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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/01/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Rosa Bernardina Cristofano Consigliere rel.
3. dr. Maristella Agostinacchio Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 13.1.2025 , la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 990/2023 R.G. SEZ. LAV., vertente
TRA
, codice fiscale , nato a [...] in Parte_1 C.F._1
Campania (NA) il 20/07/1950, residente in [...], ed elettivamente domiciliato presso l'avvocato Nicola Annunziata
–codice fiscale , partita iva del Foro di C.F._2 P.IVA_1
Nocera Inferiore, con studio in Nocera Inferiore (SA) alla via Eugenio Siciliano n° 2, dal quale è difeso e rappresentato anche nella presente procedura in virtù di procura separata già prodotta nel fascicolo telematico di primo grado della Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli RD ed iscritto al n° di R.G. 5471/2019/LAV, il quale difensore inidca ai sensi e per gli effetti della normativa, anche regolamentare, concernente la ricezione, nonché la comunicazione o notificazione in forma telematica dei documenti informatici, il seguente indirizzo di posta elettronica certificata presso il Email_1 quale la parte elegge domicilio digitale
-appellante
CONTRO con sede in Controparte_1
Roma –EUR- via Ciro il Grande n. 21, c.f. , in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso – anche disgiuntamente - dagli avvocati Patrizia Colella ( ), C.F._3 E
, Silvano Imbriaci Email_2 E ( , , PA C.F._4 Email_4 E NE ( ) , C.F._5 Email_5
RM SO ( ) C.F._6 E
ed GO Di EO Email_6
( ) t, in forza di C.F._7 Email_7 procura generale alle liti per atto ricevuto dal Notaio di Fiumicino Persona_1 il 22 marzo 2024 al Repertorio n. 37875 - Raccolta n. 7313 (atto esente da registrazione) ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente atto presso l'Ufficio Legale di Napoli, via Alcide De Gasperi n. 55 – 80133 NAPOLI – FAX CP_1
055.5364175 e 081.19926336
- appellato -
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n 4927/2022, pubblicata in data 2.11.2022 emessa dal Tribunale di Napoli RD ,in funzione del Giudice del Lavoro ,nel giudizio RG n.5471/2019 , non notificata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 cpc depositato in data 08/04/2019 , Parte_1 proponeva impugnazione avverso il provvedimento con il quale l' aveva CP_1 rigettato la sua domanda di disoccupazione agricola relativa all'anno 2009 presentata l'8.3.2010 e riesaminata il 15.3.2017, con la seguente motivazione:
“REIEZIONE DS NON PUO' FAR VALERE IL REQUISITO CONTRIBUTIVO RICHIESTO”,e a cui seguiva la richiesta di restituzione degli importi indebiti ivi indicati pari ad euro 4.108,48. Chiedeva pertanto di annullare il suddetto provvedimento dichiarando per l'effetto non dovute le somme oggetto di richiesta di ripetizione dell'indebito, per inintelligibilità dello stesso e per intervenuta prescrizione, con condanna dei resistenti al pagamento delle spese e compensi di lite, comprensivi di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione. Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' chiedendo di rigettare il ricorso e CP_1 le relative domande perché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, di accertare e dichiarare la sussistenza del diritto dell' convenuto a CP_1 recuperare e/o trattenere le somme indebitamente percepite oltre ulteriori accessori maturati e maturandi come per legge sino all'effettiva restituzione, con condanna al relativo pagamento;
con vittoria delle spese di lite.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito rigettava il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite. Avverso la suddetta pronuncia ha interposto tempestivo gravame
[...]
con atto depositato presso l'intestata Corte in data 2.5.2023 , Pt_1 deducendo l'erroneità della ricostruzione fattuale e giuridica operata dal primo giudice .
In particolare ha lamentato:
-l'erronea valutazione in ordine all'eccezione di nullità e/o illegittimità del provvedimento per l'inintelligibilità dello stesso e per la omessa motivazione CP_1 con conseguente violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.;
2) l'erronea valutazione delle prove con conseguente violazione dell'art. 116 del c.p.c.;
3) In subordine l'errata applicazione dell'art. 92 del c.p.c. per non avere il Tribunale quantomeno compensato le spese di lite in considerazione del fatto che il preventivo ricorso amministrativo era rimasto “lettera morta”.
Concludeva pertanto , in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza , di accogliere integralmente la domanda formulata in prime cure;
vinte le spese del doppio grado di giudizio. Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva l' che , sulla base CP_1 di plurime argomentazioni, instava per il rigetto del gravame siccome inammissibile ed infondato con vittoria di spese e competenze del grado.
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Indi ,a seguito del deposito delle note di trattazione, la causa è stata riservata in decisione.
La Corte giudica l'appello infondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Occorre anche in questa sede evidenziare come le contestazioni mosse dall'appellante siano in realtà prive di alcun effettivo fondamento ed in ogni caso insuscettibili di minare il fondamento e la ben argomentata motivazione della pronuncia di primo grado. Il quadro processuale era infatti sufficientemente chiaro ed esaustivo al fine di far assumere al Giudice di primo grado la decisione incautamente gravata Riteniamo come sia vigente il principio del libero convincimento del Giudice, il quale può fondare il proprio convincimento su alcune prove escludendone altre e ciò accade quando la prova prescelta venga da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio contrastanti ed a condizione che egli fornisca una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria del convincimento così attinto in modo da consentire il controllo del processo logico in base al quale si è pervenuti alla decisione (ex multis Cass. n. 3553/80; n. 3353/86; n. 736/87; n. 3340/88; n. 6056/90; n. 6426/2001; n. 5231/2001; n. 3327/2002; n. 1885/2002, n. 11933/2003; n. 21412/2006; n. 1634/2007). Nella fattispecie in esame ricorrono i due suindicati elementi costitutivi, in quanto non solo dalla motivazione del Giudice di primo grado si evince una giustificazione adeguata in ordine al convincimento raggiunto ma si comprende chiaramente quale è stato l'elemento di giudizio che ha apprezzato un quadro processuale già sufficientemente completo, non trascurando l'analisi di alcuno degli elementi di giudizio, quali nella specie i principi giurisprudenziali in tema di onere probatorio nonchè lo stesso contenuto delle difese delle parti .
Sotto il primo profilo va ricordato che, in base all'art. 2697 c.c., l'attore che vuol far valere in giudizio un proprio diritto deve quindi provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre il convenuto che eccepisca l'inefficacia di tali fatti, ovvero eccepisca che il diritto azionato nei suoi confronti si è modificato, o estinto, deve provare a sua volta i fatti sui quali si fonda la propria eccezione. Il rispetto del riparto dell'onere probatorio si declina anche con riferimento ai c.d. "fatti negativi" in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo (Cass. 22/03/2021, n. 8018). Con particolare riferimento all'indebito previdenziale la S. C ha sempre ritenuto che nel giudizio promosso per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, spetti al ricorrente in base al principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito (Cass. 11504/2004; 2032/2006; 4612/2006 SS.UU 18046/2010).. Il primo giudice ha fatto corretta applicazione di tali principi, rilevando che parte ricorrente non aveva adempiuto all'onere probatorio circa i fatti costitutivi del proprio diritto a conseguire la prestazione contestata ossia di dimostrare il necessario requisito contributivo richiesto ed esplicitato nella comunicazione del 16.3.2017 in cui testualmente veniva espresso il motivo della reiezione CP_1 della domanda di disoccupazione agricola relativa all'anno 2009, ovvero che il ricorrente “NON PUO' FAR VALERE IL REQUISITO CONTRIBUTIVO RICHIESTO”.
A confutazione di quanto eccepito dall'odierno appellante è evidente quindi l'infondatezza dell'eccezione di genericità della motivazione del provvedimento restitutorio , risultando -di
contro
--dallo stesso con sufficiente chiarezza i motivi e le ragioni della reiezione ( insussistenza del requisito contributivo ) così da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo.
D'altra parte l' nella propria memoria difensiva di primo grado, aveva CP_1 eccepito che risultava essere venuto meno in capo al ricorrente il requisito della iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti per l'anno 2009, in seguito alla cancellazione parziale dagli stessi, conseguente al disconoscimento del rapporto di lavoro, avvenuto a mezzo di verbale ispettivo;
che pertanto, per effetto di tale annullamento, la prestazione liquidata in data 29/07/2010 riferita all'iscrizione dell'anno 2009, era risultata indebitamente pagata con conseguente contestazione del relativo indebito. A fronte di tali contestazioni a maggior ragione si imponeva a carico dell'odierno appellante l'onere di dimostrare la sussistenza del requisito contributivo.
Nessuna pretesa lesione di alcun diritto di difesa allora può essere lamentata, atteso che l'appellante–nel rispetto delle regole del rito fissate dalla legge – avrebbe dovuto allegare al ricorso introduttivo del giudizio gli elementi di fatto e di diritto in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'accoglimento della formulata domanda giudiziale. Va ricordato che l'indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori agricoli che abbiano:
-l' iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l'anno cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell'anno di competenza della prestazione;
-almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l'iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l'iscrizione negli elenchi per l'anno di competenza della prestazione e l'accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione);
-almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l'attività agricola sia prevalente nell'anno o nel biennio di riferimento).
Tale imprescindibile requisito non è stato assolutamente comprovato dall'odierno appellante.
Parimenti infondato è l'ultimo motivo di doglianza relativo al governo delle spese processuali che, a dir dell'appellante, ben avrebbero potuto essere compensate in ragione del fatto che il ricorso amministrativo era rimasto senza riscontro . Ebbene l'art. 92, co. II, c.p.c. applicabile ratione temporis, prevede che la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio , in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. La Corte Costituzionale con sentenza n. 77/2018 ha sì dichiarato incostituzionale la norma “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, oltre che nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”; tuttavia ciò non consente un ampliamento tout court dei casi di compensazione ma rimette al giudice la verifica, caso per caso, ai fini della compensazione totale o parziale delle spese di lite, della sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni. E' evidente che a nessuna delle ipotesi individuate nel nuovo testo dell'art. 92 c.p.c. cit. e dalla Corte Cost. è riconducile la fattispecie in esame.
Vero è , invece, che il Tribunale, dopo aver richiamato giurisprudenza di legittimità che prevede l'inapplicabilità dell'art 152 disp att. cpc a fattispecie come quella oggetto di causa ,ha fatto corretta applicazione del principio della soccombenza in base al quale chi ha dato causa al processo deve subire la condanna alle spese.
I cd. principi di causalità e di soccombenza esprimono infatti una regola destinata ad operare per l'attribuzione del carico delle spese di lite: la regola per cui alla parte soccombente, e cioè alla parte le cui richieste siano state disattese dal giudice, si imputano gli oneri processuali necessari ai fini della relativa decisione, per avervi dato causa. Il principio della soccombenza è previsto dall'art. 91 c.p.c., come criterio di regolazione delle spese di lite per il caso in cui vi sia una parte integralmente soccombente ed una integralmente vincitrice. In tal caso soccombenza e imputazione degli oneri processuali coincidono integralmente: all'unico soccombente vanno imputati tutti gli oneri del processo, in quanto di esso egli ha la totale responsabilità. Nella specie il ricorrente è rimasto totalmente soccombente per cui correttamente è stata disposta la condanna al pagamento delle spese di lite.
La sentenza impugnata risulta pertanto esente dalle censure che le vengono mosse e meritevole di essere confermata con conseguente rigetto dell'appello proposto. Le spese del grado seguono la soccombenza a carico dell'appellante e si liquidano come da successivo dispositivo. Infine ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede :
-rigetta l'appello ; .
-condanna parte appellante alla refusione , in favore di parte appellata , delle spese del grado che liquida in complessivi euro 960,00 oltre rimborso spese generali , Iva e Cpa se dovuti . Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Napoli lì 13.1.2025
Il Cons. est. rel. Il Presidente
Dr. Rosa B. Cristofano Dr Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Rosa Bernardina Cristofano Consigliere rel.
3. dr. Maristella Agostinacchio Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 13.1.2025 , la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 990/2023 R.G. SEZ. LAV., vertente
TRA
, codice fiscale , nato a [...] in Parte_1 C.F._1
Campania (NA) il 20/07/1950, residente in [...], ed elettivamente domiciliato presso l'avvocato Nicola Annunziata
–codice fiscale , partita iva del Foro di C.F._2 P.IVA_1
Nocera Inferiore, con studio in Nocera Inferiore (SA) alla via Eugenio Siciliano n° 2, dal quale è difeso e rappresentato anche nella presente procedura in virtù di procura separata già prodotta nel fascicolo telematico di primo grado della Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli RD ed iscritto al n° di R.G. 5471/2019/LAV, il quale difensore inidca ai sensi e per gli effetti della normativa, anche regolamentare, concernente la ricezione, nonché la comunicazione o notificazione in forma telematica dei documenti informatici, il seguente indirizzo di posta elettronica certificata presso il Email_1 quale la parte elegge domicilio digitale
-appellante
CONTRO con sede in Controparte_1
Roma –EUR- via Ciro il Grande n. 21, c.f. , in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso – anche disgiuntamente - dagli avvocati Patrizia Colella ( ), C.F._3 E
, Silvano Imbriaci Email_2 E ( , , PA C.F._4 Email_4 E NE ( ) , C.F._5 Email_5
RM SO ( ) C.F._6 E
ed GO Di EO Email_6
( ) t, in forza di C.F._7 Email_7 procura generale alle liti per atto ricevuto dal Notaio di Fiumicino Persona_1 il 22 marzo 2024 al Repertorio n. 37875 - Raccolta n. 7313 (atto esente da registrazione) ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente atto presso l'Ufficio Legale di Napoli, via Alcide De Gasperi n. 55 – 80133 NAPOLI – FAX CP_1
055.5364175 e 081.19926336
- appellato -
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n 4927/2022, pubblicata in data 2.11.2022 emessa dal Tribunale di Napoli RD ,in funzione del Giudice del Lavoro ,nel giudizio RG n.5471/2019 , non notificata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 cpc depositato in data 08/04/2019 , Parte_1 proponeva impugnazione avverso il provvedimento con il quale l' aveva CP_1 rigettato la sua domanda di disoccupazione agricola relativa all'anno 2009 presentata l'8.3.2010 e riesaminata il 15.3.2017, con la seguente motivazione:
“REIEZIONE DS NON PUO' FAR VALERE IL REQUISITO CONTRIBUTIVO RICHIESTO”,e a cui seguiva la richiesta di restituzione degli importi indebiti ivi indicati pari ad euro 4.108,48. Chiedeva pertanto di annullare il suddetto provvedimento dichiarando per l'effetto non dovute le somme oggetto di richiesta di ripetizione dell'indebito, per inintelligibilità dello stesso e per intervenuta prescrizione, con condanna dei resistenti al pagamento delle spese e compensi di lite, comprensivi di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione. Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' chiedendo di rigettare il ricorso e CP_1 le relative domande perché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, di accertare e dichiarare la sussistenza del diritto dell' convenuto a CP_1 recuperare e/o trattenere le somme indebitamente percepite oltre ulteriori accessori maturati e maturandi come per legge sino all'effettiva restituzione, con condanna al relativo pagamento;
con vittoria delle spese di lite.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito rigettava il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite. Avverso la suddetta pronuncia ha interposto tempestivo gravame
[...]
con atto depositato presso l'intestata Corte in data 2.5.2023 , Pt_1 deducendo l'erroneità della ricostruzione fattuale e giuridica operata dal primo giudice .
In particolare ha lamentato:
-l'erronea valutazione in ordine all'eccezione di nullità e/o illegittimità del provvedimento per l'inintelligibilità dello stesso e per la omessa motivazione CP_1 con conseguente violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.;
2) l'erronea valutazione delle prove con conseguente violazione dell'art. 116 del c.p.c.;
3) In subordine l'errata applicazione dell'art. 92 del c.p.c. per non avere il Tribunale quantomeno compensato le spese di lite in considerazione del fatto che il preventivo ricorso amministrativo era rimasto “lettera morta”.
Concludeva pertanto , in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza , di accogliere integralmente la domanda formulata in prime cure;
vinte le spese del doppio grado di giudizio. Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva l' che , sulla base CP_1 di plurime argomentazioni, instava per il rigetto del gravame siccome inammissibile ed infondato con vittoria di spese e competenze del grado.
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Indi ,a seguito del deposito delle note di trattazione, la causa è stata riservata in decisione.
La Corte giudica l'appello infondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Occorre anche in questa sede evidenziare come le contestazioni mosse dall'appellante siano in realtà prive di alcun effettivo fondamento ed in ogni caso insuscettibili di minare il fondamento e la ben argomentata motivazione della pronuncia di primo grado. Il quadro processuale era infatti sufficientemente chiaro ed esaustivo al fine di far assumere al Giudice di primo grado la decisione incautamente gravata Riteniamo come sia vigente il principio del libero convincimento del Giudice, il quale può fondare il proprio convincimento su alcune prove escludendone altre e ciò accade quando la prova prescelta venga da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio contrastanti ed a condizione che egli fornisca una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria del convincimento così attinto in modo da consentire il controllo del processo logico in base al quale si è pervenuti alla decisione (ex multis Cass. n. 3553/80; n. 3353/86; n. 736/87; n. 3340/88; n. 6056/90; n. 6426/2001; n. 5231/2001; n. 3327/2002; n. 1885/2002, n. 11933/2003; n. 21412/2006; n. 1634/2007). Nella fattispecie in esame ricorrono i due suindicati elementi costitutivi, in quanto non solo dalla motivazione del Giudice di primo grado si evince una giustificazione adeguata in ordine al convincimento raggiunto ma si comprende chiaramente quale è stato l'elemento di giudizio che ha apprezzato un quadro processuale già sufficientemente completo, non trascurando l'analisi di alcuno degli elementi di giudizio, quali nella specie i principi giurisprudenziali in tema di onere probatorio nonchè lo stesso contenuto delle difese delle parti .
Sotto il primo profilo va ricordato che, in base all'art. 2697 c.c., l'attore che vuol far valere in giudizio un proprio diritto deve quindi provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre il convenuto che eccepisca l'inefficacia di tali fatti, ovvero eccepisca che il diritto azionato nei suoi confronti si è modificato, o estinto, deve provare a sua volta i fatti sui quali si fonda la propria eccezione. Il rispetto del riparto dell'onere probatorio si declina anche con riferimento ai c.d. "fatti negativi" in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo (Cass. 22/03/2021, n. 8018). Con particolare riferimento all'indebito previdenziale la S. C ha sempre ritenuto che nel giudizio promosso per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, spetti al ricorrente in base al principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito (Cass. 11504/2004; 2032/2006; 4612/2006 SS.UU 18046/2010).. Il primo giudice ha fatto corretta applicazione di tali principi, rilevando che parte ricorrente non aveva adempiuto all'onere probatorio circa i fatti costitutivi del proprio diritto a conseguire la prestazione contestata ossia di dimostrare il necessario requisito contributivo richiesto ed esplicitato nella comunicazione del 16.3.2017 in cui testualmente veniva espresso il motivo della reiezione CP_1 della domanda di disoccupazione agricola relativa all'anno 2009, ovvero che il ricorrente “NON PUO' FAR VALERE IL REQUISITO CONTRIBUTIVO RICHIESTO”.
A confutazione di quanto eccepito dall'odierno appellante è evidente quindi l'infondatezza dell'eccezione di genericità della motivazione del provvedimento restitutorio , risultando -di
contro
--dallo stesso con sufficiente chiarezza i motivi e le ragioni della reiezione ( insussistenza del requisito contributivo ) così da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo.
D'altra parte l' nella propria memoria difensiva di primo grado, aveva CP_1 eccepito che risultava essere venuto meno in capo al ricorrente il requisito della iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti per l'anno 2009, in seguito alla cancellazione parziale dagli stessi, conseguente al disconoscimento del rapporto di lavoro, avvenuto a mezzo di verbale ispettivo;
che pertanto, per effetto di tale annullamento, la prestazione liquidata in data 29/07/2010 riferita all'iscrizione dell'anno 2009, era risultata indebitamente pagata con conseguente contestazione del relativo indebito. A fronte di tali contestazioni a maggior ragione si imponeva a carico dell'odierno appellante l'onere di dimostrare la sussistenza del requisito contributivo.
Nessuna pretesa lesione di alcun diritto di difesa allora può essere lamentata, atteso che l'appellante–nel rispetto delle regole del rito fissate dalla legge – avrebbe dovuto allegare al ricorso introduttivo del giudizio gli elementi di fatto e di diritto in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'accoglimento della formulata domanda giudiziale. Va ricordato che l'indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori agricoli che abbiano:
-l' iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l'anno cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell'anno di competenza della prestazione;
-almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l'iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l'iscrizione negli elenchi per l'anno di competenza della prestazione e l'accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione);
-almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l'attività agricola sia prevalente nell'anno o nel biennio di riferimento).
Tale imprescindibile requisito non è stato assolutamente comprovato dall'odierno appellante.
Parimenti infondato è l'ultimo motivo di doglianza relativo al governo delle spese processuali che, a dir dell'appellante, ben avrebbero potuto essere compensate in ragione del fatto che il ricorso amministrativo era rimasto senza riscontro . Ebbene l'art. 92, co. II, c.p.c. applicabile ratione temporis, prevede che la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio , in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. La Corte Costituzionale con sentenza n. 77/2018 ha sì dichiarato incostituzionale la norma “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, oltre che nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”; tuttavia ciò non consente un ampliamento tout court dei casi di compensazione ma rimette al giudice la verifica, caso per caso, ai fini della compensazione totale o parziale delle spese di lite, della sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni. E' evidente che a nessuna delle ipotesi individuate nel nuovo testo dell'art. 92 c.p.c. cit. e dalla Corte Cost. è riconducile la fattispecie in esame.
Vero è , invece, che il Tribunale, dopo aver richiamato giurisprudenza di legittimità che prevede l'inapplicabilità dell'art 152 disp att. cpc a fattispecie come quella oggetto di causa ,ha fatto corretta applicazione del principio della soccombenza in base al quale chi ha dato causa al processo deve subire la condanna alle spese.
I cd. principi di causalità e di soccombenza esprimono infatti una regola destinata ad operare per l'attribuzione del carico delle spese di lite: la regola per cui alla parte soccombente, e cioè alla parte le cui richieste siano state disattese dal giudice, si imputano gli oneri processuali necessari ai fini della relativa decisione, per avervi dato causa. Il principio della soccombenza è previsto dall'art. 91 c.p.c., come criterio di regolazione delle spese di lite per il caso in cui vi sia una parte integralmente soccombente ed una integralmente vincitrice. In tal caso soccombenza e imputazione degli oneri processuali coincidono integralmente: all'unico soccombente vanno imputati tutti gli oneri del processo, in quanto di esso egli ha la totale responsabilità. Nella specie il ricorrente è rimasto totalmente soccombente per cui correttamente è stata disposta la condanna al pagamento delle spese di lite.
La sentenza impugnata risulta pertanto esente dalle censure che le vengono mosse e meritevole di essere confermata con conseguente rigetto dell'appello proposto. Le spese del grado seguono la soccombenza a carico dell'appellante e si liquidano come da successivo dispositivo. Infine ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede :
-rigetta l'appello ; .
-condanna parte appellante alla refusione , in favore di parte appellata , delle spese del grado che liquida in complessivi euro 960,00 oltre rimborso spese generali , Iva e Cpa se dovuti . Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Napoli lì 13.1.2025
Il Cons. est. rel. Il Presidente
Dr. Rosa B. Cristofano Dr Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.