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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 03/12/2024, n. 2242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2242 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3772/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa degli avv.ti Santo Dalmazio Tarantino e Fabiana Parte_1
Vigna;
e
, con l'assistenza e difesa degli avv.ti Controparte_1
Serenella Rosaria Zanfini e Serena Cianflone;
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_2
degli avv.ti Umberto Ferrato e Marcello Carnovale;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10/11/2021, ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il e, premesso di essere alle dipendenze Controparte_1 dell'amministrazione scolastica a tempo indeterminato in qualità di docente dall'1.9.2016, esponeva di aver prestato servizio, antecedentemente all'immissione in ruolo, a tempo determinato in forza di plurimi contratti a termine dall'anno scolastico 1996/1997 e che durante l'intera contrattazione a termine e per l'anno corrispondente al periodo di prova (a.s.
2016/2017), il prof. ha percepito sempre lo stipendio corrispondente alla prima Parte_1 fascia stipendiale “0-8”, senza il riconoscimento di alcuna anzianità in relazione al servizio effettivamente prestato.
Evidenziava che, al momento della immissione in ruolo era stata collocata nella posizione stipendiale 0, corrispondente alla fascia 0-8, e lamentava la discriminazione rispetto al personale di ruolo sostenendo di aver diritto all'applicazione della clausola di salvaguardia del
CCNL 2011 che prevedeva il mantenimento del c.d. gradone stipendiale 3-8.
1 Dopo aver argomentato in diritto concludeva chiedendo: 1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, con riferimento ai servizi prestati in forza dei contratti a termine stipulati con l'Amministrazione scolastica convenuta, alla medesima progressione stipendiale attribuita al corrispondente personale assunto a tempo indeterminato, sulla base dei CCNL succedutisi nel tempo;
2) dichiarare, altresì, il diritto del prof. all'applicazione del gradone Parte_1 stipendiale 3-8; 3) condannare, quindi, il in persona del Ministro pro- Controparte_1 tempore a corrispondere all'odierno ricorrente le differenze retributive maturate, per l'accertato diritto alla medesima progressione stipendiale del corrispondente personale di ruolo, in relazione all'attività lavorativa dallo stessa prestata in forza dei contratti a termine intercorsi con l'Amministrazione scolastica convenuta, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria come per legge dalle singole scadenze mensili sino al soddisfo;
4) condannare, inoltre, il in persona del pro-tempore a versare nei confronti dell' Controparte_1 CP_3 CP_4
le differenze contributive correlate alla maggiorazione retributiva riconosciuta in favore del ricorrente per l'accertato diritto alla medesima progressione stipendiale del corrispondente personale di ruolo, nei limiti della prescrizione;
5) condannare il in Controparte_1
persona del pro-tempore al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre CP_3
accessori di legge, da distrarre in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c.
Il si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, la prescrizione del diritto e CP_1
contestando la domanda di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
2.1 Il ricorso è fondato e deve, dunque, essere accolto per quanto di seguito esposto.
Parte ricorrente evidenzia di essere stata inquadrata al momento della immissione in ruolo nella posizione stipendiale 0, corrispondente alla fascia 0- 8, e lamenta la discriminazione rispetto al personale di ruolo per l'omessa applicazione del c.d. clausola di salvaguardia previsto dal
CCNL 2011.
La doglianza merita condivisione per le motivazioni esposte anche dalla Suprema Corte nella sentenza n. 2924/2020 con riferimento al personale ATA. Nel formulare integrale rinvio ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. alle condivisibili argomentazioni ivi contenute, si osserva che il
C.C.N.L. del comparto scuola prevede l'attribuzione a tutti i dipendenti a tempo indeterminato del convenuto di un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali collegate al completamento di determinati periodi di servizio individuati in termini di anni. Con l'entrata in vigore del C.C.N.L. 14 agosto 2011 le posizioni stipendiali sono 6 e corrispondono alle seguenti fasce di anzianità: 0/8 anni di servizio, 9/14, 15/20, 21/27, 28/34 e da 35 in poi, mentre i
C.C.N.L. precedenti dividevano la prima fascia in due (una 0/2 anni ed una 3/8) e dunque attribuivano un primo scatto stipendiale già al compimento di 3 anni di servizio.
2 Al momento dell'immissione in ruolo il dipendente viene inquadrato nella prima fascia stipendiale, ma poi, successivamente al superamento positivo del periodo di prova, a domanda dell'interessato, il prende in considerazione i servizi eventualmente prestati CP_1 anteriormente all'immissione in ruolo nel corso di rapporti di lavoro a termine e, nel decreto di ricostruzione della carriera, li trasforma in anzianità di servizio aggiuntiva rispetto a quella maturata e maturanda in ruolo, quindi ridetermina la corretta fascia stipendiale spettante al momento della conferma in ruolo e ne trae tutte le conseguenze in termini di evoluzione successiva della retribuzione.
Per il personale docente, in particolare, l'operazione è regolata dagli art. 485 e 489 del D. Lgs.
n. 297/1994. Nel configurare un'unica fascia iniziale 0/8, eliminando la fascia 3/8, il C.C.N.L.
14 agosto 2011 ha previsto all'art. 2 comma 2 con riguardo a tutto il personale scolastico che
"il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva 'ad personam' il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni" ed il comma 3, che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 0-2 anni conserva il diritto a percepire, 'ad personam', al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni".
Facendo applicazione letterale della norma, il colloca il personale immesso in ruolo CP_1
dopo il 1° settembre 2010 nella fascia 0/8, anche ove a tale data avesse già maturato un'anzianità in pregressi servizi a termine. In tal modo si realizza una evidente disparità di trattamento tra coloro che alla data del 1 settembre 2010 avevano già prestato servizio per l'Amministrazione scolastica: chi lo ha prestato in ruolo, infatti, ha il diritto ad ottenere o conservare la fascia 3/8 anche dopo l'entrata in vigore del CCNL che l'ha abolita, mentre chi lo ha prestato nell'ambito di rapporti a termine tale diritto non ha e dunque dopo il compimento di 3 anni di anzianità continua a percepire la retribuzione iniziale invece che quella superiore della fascia 3/8.
Orbene, nella citata sentenza la Suprema Corte ha affermato l'applicabilità anche al caso di specie dell'art. 4 dell'Accordo quadro sul contratto a tempo determinato allegato alla direttiva
1999/70/CE, così come interpretato dalla CGUE in numerosi suoi precedenti, affermando che
“nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli
3 dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9- 14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato. Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE non può che essere considerata applicabile (disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale”.
2.2 Nel caso di specie la mancata applicazione della clausola di salvaguardia ha effettivamente realizzato una disparità di trattamento a sfavore della parte ricorrente che impone di procedere alla disapplicazione della limitazione in questione.
Pertanto, al personale scolastico immesso in ruolo dopo il 1° settembre 2011 ma con almeno un anno di precariato svolto negli anni precedenti e, dunque, al ricorrente va applicata la Pt_1
“clausola di salvaguardia” prevista dal CCNL 2011 che prevede il mantenimento del gradone stipendiale “3-8 anni”. Quanto all'eccezione di prescrizione, l'odierno ricorrente, con missiva inoltrata via PEC in data 03.02.2021, ha richiesto espressamente le differenze retributive inerenti al diritto alla medesima progressione stipendiale del corrispondente personale di ruolo sulla base dei CCNL succedutisi nel tempo, interrompendo così la prescrizione.
Non risultano prescritte, quindi, le differenze retributive a decorrere dal 04.02.2016.
Deve essere accolta la domanda di parte ricorrente anche con riferimento alle differenze contributive, nei limiti della prescrizione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente, con riferimento ai servizi prestati in forza dei contratti a termine stipulati con l'Amministrazione scolastica convenuta, alla medesima progressione stipendiale attribuita al corrispondente personale assunto a tempo indeterminato, sulla base dei CCNL succedutisi nel tempo;
2) dichiara il diritto del prof. all'applicazione del gradone stipendiale 3-8; Parte_1
3) condanna il in persona del Ministro pro-tempore al pagamento in Controparte_1 favore dell'odierno ricorrente delle corrispondenti differenze retributive maturate a decorrere dal 04.02.2016 oltre al maggior importo fra interessi legali e rivalutazione monetaria per legge dalle singole scadenze mensili sino al soddisfo;
4 4) condanna il in persona del Ministro pro tempore a versare nei Controparte_1 confronti dell' le differenze contributive correlate alla maggiorazione retributiva CP_4 riconosciuta in favore del ricorrente per l'accertato diritto alla medesima progressione stipendiale del corrispondente personale di ruolo, nei limiti della prescrizione;
5) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente CP_1 che liquida in € 1.300,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi.
Castrovillari, 03/12/2024 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa degli avv.ti Santo Dalmazio Tarantino e Fabiana Parte_1
Vigna;
e
, con l'assistenza e difesa degli avv.ti Controparte_1
Serenella Rosaria Zanfini e Serena Cianflone;
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_2
degli avv.ti Umberto Ferrato e Marcello Carnovale;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10/11/2021, ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il e, premesso di essere alle dipendenze Controparte_1 dell'amministrazione scolastica a tempo indeterminato in qualità di docente dall'1.9.2016, esponeva di aver prestato servizio, antecedentemente all'immissione in ruolo, a tempo determinato in forza di plurimi contratti a termine dall'anno scolastico 1996/1997 e che durante l'intera contrattazione a termine e per l'anno corrispondente al periodo di prova (a.s.
2016/2017), il prof. ha percepito sempre lo stipendio corrispondente alla prima Parte_1 fascia stipendiale “0-8”, senza il riconoscimento di alcuna anzianità in relazione al servizio effettivamente prestato.
Evidenziava che, al momento della immissione in ruolo era stata collocata nella posizione stipendiale 0, corrispondente alla fascia 0-8, e lamentava la discriminazione rispetto al personale di ruolo sostenendo di aver diritto all'applicazione della clausola di salvaguardia del
CCNL 2011 che prevedeva il mantenimento del c.d. gradone stipendiale 3-8.
1 Dopo aver argomentato in diritto concludeva chiedendo: 1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, con riferimento ai servizi prestati in forza dei contratti a termine stipulati con l'Amministrazione scolastica convenuta, alla medesima progressione stipendiale attribuita al corrispondente personale assunto a tempo indeterminato, sulla base dei CCNL succedutisi nel tempo;
2) dichiarare, altresì, il diritto del prof. all'applicazione del gradone Parte_1 stipendiale 3-8; 3) condannare, quindi, il in persona del Ministro pro- Controparte_1 tempore a corrispondere all'odierno ricorrente le differenze retributive maturate, per l'accertato diritto alla medesima progressione stipendiale del corrispondente personale di ruolo, in relazione all'attività lavorativa dallo stessa prestata in forza dei contratti a termine intercorsi con l'Amministrazione scolastica convenuta, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria come per legge dalle singole scadenze mensili sino al soddisfo;
4) condannare, inoltre, il in persona del pro-tempore a versare nei confronti dell' Controparte_1 CP_3 CP_4
le differenze contributive correlate alla maggiorazione retributiva riconosciuta in favore del ricorrente per l'accertato diritto alla medesima progressione stipendiale del corrispondente personale di ruolo, nei limiti della prescrizione;
5) condannare il in Controparte_1
persona del pro-tempore al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre CP_3
accessori di legge, da distrarre in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c.
Il si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, la prescrizione del diritto e CP_1
contestando la domanda di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
2.1 Il ricorso è fondato e deve, dunque, essere accolto per quanto di seguito esposto.
Parte ricorrente evidenzia di essere stata inquadrata al momento della immissione in ruolo nella posizione stipendiale 0, corrispondente alla fascia 0- 8, e lamenta la discriminazione rispetto al personale di ruolo per l'omessa applicazione del c.d. clausola di salvaguardia previsto dal
CCNL 2011.
La doglianza merita condivisione per le motivazioni esposte anche dalla Suprema Corte nella sentenza n. 2924/2020 con riferimento al personale ATA. Nel formulare integrale rinvio ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. alle condivisibili argomentazioni ivi contenute, si osserva che il
C.C.N.L. del comparto scuola prevede l'attribuzione a tutti i dipendenti a tempo indeterminato del convenuto di un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali collegate al completamento di determinati periodi di servizio individuati in termini di anni. Con l'entrata in vigore del C.C.N.L. 14 agosto 2011 le posizioni stipendiali sono 6 e corrispondono alle seguenti fasce di anzianità: 0/8 anni di servizio, 9/14, 15/20, 21/27, 28/34 e da 35 in poi, mentre i
C.C.N.L. precedenti dividevano la prima fascia in due (una 0/2 anni ed una 3/8) e dunque attribuivano un primo scatto stipendiale già al compimento di 3 anni di servizio.
2 Al momento dell'immissione in ruolo il dipendente viene inquadrato nella prima fascia stipendiale, ma poi, successivamente al superamento positivo del periodo di prova, a domanda dell'interessato, il prende in considerazione i servizi eventualmente prestati CP_1 anteriormente all'immissione in ruolo nel corso di rapporti di lavoro a termine e, nel decreto di ricostruzione della carriera, li trasforma in anzianità di servizio aggiuntiva rispetto a quella maturata e maturanda in ruolo, quindi ridetermina la corretta fascia stipendiale spettante al momento della conferma in ruolo e ne trae tutte le conseguenze in termini di evoluzione successiva della retribuzione.
Per il personale docente, in particolare, l'operazione è regolata dagli art. 485 e 489 del D. Lgs.
n. 297/1994. Nel configurare un'unica fascia iniziale 0/8, eliminando la fascia 3/8, il C.C.N.L.
14 agosto 2011 ha previsto all'art. 2 comma 2 con riguardo a tutto il personale scolastico che
"il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva 'ad personam' il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni" ed il comma 3, che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 0-2 anni conserva il diritto a percepire, 'ad personam', al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni".
Facendo applicazione letterale della norma, il colloca il personale immesso in ruolo CP_1
dopo il 1° settembre 2010 nella fascia 0/8, anche ove a tale data avesse già maturato un'anzianità in pregressi servizi a termine. In tal modo si realizza una evidente disparità di trattamento tra coloro che alla data del 1 settembre 2010 avevano già prestato servizio per l'Amministrazione scolastica: chi lo ha prestato in ruolo, infatti, ha il diritto ad ottenere o conservare la fascia 3/8 anche dopo l'entrata in vigore del CCNL che l'ha abolita, mentre chi lo ha prestato nell'ambito di rapporti a termine tale diritto non ha e dunque dopo il compimento di 3 anni di anzianità continua a percepire la retribuzione iniziale invece che quella superiore della fascia 3/8.
Orbene, nella citata sentenza la Suprema Corte ha affermato l'applicabilità anche al caso di specie dell'art. 4 dell'Accordo quadro sul contratto a tempo determinato allegato alla direttiva
1999/70/CE, così come interpretato dalla CGUE in numerosi suoi precedenti, affermando che
“nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli
3 dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9- 14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato. Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE non può che essere considerata applicabile (disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale”.
2.2 Nel caso di specie la mancata applicazione della clausola di salvaguardia ha effettivamente realizzato una disparità di trattamento a sfavore della parte ricorrente che impone di procedere alla disapplicazione della limitazione in questione.
Pertanto, al personale scolastico immesso in ruolo dopo il 1° settembre 2011 ma con almeno un anno di precariato svolto negli anni precedenti e, dunque, al ricorrente va applicata la Pt_1
“clausola di salvaguardia” prevista dal CCNL 2011 che prevede il mantenimento del gradone stipendiale “3-8 anni”. Quanto all'eccezione di prescrizione, l'odierno ricorrente, con missiva inoltrata via PEC in data 03.02.2021, ha richiesto espressamente le differenze retributive inerenti al diritto alla medesima progressione stipendiale del corrispondente personale di ruolo sulla base dei CCNL succedutisi nel tempo, interrompendo così la prescrizione.
Non risultano prescritte, quindi, le differenze retributive a decorrere dal 04.02.2016.
Deve essere accolta la domanda di parte ricorrente anche con riferimento alle differenze contributive, nei limiti della prescrizione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente, con riferimento ai servizi prestati in forza dei contratti a termine stipulati con l'Amministrazione scolastica convenuta, alla medesima progressione stipendiale attribuita al corrispondente personale assunto a tempo indeterminato, sulla base dei CCNL succedutisi nel tempo;
2) dichiara il diritto del prof. all'applicazione del gradone stipendiale 3-8; Parte_1
3) condanna il in persona del Ministro pro-tempore al pagamento in Controparte_1 favore dell'odierno ricorrente delle corrispondenti differenze retributive maturate a decorrere dal 04.02.2016 oltre al maggior importo fra interessi legali e rivalutazione monetaria per legge dalle singole scadenze mensili sino al soddisfo;
4 4) condanna il in persona del Ministro pro tempore a versare nei Controparte_1 confronti dell' le differenze contributive correlate alla maggiorazione retributiva CP_4 riconosciuta in favore del ricorrente per l'accertato diritto alla medesima progressione stipendiale del corrispondente personale di ruolo, nei limiti della prescrizione;
5) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente CP_1 che liquida in € 1.300,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi.
Castrovillari, 03/12/2024 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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