TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 22/12/2025, n. 2356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2356 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3682 /2021 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del giorno 27 novembre 2025, promossa da
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Gianfranco Limosani, giusta procura in atti, opponente contro (p. iva e, per essa, la Controparte_1 P.IVA_1 mandataria in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti, giusta procura in atti, opposta avente ad oggetto: contratti bancari;
In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 26.07.2021, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 781/21 del 10.06.2021, notificato in data 19.06.2021, con il quale il Tribunale di Messina gli ha ingiunto il pagamento della somma di € 6.393,72, oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore di quale cessionaria del Controparte_1 credito, a titolo di capitale impagato ed interessi derivanti dal contratto di finanziamento con carta revolving n. 20038637494901, sottoscritto in data 22.06.1998 con Findomestic Banca S.p.a. e dal contratto di finanziamento con carta revolving n. 7700, sottoscritto in data 06.11.2006 con Agos Ducato S.p.a. A fondamento dell'opposizione proposta, ha eccepito la prescrizione delle pretese avverse, nonché la mancata notifica della cessione del credito ed il difetto di legittimazione ad agire della cessionaria . Nel Controparte_1 merito, ha contestato l'illegittima applicazione di interessi usurari e differenti da quelli pattuiti, in violazione degli obblighi informativi, nonchè la vessatorietà delle clausole contrattuali. Ha, pertanto, chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto. costituendosi in giudizio, ha contestato la Controparte_1 fondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., in assenza di attività istruttoria, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e dichiarato interrotto all'udienza del 15 maggio 2025 per il decesso dell'opponente dichiarato a quell'udienza del suo procuratore;
con istanza del 18 settembre 2025 l'opposta ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione e con conferma del decreto ingiuntivo opposto. L'eccezione volta alla declaratoria di estinzione del presente giudizio è fondata e, deve, pertanto, essere accolta. Il processo è stato dichiarato interrotto all'udienza del 15 maggio 2025. In seguito alla dichiarazione di interruzione, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione che, come chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza del 15 dicembre 1967, n. 139, nei casi regolati dall'art. 301 c.p.c., decorre dal momento in cui la parte che ha interesse alla prosecuzione del giudizio acquisisce la conoscenza legale dell'evento interruttivo, mediante la notificazione o comunicazione di atti processuali relativi a tale fatto, rivestendo il provvedimento giudiziale di interruzione mera valenza ricognitiva (cfr., Cass. Civ., 11.02.2010, n. 3085; conf. Cass. Civ., 25.02.2015, n. 3782). Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che, tale termine sia inutilmente decorso non essendo stato il giudizio riassunto entro il 15 settembre 2025. Va, pertanto, dichiarata l'estinzione del presente procedimento, per mancata riassunzione dello stesso nel termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza legale del fatto interruttivo, con sentenza, atteso che, per costante orientamento giurisprudenziale, “in tema di estinzione del processo, quando il giudice istruttore nel corso del giudizio a cognizione piena opera come giudice monocratico, il provvedimento con cui dichiara che il processo si è estinto non è soggetto a reclamo e, siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale attinente al processo, ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione (C. Cass., Sez. I, n. 22917/2010; n. 2837/2016)” (così Tribunale Messina, sez. I, 28.12.2017, n. 3030; conf. Tribunale Messina, 14.12.2023, n. 2421). Ai sensi dell'art. 653 c.p.c., se è dichiarata l'estinzione del processo il decreto ingiuntivo acquista efficacia esecutiva, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità intervenuta in argomento (cfr., Cass. Civ., sez. I, 12.03.2020, n. 7170, secondo la quale “nel caso sia stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo, la dichiarazione di estinzione del giudizio di opposizione produce l'effetto di conferire efficacia esecutiva al decreto
2 ingiuntivo […] dopo che siano scaduti i termini per proporre reclamo ovvero, nelle cause riservate alla cognizione del giudice monocratico, per proporre appello”). Ogni altra questione è da ritenersi assorbita. Le spese di lite, in mancanza di contestazione, devono essere integralmente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 310 c.p.c., per il quale “le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3682/2021 R.G., così provvede:
1. dichiara il giudizio estinto e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 781/21, emesso dal Tribunale di Messina in data 10.06.2021;
2. compensa le spese di lite. Si comunichi. Messina, 20 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
3
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Gianfranco Limosani, giusta procura in atti, opponente contro (p. iva e, per essa, la Controparte_1 P.IVA_1 mandataria in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti, giusta procura in atti, opposta avente ad oggetto: contratti bancari;
In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 26.07.2021, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 781/21 del 10.06.2021, notificato in data 19.06.2021, con il quale il Tribunale di Messina gli ha ingiunto il pagamento della somma di € 6.393,72, oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore di quale cessionaria del Controparte_1 credito, a titolo di capitale impagato ed interessi derivanti dal contratto di finanziamento con carta revolving n. 20038637494901, sottoscritto in data 22.06.1998 con Findomestic Banca S.p.a. e dal contratto di finanziamento con carta revolving n. 7700, sottoscritto in data 06.11.2006 con Agos Ducato S.p.a. A fondamento dell'opposizione proposta, ha eccepito la prescrizione delle pretese avverse, nonché la mancata notifica della cessione del credito ed il difetto di legittimazione ad agire della cessionaria . Nel Controparte_1 merito, ha contestato l'illegittima applicazione di interessi usurari e differenti da quelli pattuiti, in violazione degli obblighi informativi, nonchè la vessatorietà delle clausole contrattuali. Ha, pertanto, chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto. costituendosi in giudizio, ha contestato la Controparte_1 fondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., in assenza di attività istruttoria, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e dichiarato interrotto all'udienza del 15 maggio 2025 per il decesso dell'opponente dichiarato a quell'udienza del suo procuratore;
con istanza del 18 settembre 2025 l'opposta ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione e con conferma del decreto ingiuntivo opposto. L'eccezione volta alla declaratoria di estinzione del presente giudizio è fondata e, deve, pertanto, essere accolta. Il processo è stato dichiarato interrotto all'udienza del 15 maggio 2025. In seguito alla dichiarazione di interruzione, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione che, come chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza del 15 dicembre 1967, n. 139, nei casi regolati dall'art. 301 c.p.c., decorre dal momento in cui la parte che ha interesse alla prosecuzione del giudizio acquisisce la conoscenza legale dell'evento interruttivo, mediante la notificazione o comunicazione di atti processuali relativi a tale fatto, rivestendo il provvedimento giudiziale di interruzione mera valenza ricognitiva (cfr., Cass. Civ., 11.02.2010, n. 3085; conf. Cass. Civ., 25.02.2015, n. 3782). Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che, tale termine sia inutilmente decorso non essendo stato il giudizio riassunto entro il 15 settembre 2025. Va, pertanto, dichiarata l'estinzione del presente procedimento, per mancata riassunzione dello stesso nel termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza legale del fatto interruttivo, con sentenza, atteso che, per costante orientamento giurisprudenziale, “in tema di estinzione del processo, quando il giudice istruttore nel corso del giudizio a cognizione piena opera come giudice monocratico, il provvedimento con cui dichiara che il processo si è estinto non è soggetto a reclamo e, siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale attinente al processo, ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione (C. Cass., Sez. I, n. 22917/2010; n. 2837/2016)” (così Tribunale Messina, sez. I, 28.12.2017, n. 3030; conf. Tribunale Messina, 14.12.2023, n. 2421). Ai sensi dell'art. 653 c.p.c., se è dichiarata l'estinzione del processo il decreto ingiuntivo acquista efficacia esecutiva, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità intervenuta in argomento (cfr., Cass. Civ., sez. I, 12.03.2020, n. 7170, secondo la quale “nel caso sia stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo, la dichiarazione di estinzione del giudizio di opposizione produce l'effetto di conferire efficacia esecutiva al decreto
2 ingiuntivo […] dopo che siano scaduti i termini per proporre reclamo ovvero, nelle cause riservate alla cognizione del giudice monocratico, per proporre appello”). Ogni altra questione è da ritenersi assorbita. Le spese di lite, in mancanza di contestazione, devono essere integralmente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 310 c.p.c., per il quale “le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3682/2021 R.G., così provvede:
1. dichiara il giudizio estinto e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 781/21, emesso dal Tribunale di Messina in data 10.06.2021;
2. compensa le spese di lite. Si comunichi. Messina, 20 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
3