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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 08/07/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2184/2024 R.G. VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Trani
Il Tribunale di Trani, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dr.ssa Laura Cantore Presidente rel. dr.ssa sandra Moselli Giudice dr.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in data 13.11.2024 nel registro generali affari di vg del Tribunale di Trani sotto il numero d'ordine 2184/2024 R.G. VG
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Cardone, giusta mandato in atti Parte_1
-ricorrente-
E
rappresentata e difesa dall'avv. Ileana Giovanna Magarelli, giusta mandato in atti Controparte_1
-ricorrente
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRANI -intervenuta-
FATTO
I coniugi e contraevano in data 30.7.1997 matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
Molfetta (Ba), con atto n. 161, parte II, serie A, anno 1997.
Con ricorso congiunto depositato in data 13.11.2024 i ricorrenti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del detto matrimonio, essendo impossibile ricostruire l'unione spirituale e materiale tra gli stessi.
Hanno dato atto che dall'unione coniugale sono nati due figli: il 18/04/2001, di anni 23, studente Per_1 fuori sede presso il Politecnico di Milano, laureando in ingegneria meccanica, maggiorenne, ma non economicamente autonomo, e il 13/06/2005, di anni 19, studente al primo anno del corso di laurea in Per_2 ingegneria informatica presso il Politecnico di Milano, maggiorenne ma non economicamente autonoma, e di essersi separati giusta sentenza del Tribunale di Trani n. 396/2024, pubblicata il 27/02/2024, non impugnata e quindi divenuta definitiva, pronunciata nell'ambito del procedimento di separazione consensuale R.G. n.
4209/2023, chiedendo di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ritualmente sottoscritte dalle parti e dai loro difensori, le stesse hanno confermato le condizioni concordate, dichiarando di non volersi riconciliare e di rinunciare alla celebrazione dell'udienza in presenza.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento, il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
DIRITTO
La domanda avanzata dagli odierni ricorrenti, finalizzata ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto è fondata, per cui merita accoglimento, sussistendone i presupposti di legge ex artt. 2 e 3 L. n. 898/1970, avendo gli stessi dichiarato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita ed essendo intervenuta separazione consensuale, giusta sentenza del Tribunale di Trani n. 396/2024, pubblicata il 27/02/2024, non impugnata e quindi divenuta definitiva, pronunciata nell'ambito del procedimento di separazione consensuale R.G. n. 4209/2023, in atti.
Il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dai coniugi non violano norme inderogabili e imperative, anche in considerazione del fatto che con riferimento ai figli della coppia, entrambi maggiorenni, ma non ancora indipendenti economicamente, è stato previsto un contributo a carico del padre in favore del figlio di € 300,00 mensili e in favore della figlia di € 330,00 mensili, entrambi oltre aggiornamento Per_1 Per_2 secondo gli indici Istat e al 65% delle spese straordinarie, giusta protocollo siglato dal Tribunale di Trani con Con il così come è stato previsto un contributo a carico della madre in favore del figlio di € 200,00 Per_1 mensili e in favore della figlia di € 220,00 mensili, entrambi oltre aggiornamento secondo gli indici Per_2 Con Istat e al 65% delle spese straordinarie, giusta protocollo siglato dal Tribunale di Trani con il tenuto conto che entrambi i figli, studenti, non vivono con i loro genitori, con attribuzione integrale dell'assegno unico e universale in favore della figlia a quest'ultima, prendendosi atto degli ulteriori accordi patrimoniali e Per_2 personali raggiunti dai coniugi, che hanno rinunciato al reciproco mantenimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cui innanzi:
1)dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e Parte_1 [...] in data 30.7.1997 in Molfetta (Ba), con atto n. 161, parte II, serie A, anno 1997, alle condizioni CP_1 di cui al ricorso congiunto da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
2) nulla per le spese
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del comune competente, perché proceda all'annotazione della presente sentenza negli atti prescritti e agli ulteriori incombenti di legge.
Cosi deciso in Trani nella camera di consiglio del 1 luglio 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Laura Cantore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Trani
Il Tribunale di Trani, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dr.ssa Laura Cantore Presidente rel. dr.ssa sandra Moselli Giudice dr.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in data 13.11.2024 nel registro generali affari di vg del Tribunale di Trani sotto il numero d'ordine 2184/2024 R.G. VG
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Cardone, giusta mandato in atti Parte_1
-ricorrente-
E
rappresentata e difesa dall'avv. Ileana Giovanna Magarelli, giusta mandato in atti Controparte_1
-ricorrente
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRANI -intervenuta-
FATTO
I coniugi e contraevano in data 30.7.1997 matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
Molfetta (Ba), con atto n. 161, parte II, serie A, anno 1997.
Con ricorso congiunto depositato in data 13.11.2024 i ricorrenti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del detto matrimonio, essendo impossibile ricostruire l'unione spirituale e materiale tra gli stessi.
Hanno dato atto che dall'unione coniugale sono nati due figli: il 18/04/2001, di anni 23, studente Per_1 fuori sede presso il Politecnico di Milano, laureando in ingegneria meccanica, maggiorenne, ma non economicamente autonomo, e il 13/06/2005, di anni 19, studente al primo anno del corso di laurea in Per_2 ingegneria informatica presso il Politecnico di Milano, maggiorenne ma non economicamente autonoma, e di essersi separati giusta sentenza del Tribunale di Trani n. 396/2024, pubblicata il 27/02/2024, non impugnata e quindi divenuta definitiva, pronunciata nell'ambito del procedimento di separazione consensuale R.G. n.
4209/2023, chiedendo di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ritualmente sottoscritte dalle parti e dai loro difensori, le stesse hanno confermato le condizioni concordate, dichiarando di non volersi riconciliare e di rinunciare alla celebrazione dell'udienza in presenza.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento, il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
DIRITTO
La domanda avanzata dagli odierni ricorrenti, finalizzata ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto è fondata, per cui merita accoglimento, sussistendone i presupposti di legge ex artt. 2 e 3 L. n. 898/1970, avendo gli stessi dichiarato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita ed essendo intervenuta separazione consensuale, giusta sentenza del Tribunale di Trani n. 396/2024, pubblicata il 27/02/2024, non impugnata e quindi divenuta definitiva, pronunciata nell'ambito del procedimento di separazione consensuale R.G. n. 4209/2023, in atti.
Il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dai coniugi non violano norme inderogabili e imperative, anche in considerazione del fatto che con riferimento ai figli della coppia, entrambi maggiorenni, ma non ancora indipendenti economicamente, è stato previsto un contributo a carico del padre in favore del figlio di € 300,00 mensili e in favore della figlia di € 330,00 mensili, entrambi oltre aggiornamento Per_1 Per_2 secondo gli indici Istat e al 65% delle spese straordinarie, giusta protocollo siglato dal Tribunale di Trani con Con il così come è stato previsto un contributo a carico della madre in favore del figlio di € 200,00 Per_1 mensili e in favore della figlia di € 220,00 mensili, entrambi oltre aggiornamento secondo gli indici Per_2 Con Istat e al 65% delle spese straordinarie, giusta protocollo siglato dal Tribunale di Trani con il tenuto conto che entrambi i figli, studenti, non vivono con i loro genitori, con attribuzione integrale dell'assegno unico e universale in favore della figlia a quest'ultima, prendendosi atto degli ulteriori accordi patrimoniali e Per_2 personali raggiunti dai coniugi, che hanno rinunciato al reciproco mantenimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cui innanzi:
1)dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e Parte_1 [...] in data 30.7.1997 in Molfetta (Ba), con atto n. 161, parte II, serie A, anno 1997, alle condizioni CP_1 di cui al ricorso congiunto da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
2) nulla per le spese
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del comune competente, perché proceda all'annotazione della presente sentenza negli atti prescritti e agli ulteriori incombenti di legge.
Cosi deciso in Trani nella camera di consiglio del 1 luglio 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Laura Cantore