CASS
Sentenza 20 dicembre 2023
Sentenza 20 dicembre 2023
Massime • 1
A seguito della revoca del decreto di liquidazione delle indennità spettanti ai vice-procuratori onorari, al recupero delle somme indebitamente versate può procedersi ai sensi dell'art. 187 d.P.R. n. 115 del 2002, norma che consente la formazione "agevolata" di un titolo esecutivo per la riscossione dell'indebito in tutte le ipotesi previste dal cd. T.U. "Spese di giustizia" (e, dunque, anche al di là dei meri errori contabili), tenuto conto della facoltà dell'interessato di contestare il merito della pretesa attraverso la successiva opposizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/12/2023, n. 35608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35608 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso N. 6728/2022 R.G. proposto da: RE CA NN EL, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. PA RO come da procura in calce al ricorso
- ricorrente -
contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura dello Stato e domiciliato presso i suoi uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12
- controricorrente -
e contro Civile Sent. Sez. 3 Num. 35608 Anno 2023 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: SAIJA SALVATORE Data pubblicazione: 20/12/2023 N. 6728/22 R.G. 2 EQUITALIA GIUSTIZIA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 49, presso lo studio dell’avv. Stefania Di Stefani, che la rappresenta e difende come da procura in calce al controricorso
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2611/2021, depositata il 9.9.2021; udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica del 19.10.2023 dal Consigliere relatore dr. Salvatore Saija;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dr. Giovanni AT CH - ribadite oralmente all’udienza odierna - che ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati PA RO e Stefania Di Stefani. FATTI DI CAUSA MO VA MI RE, vice-procuratore onorario presso il Tribunale di Varese, propose opposizione avverso la cartella di pagamento n. 11720160006072544000, notificatale in data 20.6.2016, con cui Equitalia Giustizia s.p.a., “in nome e per conto del Ministero della Giustizia – Tribunale di Varese – Ufficio Recupero Crediti”, le aveva richiesto il pagamento dell’importo di € 5.782,28, oltre ad oneri di riscossione, e quindi per complessivi € 6.068,53, e ciò in base al “ruolo n. 2016/002215 - Atti giudiziari”, riportando solo i seguenti ulteriori dati: “anno 2015 - Codice Tributo 1E10 – Spese processuali”. L’adito Tribunale di Varese, nel contraddittorio con il Ministero della Giustizia e con Equitalia, rigettò l’opposizione con sentenza n. 312/2020. La Corte d’appello di Milano, adita dalla RE, rigettò il gravame con sentenza del 9.9.2021, evidenziando – per quanto ancora qui interessa - che la ripresa del Ministero N. 6728/22 R.G. 3 derivava dall’indebita erogazione all’appellante dell’indennità di trasferta, non più dovuta in forza di disposizione normativa antecedente all’erogazione, nonché dall’erogazione, parimenti indebita, di indennità per attività diverse da quella per la partecipazione all’udienza, introdotta soltanto con normativa successiva all’erogazione, non avente portata retroattiva;
che i decreti di pagamento, emessi nel tempo dal Procuratore della Repubblica di Varese, quali atti amministrativi, risultavano superati dai decreti successivi, con cui s’era disposto il recupero dell’indebito; che la pretesa erroneità della quantificazione dell’indebito – calcolato al lordo e non al netto – era insussistente, perché non era stato dimostrato che fossero state versate somme a titolo di imposta, al riguardo;
infine, che correttamente si era fatto ricorso alla procedura di cui all’art. 187 TUSG. Avverso tale sentenza ricorre ora per cassazione MO VA MI RE, affidandosi a formali cinque motivi, cui resistono con distinti controricorsi il Ministero della Giustizia ed Equitalia Giustizia s.p.a. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 – Con il primo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 273/1989, nonché dell’art. 41 del d.P.R. n. 115/2002, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la Corte d’appello ritenuto non dovute al magistrato onorario le indennità erogate ed oggetto di recupero: a) quanto a quelle per attività diverse da quella per la partecipazione all’udienza, perché introdotte solo dall’art.
3-bis, comma 1, lett. b), del d.l. n. N. 6728/22 R.G. 4 151/2008; b) quanto all’indennità di trasferta, perché abrogata da disposizione (legge n. 266/2005) entrata in vigore prima dell’erogazione. Nel far ciò, il giudice d’appello non avrebbe considerato i numerosi documenti di prassi dello stesso Ministero della Giustizia, che considerano dovuta la prima indennità, nonché la stessa giurisprudenza di merito, senza tener conto che la seconda indennità è dovuta in forza dell’art. 41 TUSG, entrato in vigore nel 2002. 1.2 – Con il secondo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 171 d.P.R. n. 115/2002, degli artt. 7, 21-quinquies, 21-octies e 21- nonies della legge n. 241/1990 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la Corte territoriale ritenuto che i decreti di liquidazione delle indennità, emessi dal Procuratore della Repubblica di Varese, siano atti amministrativi e non invece giurisdizionali, mai opposti, impugnati o revocati;
si rileva, comunque, che ove anche essi abbiano natura amministrativa, la P.A. non ha mai avviato, nelle forme di legge e coinvolgendo essa destinataria, la procedura per giungere alla loro formale revoca. 1.3 – Con il terzo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la Corte d’appello ritenuto non provato il versamento delle imposte, sulle somme erogate, da parte della RE, mentre il dettaglio era stato fornito con l’atto d’appello (€ 1.184,92 per IRPEF al 23%, € 49,37 per IRPEF conguaglio Unico, € 61,82 per IRPEF add. reg., ed € 15,46 per add. com.), mai contestato dalle controparti. Inoltre, si evidenzia come costituisca fatto notorio che le indennità vengono erogate dal Ministero al netto, con ritenuta alla fonte, mentre le somme N. 6728/22 R.G. 5 pretese con la ripresa per cui è processo erano state erogate al lordo delle imposte. 1.4 – Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 2, e 187 d.P.R. n. 115/2002, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la Corte del merito ritenuto legittima l’attività di riscossione come posta in essere da Equitalia, mentre essa è invece riservata alle sole entrate erariali, non anche al recupero di indennità come quelle in parola. Si rinvia, poi, all’atto d’appello, circa i pretesi errori da cui sarebbe affetta la cartella. 1.5 – Con il quinto motivo, infine, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 4 d.m. n. 55/2014, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la Corte d’appello liquidato le spese in favore delle appellate senza tener conto dell’effettiva attività difensiva e della peculiarità della controversia. 2.1 – Preliminarmente, vale la pena evidenziare che sulla qualificazione dell’azione di ripresa come ripetizione d’indebito è sceso il giudicato, giacché la relativa statuizione della Corte d’appello non è stata, sul punto specifico, impugnata da alcuno. 3.1 – Ciò posto, il primo profilo del primo mezzo è infondato, dovendo darsi continuità a quanto da questa Corte più volte affermato, nel senso che “In ossequio al principio generale di irretroattività della legge, l'indennità per le attività svolte fuori udienza - introdotta dall'art.
3-bis della l. n. 186 del 2008, che ha modificato l'art. 4 del d.lgs. n. 273 del 1989 - spetta ai vice-procuratori onorari in relazione alle attività successive all'entrata in vigore della suddetta disposizione” (Cass. n. 6455/2023; conf. Cass. n. 18779/2021, non massimata). N. 6728/22 R.G. 6 Quindi, il relativo recupero è ineccepibile, posto che è pacifico che le indennità qui in discussione vennero corrisposte alla RE ben prima dell’entrata in vigore del citato art.
3-bis. 3.2 – Quanto al secondo profilo del primo mezzo, l’art. 1, comma 213, della legge n. 266/2005, con effetto dal 1° gennaio 2006, ha soppresso: a) l’indennità di trasferta di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 417/1978, nonché all’art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 513/1978; b) l’indennità supplementare prevista dall’art. 14, commi 1 e 2, della legge n. 836/1973, nonché c) l’indennità di cui all'articolo 8 del d.lgs. lgt. n. 320/1945, ed infine d) le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi compresi quelli relativi alle carriere prefettizia e diplomatica. A sua volta, l’art. 41 TUSG, in vigore dal 1° luglio 2002, stabilisce che “Per il compimento di atti del processo penale e civile, fuori dalla sede in cui si svolge, i magistrati professionali e onorari hanno diritto alle spese di viaggio e alle indennità di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali”. Ciò chiarito, il profilo in esame è inammissibile, perché non si fa carico di spiegare in cosa sia consistito l’errore della Corte d’appello, che ha escluso la debenza dell’indennità di trasferta proprio per effetto della cennata soppressione ex lege, né potendo le relative disposizioni normative ritenersi derogate da eventuali circolari amministrative di segno contrario. Ciò tanto più che, come emerge dalla piana lettura delle disposizioni primarie suddette, l’art. 41 TUSG non attribuisce indefettibilmente l’indennità in parola al magistrato (professionale od onorario che sia), ma la parametra a quella degli impiegati N. 6728/22 R.G. 7 statali (si tratta, in buona sostanza, di un rinvio non recettizio); dal che discende che, se l’indennità è venuta meno ex lege per questi ultimi, altrettanto è a dirsi anche per i primi. 4.1 – Il secondo motivo si articola in due profili. Il primo, con cui si sostiene la natura giurisdizionale dei decreti di liquidazione delle indennità del magistrato onorario, è infondato. Infatti, l’art. 171 TUSG non ha il significato che la ricorrente vorrebbe attribuirle, ma piuttosto ha natura neutra: esso soltanto prevede che il decreto di pagamento (per tutte le fattispecie normate dal TUSG) è titolo esecutivo. La liquidazione delle indennità in favore del VPO non ha dunque natura giurisdizionale, perché esula dal singolo procedimento cui si riferisce ed è relativa al funzionamento dell’ufficio nel suo complesso, tanto è vero che si tratta di spese non ripetibili, ex art. 5 TUSG;
né è ipotizzabile che chicchessia possa procedere ad opporre detta liquidazione ai sensi dell’art. 170 TUSG, perché essa concerne le spettanze - in relazione al singolo procedimento o affare giudiziario nel quale la prestazione è stata eseguita - del magistrato onorario e non già la liquidazione in favore degli ausiliari del giudice, o di testimoni, ecc., la cui posizione non è evidentemente equiparabile a quella del VPO, come invece pretenderebbe la ricorrente. In sostanza, dunque, il fatto che i decreti di pagamento in questione non siano stati opposti da alcuno, né annullati in sede giurisdizionale, è del tutto irrilevante, perché essi sono stati emessi (in linea generale, presumibilmente su base mensile) dal Procuratore della Repubblica non già quale titolare di un singolo N. 6728/22 R.G. 8 procedimento, bensì quale capo dell’ufficio e, dunque, funzionario responsabile, ex art. 165 TUSG. 4.2 – Il secondo profilo del mezzo è invece inammissibile. Posta la natura amministrativa di detti decreti di liquidazione, e dunque la loro pacifica revocabilità anche in forza del contrarius actus, la ricorrente non spiega, anzitutto, quando la questione della pretesa violazione della legge sulla trasparenza amministrativa (legge n. 241/1990) sia stata introdotta nel giudizio, sicché non fornisce elementi per valutare la eventuale novità della questione;
d’altra parte, nella sentenza impugnata (in cui non v’è il minimo cenno alla medesima questione) si dà atto della notifica di atti di recupero, da parte del Procuratore della Repubblica di Varese, prima dell’emissione della cartella, atti che ben potrebbero avere, in linea astratta, anche la funzione di provocare il contraddittorio procedimentale sul recupero delle somme stesse. La censura si palesa, pertanto, priva di autosufficienza, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis. 5.1 – Circa la ripetibilità delle somme al lordo delle imposte, la Corte lombarda ha ritenuto che la RE non abbia dato la prova che esse siano state effettivamente da lei versate. La ricorrente, col terzo mezzo, assume invece che: 1) ella ha versato le imposte, avendone indicato gli importi nell’atto d’appello, senza contestazione da parte di alcuno degli appellati;
2) il Ministero ha erogato le somme al netto delle imposte. 5.2 – Al riguardo, ritiene questa Corte non percorribile la soluzione propugnata dal Procuratore Generale, che sostanzialmente rileva il difetto di giurisdizione del G.O.: non si tratta, a ben vedere, della debenza di somme a titolo di imposte, N. 6728/22 R.G. 9 ma si discute qui dell’indebito oggettivo nell’erogazione di indennità, avuto riguardo al loro importo complessivamente corrisposto (appunto, al lordo o al netto delle imposte); d’altra parte, ove anche avesse potuto configurarsi la giurisdizione del giudice tributario, dall’omesso rilievo della questione nel giudizio di merito non può che discendere la formazione del giudicato implicito interno circa la giurisdizione del G.O. (v. Cass., Sez. Un., n. 24883/2008). 5.3 – Reputa invece la Corte che la questione, per come posta dalla RE, sia inammissibile. Anzitutto, la ricorrente riconosce che la specificazione delle somme asseritamente versate a titolo di imposta è stata effettuata solo con l’atto d’appello (e dunque, non con l’originario ricorso in opposizione); afferma poi che gli allora appellati non contestarono alcunché, senza però soffermarsi su alcun passaggio degli atti difensivi relativi;
sostiene, infine, come sia pacifico che le somme vennero erogate al netto delle imposte. Da tanto discende, in primo luogo, che la questione sia stata inammissibilmente introdotta nel giudizio tardivamente, solo con l’atto d’appello, anziché con l’atto introduttivo del giudizio. In secondo luogo, il motivo è privo di autosufficienza, in relazione alla posizione assunta, sul punto, dagli odierni controricorrenti nel giudizio d’appello, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis. Infine, la tesi sostenuta dalla RE è anche contraddittoria: o ella ha versato le somme a titolo di imposte (come si afferma in un primo momento), oppure esse sono state trattenute dal Ministero, che avrebbe, in tale ipotesi, erogato le N. 6728/22 R.G. 10 spettanze al netto (il che viene invece affermato dalla ricorrente subito dopo). Tertium non datur. La censura in esame si rivela, dunque, nel complesso inammissibile. 6.1 – Il quarto motivo è infondato. L’art. 187, comma 1, TUSG stabilisce che “Le somme indebitamente pagate non ascrivibili a responsabilità del concessionario o dell'ufficio postale sono recuperate mediante iscrizione a ruolo, nei confronti del beneficiario, da parte dell'ufficio che dispone il pagamento”, senza affatto limitare la modalità di recupero ai soli crediti erariali, come pretenderebbe la ricorrente, che pure invoca non pertinente giurisprudenza (Cass. n. 10835/2015, Cass. n. 9965/2012, Cass., Sez. Un., n. 5680/2011, tutte concernenti crediti previdenziali). La RE richiama anche una giurisprudenza (Cass. n. 25127/2013) che, invece, parrebbe favorevole alla sua tesi, posto che detto arresto sembra relegare l’art. 187 TUSG alle sole ipotesi di indebito caratterizzato da mero errore sul piano soggettivo (si è pagato a Tizio anziché a Caio) o oggettivo (si è pagato 1000 anziché 100). Nella citata pronuncia si afferma infatti, in motivazione: “Se, invece, la liquidazione è affetta da errori o da irregolarità, è questa e non il pagamento ad essere indebita, così che l'errore nella liquidazione non è riconducibile all'ambito di applicazione dell'art. 187 cit. che disciplina le sole due ipotesi di indebito pagamento ascrivibile a responsabilità del concessionario o dell'ufficio postale (comma 2) e l'indebito pagamento ad essi non ascrivibile (comma 1). Questa seconda ipotesi, per la ragione letterale sopra evidenziata, non può essere estesa all'erronea liquidazione, riguardando esclusivamente le N. 6728/22 R.G. 11 erronee indicazioni contenute nel modello di pagamento (importo, dati anagrafici del beneficiario, ecc.)”. 6.2 - Ora, ritiene la Corte che una simile impostazione non sia condivisibile, e comunque mal si attagli al caso qui in esame. Infatti, la citata Cass. n. 25127/2013 concerneva specificamente il tema della revocabilità di un decreto di liquidazione del consulente del P.M., ove non opposto, ed il relativo percorso motivazionale è influenzato dalla questione della irretrattabilità del provvedimento, derivata – come accennato – dal mancato esperimento dei rimedi espressamente previsti nel singolo procedimento cui univocamente quello perteneva: il distinguo operato in motivazione (come supra riportato) può dunque dirsi giustificato, rispetto a quella specifica fattispecie, posta la indubbia natura giurisdizionale del provvedimento del P.M. Nel caso che qui occupa, invece, si discute di provvedimenti di natura indubbiamente amministrativa, come s’è visto;
pertanto, nel momento in cui sopravviene la revoca del decreto di liquidazione in favore del magistrato onorario, il pagamento già eseguito è (corrispondentemente) privo di giustificazione. D’altra parte, come anche già evidenziato, che nella specie si tratti di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. è questione su cui s’è formato il giudicato interno. Insomma, ritiene la Corte che, con riguardo ai decreti di liquidazione per cui è processo, in quanto emessi contra legem, l’art. 187 TUSG possa ben spiegare un ruolo ed assolvere la sua funzione, nel senso che detta disposizione, in deroga alla disciplina generale, consente la formazione “agevolata” di un titolo esecutivo per la riscossione dell’indebito latamente considerato, anche al di là dei meri N. 6728/22 R.G. 12 errori contabili, cui riduttivamente si riferisce Cass. n. 25127/2013. Da un lato, l’ampiezza della previsione normativa non parrebbe consentire la prospettazione di una validità del provvedimento – e quindi dell’autoformazione di un titolo esecutivo in ripetizione – soltanto in alcune ipotesi, piuttosto che in altre, tra tutte quelle previste dal corpus normativo pur sempre unitario del TUSG;
dall’altro, la possibilità di una piena contestazione del merito della pretesa con la successiva opposizione deve dirsi idonea a garantire il diritto di difesa dei destinatari del provvedimento. 6.3 – Gli ulteriori profili del quarto mezzo, circa la pretesa violazione dell’art. 5, comma 2, TUSG, e i pretesi ulteriori vizi della cartella, sono invece inammissibili: il primo per difetto di specificità, giacché la relativa pretesa violazione da parte del giudice del merito non viene adeguatamente argomentata dalla ricorrente;
il secondo, perché si allude a pretesi vizi formali della cartella (tra cui il deficit motivazionale), benché l’appello sul punto fosse stato correttamente dichiarato inammissibile dalla Corte ambrosiana, trattandosi di questione avente natura di opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., per la quale la RE non avrebbe potuto impugnare la decisione di primo grado con l’appello (v. ex multis, Cass., n. 5712/2020). 7.1 – Il quinto motivo, infine, è inammissibile, perché la liquidazione delle spese operata dalla Corte ambrosiana è rimasta ampiamente nel range tra minimo e massimo e la mancata redazione degli scritti difensivi, da parte del difensore, non esclude la configurabilità stessa di una sua partecipazione alla fase decisionale. N. 6728/22 R.G. 13 8.1 – In definitiva, il ricorso è rigettato. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per il controricorrente Ministero della Giustizia in € 1.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, e per la controricorrente Equitalia Giustizia s.p.a. in € 2.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno
- ricorrente -
contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura dello Stato e domiciliato presso i suoi uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12
- controricorrente -
e contro Civile Sent. Sez. 3 Num. 35608 Anno 2023 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: SAIJA SALVATORE Data pubblicazione: 20/12/2023 N. 6728/22 R.G. 2 EQUITALIA GIUSTIZIA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 49, presso lo studio dell’avv. Stefania Di Stefani, che la rappresenta e difende come da procura in calce al controricorso
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2611/2021, depositata il 9.9.2021; udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica del 19.10.2023 dal Consigliere relatore dr. Salvatore Saija;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dr. Giovanni AT CH - ribadite oralmente all’udienza odierna - che ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati PA RO e Stefania Di Stefani. FATTI DI CAUSA MO VA MI RE, vice-procuratore onorario presso il Tribunale di Varese, propose opposizione avverso la cartella di pagamento n. 11720160006072544000, notificatale in data 20.6.2016, con cui Equitalia Giustizia s.p.a., “in nome e per conto del Ministero della Giustizia – Tribunale di Varese – Ufficio Recupero Crediti”, le aveva richiesto il pagamento dell’importo di € 5.782,28, oltre ad oneri di riscossione, e quindi per complessivi € 6.068,53, e ciò in base al “ruolo n. 2016/002215 - Atti giudiziari”, riportando solo i seguenti ulteriori dati: “anno 2015 - Codice Tributo 1E10 – Spese processuali”. L’adito Tribunale di Varese, nel contraddittorio con il Ministero della Giustizia e con Equitalia, rigettò l’opposizione con sentenza n. 312/2020. La Corte d’appello di Milano, adita dalla RE, rigettò il gravame con sentenza del 9.9.2021, evidenziando – per quanto ancora qui interessa - che la ripresa del Ministero N. 6728/22 R.G. 3 derivava dall’indebita erogazione all’appellante dell’indennità di trasferta, non più dovuta in forza di disposizione normativa antecedente all’erogazione, nonché dall’erogazione, parimenti indebita, di indennità per attività diverse da quella per la partecipazione all’udienza, introdotta soltanto con normativa successiva all’erogazione, non avente portata retroattiva;
che i decreti di pagamento, emessi nel tempo dal Procuratore della Repubblica di Varese, quali atti amministrativi, risultavano superati dai decreti successivi, con cui s’era disposto il recupero dell’indebito; che la pretesa erroneità della quantificazione dell’indebito – calcolato al lordo e non al netto – era insussistente, perché non era stato dimostrato che fossero state versate somme a titolo di imposta, al riguardo;
infine, che correttamente si era fatto ricorso alla procedura di cui all’art. 187 TUSG. Avverso tale sentenza ricorre ora per cassazione MO VA MI RE, affidandosi a formali cinque motivi, cui resistono con distinti controricorsi il Ministero della Giustizia ed Equitalia Giustizia s.p.a. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 – Con il primo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 273/1989, nonché dell’art. 41 del d.P.R. n. 115/2002, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la Corte d’appello ritenuto non dovute al magistrato onorario le indennità erogate ed oggetto di recupero: a) quanto a quelle per attività diverse da quella per la partecipazione all’udienza, perché introdotte solo dall’art.
3-bis, comma 1, lett. b), del d.l. n. N. 6728/22 R.G. 4 151/2008; b) quanto all’indennità di trasferta, perché abrogata da disposizione (legge n. 266/2005) entrata in vigore prima dell’erogazione. Nel far ciò, il giudice d’appello non avrebbe considerato i numerosi documenti di prassi dello stesso Ministero della Giustizia, che considerano dovuta la prima indennità, nonché la stessa giurisprudenza di merito, senza tener conto che la seconda indennità è dovuta in forza dell’art. 41 TUSG, entrato in vigore nel 2002. 1.2 – Con il secondo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 171 d.P.R. n. 115/2002, degli artt. 7, 21-quinquies, 21-octies e 21- nonies della legge n. 241/1990 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la Corte territoriale ritenuto che i decreti di liquidazione delle indennità, emessi dal Procuratore della Repubblica di Varese, siano atti amministrativi e non invece giurisdizionali, mai opposti, impugnati o revocati;
si rileva, comunque, che ove anche essi abbiano natura amministrativa, la P.A. non ha mai avviato, nelle forme di legge e coinvolgendo essa destinataria, la procedura per giungere alla loro formale revoca. 1.3 – Con il terzo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la Corte d’appello ritenuto non provato il versamento delle imposte, sulle somme erogate, da parte della RE, mentre il dettaglio era stato fornito con l’atto d’appello (€ 1.184,92 per IRPEF al 23%, € 49,37 per IRPEF conguaglio Unico, € 61,82 per IRPEF add. reg., ed € 15,46 per add. com.), mai contestato dalle controparti. Inoltre, si evidenzia come costituisca fatto notorio che le indennità vengono erogate dal Ministero al netto, con ritenuta alla fonte, mentre le somme N. 6728/22 R.G. 5 pretese con la ripresa per cui è processo erano state erogate al lordo delle imposte. 1.4 – Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 2, e 187 d.P.R. n. 115/2002, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la Corte del merito ritenuto legittima l’attività di riscossione come posta in essere da Equitalia, mentre essa è invece riservata alle sole entrate erariali, non anche al recupero di indennità come quelle in parola. Si rinvia, poi, all’atto d’appello, circa i pretesi errori da cui sarebbe affetta la cartella. 1.5 – Con il quinto motivo, infine, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 4 d.m. n. 55/2014, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la Corte d’appello liquidato le spese in favore delle appellate senza tener conto dell’effettiva attività difensiva e della peculiarità della controversia. 2.1 – Preliminarmente, vale la pena evidenziare che sulla qualificazione dell’azione di ripresa come ripetizione d’indebito è sceso il giudicato, giacché la relativa statuizione della Corte d’appello non è stata, sul punto specifico, impugnata da alcuno. 3.1 – Ciò posto, il primo profilo del primo mezzo è infondato, dovendo darsi continuità a quanto da questa Corte più volte affermato, nel senso che “In ossequio al principio generale di irretroattività della legge, l'indennità per le attività svolte fuori udienza - introdotta dall'art.
3-bis della l. n. 186 del 2008, che ha modificato l'art. 4 del d.lgs. n. 273 del 1989 - spetta ai vice-procuratori onorari in relazione alle attività successive all'entrata in vigore della suddetta disposizione” (Cass. n. 6455/2023; conf. Cass. n. 18779/2021, non massimata). N. 6728/22 R.G. 6 Quindi, il relativo recupero è ineccepibile, posto che è pacifico che le indennità qui in discussione vennero corrisposte alla RE ben prima dell’entrata in vigore del citato art.
3-bis. 3.2 – Quanto al secondo profilo del primo mezzo, l’art. 1, comma 213, della legge n. 266/2005, con effetto dal 1° gennaio 2006, ha soppresso: a) l’indennità di trasferta di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 417/1978, nonché all’art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 513/1978; b) l’indennità supplementare prevista dall’art. 14, commi 1 e 2, della legge n. 836/1973, nonché c) l’indennità di cui all'articolo 8 del d.lgs. lgt. n. 320/1945, ed infine d) le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi compresi quelli relativi alle carriere prefettizia e diplomatica. A sua volta, l’art. 41 TUSG, in vigore dal 1° luglio 2002, stabilisce che “Per il compimento di atti del processo penale e civile, fuori dalla sede in cui si svolge, i magistrati professionali e onorari hanno diritto alle spese di viaggio e alle indennità di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali”. Ciò chiarito, il profilo in esame è inammissibile, perché non si fa carico di spiegare in cosa sia consistito l’errore della Corte d’appello, che ha escluso la debenza dell’indennità di trasferta proprio per effetto della cennata soppressione ex lege, né potendo le relative disposizioni normative ritenersi derogate da eventuali circolari amministrative di segno contrario. Ciò tanto più che, come emerge dalla piana lettura delle disposizioni primarie suddette, l’art. 41 TUSG non attribuisce indefettibilmente l’indennità in parola al magistrato (professionale od onorario che sia), ma la parametra a quella degli impiegati N. 6728/22 R.G. 7 statali (si tratta, in buona sostanza, di un rinvio non recettizio); dal che discende che, se l’indennità è venuta meno ex lege per questi ultimi, altrettanto è a dirsi anche per i primi. 4.1 – Il secondo motivo si articola in due profili. Il primo, con cui si sostiene la natura giurisdizionale dei decreti di liquidazione delle indennità del magistrato onorario, è infondato. Infatti, l’art. 171 TUSG non ha il significato che la ricorrente vorrebbe attribuirle, ma piuttosto ha natura neutra: esso soltanto prevede che il decreto di pagamento (per tutte le fattispecie normate dal TUSG) è titolo esecutivo. La liquidazione delle indennità in favore del VPO non ha dunque natura giurisdizionale, perché esula dal singolo procedimento cui si riferisce ed è relativa al funzionamento dell’ufficio nel suo complesso, tanto è vero che si tratta di spese non ripetibili, ex art. 5 TUSG;
né è ipotizzabile che chicchessia possa procedere ad opporre detta liquidazione ai sensi dell’art. 170 TUSG, perché essa concerne le spettanze - in relazione al singolo procedimento o affare giudiziario nel quale la prestazione è stata eseguita - del magistrato onorario e non già la liquidazione in favore degli ausiliari del giudice, o di testimoni, ecc., la cui posizione non è evidentemente equiparabile a quella del VPO, come invece pretenderebbe la ricorrente. In sostanza, dunque, il fatto che i decreti di pagamento in questione non siano stati opposti da alcuno, né annullati in sede giurisdizionale, è del tutto irrilevante, perché essi sono stati emessi (in linea generale, presumibilmente su base mensile) dal Procuratore della Repubblica non già quale titolare di un singolo N. 6728/22 R.G. 8 procedimento, bensì quale capo dell’ufficio e, dunque, funzionario responsabile, ex art. 165 TUSG. 4.2 – Il secondo profilo del mezzo è invece inammissibile. Posta la natura amministrativa di detti decreti di liquidazione, e dunque la loro pacifica revocabilità anche in forza del contrarius actus, la ricorrente non spiega, anzitutto, quando la questione della pretesa violazione della legge sulla trasparenza amministrativa (legge n. 241/1990) sia stata introdotta nel giudizio, sicché non fornisce elementi per valutare la eventuale novità della questione;
d’altra parte, nella sentenza impugnata (in cui non v’è il minimo cenno alla medesima questione) si dà atto della notifica di atti di recupero, da parte del Procuratore della Repubblica di Varese, prima dell’emissione della cartella, atti che ben potrebbero avere, in linea astratta, anche la funzione di provocare il contraddittorio procedimentale sul recupero delle somme stesse. La censura si palesa, pertanto, priva di autosufficienza, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis. 5.1 – Circa la ripetibilità delle somme al lordo delle imposte, la Corte lombarda ha ritenuto che la RE non abbia dato la prova che esse siano state effettivamente da lei versate. La ricorrente, col terzo mezzo, assume invece che: 1) ella ha versato le imposte, avendone indicato gli importi nell’atto d’appello, senza contestazione da parte di alcuno degli appellati;
2) il Ministero ha erogato le somme al netto delle imposte. 5.2 – Al riguardo, ritiene questa Corte non percorribile la soluzione propugnata dal Procuratore Generale, che sostanzialmente rileva il difetto di giurisdizione del G.O.: non si tratta, a ben vedere, della debenza di somme a titolo di imposte, N. 6728/22 R.G. 9 ma si discute qui dell’indebito oggettivo nell’erogazione di indennità, avuto riguardo al loro importo complessivamente corrisposto (appunto, al lordo o al netto delle imposte); d’altra parte, ove anche avesse potuto configurarsi la giurisdizione del giudice tributario, dall’omesso rilievo della questione nel giudizio di merito non può che discendere la formazione del giudicato implicito interno circa la giurisdizione del G.O. (v. Cass., Sez. Un., n. 24883/2008). 5.3 – Reputa invece la Corte che la questione, per come posta dalla RE, sia inammissibile. Anzitutto, la ricorrente riconosce che la specificazione delle somme asseritamente versate a titolo di imposta è stata effettuata solo con l’atto d’appello (e dunque, non con l’originario ricorso in opposizione); afferma poi che gli allora appellati non contestarono alcunché, senza però soffermarsi su alcun passaggio degli atti difensivi relativi;
sostiene, infine, come sia pacifico che le somme vennero erogate al netto delle imposte. Da tanto discende, in primo luogo, che la questione sia stata inammissibilmente introdotta nel giudizio tardivamente, solo con l’atto d’appello, anziché con l’atto introduttivo del giudizio. In secondo luogo, il motivo è privo di autosufficienza, in relazione alla posizione assunta, sul punto, dagli odierni controricorrenti nel giudizio d’appello, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis. Infine, la tesi sostenuta dalla RE è anche contraddittoria: o ella ha versato le somme a titolo di imposte (come si afferma in un primo momento), oppure esse sono state trattenute dal Ministero, che avrebbe, in tale ipotesi, erogato le N. 6728/22 R.G. 10 spettanze al netto (il che viene invece affermato dalla ricorrente subito dopo). Tertium non datur. La censura in esame si rivela, dunque, nel complesso inammissibile. 6.1 – Il quarto motivo è infondato. L’art. 187, comma 1, TUSG stabilisce che “Le somme indebitamente pagate non ascrivibili a responsabilità del concessionario o dell'ufficio postale sono recuperate mediante iscrizione a ruolo, nei confronti del beneficiario, da parte dell'ufficio che dispone il pagamento”, senza affatto limitare la modalità di recupero ai soli crediti erariali, come pretenderebbe la ricorrente, che pure invoca non pertinente giurisprudenza (Cass. n. 10835/2015, Cass. n. 9965/2012, Cass., Sez. Un., n. 5680/2011, tutte concernenti crediti previdenziali). La RE richiama anche una giurisprudenza (Cass. n. 25127/2013) che, invece, parrebbe favorevole alla sua tesi, posto che detto arresto sembra relegare l’art. 187 TUSG alle sole ipotesi di indebito caratterizzato da mero errore sul piano soggettivo (si è pagato a Tizio anziché a Caio) o oggettivo (si è pagato 1000 anziché 100). Nella citata pronuncia si afferma infatti, in motivazione: “Se, invece, la liquidazione è affetta da errori o da irregolarità, è questa e non il pagamento ad essere indebita, così che l'errore nella liquidazione non è riconducibile all'ambito di applicazione dell'art. 187 cit. che disciplina le sole due ipotesi di indebito pagamento ascrivibile a responsabilità del concessionario o dell'ufficio postale (comma 2) e l'indebito pagamento ad essi non ascrivibile (comma 1). Questa seconda ipotesi, per la ragione letterale sopra evidenziata, non può essere estesa all'erronea liquidazione, riguardando esclusivamente le N. 6728/22 R.G. 11 erronee indicazioni contenute nel modello di pagamento (importo, dati anagrafici del beneficiario, ecc.)”. 6.2 - Ora, ritiene la Corte che una simile impostazione non sia condivisibile, e comunque mal si attagli al caso qui in esame. Infatti, la citata Cass. n. 25127/2013 concerneva specificamente il tema della revocabilità di un decreto di liquidazione del consulente del P.M., ove non opposto, ed il relativo percorso motivazionale è influenzato dalla questione della irretrattabilità del provvedimento, derivata – come accennato – dal mancato esperimento dei rimedi espressamente previsti nel singolo procedimento cui univocamente quello perteneva: il distinguo operato in motivazione (come supra riportato) può dunque dirsi giustificato, rispetto a quella specifica fattispecie, posta la indubbia natura giurisdizionale del provvedimento del P.M. Nel caso che qui occupa, invece, si discute di provvedimenti di natura indubbiamente amministrativa, come s’è visto;
pertanto, nel momento in cui sopravviene la revoca del decreto di liquidazione in favore del magistrato onorario, il pagamento già eseguito è (corrispondentemente) privo di giustificazione. D’altra parte, come anche già evidenziato, che nella specie si tratti di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. è questione su cui s’è formato il giudicato interno. Insomma, ritiene la Corte che, con riguardo ai decreti di liquidazione per cui è processo, in quanto emessi contra legem, l’art. 187 TUSG possa ben spiegare un ruolo ed assolvere la sua funzione, nel senso che detta disposizione, in deroga alla disciplina generale, consente la formazione “agevolata” di un titolo esecutivo per la riscossione dell’indebito latamente considerato, anche al di là dei meri N. 6728/22 R.G. 12 errori contabili, cui riduttivamente si riferisce Cass. n. 25127/2013. Da un lato, l’ampiezza della previsione normativa non parrebbe consentire la prospettazione di una validità del provvedimento – e quindi dell’autoformazione di un titolo esecutivo in ripetizione – soltanto in alcune ipotesi, piuttosto che in altre, tra tutte quelle previste dal corpus normativo pur sempre unitario del TUSG;
dall’altro, la possibilità di una piena contestazione del merito della pretesa con la successiva opposizione deve dirsi idonea a garantire il diritto di difesa dei destinatari del provvedimento. 6.3 – Gli ulteriori profili del quarto mezzo, circa la pretesa violazione dell’art. 5, comma 2, TUSG, e i pretesi ulteriori vizi della cartella, sono invece inammissibili: il primo per difetto di specificità, giacché la relativa pretesa violazione da parte del giudice del merito non viene adeguatamente argomentata dalla ricorrente;
il secondo, perché si allude a pretesi vizi formali della cartella (tra cui il deficit motivazionale), benché l’appello sul punto fosse stato correttamente dichiarato inammissibile dalla Corte ambrosiana, trattandosi di questione avente natura di opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., per la quale la RE non avrebbe potuto impugnare la decisione di primo grado con l’appello (v. ex multis, Cass., n. 5712/2020). 7.1 – Il quinto motivo, infine, è inammissibile, perché la liquidazione delle spese operata dalla Corte ambrosiana è rimasta ampiamente nel range tra minimo e massimo e la mancata redazione degli scritti difensivi, da parte del difensore, non esclude la configurabilità stessa di una sua partecipazione alla fase decisionale. N. 6728/22 R.G. 13 8.1 – In definitiva, il ricorso è rigettato. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per il controricorrente Ministero della Giustizia in € 1.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, e per la controricorrente Equitalia Giustizia s.p.a. in € 2.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno