Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 18/03/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO VERBALE DI UDIENZA RG 2740/2021
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
APERTO ORE 12.40
Il giorno 18/03/2025, innanzi al G.O.T. dott.ssa Vitalba Pipitone è comparso l'avv. Rosanna Maniscalco in sostituzione dell'avv. Dafne Amico per parte opponente, nessuno è comparso per la convenuta opposta.
L'avv. Maniscalco discute la causa riportandosi alle note conclusive depositate e chiede che venga decisa
IL GIUDICE ISTRUTTORE
Si ritira in camera di consiglio per decidere la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., allegandola al presente verbale che viene depositato alle ore 18:50
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Vitalba Marina
Pipitone, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies cpc nella causa di primo grado iscritta al n° 2740 Ruolo Generale del contenzioso civile dell'anno 2021 promossa
DA
in persona del legale rappresentante p.t (P.I. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Dafne Amico in virtù di P.VA_1 procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo procuratore, elettivamente domiciliata presso il suo studio in SE nel Viale della Regione n. 6
Attore opponente
CONTRO
(P.VA , in persona del legale rappresentante CP_1 P.VA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo e Domenico
Cacciatore giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, elettivamente domiciliata in Agrigento nel Viale della Vittoria n 145 presso lo studio dell'avv. Angelo Cacciatore
Convenuta opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
2 Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 proponeva opposizione al d.i. n. 751/2021, emesso dall'intestato
Tribunale in data 03.07.2021 nell'ambito del procedimento monitorio RG
n. 1311/2021, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento di € 21.600,00 oltre interessi di mora e spese della procedura monitoria, in favore dell'opposta.
Il d.i. n. 751/2021 traeva origine dalle fatture emesse dalla società CP_1
[... avente come causale il canone di locazione mensile concordato tra le parti nel contratto di fornitura di capacità trasmissiva per la diffusione televisiva via etere in tecnica digitale, del 30 agosto 2012.
A sostegno dell'opposizione la ha lamentato un Parte_1 inadempimento contrattuale degli obblighi derivanti dal citato contratto per la diffusione televisiva via etere in capo alla in particolare CP_1 numerosi disservizi e interruzioni della rete televisiva che avevano arrecato danni in termini di mancati introiti pubblicitari;
ha poi opposto in compensazione taluni crediti vantati nei confronti della in CP_1 particolare le spese per la fornitura di energia elettrica avendo anticipato gli importi nel tempo fatturati da Enel Energia per un totale complessivo di
€ 9.000,00 nonché il pagamento in favore della di Parte_2
SE per l'occupazione della superficie ove insiste il traliccio di trasmissione quantificato in € 7.340,00, ed ancora € 4000,00 per la transazione stipulata con la predetta . Parte_2
Rassegnava dunque le seguenti conclusioni “ accertare e dichiarare gli importi come sopra indicati dovuti da a e, per CP_1 Parte_1
l'effetto, pronunciare la compensazione legale con l'importo di cui al d.i. oggi opposto;
− di conseguenza, accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto di credito azionato dall'odierna opposta nei confronti della
[...]
, e, per l'effetto, dichiarare che a tutto concedere l'odierna CP_2 parte attrice è debitrice del minore importo pari ad € 1.730,00. Si chiede in via istruttoria ammetersi prova oper tesrti con il Sig. Parte_3
3 già Procuratore di sui seguenti capitoli: A) “Vero o Parte_1 no che Lei è stato Procuratore di;
B) “Vero o no che Parte_1 non ottemperando al contratto per la diffusione televisiva via etere in tecnica digitale nel periodo di riferimento di cui alle fatture CP_1 depositate unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo oggi opposto, ha arrecato notevoli danni in termini di mancati introiti pubblicitari pari ad almeno € 5.200,00”; C) “Vero o no che ha anticipato, Pt_1 Parte_1 per conto di gli importi dovuti ad Enel Energia per la fornitura di CP_1 corrente elettrica per un totale di € 9.000,00”; D) “Vero o no che
[...]
ha anticipato, per conto di il pagamento in favore Parte_1 CP_1 della di SE (giusto contratto sottoscritto) Parte_2 inerente l'occupazione della superficie ove insiste il traliccio di trasmissione sito sul Monte S. Giuliano di SE per un importo di
7.340 (di cui il 50% a carico di ”; E) “Vero o no che CP_1 Parte_1
ha sborsato l'importo di € 4.000,00 (di cui il 50% a carico di
[...]
dovuti sempre alla predetta a seguito di una CP_1 Parte_2 transazione sottoscritta a conclusione di un contenzioso insorto proprio per l'assegnazione della superficie ove insiste il predetto traliccio”. Con vittoria di spese, compensi ed onorari”
Si costituiva in giudizio la società con deposito di comparsa di CP_1 costituzione e risposta, evidenziava la genericità delle contestazioni mosse in ordine all'asserito inadempimento contrattuale, rilevando che alcuna contestazione veniva mossa dall'opponente nel corso dell'esecuzione del rapporto, contestava altresì l'eccepita compensazione non rinvenendosi nel contratto stipulato tra le parti alcuna obbligazione in capo alla in ordine al pagamento dell'energia elettrica, ovvero per CP_1 canoni di occupazione della superficie ove insiste il traliccio di trasmissione in favore della , pagamenti peraltro neanche Parte_2 documentati dalla società opponente.
Instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ Disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa - Concedere, ai sensi dell'art. 648
c.p.c., la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 751/2021 reso
4 dal Tribunale di Agrigento;
- Rigettare l'opposizione ex adverso proposta e le domande proposte dalla e, per l'effetto, Parte_1 confermare il decreto ingiuntivo n. 751/2021 reso dal Tribunale di
Agrigento; - In subordine, condannare, comunque ed in ogni caso, la
[...] al pagamento della somma € 21.600,00, oltre Parte_1 interessi ex D. Lgs. n. 231/2002, dovuta per i motivi esposti sia nel ricorso per decreto ingiuntivo r.g. n. 1311/2021, che con il presente atto. Con il beneficio di spese e compensi”
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del d.i. opposto e concessi i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c., la causa veniva istruita con escussione di prova per testi.
Precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 5.12.2023 la causa veniva rinviata all'udienza del 01.10.2024 per la discussione orale ex art
281 sexies c.p.c, con assegnazione di termine per deposito di note conclusive, rinviata con decreto all'udienza odierna..
Così compendiati i fatti di causa nei termini sin qui sintetizzati si osserva preliminarmente che l'opposizione non è fondata per i motivi che si vanno a rappresentare.
Si premette che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, e a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione.
Invero “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, co. 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto, e comunque non solo, la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente
5 al momento della pronuncia della sentenza” (cfr. Cass. 15026/05; Cass.
15186/03; Cass. 6663/02).
In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dunque, deve essenzialmente stabilirsi se è fondata o non è fondata la pretesa creditoria inizialmente azionata in sede monitoria, e cioè stabilirsi se la parte che abbia ottenuto il decreto ingiuntivo sia realmente, o non sia, creditrice della somma di denaro (se il credito è pecuniario) che ha costituito oggetto del decreto medesimo.
Ebbene, nella fattispecie in esame risulta incontestato e documentalmente provato il rapporto contrattuale in forza del quale la si CP_1 impegnava alla diffusione televisiva via etere terrestre in tecnica digitale Cont dei servizi di media audiovisivi del marchio/palinsesto , a fronte di un corrispettivo stabilito nell'art 6) della scrittura privata del 30.08.2012 oggetto delle fatture azionate in via monitoria e riferibili al periodo da luglio a dicembre 2016 e da gennaio a ottobre 2017.
Parte opponente ha sollevato eccezione di inadempimento contrattuale ex art 1460 c.c. sostenendo di aver ricevuto servizi inferiori rispetto a quelli pattuiti come dimostrato dalle numerose segnalazioni inviate a mezzo mail alla società opposta.
A fronte di tale generica eccezione, parte convenuta, nella comparsa di risposta, ha negato il proprio inadempimento, contestando il contenuto delle mail, la riferibilità di esse alla società opponente e l'avvenuta ricezione delle stesse da parte dell'opposta, ritenendole, in ogni caso, prive di alcun valore probatorio.
Ebbene, nella generale premessa che nei contratti a prestazioni corrispettive, il debitore ingiunto (attore opponente) può opporsi al pagamento sollevando eccezione di inadempimento della controparte creditrice ex art. 1460 Cc;
anche in questo caso trovano applicazione i principi sanciti dalle giurisprudenza della Corte di Cassazione nella sentenza 13533/2010, risultando però invertiti i ruoli delle parti in lite: il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento o
6 l'inesatto adempimento, mentre il creditore agente (che chiede il pagamento) dovrà dimostrare il proprio esatto adempimento.
Quanto all'onere di allegazione dell'inadempimento eccepito ex art. 1460
Cc, va precisato che, soprattutto con riguardo alle obbligazioni di facere, rimane a carico della parte che si assume insoddisfatta l'allegazione dello specifico profilo di esecuzione (mancata o inesatta) che ritenga di addebitare alla parte obbligata.
Inoltre, va precisato che, venendo in considerazione opposti inadempimenti (quello del debitore convenuto in giudizio per il pagamento e quello del creditore nei cui confronti viene sollevata l'eccezione ex art. 1460 Cc), il giudice deve procedere ad una valutazione comparativa degli stessi, al fine di stabilire quale comportamento abbia inciso sul sinallagma contrattuale, dando causa al giustificato inadempimento dell'altra.
Non può essere condivisa la tesi sostenuta dall'opposta che le comunicazioni a mezzo mail sono prive di efficacia probatoria.
Orami la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che il messaggio di posta elettronica sottoscritto con firma “semplice” è un documento informatico ai sensi dell'art. 2712 c.c., se non ne sono contestati la provenienza od il contenuto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate;
se invece ne sono contestati la provenienza od il contenuto, il giudice non può espungere quel documento dal novero delle prove utilizzabili, ma deve valutarlo in uno con tutti gli altri elementi disponibili e tenendo conto delle sue caratteristiche intrinseche di sicurezza, integrità, immodificabilità ( (vds. Ordinanza n. 3540 del
6.2.2019; Cassazione, n.14046/2024).
Tuttavia, nel caso di specie, il contenuto delle comunicazioni inviate alla pur evidenziando la presenza di disservizi, in particolare CP_1 assenza di segnale da diverse settimane, su RM ( da almeno 4 mesi), SE e , risultano irrilevanti ai fini dell'odierno giudizio Per_1 in quanto comunicazioni tutte riferibili al 2015 e dunque anteriori rispetto alle fatture azionate nel giudizio monitorio.
7 Per tale motivo è stata ritenuta inammissibile la prova orale con il teste il quale avrebbe dovuto riferire su disservizi verificatisi nel Parte_3 periodo di riferimento di cui alle fatture depositate unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo allorquando la documentazione allegata evidenziava, invero, disservizi verificatisi in periodi di gran lunga antecedenti.
Sfornita di ogni allegazione probatoria è rimasta l'eccepita compensazione per i pagamenti effettuati dall'opponente ma a carico dell'opposta.
Ed in effetti nulla è stato allegato e provato con riferimento alle “spese per la “fornitura di energia elettrica” asseritamente pagate dalla società opponente;
nulla è stato allegato o provato riguardo all'asserito “pagamento di canoni in favore della ”, ovvero alla transazione con la stessa Parte_2 stipulata.
Sul punto la società opponente non ha fornito prova alcuna né riguardo la fonte dell'obbligazione riferibile alla né l'esecuzione dei CP_1 pagamenti.
Né a tanto poteva supplirsi con prova testimoniale.
Attesa, dunque, l'infondatezza dei motivi di merito posti a fondamento dell'opposizione, quest'ultima va integralmente rigettata e confermato il d.i. n. 751/2021.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del DM
55/2014 in base all'attività effettivamente esercitata, come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P avv. Vitalba Pipitone ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.2740/2021
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto conferma il d.i. n. 751/2021, emesso dall'intestato Tribunale in data 03.07.2021 e lo dichiara definitivamente esecutivo.
Condanna in persona del legale rappresentante Parte_1
8 p.t al pagamento delle spese di lite in favore di in persona del CP_1
l.r.p.t. che liquida nella complessiva somma di € 3700,00 oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa di legge.
Così deciso in Agrigento in data 18 marzo 2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Vitalba Pipitone
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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