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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 16/03/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 211/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese in persona del Giudice Dott. Rosario La Fata ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 211 2019
TRA
, (C.F. , con l'Avv. Milone Mario Parte_1 C.F._1
ATTORE
CONTRO
, (C.F. ), con l'Avv. Giglio Gabriele Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
E
(C.F. ) e Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
(C.F. )
[...] C.F._3
INTERVENIENTE
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 26 settembre
2024
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , agendo in proprio e nq Parte_1 di unica erede di , ha convenuto in giudizio il Persona_1 Controparte_1 allo scopo di accertare e dichiarare la proprietà esclusiva del cortile distinto al NCEU del
Comune di al foglio MU, graffato alla p.lla 1212, confinante con le p.lle 1209, CP_1
1220 e 1876, per averla acquistata, nella misura di ½, giusto atto di compravendita del 31 agosto 1987 ai rogiti del Notaio (Rep. 4179) e, per la restante metà, in virtù della Per_2
1 successione in morte del marito , deceduto il 30 settembre 2017 e, in Persona_1 ogni caso, per effetto dell'usucapione ultraventennale.
A fondamento della domanda l'attrice ha dedotto che il cortile costituisce pertinenza del proprio fabbricato sito in , alla via Simone Cuccia n. 67, distinto al NCUE del CP_1
Comune al foglio MU, p.lla 1212 sub. 3, di cui forma parte integrante. Ciò, secondo l'attrice,
è comprovato dal fatto che: i) negli estratti di mappa, l'area risulta graffata al fabbricato;
ii) la p.lla 1212 è sempre stata costituita da una parte edificata e da uno spazio esterno scoperto e non ha mai subito modifiche nel corso degli anni;
iii) dalla tavola censuaria del 1929 e dalle visure del catasto terreni si ricava che la p.lla 1212 ha una consistenza di 89 mq, corrispondente alla somma tra la parte edificata e la zona esterna;
iv) l'area non è inclusa nel sistema viario;
v) nel territorio del Comune di si rinvengono diversi cortili, come CP_1 quello in esame, collegati alla pubblica via e caratterizzati da una forma stretta e lunga nonchè da una numerazione civica progressiva.
La pacifica titolarità dell'area, evidenzia l'attrice, emerge anche dal fatto che il Comune di
, in data 3 settembre 2004, ha rilasciato la concessione edilizia n. 14 per CP_1
l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del fabbricato, che hanno interessato anche il cortile, e non ha mai sollevato alcun rilievo per tutta la durata delle opere, poi ultimate.
Persino il tecnico incaricato dall'ente per l'effettuazione dei rilievi topografici, Ing. Per_3 ha escluso la natura pubblica dell'area, affermando che la via denominata cortile Per_4 termina all'ingresso dell'area in contestazione.
Inoltre, si precisa in citazione, lo spazio esterno è stato posseduto, a partire dal 1987, dall'attrice e dal marito, i quali l'hanno utilizzato come deposito di materiali e legnaia ed hanno provveduto, a partire dal 2004, a ristrutturare interamente il fabbricato ed il cortile.
Sulla scorta di tali motivi, l'attrice ha chiesto al Tribunale di: i) accertare la natura privata dell'area distinta al NCEU del Comune di al foglio MU, graffata alla p.lla 1212, CP_1 confinante con le p.lle 1209, 1220 e 1876; ii) accertare la proprietà esclusiva della detta area in forza del titolo di acquisto e, in subordine, per intervenuta usucapione.
Costituendosi in giudizio a mezzo di comparsa tempestivamente depositata, il CP_1
ha argomentato per l'appartenenza del cortile al demanio stradale e precisato che
[...] le opere edili esistenti sul cortile (un locale in cemento armato adibito a deposito, un terrazzo, una tettoria, una scalinata, un muro) sono sprovviste di titolo edilizio e, in particolare, non
Pag. 2 di 12 sono state autorizzate dalla concessione edilizia del 2004, che ha riguardato soltanto i lavori di ristrutturazione del fabbricato.
Inoltre, il convenuto ha eccepito l'improcedibilità della domanda di usucapione per mancato esperimento della mediazione obbligatoria nonché la sua infondatezza, rilevando che non può essere usucapita un'area demaniale e che non sussistono, comunque, gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva.
Sulla scorta di tali motivi, l'ente ha chiesto al Tribunale la declaratoria di inammissibilità ovvero il rigetto della domanda.
Sono, altresì, intervenuti in giudizio e , proprietari dell'immobile limitrofo CP_2 CP_3 identificato al Foglio MU, p.lla 1876 sub. 2, supportando le difese dell'ente e sottolineando che l'appartenenza alla viabilità comunale della porzione di area rivendicata dall'attrice emerge anche dalla descrizione dei confini del proprio fabbricato, che, per come risulta dall'atto pubblico di compravendita del 8 gennaio 2015 in Notar (Rep. 9486; Persona_5
Per_ Racc. 6376), ha un accesso dal civico n. 4 del cortile di . Inoltre, gli intervenuti hanno argomentato per l'infondatezza della domanda di usucapione, stante la natura demaniale del cortile nonché l'insussistenza dei requisiti del possesso ad usucapionem in capo all'attrice.
Concessi i termini ex art. 183 comma VI cpc, l'attrice, nella memoria n. 3, ha contestato l'utilizzabilità di due documenti e, segnatamente: i) della planimetria catastale del 2 settembre
2015 prodotta dal che, a suo dire, risulta difforme dalla planimetria del 15 marzo CP_1
2018 allegata alla relazione dell'Ing. e contiene l'indicazione di accessi inesistenti Per_3 nell'area oggetto della contesa, possibilmente aggiunti a mano;
ii) della planimetria catastale del 2 gennaio 1940 allegata all'atto di compravendita di e , da cui risulta un CP_2 CP_3 accesso mai esistito dal civico 4 del cortile . Per_4
Inoltre, l'attrice ha sottolineato il difetto di legittimazione all'intervento di e di CP_2
. CP_3
La causa, istruita a mezzo di consulenza tecnica di ufficio a cura dell'Arch. Per_6
previa regolarizzazione della procura alle liti rilasciata da parte attrice al difensore,
[...] sulla base delle conclusioni rassegnate, è stata posta in decisione all'udienza del 26 settembre
2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusivi.
Pag. 3 di 12 Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dall'ente dal momento che la mediazione obbligatoria si è svolta ante causam con esito negativo, per come risulta dal verbale del 19 luglio 2018.
Sempre in via preliminare, va ritenuta l'ammissibilità dell'intervento spiegato da
[...]
a supporto delle difese del convenuto posto che l'accoglimento della domanda di Parte_2 parte attrice comporterebbe definitivamente la loro esclusione dalla facoltà di utilizzare il cortile. Di contro, l'accertamento dell'appartenenza del bene alla via pubblica garantirebbe agli intervenienti il libero utilizzo dell'area e, in particolare, la facoltà di costituire ed usufruire dell'accesso all'immobile già previsto espressamente dal rogito. Gli intervenienti hanno certamente, quindi, interesse ad intervenire in quanto titolari di una posizione giuridica soggettiva che risentirebbe positivamente di un esito del giudizio favorevole al convenuto e negativamente di una sentenza favorevole all'attrice.
Tanto premesso, giova, in diritto, ricordare che secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità “la domanda di accertamento della proprietà e quella di rivendicazione, esercitate da chi non è nel possesso del bene, non divergono rispetto all'ampiezza e rigorosità della prova sulla spettanza del diritto, essendo entrambe azioni a contenuto petitorio dirette al conseguimento di una pronuncia giudiziale utilizzabile per ottenere la consegna della cosa da parte di chi la possiede o la detiene (vedi Cass.,
Sez. 2, 3/8/2022, n. 24050; Cass., Sez. 2, 9/6/2000, n. 7894; Cass., Sez. 2, 27/4/1982, n. 2621; si veda anche Cass. n. 1481/1973), diversamente da quanto accade per l'azione di accertamento esercitata da chi è nel possesso del bene, tendendo essa non già alla modifica di uno stato di fatto, ma soltanto all'eliminazione di uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa di cui l'attore è già investito, attraverso la dichiarazione che esso risponde esattamente allo stato di diritto (Cass., Sez. 2,
9/6/2000, n. 7894; Cass., Sez. 2, 27/4/1982, n. 2621; Cass., Sez. 2, 29/3/1976, n. 1122; Cass.,
Sez. 2, 5/5/1973, n. 1182; Cass., Sez. 2, 9/10/1972, n. 2957). Soltanto in quest'ultimo caso l'attore
è soggetto a un minore onere probatorio, in quanto è tenuto ad allegare e provare esclusivamente il proprio titolo di acquisto, ma non anche i vari trasferimenti della proprietà sino alla copertura del tempo sufficiente ad usucapire (Cass., Sez. 2, 9/6/2000, n. 7894; Cass., Sez. 2, 4/12/1997, n. 12300; Cass., Sez. 2,
27/4/1982, n. 2621), mentre con l'azione di rivendicazione ex art. 948 cod. civ. e con quella di accertamento in assenza di possesso, quand'anche non accompagnate dalla domanda di rilascio (in questi termini Cass., Sez. 2, 7/4/1987, n. 3340), è imposto all'attore di fornire la c.d. probatio diabolica della titolarità del proprio diritto - che costituisce un onere da assolvere ogniqualvolta sia proposta un'azione fondata
Pag. 4 di 12 sul diritto di proprietà tutelato erga omnes -, dimostrando il titolo di acquisto proprio e dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario ovvero il compimento dell'usucapione (Cass., Sez. 2, 3/8/2022, n.
24050, cit.; Cass., Sez. 2, 19/1/2022, n. 1569; Cass., Sez. 2, 10/9/2018, n. 21940; Cass. n.
1210/2017; Cass., Sez. 2, 21/2/1994, n. 1650; Cass., Sez. 2, 13/8/1985, n. 4430; Cass., Sez. 2,
2/2/1976, n. 330; Cass., Sez. 2, 13/3/1972, n. 732)” (Cass. 4801/25)
Con particolare riguardo alle pertinenze, la Corte di legittimità ha sostenuto che il legame di pertinenzialità “che presuppone un elemento oggettivo - consistente nella materiale destinazione del bene accessorio ad una relazione di complementarità con quello principale - e un elemento soggettivo - consistente nella effettiva volontà del titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni collegati di destinare il bene accessorio al servizio o all'ornamento del bene principale -, non si traduce in un modo di acquisto della proprietà sicché è comunque necessario l'accertamento del diritto dominicale sulla cosa accessoria (Cass., Sez.
2, 20/1/2015, n. 869)” (Cass. 22783/23).
Ciò significa che ancora prima di verificare la sussistenza dei presupposti di insorgenza del vincolo pertinenziale, occorre risalire all'origine dominicale della cosa accessoria.
Orbene, poiché i modi di acquisto della proprietà si suddividono in modi di acquisto a titolo a titolo originario e modi di acquisto a titolo derivativo, chi fa valere l'usucapione deve allegare e dimostrare tutti i fatti costitutivi della fattispecie acquisitiva, potendo, a tal fine, anche sommare il proprio possesso a quello esercitato dai danti causa ai sensi dell'art. 1146 cc;
chi fa valere un acquisto a titolo derivativo deve allegare e provare l'esistenza e la validità del proprio titolo nonchè l'inclusione del bene controverso nel titolo di acquisto.
La tematica dell'accertamento del diritto dominicale su un bene acquistato a titolo derivativo si intreccia con il problema della sua esatta individuazione, che, evidentemente, deve essere effettuata sulla base della descrizione contenuta nel titolo.
Sul punto, si osserva che, nell'ambito degli atti pubblici di compravendita, gli immobili vengono individuati, salvo ulteriori specificazioni, tramite i dati di identificazione catastale ed i confini, la cui indicazione è prevista dall'art. 51 n. 6 legge 89/1913, dall'art. 4 d.p.r. 650/72, dall'art. 29 comma I legge 52/85, dall'art. 2826 cc (richiamato dall'art. 2659, n. 4 cc e dall'art. 2660, n. 5 cc).
A partire dal 1 luglio 2010, in forza dell'art. 29 comma I bis della legge 52/85, gli atti pubblici di compravendita devono contenere, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, anche il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione della
Pag. 5 di 12 conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
Tutti gli elementi indicati concorrono in pari misura all'esatta identificazione dell'immobile trasferito in quanto entrano a far parte della dichiarazione negoziale dei contraenti, nell'ambito della quale non è dato rinvenire rapporti di gerarchia tra le clausole ed i possibili contrasti o le possibili difformità vanno risolti facendo applicazione dei canoni dell'ermeneutica contrattuale, regolati dagli artt. 1362 e segg. c.c.
In linea generale è, comunque, possibile riconoscere primaria importanza alla descrizione della consistenza reale dell'immobile ed ai confini in quanto essi, essendo direttamente ed immediatamente percepibili, vanno ritenuti più idonei rispetto ai riferimenti catastali, aventi carattere meramente tecnico, a rivelare la volontà delle parti e l'oggetto effettivo della negoziazione. In tale direzione, d'altronde, si è espressa la corte di legittimità nella sentenza
3996/17, in cui si afferma: “in tema di compravendita immobiliare, ai fini dell'individuazione dell'immobile oggetto del contratto, i dati catastali non hanno valore determinante rispetto al contenuto descrittivo del titolo ed ai confini indicati nell'atto, ad eccezione solamente del caso in cui le parti agli stessi abbiano fatto esclusivo riferimento per individuare l'immobile e manchi un qualsiasi contrasto tra gli stessi ed
i confini del bene”.
Una volta ricostruito il bene oggetto della compravendita, va indagata la presenza di eventuali accessori pertinenziali, i quali, ai sensi dell'art. 818 comma I c.c., si trasferiscono unitamente alla cosa principale salvo che non sia stato diversamente disposto.
In proposito, vale la pena precisare che la c.d. graffatura tra p.lle catastali, sempre che sia stata correttamente apposta e non sia il frutto di un errore, è un dato del tutto irrilevante in quanto avente una valenza meramente formale (cfr Cass. 16839/21; Cass. 18470/16).
Per completare la trattazione in diritto, si evidenzia che laddove insorga una contestazione in merito all'appartenenza di un'area al demanio stradale, vengono in rilievo i seguenti principi di diritto, enunciati dalla Corte di Cassazione nella sentenza 15033/20 “-l'inserimento di una strada nell'elenco di cui alla legge 12 febbraio 1958, n. 126, art. 8, integra una presunzione semplice di destinazione del tracciato al pubblico transito che può essere vinta dalla valutazione, da parte del giudice di merito, degli elementi certi acquisiti al processo, idonei a dimostrare la natura privata della strada stessa
(Cass., 11 febbraio 2009, n. 3391); -nonostante il difetto dell'iscrizione di una strada nell'elenco delle strade comunali, l'appartenenza della strada stessa all'ente pubblico territoriale può essere desunta da una serie di
Pag. 6 di 12 elementi presuntivi aventi i requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall'art. 2729 cod. civ., quali, in particolare, le risultanze delle mappe del catasto (Cass., 10 aprile 2011, n. 5339); -al fine di determinare l'appartenenza di una strada al demanio comunale costituiscono indici di riferimento oltre l'uso pubblico, cioè l'uso da parte di un numero indeterminato di persone (il quale isolatamente considerato potrebbe indicare solo una servitù di passaggio), l'ubicazione della strada all'interno dei luoghi abitati, l'inclusione nella toponomastica del comune, la posizione della numerazione civica, il comportamento della p.a. nel settore dell'edilizia e dell'urbanistica (Cass., 7 aprile 2000, n.4345)(…);”.
Passando al caso di specie, va, innanzitutto, rilevato che è pacifico l'attuale possesso del cortile da parte dell'attrice, la quale vi ha realizzato un insieme di opere edilizie, consistenti, per come accertato dal ctu sui luoghi, in: i) un cancello metallico, posto a confine con il cortile Per_ di;
ii) un piccolo spiazzale, da cui si accede ad un locale deposito in cemento armato ed in cui è collocata una scalinata composta da 8 gradini;
iii) un terrazzo parzialmente coperto con una tettoia in legno;
iv) un muro divisorio sul fronte limitrofo con la p.lla 1876.
Orbene, dal momento che l'area si trova nella disponibilità della parte che ha chiesto l'accertamento della proprietà, deve ritenersi, richiamando i suesposti principi, che l'attrice non sia onerata della probatio diabolica e, quindi, che, nel fornire la prova del diritto dominicale, possa giovarsi del proprio titolo di acquisto, senza alcuna necessità di risalire, a ritroso, al titolo dei danti causa.
Tanto osservato, parte attrice non ha dimostrato la fondatezza della domanda di accertamento della proprietà spiegata in via principale.
A riguardo, occorre muovere dall'esame del titolo prodotto dall'attrice, costituito dal rogito del 31 agosto 1987 in Notar (Rep. 4179), da cui emerge che i coniugi Per_2 [...]
e hanno acquistato da potere di , Persona_1 Parte_1 Controparte_4
, , l'immobile così Controparte_5 CP_6 Persona_7 Persona_8 descritto: “ruderi di una casa di vecchissima costruzione sita in , via Simone Cuccia 67 e CP_1
67/b, già composta di scantinato, piano terra e piano primo, per complessivi vani catastali cinque;
confinanti con la via Simone Cuccia, con proprietà , proprietà cortile;
riportati al NCEU alla partita Per_9 CP_2
221, M.U. 1212/1- Via Simone Cuccia 67- T-S1 e M.U. 1212/2- Via Simone Cuccia 67/B- piano
1- entrambi in rovina giusta denuncia di variazione del 7 Febbraio 1960 con soppressione di classamento operato dall'UTE di Palermo. Nella vendita sono compresi tutti gli accessori, accessioni, diritti, azioni,
Pag. 7 di 12 ragioni, pertinenze e dipendenze, servitù attive e quelle passive solo se legalmente costituite e trascritte, nulla escluso”.
Nel tentare di ricostruire la volontà dei contraenti, va, innanzitutto, esclusa la rilevanza della clausola finale, che, nella sua genericità, integra una mera “clausola di stile”, priva di autentico significato sul piano giuridico.
Ciò posto, dalla lettura dell'atto negoziale, interpretato secondo i criteri fissati dagli artt.
1362 e segg. cc, può ricavarsi che l'oggetto della compravendita sia stato solo ed esclusivamente il fabbricato.
Tanto emerge, innanzitutto, dalle espressioni utilizzate per individuare l'immobile, delineato come una “casa di vecchissima costruzione”, diruta e composta da “scantinato, piano terra
e piano primo”.
Inoltre, è rilevante constatare che nel rogito non vi sono riferimenti ad aree scoperte e graffate alla p.lla del fabbricato oppure ad altre specifiche pertinenze.
Peraltro, la zona del cortile viene espressamente presa in considerazione dalle parti, ma non per includerla nel trasferimento;
semmai per escluderla. Tanto emerge dal fatto che il cortile non è riportato nel rogito come area graffata al fabbricato bensì come area
“confinante”, come tale non ricompresa nell'acquisto.
Ci si può interrogare sul motivo per cui le parti ed il notaio rogante non abbiano tenuto conto delle risultanze catastali e, segnatamente, delle tavole censuarie del 1929 (peraltro prodotte in questa sede in copia totalmente illeggibile), degli estratti di mappa, delle visure al catasto terreni, da cui risulterebbe, appunto, la graffatura, la dimensione di 89 mq, la classificazione del mappale 1212 come “ente urbano”.
La risposta, evidentemente, risiede nel fatto che tra il fabbricato distinto alla p.lla 1212 ed il terreno adiacente nel retrospetto, contrariamente a quanto segnalato dalla graffatura riportata in catasto non sussisteva, in realtà, alcun legame pertinenziale.
Sul punto, elementi utili sono offerti dalle foto prodotte dall'attrice e dai terzi intervenuti, che, raffigurando le mura ed il suolo originari consentono di poter ricostruire, per quanto di interesse, l'esatto rapporto tra fabbricato e cortile.
Più precisamente, la documentazione fotografica di parte attrice (cfr allegato alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2 cpc), risalente all'avvio dei lavori di ristrutturazione, dà conto dell'esistenza di un salto di quota di circa 2 mt tra il piano del cortile ed il piano cantinato del
Pag. 8 di 12 fabbricato. Ciò significa che corte e fabbricato costituivano due fondi a dislivello, separati da un vecchio muro pieno (vedi foto 2 e 3 dell'attrice), privi di qualsivoglia connessione funzionale, data da scale o da porte di ingresso.
Nello stesso senso depongono le foto allegate alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2 cpc degli intervenuti, da cui si evince che il fabbricato dell'attrice aveva solo una veduta sul cortile e non anche un punto di accesso ovvero altro elemento di collegamento idoneo a porre il secondo a servizio del primo.
Ebbene, stando così le cose, può concludersi che il cortile non costituiva pertinenza del fabbricato, non essendovi alcuna evidenza di una relazione di complementarità tra i due beni.
Quanto alla graffa, comunque irrilevante come prova della pertinenzialità, può dirsi che non sia stata correttamente apposta nella specie in quanto non si è di fronte ad “aree adiacenti scoperte non disgiunte” bensì ad aree separate da un muro alto circa 2 mt, poste su quote diverse,
e non altrimenti collegate.
Se ne ricava che il cortile è stato qualificato, in rogito, come area confinante anzichè come area di competenza del fabbricato in quanto non vi erano le basi per affermare l'esistenza di un legame pertinenziale e ritenere, così, giustificata l'apposizione della graffa visibile nelle mappe catastali.
Neppure può sostenersi che, col termine “cortile”, le parti abbiano inteso riferirsi al cortile anziché allo spazio esterno adiacente al retroprospetto. Ciò in quanto, diversamente, Per_4 il notaio rogante, che ha proceduto all'individuazione di tutti i confini dell'immobile trasferito, non limitandosi a fissarne solo tre come previsto dall'art. 29 comma I legge 52/85, avrebbe menzionato anche le p.lle 1209 e 1220. Ed invece, le p.lle.1209 e 1220 non risultano indicate tra i confini proprio perché non attigue al fabbricato bensì al cortile, estraneo alla compravendita.
Una volta acclarata la palese inattendibilità e/o erroneità delle risultanze catastali nonché
l'estraneità al titolo del 31 agosto 1987 dell'area controversa, non resta che verificarne la natura, privata o pubblica, ai fini dell'usucapibilità.
A riguardo, assume importanza centrale il rilievo celerimetrico effettuato dal ctu, dal quale
è emerso che la via denominata cortile si diparte, a valle, da via Madonna dei Per_4
Miracoli, percorre uno spazio ristretto ed allungato, confinante, da un lato, con le p.lle 1218
Pag. 9 di 12 e 1219 e, sul lato opposto, con le p.lle 1222, 1221, 1220, e termina a monte formando un'area pressocchè quadrata e circondata dalle p.lle 1876, 1212, 1209, 1220.
Non essendovi alcuna interruzione tra il primo tratto, simile ad un vicolo, ed il secondo tratto, simile ad una piazzetta, ed essendo, invece, riscontrabile un unico corpo (cfr allegato
3.2 alla ctu), deve ritenersi, contrariamente alla rappresentazione grafica contenuta nella mappa catastale (cfr allegato 4 alla ctu e doc. 16 dell'attrice) e nello stralcio del p.r.g. (cfr doc. Pers
4-6 della produzione dell'attrice), che l'area in contesa fa parte del cortile alvo e ne assume la natura.
Tale conclusione è, altresì, confermata dal titolo di proprietà di , in cui si Parte_3 dà atto che la p.lla 1876 sub. 1 e 1876 sub. 2, a prescindere da qualsiasi considerazione in Pers merito all'esistenza o meno di un accesso dal civico 4, confinano col cortile alvo, con ciò intendendo l'area poligonale oggetto del presente giudizio. Per Giunti a questo punto, va valorizzato che il cortile alvo: i) risulta incluso negli “elenchi delle vie e spazi comunali” (cfr doc. 8 della produzione del convenuto) formato ai sensi dell'art. 8 della legge n. 126 del 12 febbraio 1958; ii) sorge sul centro abitato del Comune di
; iii) è composto da una lunga scalinata, certamente costituente opera pubblica. CP_1
Ebbene, le suddette caratteristiche, unitamente all'accertata insussistenza di diritti Per_ dominicali, consente di affermare che il cortile di faccia parte del demanio stradale e costituisca, pertanto, un bene demaniale del tutto insuscettibile di acquisto per usucapione.
In ogni caso, laddove il cortile dovesse, per ipotesi, considerarsi privato e trattato come una corte condominiale volta a dare luce ed aria ai fabbricati latistanti, si rileva che non vi è alcuna prova dell'invocato possesso ultraventennale.
In primo luogo, si evidenzia che l'attrice non ha né allegato, né articolato prove testimoniali, in ordine al momento di realizzazione dei lavori edili sul cortile (deposito, terrazzo, tettoia, spiazzo, cancello), non potendo ritenersi sufficiente, a tal fine, la sola concessione edilizia del 3 settembre 2004, peraltro relativa ad opere da eseguirsi sul fabbricato e non sul cortile.
A ciò si aggiunga che i capitoli di prova articolati dall'attrice, concernenti l'utilizzo del cortile per il deposito di materiali (segnatamente bombole di gas e spazzatura), sarebbero stati, comunque, insufficienti ai fini della prova del possesso ad usucapionem, che richiede non un qualsiasi atto di godimento bensì un'attività materiale comprovante l'instaurazione di un
Pag. 10 di 12 rapporto di esclusività con la cosa e la contestuale privazione dei terzi da qualsiasi possibilità di relazionarsi direttamente con essa.
Non può, poi, certo sostenersi che parte attrice abbia esercitato il possesso della corte dal momento dell'acquisto per il tramite dell'ammasso di detriti già presenti in loco (circostanza fatta valere nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 cpc). Semmai può ritenersi esattamente il contrario, ovvero che l'ammasso indistinguibile di detriti e macerie, costituenti non solo le rovine del fabbricato 1212 ma anche i resti di strutture murarie ad esso non appartenenti (cfr foto allegate alla memoria n. 2 dell'attrice), unitamente alla fitta ed alta vegetazione cresciuta nel cortile (cfr foto dei terzi intervenuti), erano tali da escludere sia l'attrice ma anche i suoi danti causa, i terzi intervenuti e, in generale, il quisque de populo da ogni possibilità di impossessarsi del cortile, instaurandovi una relazione di dominio esclusivo. In sostanza, sulla base della documentazione fotografica può sostenersi che il cortile non versava in stato di
“possesso” ma in stato di “abbandono” fino all'avvio dei lavori edili.
Per quanto esposto, anche la domanda subordinata spiegata da parte attrice va ritenuta infondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14, aggiornato alle modificazioni apportate con il D.M.
147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa così provvede:
RIGETTA la domanda di accertamento della proprietà e la domanda di usucapione spiegate da parte attrice e, per l'effetto, DICHIARA che il cortile distinto al NCEU del Comune di al foglio MU, graffato alla p.lla 1212, confinante con le p.lle 1209, 1220 e 1876 CP_1 non è di proprietà dell'attrice;
CONDANNA l'attrice alla refusione delle spese del giudizio in favore del CP_1
, liquidandole in complessivi euro 3.376,00 oltre rimborso spese generali, iva e
[...] cpa, nella misura legalmente dovuta;
CONDANNA l'attrice alla refusione delle spese del giudizio in favore di e Controparte_2
liquidandole in complessivi euro 5.000,00 oltre rimborso spese Controparte_3 generali, iva e cpa, nella misura legalmente dovuta;
Pag. 11 di 12 16/03/2025
Il Giudice
Rosario La Fata
Pag. 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese in persona del Giudice Dott. Rosario La Fata ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 211 2019
TRA
, (C.F. , con l'Avv. Milone Mario Parte_1 C.F._1
ATTORE
CONTRO
, (C.F. ), con l'Avv. Giglio Gabriele Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
E
(C.F. ) e Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
(C.F. )
[...] C.F._3
INTERVENIENTE
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 26 settembre
2024
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , agendo in proprio e nq Parte_1 di unica erede di , ha convenuto in giudizio il Persona_1 Controparte_1 allo scopo di accertare e dichiarare la proprietà esclusiva del cortile distinto al NCEU del
Comune di al foglio MU, graffato alla p.lla 1212, confinante con le p.lle 1209, CP_1
1220 e 1876, per averla acquistata, nella misura di ½, giusto atto di compravendita del 31 agosto 1987 ai rogiti del Notaio (Rep. 4179) e, per la restante metà, in virtù della Per_2
1 successione in morte del marito , deceduto il 30 settembre 2017 e, in Persona_1 ogni caso, per effetto dell'usucapione ultraventennale.
A fondamento della domanda l'attrice ha dedotto che il cortile costituisce pertinenza del proprio fabbricato sito in , alla via Simone Cuccia n. 67, distinto al NCUE del CP_1
Comune al foglio MU, p.lla 1212 sub. 3, di cui forma parte integrante. Ciò, secondo l'attrice,
è comprovato dal fatto che: i) negli estratti di mappa, l'area risulta graffata al fabbricato;
ii) la p.lla 1212 è sempre stata costituita da una parte edificata e da uno spazio esterno scoperto e non ha mai subito modifiche nel corso degli anni;
iii) dalla tavola censuaria del 1929 e dalle visure del catasto terreni si ricava che la p.lla 1212 ha una consistenza di 89 mq, corrispondente alla somma tra la parte edificata e la zona esterna;
iv) l'area non è inclusa nel sistema viario;
v) nel territorio del Comune di si rinvengono diversi cortili, come CP_1 quello in esame, collegati alla pubblica via e caratterizzati da una forma stretta e lunga nonchè da una numerazione civica progressiva.
La pacifica titolarità dell'area, evidenzia l'attrice, emerge anche dal fatto che il Comune di
, in data 3 settembre 2004, ha rilasciato la concessione edilizia n. 14 per CP_1
l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del fabbricato, che hanno interessato anche il cortile, e non ha mai sollevato alcun rilievo per tutta la durata delle opere, poi ultimate.
Persino il tecnico incaricato dall'ente per l'effettuazione dei rilievi topografici, Ing. Per_3 ha escluso la natura pubblica dell'area, affermando che la via denominata cortile Per_4 termina all'ingresso dell'area in contestazione.
Inoltre, si precisa in citazione, lo spazio esterno è stato posseduto, a partire dal 1987, dall'attrice e dal marito, i quali l'hanno utilizzato come deposito di materiali e legnaia ed hanno provveduto, a partire dal 2004, a ristrutturare interamente il fabbricato ed il cortile.
Sulla scorta di tali motivi, l'attrice ha chiesto al Tribunale di: i) accertare la natura privata dell'area distinta al NCEU del Comune di al foglio MU, graffata alla p.lla 1212, CP_1 confinante con le p.lle 1209, 1220 e 1876; ii) accertare la proprietà esclusiva della detta area in forza del titolo di acquisto e, in subordine, per intervenuta usucapione.
Costituendosi in giudizio a mezzo di comparsa tempestivamente depositata, il CP_1
ha argomentato per l'appartenenza del cortile al demanio stradale e precisato che
[...] le opere edili esistenti sul cortile (un locale in cemento armato adibito a deposito, un terrazzo, una tettoria, una scalinata, un muro) sono sprovviste di titolo edilizio e, in particolare, non
Pag. 2 di 12 sono state autorizzate dalla concessione edilizia del 2004, che ha riguardato soltanto i lavori di ristrutturazione del fabbricato.
Inoltre, il convenuto ha eccepito l'improcedibilità della domanda di usucapione per mancato esperimento della mediazione obbligatoria nonché la sua infondatezza, rilevando che non può essere usucapita un'area demaniale e che non sussistono, comunque, gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva.
Sulla scorta di tali motivi, l'ente ha chiesto al Tribunale la declaratoria di inammissibilità ovvero il rigetto della domanda.
Sono, altresì, intervenuti in giudizio e , proprietari dell'immobile limitrofo CP_2 CP_3 identificato al Foglio MU, p.lla 1876 sub. 2, supportando le difese dell'ente e sottolineando che l'appartenenza alla viabilità comunale della porzione di area rivendicata dall'attrice emerge anche dalla descrizione dei confini del proprio fabbricato, che, per come risulta dall'atto pubblico di compravendita del 8 gennaio 2015 in Notar (Rep. 9486; Persona_5
Per_ Racc. 6376), ha un accesso dal civico n. 4 del cortile di . Inoltre, gli intervenuti hanno argomentato per l'infondatezza della domanda di usucapione, stante la natura demaniale del cortile nonché l'insussistenza dei requisiti del possesso ad usucapionem in capo all'attrice.
Concessi i termini ex art. 183 comma VI cpc, l'attrice, nella memoria n. 3, ha contestato l'utilizzabilità di due documenti e, segnatamente: i) della planimetria catastale del 2 settembre
2015 prodotta dal che, a suo dire, risulta difforme dalla planimetria del 15 marzo CP_1
2018 allegata alla relazione dell'Ing. e contiene l'indicazione di accessi inesistenti Per_3 nell'area oggetto della contesa, possibilmente aggiunti a mano;
ii) della planimetria catastale del 2 gennaio 1940 allegata all'atto di compravendita di e , da cui risulta un CP_2 CP_3 accesso mai esistito dal civico 4 del cortile . Per_4
Inoltre, l'attrice ha sottolineato il difetto di legittimazione all'intervento di e di CP_2
. CP_3
La causa, istruita a mezzo di consulenza tecnica di ufficio a cura dell'Arch. Per_6
previa regolarizzazione della procura alle liti rilasciata da parte attrice al difensore,
[...] sulla base delle conclusioni rassegnate, è stata posta in decisione all'udienza del 26 settembre
2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusivi.
Pag. 3 di 12 Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dall'ente dal momento che la mediazione obbligatoria si è svolta ante causam con esito negativo, per come risulta dal verbale del 19 luglio 2018.
Sempre in via preliminare, va ritenuta l'ammissibilità dell'intervento spiegato da
[...]
a supporto delle difese del convenuto posto che l'accoglimento della domanda di Parte_2 parte attrice comporterebbe definitivamente la loro esclusione dalla facoltà di utilizzare il cortile. Di contro, l'accertamento dell'appartenenza del bene alla via pubblica garantirebbe agli intervenienti il libero utilizzo dell'area e, in particolare, la facoltà di costituire ed usufruire dell'accesso all'immobile già previsto espressamente dal rogito. Gli intervenienti hanno certamente, quindi, interesse ad intervenire in quanto titolari di una posizione giuridica soggettiva che risentirebbe positivamente di un esito del giudizio favorevole al convenuto e negativamente di una sentenza favorevole all'attrice.
Tanto premesso, giova, in diritto, ricordare che secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità “la domanda di accertamento della proprietà e quella di rivendicazione, esercitate da chi non è nel possesso del bene, non divergono rispetto all'ampiezza e rigorosità della prova sulla spettanza del diritto, essendo entrambe azioni a contenuto petitorio dirette al conseguimento di una pronuncia giudiziale utilizzabile per ottenere la consegna della cosa da parte di chi la possiede o la detiene (vedi Cass.,
Sez. 2, 3/8/2022, n. 24050; Cass., Sez. 2, 9/6/2000, n. 7894; Cass., Sez. 2, 27/4/1982, n. 2621; si veda anche Cass. n. 1481/1973), diversamente da quanto accade per l'azione di accertamento esercitata da chi è nel possesso del bene, tendendo essa non già alla modifica di uno stato di fatto, ma soltanto all'eliminazione di uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa di cui l'attore è già investito, attraverso la dichiarazione che esso risponde esattamente allo stato di diritto (Cass., Sez. 2,
9/6/2000, n. 7894; Cass., Sez. 2, 27/4/1982, n. 2621; Cass., Sez. 2, 29/3/1976, n. 1122; Cass.,
Sez. 2, 5/5/1973, n. 1182; Cass., Sez. 2, 9/10/1972, n. 2957). Soltanto in quest'ultimo caso l'attore
è soggetto a un minore onere probatorio, in quanto è tenuto ad allegare e provare esclusivamente il proprio titolo di acquisto, ma non anche i vari trasferimenti della proprietà sino alla copertura del tempo sufficiente ad usucapire (Cass., Sez. 2, 9/6/2000, n. 7894; Cass., Sez. 2, 4/12/1997, n. 12300; Cass., Sez. 2,
27/4/1982, n. 2621), mentre con l'azione di rivendicazione ex art. 948 cod. civ. e con quella di accertamento in assenza di possesso, quand'anche non accompagnate dalla domanda di rilascio (in questi termini Cass., Sez. 2, 7/4/1987, n. 3340), è imposto all'attore di fornire la c.d. probatio diabolica della titolarità del proprio diritto - che costituisce un onere da assolvere ogniqualvolta sia proposta un'azione fondata
Pag. 4 di 12 sul diritto di proprietà tutelato erga omnes -, dimostrando il titolo di acquisto proprio e dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario ovvero il compimento dell'usucapione (Cass., Sez. 2, 3/8/2022, n.
24050, cit.; Cass., Sez. 2, 19/1/2022, n. 1569; Cass., Sez. 2, 10/9/2018, n. 21940; Cass. n.
1210/2017; Cass., Sez. 2, 21/2/1994, n. 1650; Cass., Sez. 2, 13/8/1985, n. 4430; Cass., Sez. 2,
2/2/1976, n. 330; Cass., Sez. 2, 13/3/1972, n. 732)” (Cass. 4801/25)
Con particolare riguardo alle pertinenze, la Corte di legittimità ha sostenuto che il legame di pertinenzialità “che presuppone un elemento oggettivo - consistente nella materiale destinazione del bene accessorio ad una relazione di complementarità con quello principale - e un elemento soggettivo - consistente nella effettiva volontà del titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni collegati di destinare il bene accessorio al servizio o all'ornamento del bene principale -, non si traduce in un modo di acquisto della proprietà sicché è comunque necessario l'accertamento del diritto dominicale sulla cosa accessoria (Cass., Sez.
2, 20/1/2015, n. 869)” (Cass. 22783/23).
Ciò significa che ancora prima di verificare la sussistenza dei presupposti di insorgenza del vincolo pertinenziale, occorre risalire all'origine dominicale della cosa accessoria.
Orbene, poiché i modi di acquisto della proprietà si suddividono in modi di acquisto a titolo a titolo originario e modi di acquisto a titolo derivativo, chi fa valere l'usucapione deve allegare e dimostrare tutti i fatti costitutivi della fattispecie acquisitiva, potendo, a tal fine, anche sommare il proprio possesso a quello esercitato dai danti causa ai sensi dell'art. 1146 cc;
chi fa valere un acquisto a titolo derivativo deve allegare e provare l'esistenza e la validità del proprio titolo nonchè l'inclusione del bene controverso nel titolo di acquisto.
La tematica dell'accertamento del diritto dominicale su un bene acquistato a titolo derivativo si intreccia con il problema della sua esatta individuazione, che, evidentemente, deve essere effettuata sulla base della descrizione contenuta nel titolo.
Sul punto, si osserva che, nell'ambito degli atti pubblici di compravendita, gli immobili vengono individuati, salvo ulteriori specificazioni, tramite i dati di identificazione catastale ed i confini, la cui indicazione è prevista dall'art. 51 n. 6 legge 89/1913, dall'art. 4 d.p.r. 650/72, dall'art. 29 comma I legge 52/85, dall'art. 2826 cc (richiamato dall'art. 2659, n. 4 cc e dall'art. 2660, n. 5 cc).
A partire dal 1 luglio 2010, in forza dell'art. 29 comma I bis della legge 52/85, gli atti pubblici di compravendita devono contenere, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, anche il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione della
Pag. 5 di 12 conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
Tutti gli elementi indicati concorrono in pari misura all'esatta identificazione dell'immobile trasferito in quanto entrano a far parte della dichiarazione negoziale dei contraenti, nell'ambito della quale non è dato rinvenire rapporti di gerarchia tra le clausole ed i possibili contrasti o le possibili difformità vanno risolti facendo applicazione dei canoni dell'ermeneutica contrattuale, regolati dagli artt. 1362 e segg. c.c.
In linea generale è, comunque, possibile riconoscere primaria importanza alla descrizione della consistenza reale dell'immobile ed ai confini in quanto essi, essendo direttamente ed immediatamente percepibili, vanno ritenuti più idonei rispetto ai riferimenti catastali, aventi carattere meramente tecnico, a rivelare la volontà delle parti e l'oggetto effettivo della negoziazione. In tale direzione, d'altronde, si è espressa la corte di legittimità nella sentenza
3996/17, in cui si afferma: “in tema di compravendita immobiliare, ai fini dell'individuazione dell'immobile oggetto del contratto, i dati catastali non hanno valore determinante rispetto al contenuto descrittivo del titolo ed ai confini indicati nell'atto, ad eccezione solamente del caso in cui le parti agli stessi abbiano fatto esclusivo riferimento per individuare l'immobile e manchi un qualsiasi contrasto tra gli stessi ed
i confini del bene”.
Una volta ricostruito il bene oggetto della compravendita, va indagata la presenza di eventuali accessori pertinenziali, i quali, ai sensi dell'art. 818 comma I c.c., si trasferiscono unitamente alla cosa principale salvo che non sia stato diversamente disposto.
In proposito, vale la pena precisare che la c.d. graffatura tra p.lle catastali, sempre che sia stata correttamente apposta e non sia il frutto di un errore, è un dato del tutto irrilevante in quanto avente una valenza meramente formale (cfr Cass. 16839/21; Cass. 18470/16).
Per completare la trattazione in diritto, si evidenzia che laddove insorga una contestazione in merito all'appartenenza di un'area al demanio stradale, vengono in rilievo i seguenti principi di diritto, enunciati dalla Corte di Cassazione nella sentenza 15033/20 “-l'inserimento di una strada nell'elenco di cui alla legge 12 febbraio 1958, n. 126, art. 8, integra una presunzione semplice di destinazione del tracciato al pubblico transito che può essere vinta dalla valutazione, da parte del giudice di merito, degli elementi certi acquisiti al processo, idonei a dimostrare la natura privata della strada stessa
(Cass., 11 febbraio 2009, n. 3391); -nonostante il difetto dell'iscrizione di una strada nell'elenco delle strade comunali, l'appartenenza della strada stessa all'ente pubblico territoriale può essere desunta da una serie di
Pag. 6 di 12 elementi presuntivi aventi i requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall'art. 2729 cod. civ., quali, in particolare, le risultanze delle mappe del catasto (Cass., 10 aprile 2011, n. 5339); -al fine di determinare l'appartenenza di una strada al demanio comunale costituiscono indici di riferimento oltre l'uso pubblico, cioè l'uso da parte di un numero indeterminato di persone (il quale isolatamente considerato potrebbe indicare solo una servitù di passaggio), l'ubicazione della strada all'interno dei luoghi abitati, l'inclusione nella toponomastica del comune, la posizione della numerazione civica, il comportamento della p.a. nel settore dell'edilizia e dell'urbanistica (Cass., 7 aprile 2000, n.4345)(…);”.
Passando al caso di specie, va, innanzitutto, rilevato che è pacifico l'attuale possesso del cortile da parte dell'attrice, la quale vi ha realizzato un insieme di opere edilizie, consistenti, per come accertato dal ctu sui luoghi, in: i) un cancello metallico, posto a confine con il cortile Per_ di;
ii) un piccolo spiazzale, da cui si accede ad un locale deposito in cemento armato ed in cui è collocata una scalinata composta da 8 gradini;
iii) un terrazzo parzialmente coperto con una tettoia in legno;
iv) un muro divisorio sul fronte limitrofo con la p.lla 1876.
Orbene, dal momento che l'area si trova nella disponibilità della parte che ha chiesto l'accertamento della proprietà, deve ritenersi, richiamando i suesposti principi, che l'attrice non sia onerata della probatio diabolica e, quindi, che, nel fornire la prova del diritto dominicale, possa giovarsi del proprio titolo di acquisto, senza alcuna necessità di risalire, a ritroso, al titolo dei danti causa.
Tanto osservato, parte attrice non ha dimostrato la fondatezza della domanda di accertamento della proprietà spiegata in via principale.
A riguardo, occorre muovere dall'esame del titolo prodotto dall'attrice, costituito dal rogito del 31 agosto 1987 in Notar (Rep. 4179), da cui emerge che i coniugi Per_2 [...]
e hanno acquistato da potere di , Persona_1 Parte_1 Controparte_4
, , l'immobile così Controparte_5 CP_6 Persona_7 Persona_8 descritto: “ruderi di una casa di vecchissima costruzione sita in , via Simone Cuccia 67 e CP_1
67/b, già composta di scantinato, piano terra e piano primo, per complessivi vani catastali cinque;
confinanti con la via Simone Cuccia, con proprietà , proprietà cortile;
riportati al NCEU alla partita Per_9 CP_2
221, M.U. 1212/1- Via Simone Cuccia 67- T-S1 e M.U. 1212/2- Via Simone Cuccia 67/B- piano
1- entrambi in rovina giusta denuncia di variazione del 7 Febbraio 1960 con soppressione di classamento operato dall'UTE di Palermo. Nella vendita sono compresi tutti gli accessori, accessioni, diritti, azioni,
Pag. 7 di 12 ragioni, pertinenze e dipendenze, servitù attive e quelle passive solo se legalmente costituite e trascritte, nulla escluso”.
Nel tentare di ricostruire la volontà dei contraenti, va, innanzitutto, esclusa la rilevanza della clausola finale, che, nella sua genericità, integra una mera “clausola di stile”, priva di autentico significato sul piano giuridico.
Ciò posto, dalla lettura dell'atto negoziale, interpretato secondo i criteri fissati dagli artt.
1362 e segg. cc, può ricavarsi che l'oggetto della compravendita sia stato solo ed esclusivamente il fabbricato.
Tanto emerge, innanzitutto, dalle espressioni utilizzate per individuare l'immobile, delineato come una “casa di vecchissima costruzione”, diruta e composta da “scantinato, piano terra
e piano primo”.
Inoltre, è rilevante constatare che nel rogito non vi sono riferimenti ad aree scoperte e graffate alla p.lla del fabbricato oppure ad altre specifiche pertinenze.
Peraltro, la zona del cortile viene espressamente presa in considerazione dalle parti, ma non per includerla nel trasferimento;
semmai per escluderla. Tanto emerge dal fatto che il cortile non è riportato nel rogito come area graffata al fabbricato bensì come area
“confinante”, come tale non ricompresa nell'acquisto.
Ci si può interrogare sul motivo per cui le parti ed il notaio rogante non abbiano tenuto conto delle risultanze catastali e, segnatamente, delle tavole censuarie del 1929 (peraltro prodotte in questa sede in copia totalmente illeggibile), degli estratti di mappa, delle visure al catasto terreni, da cui risulterebbe, appunto, la graffatura, la dimensione di 89 mq, la classificazione del mappale 1212 come “ente urbano”.
La risposta, evidentemente, risiede nel fatto che tra il fabbricato distinto alla p.lla 1212 ed il terreno adiacente nel retrospetto, contrariamente a quanto segnalato dalla graffatura riportata in catasto non sussisteva, in realtà, alcun legame pertinenziale.
Sul punto, elementi utili sono offerti dalle foto prodotte dall'attrice e dai terzi intervenuti, che, raffigurando le mura ed il suolo originari consentono di poter ricostruire, per quanto di interesse, l'esatto rapporto tra fabbricato e cortile.
Più precisamente, la documentazione fotografica di parte attrice (cfr allegato alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2 cpc), risalente all'avvio dei lavori di ristrutturazione, dà conto dell'esistenza di un salto di quota di circa 2 mt tra il piano del cortile ed il piano cantinato del
Pag. 8 di 12 fabbricato. Ciò significa che corte e fabbricato costituivano due fondi a dislivello, separati da un vecchio muro pieno (vedi foto 2 e 3 dell'attrice), privi di qualsivoglia connessione funzionale, data da scale o da porte di ingresso.
Nello stesso senso depongono le foto allegate alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2 cpc degli intervenuti, da cui si evince che il fabbricato dell'attrice aveva solo una veduta sul cortile e non anche un punto di accesso ovvero altro elemento di collegamento idoneo a porre il secondo a servizio del primo.
Ebbene, stando così le cose, può concludersi che il cortile non costituiva pertinenza del fabbricato, non essendovi alcuna evidenza di una relazione di complementarità tra i due beni.
Quanto alla graffa, comunque irrilevante come prova della pertinenzialità, può dirsi che non sia stata correttamente apposta nella specie in quanto non si è di fronte ad “aree adiacenti scoperte non disgiunte” bensì ad aree separate da un muro alto circa 2 mt, poste su quote diverse,
e non altrimenti collegate.
Se ne ricava che il cortile è stato qualificato, in rogito, come area confinante anzichè come area di competenza del fabbricato in quanto non vi erano le basi per affermare l'esistenza di un legame pertinenziale e ritenere, così, giustificata l'apposizione della graffa visibile nelle mappe catastali.
Neppure può sostenersi che, col termine “cortile”, le parti abbiano inteso riferirsi al cortile anziché allo spazio esterno adiacente al retroprospetto. Ciò in quanto, diversamente, Per_4 il notaio rogante, che ha proceduto all'individuazione di tutti i confini dell'immobile trasferito, non limitandosi a fissarne solo tre come previsto dall'art. 29 comma I legge 52/85, avrebbe menzionato anche le p.lle 1209 e 1220. Ed invece, le p.lle.1209 e 1220 non risultano indicate tra i confini proprio perché non attigue al fabbricato bensì al cortile, estraneo alla compravendita.
Una volta acclarata la palese inattendibilità e/o erroneità delle risultanze catastali nonché
l'estraneità al titolo del 31 agosto 1987 dell'area controversa, non resta che verificarne la natura, privata o pubblica, ai fini dell'usucapibilità.
A riguardo, assume importanza centrale il rilievo celerimetrico effettuato dal ctu, dal quale
è emerso che la via denominata cortile si diparte, a valle, da via Madonna dei Per_4
Miracoli, percorre uno spazio ristretto ed allungato, confinante, da un lato, con le p.lle 1218
Pag. 9 di 12 e 1219 e, sul lato opposto, con le p.lle 1222, 1221, 1220, e termina a monte formando un'area pressocchè quadrata e circondata dalle p.lle 1876, 1212, 1209, 1220.
Non essendovi alcuna interruzione tra il primo tratto, simile ad un vicolo, ed il secondo tratto, simile ad una piazzetta, ed essendo, invece, riscontrabile un unico corpo (cfr allegato
3.2 alla ctu), deve ritenersi, contrariamente alla rappresentazione grafica contenuta nella mappa catastale (cfr allegato 4 alla ctu e doc. 16 dell'attrice) e nello stralcio del p.r.g. (cfr doc. Pers
4-6 della produzione dell'attrice), che l'area in contesa fa parte del cortile alvo e ne assume la natura.
Tale conclusione è, altresì, confermata dal titolo di proprietà di , in cui si Parte_3 dà atto che la p.lla 1876 sub. 1 e 1876 sub. 2, a prescindere da qualsiasi considerazione in Pers merito all'esistenza o meno di un accesso dal civico 4, confinano col cortile alvo, con ciò intendendo l'area poligonale oggetto del presente giudizio. Per Giunti a questo punto, va valorizzato che il cortile alvo: i) risulta incluso negli “elenchi delle vie e spazi comunali” (cfr doc. 8 della produzione del convenuto) formato ai sensi dell'art. 8 della legge n. 126 del 12 febbraio 1958; ii) sorge sul centro abitato del Comune di
; iii) è composto da una lunga scalinata, certamente costituente opera pubblica. CP_1
Ebbene, le suddette caratteristiche, unitamente all'accertata insussistenza di diritti Per_ dominicali, consente di affermare che il cortile di faccia parte del demanio stradale e costituisca, pertanto, un bene demaniale del tutto insuscettibile di acquisto per usucapione.
In ogni caso, laddove il cortile dovesse, per ipotesi, considerarsi privato e trattato come una corte condominiale volta a dare luce ed aria ai fabbricati latistanti, si rileva che non vi è alcuna prova dell'invocato possesso ultraventennale.
In primo luogo, si evidenzia che l'attrice non ha né allegato, né articolato prove testimoniali, in ordine al momento di realizzazione dei lavori edili sul cortile (deposito, terrazzo, tettoia, spiazzo, cancello), non potendo ritenersi sufficiente, a tal fine, la sola concessione edilizia del 3 settembre 2004, peraltro relativa ad opere da eseguirsi sul fabbricato e non sul cortile.
A ciò si aggiunga che i capitoli di prova articolati dall'attrice, concernenti l'utilizzo del cortile per il deposito di materiali (segnatamente bombole di gas e spazzatura), sarebbero stati, comunque, insufficienti ai fini della prova del possesso ad usucapionem, che richiede non un qualsiasi atto di godimento bensì un'attività materiale comprovante l'instaurazione di un
Pag. 10 di 12 rapporto di esclusività con la cosa e la contestuale privazione dei terzi da qualsiasi possibilità di relazionarsi direttamente con essa.
Non può, poi, certo sostenersi che parte attrice abbia esercitato il possesso della corte dal momento dell'acquisto per il tramite dell'ammasso di detriti già presenti in loco (circostanza fatta valere nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 cpc). Semmai può ritenersi esattamente il contrario, ovvero che l'ammasso indistinguibile di detriti e macerie, costituenti non solo le rovine del fabbricato 1212 ma anche i resti di strutture murarie ad esso non appartenenti (cfr foto allegate alla memoria n. 2 dell'attrice), unitamente alla fitta ed alta vegetazione cresciuta nel cortile (cfr foto dei terzi intervenuti), erano tali da escludere sia l'attrice ma anche i suoi danti causa, i terzi intervenuti e, in generale, il quisque de populo da ogni possibilità di impossessarsi del cortile, instaurandovi una relazione di dominio esclusivo. In sostanza, sulla base della documentazione fotografica può sostenersi che il cortile non versava in stato di
“possesso” ma in stato di “abbandono” fino all'avvio dei lavori edili.
Per quanto esposto, anche la domanda subordinata spiegata da parte attrice va ritenuta infondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14, aggiornato alle modificazioni apportate con il D.M.
147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa così provvede:
RIGETTA la domanda di accertamento della proprietà e la domanda di usucapione spiegate da parte attrice e, per l'effetto, DICHIARA che il cortile distinto al NCEU del Comune di al foglio MU, graffato alla p.lla 1212, confinante con le p.lle 1209, 1220 e 1876 CP_1 non è di proprietà dell'attrice;
CONDANNA l'attrice alla refusione delle spese del giudizio in favore del CP_1
, liquidandole in complessivi euro 3.376,00 oltre rimborso spese generali, iva e
[...] cpa, nella misura legalmente dovuta;
CONDANNA l'attrice alla refusione delle spese del giudizio in favore di e Controparte_2
liquidandole in complessivi euro 5.000,00 oltre rimborso spese Controparte_3 generali, iva e cpa, nella misura legalmente dovuta;
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Il Giudice
Rosario La Fata
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