Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/06/2025, n. 1798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1798 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 8672/2017 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola PRIMA SEZIONE CIVILE Verbale di udienza
Il giorno 10.6.25, nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale Ordina- rio di Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, è chiamata la causa in intestazione. Sono presenti: l'Avv. Armando Bello per parte appellante. nessuno è comparso per parte appellata. Il difensore presente conclude riportandosi ai propri atti di cui chiede l'integrale accoglimento.
Il Giudice invita alla discussione della causa la parte che si riporta ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate. Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposi- zione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente ver- bale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola, in composizione monocratica ed in per- sona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, pronunciando ai sensi del combi- nato disposto degli artt. 350 bis e dell'art. 281 sexies c.p.c., ovvero con reda- zione e lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ra- gioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, ha emesso la pre- sente la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 8672/2017 r.g.a.c.
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(c.f.: ), elettivamente domicilia- Parte_1 P.IVA_1
ta in PIAZZA GARIBALDI N. 49 NAPOLI presso lo studio dell'Avv. AR-
MANDO BELLO (c.f.: ) dal quale è rappresenta e di- C.F._1
fesa in virtù di procura in atti.
- APPELLANTE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._2
VIA MANZONI N. 21 NAPOLI presso lo studio dell'Avv. Giosafatte Mor- gera, rappresentato e difeso dagli AVV. ARTURO MEO (c.f.:
), (c.f.: C.F._3 Parte_2 [...]
, (c.f.: ) ed C.F._4 Parte_3 C.F._5
(c.f.: ) in virtù di pro- Parte_4 C.F._6
cura in atti - APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2506/2017 del Giudice di Pace di
Nola.
CONCLUSIONI: come da note allegate al presente verbale.
DECISA all'udienza odierna ai sensi del comb. disp degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. all'esito della camera di consiglio e contestuale deposito della rela- tiva motiva-zione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Sotto il profilo dell'ammissibilità, giova preliminarmente osservare che, il pre- sente giudizio è stato introdotto in epoca successiva alla modifica apportata all'art. 342 cod. proc. civ. dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito
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nella legge 7, agosto 2012, n. 134 e che esso supera il vaglio di ammissibilità contenendo tutti i requisiti richiesti dalla nuova formulazione della norma in- nanzi richiamata e, segnatamente, indica analiticamente 1) le parti che si inten- dono appellate e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fat- to compiuto dal giudicante;
2) le circostanze da cui deriva la violazione della legge.
In via preliminare, inoltre, va precisato che, secondo il principio tantum devolu- tum quantum appellatum, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di ap- pello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato in- terno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
2. Esame del caso concreto.
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, la Parte_1
ha proposto gravame avverso la sentenza n. 2506/2017 con la quale il
[...]
Giudice pace di Nola aveva condannato l'odierna appellante al pagamento in favore di della somma di euro 80,00, oltre interessi ed accessori, CP_1
a titolo di corrispettivo ancora dovutogli per l'attività professionale svolta qua- le perito fiduciario in favore della compagnia assicuratrice in relazione all'accertamento e stima del danno riportato dal veicolo tg. BH256LG in occa- sione del sinistro n. 201/2008 del 25.01.2008. A fondamento dello spiegato gravame la ha dedotto l'erroneità della sentenza im- Parte_1
pugnata nella parte in cui il giudice di pace ha inopinatamente disatteso l'eccezione d'improponibilità della domanda del in conseguenza CP_1
dell'abusivo frazionamento processuale di un credito unitariamente riferibile a
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tutte le attività peritali correlate ai singoli sinistri e derivante da un unitario rapporto professionale di collaborazione, continuativo e sempre uniforme- mente retribuito nella misura forfettaria del compenso, secondo un accordo tacito esistente tra le parti;
ha contestato l'immotivato superamento dell'eccezione di prescrizione presuntiva del credito ex art. 2956 cod. civ.; nel merito, poi, ha eccepito la radicale infondatezza della pretesa creditoria CP_2
nata dal per le ragioni meglio esplicate in atti. CP_1
Si costituiva il quale resisteva all'impugnativa, chiedendone il ri- CP_1
getto.
Orbene, è ormai principio consolidato della Suprema Corte, sul tema della possibilità di frazionamento giudiziale del credito, quello secondo cui “le do- mande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in sepa- rati processi ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un me- desimo rapporto tra le parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel mede- simo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente disper- sione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al credito- re un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata”
(Cass. Sezioni Unite sent. n. 4090 del 16/2/2017). Da tanto discende che la
Suprema Corte ha sì riconosciuto la legittimità di plurime domande, per crediti distinti nascenti dal medesimo rapporto di durata in essere fra le stesse parti, ma ha subordinato la stessa alla condizione che la parte istante dimostrasse di
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essere titolare di un interesse, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., meritevole di tutela al frazionamento delle pretese.
In seguito, vagliando un' ipotesi del tutto simile a quella presente, ed in appli- cazione di quanto dichiarato dal Supremo Consesso nella citata pronuncia del
2017, i giudici di legittimità hanno ritenuto che, non avendo la parte (perito assicurativo) rappresentato un apprezzabile interesse alla proposizione di plu- rime azioni per far valere crediti comunque riconducibili allo stesso rapporto di durata in essere con la compagnia assicuratrice, si fosse in presenza di un comportamento processuale abusivo (cfr., Cass. 30/4/2018, n. 10350, Cass.
15/2/2018, n. 3738; Cass. 19/1/2018, n. 1356; Cass. 15/1/2018, n. 717; Cass.
11/1/2018, n. 491; Cass. 5/1/2018, n. 163; Cass. 29/12/2017, n. 31167; Cass.
28/12/2017, n. 31017; Cass. 6/8/2018, n. 20547). In senso conforme anche la costante giurisprudenza dell'intestato Tribunale (cfr. Sent. n.1216/2022; Sent.
n. 338/2022; Sent. n. 2244/2021; Sent. n. 351/2023).
Venendo al merito, la doglianza non può che ritenersi fondata. Al riguardo, ef- fettivamente, nella fattispecie sottoposta al giudice di appello, deve ravvisarsi un'ipotesi di plurime domande giudiziali per crediti nascenti dallo stesso rap- porto. Difatti, è circostanza incontestata che l'odierno appellato proponeva centinaia di domande, tutte aventi ad oggetto la richiesta di pagamento di compensi professionali per l'espletata attività di perito assicurativo, riguardan- ti, quindi le medesime questioni giuridiche. Pertanto, applicando questi princi- pi al caso di specie, si evidenzia che, diversamente da quanto osservato dal giudice di primo grado, la presente controversia non può che inscriversi nell'ambito di un rapporto di continuità e proprio in considerazione della con- seguente unitarietà il , avrebbe dovuto proporre un'unica domanda CP_1
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avente ad oggetto il pagamento di quanto richiesto in ciascuno dei numerosis- simi processi instaurati dinanzi al Giudice di Pace, salvo dedurre e provare la sussistenza di un apprezzabile interesse ad una tutela processuale parcellizzata, in ogni caso non ravvisabile nel caso di specie.
Per le sopra esposte considerazioni, l'appello va accolto e, in riforma della sen- tenza appellata, la domanda di nei confronti della CP_1 CP_3
va dichiarata improponibile.
[...]
Ogni altra questione, pur proposta dalle parti in causa, rimane assorbita nella presente decisione.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, specificando che, per la liquidazione delle spese di primo grado, si è tenuto conto delle tabelle vigenti al momento della pubblicazione della sentenza, trattandosi di liquidazione per attività professionale già intera- mente esaurita;
mentre per le spese del presente grado di giudizio, si è tenuto conto del D.M. 55/2014, nonché ss. Modifiche ed integrazioni, incluso D.M.
147/2022, considerato il valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione mono- cratica, ed in funzione di giudice dell'appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, di- chiara la improponibilità della domanda di pagamento proposta da Parte_5
nei confronti della
[...] Parte_1
2. condanna l'appellato al pagamento in favore della CP_1 CP_4
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delle spese processuali, liquidate: CP_5
- per il primo grado in € 330,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge secondo le aliquote vigenti, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %;
- per il presente grado in € 662,00 per compensi professionali, oltre IVA e
CPA, se dovute, come per legge secondo le aliquote vigenti, ed oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %.
È verbale. Il Giudice
Dott.ssa Dora Tagliafierro
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