CA
Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/10/2025, n. 1661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1661 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Mariacolomba Giuliano Presidente
- dott. Pietro Iovino Consigliere
- avv. Eugenia Capano Giudice Ausiliario Relatore
Esaminati gli atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 182/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Avv. Silvia Villa, Parte_1 C.F._1 con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Via Cavour n.30 Imola
- Appellante -
( ) in proprio e quale erede Di Controparte_1 CodiceFiscale_2 Per_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Barone, con domicilio eletto presso lo studio
[...] del difensore in Via Tellarini n. 13 Lugo
- Appellato–
In punto di: appello avverso la Sentenza del Tribunale di Ravenna n.480 del 4/7/2023
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, da intendersi richiamate, come da note depositate telematicamente ai sensi dell'art 127 ter cpc
LA CORTE udita la relazione della causa riferita dal relatore G.A. avv. Eugenia Capano;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 5 Con la sentenza impugnata il Tribunale di Ravenna, pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di e , volta a sentirsi risarcire i danni Parte_1 Persona_1 Controparte_1 patiti in conseguenza delle condotte illecite attuate dai convenuti, rigettava la domanda attorea nei confronti di mentre l'accoglieva nei confronti di , e, accertata la Persona_1 Controparte_1 responsabilità del predetto per le lesioni procurate all'attore, lo condannava al pagamento a titolo risarcitorio della somma di €9.192,06 oltre accessori;
compensava le spese di lite tra le parti;
condannava, infine, l'attore ai sensi dell'art 96 c3 cpc al pagamento in favore di , Controparte_1 quale erede di , della somma di €1.270,00, pari alla metà delle spese di lite Persona_1 astrattamente liquidabili.
Avverso la sentenza ha proposto appello sulla base dei motivi che di seguito si Parte_1 riportano.
Con il primo motivo l'appellante censura il rigetto della domanda nei confronti di Persona_1 deducendo che il predetto era responsabile del reato di minaccia e per non avere impedito a CP_1 di cagionare lesioni ai suoi danni;
sostiene che entrambi avrebbero dovuto essere dichiarati
[...] responsabili dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'appellante.
Con il secondo motivo censura la compensazione delle spese processuali disposta dal Tribunale lamentando che le spese (comprese quella della mediazione) non sono state poste a carico di nonostante sia stata accertata la responsabilità della condotta lesiva;
censura, Controparte_1 inoltre, la condanna ex art 96 cpc pronunciata a suo carico in favore di . Persona_1
Con il terzo motivo censura la liquidazione del risarcimento del danno per non aver applicato l'aumento massimo per la cd personalizzazione del danno in considerazione della natura dolosa della condotta attuata ai propri danni.
Censura, inoltre, la pronuncia per non aver riconosciuto le spese del CTU e del CTP in proprio favore e il danno patrimoniale subito, nella somma €5.000,00, per la decurtazione mensile di
€200,00 in busta paga nel periodo di invalidità temporanea.
Si è costituito in giudizio , anche quale erede di , e ha resistito al Controparte_1 Persona_1 gravame chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che durante l'istruttoria, con ordinanza del 18.6.2020, il Tribunale ha affermato che la dichiarazione del difensore dell'intervenuto decesso del convenuto non ha Persona_1 comportato l'interruzione del processo, in quanto la dichiarazione resa dal difensore della parte costituita aveva carattere meramente informativo e come tale non idonea a produrre l'effetto interruttivo del processo;
in sentenza ha poi osservato, ma dunque erroneamente, che il processo era pagina 2 di 5 proseguito nei confronti di in proprio e “ nella qualità di erede di ”, Controparte_1 Persona_1 mentre in realtà, non essendosi prodotto l'effetto interruttivo, il processo è proseguito tra le parti originarie del processo.
Non sono fondate le censure del terzo motivo di gravame.
Per quanto concerne le critiche sulla mancata applicazione della personalizzazione del danno, deve rilevarsi che il Tribunale ha riconosciuto un aumento del 10% a titolo di danno morale, ulteriore rispetto a quello previsto dalle Tabelle di Milano applicate, ai sensi dell'art. 185 cp trattandosi di danno derivante da un reato.
La richiesta di “aumento massimo” per personalizzazione, che l'appellante fonda sulla natura dolosa dell'illecito, non trova giustificazione sia perché è già stato riconosciuto un aumento del 10% sul danno biologico (temporaneo e permanente) ex art. 185 cp , sia perché la personalizzazione trova applicazione solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari, non allegate né provate nel caso in esame dal danneggiato.
Non sono fondate le censure sul mancato riconoscimento del danno patrimoniale per l'asserita decurtazione mensile di €200,00 in busta paga nel periodo di invalidità temporanea.
Come ha rilevato il Tribunale l'odierno appellante non ha prodotto alcuna busta paga al fine di dimostrare la contrazione di reddito subita.
Come è stato, inoltre, evidenziato dal Tribunale, dalla deposizione del teste datore di Tes_1 lavoro, è emerso che le limitazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa prescritte dal medico del lavoro per un periodo di tempo limitato ( 2/3 mesi) non hanno comportato alcun cambio di mansioni nel periodo di inabilita temporanea e il compenso è rimasto invariato.
Il primo motivo di gravame non è fondato.
L'appellante sostiene che il Tribunale ha erroneamente rigettato la domanda nei confronti di
, il quale si era reso responsabile del reato di minaccia e per non aver impedito Persona_1
l'aggressione nei suoi confronti da parte di Secondo la prospettazione Controparte_1 dell'appellante, dopo che aveva sferrato due pugni in volto allo e questi era Controparte_1 Pt_1 caduto a terra tramortito, , rivolgendosi al figlio ( ), proferì la Persona_1 Controparte_1 seguente frase “Se è morto lo seppelliamo con l'escavatore, tanto non ci ha visto nessuno”.
Deve osservarsi, in primo luogo, che non vi è prova che sia stata proferita da la Persona_1 frase riportata in quanto i testi escussi hanno riferito soltanto di aver visto colpire Controparte_1 con un pugno . Parte_1
Nella frase incriminata, che è successiva all'aggressione posta in essere da , non è Controparte_1 dato comunque ravvisare un reato di minaccia. pagina 3 di 5 Neppure è ravvisabile una responsabilità a carico di per non avere impedito Persona_1
l'aggressione attuata da , rilevato che non è configurabile alcuna “posizione di Controparte_1 garanzia” e quindi un obbligo giuridico di controllo in capo al predetto;
non è stato mai allegato né provato un concorso anche solo morale del padre con il figlio quanto alla condotta delle lesioni.
Sono fondate le censure sollevate con il secondo motivo di gravame.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali e di mediazione, i convenuti in primo grado erano costituiti con due distinti difensori;
il processo non è stato interrotto e CP_1 non si è mai costituito quale erede del padre. Non vi è dunque nessuna ragione di ritenere
[...]
l'attore parzialmente soccombente nei confronti di per effetto del rigetto della Controparte_1 domanda proposta nei riguardi di . Persona_1
, interamente soccombente “in proprio”, va pertanto condannato alla rifusione delle Controparte_1 spese di mediazione e di quelle processuali, comprese le spese di ctu , in corrispondenza dello scaglione tariffario in cui rientra il credito riconosciuto allo e vengono liquidate in Pt_1 dispositivo.
, in qualità di erede del padre, non ha proposto appello incidentale condizionato per Controparte_1 vedere comunque rifuse le spese legali sostenute dal padre in primo grado.
Merita accoglimento anche la richiesta di rimborso delle spese documentate del CTP per l'importo di €305.00 ( fattura dott doc 9). Per_2
Sono fondate le censure relative alla condanna per lite temeraria.
Il Tribunale ha ritenuto che la domanda proposta da nei confronti di avesse Pt_1 Persona_1 finalità pretestuosa in quanto volta ad evitare che il predetto potesse testimoniare nella causa. Tale valutazione non appare condivisile rilevato che non è suffragata da alcun elemento oggettivo: pur non avendola potuta provare, l'attore ha addebitato a una specifica condotta Persona_1 produttiva di danno a suo dire fonte di responsabilità, e del tutto apodittica è la finalità dell'azione che è stata rappresentata dal Tribunale.
Le spese del grado seguono la soccombenza tra e , in proprio e quale erede Pt_1 Controparte_1 del padre, e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 147/2022 sulla base del valore di accoglimento, previa compensazione, per reciproca soccombenza, della parte delle spese di appello che riguarda il rapporto processuale fra e quale erede di . Pt_1 Controparte_1 Persona_1
P.Q.M.
La Corte
-- Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna in proprio al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1
pagina 4 di 5 processuali del primo grado che liquida ai sensi del DM 147/22 in €569,00 per anticipazioni ( di cui € 264,00 per contributo unificato e €305,00 per spese del CTP) e €4.500,00 per compensi oltre
15% spese gen. iva e cpa;
Condanna in proprio al pagamento in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1 mediazione che liquida ai sensi del DM 150/2023 in €48,80 per spese e €195,00 per compensi di avvio e primo incontro, oltre iva e cpa;
Pone le spese della ctu a carico di in proprio;
Controparte_1
-Revoca la condanna ex art 96 cpc di in favore di quale erede di Parte_1 Controparte_1
; Persona_1
-Condanna in proprio al pagamento delle spese processuali del presente grado in Controparte_1 favore di che liquida ai sensi del DM 147/22 in €382,00 per anticipazioni e Parte_1
€2.500,00 per compensi oltre 15% spese gen. iva e cpa;
Compensa integralmente le spese del grado tra e quale erede di . Parte_1 Controparte_1 Persona_1
Così deciso in Bologna dalla seconda sezione civile della Corte di Appello nella camera di consiglio del 29/9/2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
avv. Eugenia Capano dott. Mariacolomba Giuliano
pagina 5 di 5