.. Deve, pertanto, ritenersi fondata la denuncia di erronea applicazione nella fattispecie sia di quest'ultima norma di legge che di quella dell'art. 2043 c.c., in quanto anche l'esclusione di ogni elemen- to di colpa nella condotta del IN, specialmente in relazione all'elevata velocità da lui indiscutibil- mente tenuta, risulta sorretta quanto meno da una moti- vazione né esauriente né affatto adeguata . Il ricorso va, quindi, accolto in relazione al pri- mo motivo di censura, con il conseguente assorbimento del secondo motivo. La sentenza impugnata va, perciò, cassata, con con- seguente rinvio della causa dinanzi ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo, che si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati in ordine 9 all'applicazione nella specie della presunzione di col- pa stabilita dall'art. 2054 C.C, e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra se- zione della Corte di Appello di Palermo. Roma, 10.5.2007 Il Presidente Il Consigliere est. Giovanni ferlewo paro IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPORTATO IN CANCELLERIA 22 AGU. 2007 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 0 10