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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/05/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Tribunale di Cagliari, nella persona della Dott.ssa NNlisa Costanzo in funzione di Giudice
Onorario di Tribunale, sezione lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., in data 14 maggio 2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa di previdenza iscritta al n. 4153 r.a.c.l. 2019, promossa da:
(CF. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avvocato Luca Crotta che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale agli atti
Ricorrente
CONTRO
con sede in Controparte_1
Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari presso l'avvocato Laura Furcas e con l'avvocato Marina Olla che lo rappresentano e difendono in virtù di procura generale alle liti.
Resistente
Con ricorso depositato in data 06 novembre 2019 la società ha proposto opposizione Parte_1
avverso gli avvisi di addebito n. 325 2019 00038850 61 000 e n. 325 2019 00038225 87 000, CP_ notificati dall' per richiedere il pagamento dei contributi dovuti a titolo di gestione aziende con lavoratori dipendenti, somme aggiuntive e sanzioni per il periodo da aprile 2018 ad agosto
2018 e per un importo complessivo di euro 2.819,65.
Parte ricorrente sostiene non dovute le somme richieste con gli avvisi di addebito impugnati.
All'uopo espone che: - il credito asseritamente vantato dall'istituto previdenziale derivava dal mancato riconoscimento degli sgravi contributivi, ex art. 1, comma 108, L. 190/14, per i lavoratori e Parte_2 Parte_3
-in data 11 maggio 2015, la ditta DO di Tamatete di , che conduceva in affitto il Persona_1 ramo d'azienda di proprietà della società Tamatete di IS NN & C. sas, per il tramite del proprio consulente, presentava all' la richiesta di attribuzione del codice autorizzazione 6Y CP_1
per poter usufruire degli sgravi contributivi, ex lege 190/14, per l'assunzione di lavoratori subordinati, tra cui e;
Parte_3 Parte_2
-la lavoratrice disoccupata, era assunta con decorrenza dal 01 maggio 2015 e Parte_3
inquadrata nel 7° livello di cui al CCNL per i dipendenti delle aziende del settore pubblici esercizi e il signor era assunto in data 28 dicembre 2015, con inquadramento nel 7° livello Parte_2
di cui al predetto CCNL;
- l'istituto previdenziale, ricevuta la richiesta, comunicava, sempre l'11 maggio 2015, che la stessa aveva avuto “esito: OK”;
- risolto il contratto d'affitto d'azienda nel 2017, la Tamatete di IS NN & C. sas assumeva la gestione diretta del ramo d'azienda già oggetto di locazione e continuava ad usufruire, regolarmente, degli sgravi sino a febbraio 2018;
- in data 7 marzo 2018, con atto a rogito del dottor , Notaio in Cagliari, la società Persona_2
Tamatete di IS NN & C. sas era trasformata da società in accomandita semplice in società a responsabilità limitata con la denominazione di Nel predetto atto pubblico Parte_1
era specificato che rimanevano invariate, sede, durata e oggetto sociale della società;
- la trasformazione della società, da società in accomandita semplice a società a responsabilità limitata, era comunicata dal consulente del lavoro dell'opponente all' in data 19 marzo 2018; CP_1
- l' riscontrava la predetta comunicazione evidenziando che “per la variazione della ragione CP_1
sociale da sas a srl nuova iscrizione è stata prevista la possibilità di mantenere lo stesso numero di matricola aziendale nei casi di trasformazione da società di persone a società di capitali e viceversa e da un tipo ad altro di società di capitali solo qualora risulti espressamente dai documenti notarili che la nuova società ha assunto tutte le responsabilità patrimoniali e civili della precedente, succedendo in tutti i rapporti attivi e passivi di quest'ultima. Circ. 10/1995..”; CP_
- a seguito di varie comunicazioni l' richiedeva alla società l'apertura di una nuova matricola aziendale per la srl;
CP_
- in data 29 maggio 2018 la società chiedeva all' l'attribuzione del codice 6Y in quanto l'azienda occupa dipendenti aventi diritto allo sgravio contributivo previsto dalla Legge
190/2014”;
- l' in data 27 giugno 2018 rigettava la richiesta evidenziando che “L'esonero contributivo CP_1
triennale, contemplato dalla Legge 190/2014, rientra fra le assunzioni incentivate ed incentivi all'occupazione non più in vigore ”;
- con comunicazione in data 3 luglio 2018, il consulente aziendale evidenziava che la richiesta di attribuzione del codice 6Y non era riferita a nuovi assunti ma a lavoratori già in forza alla società in quanto “la dipendente che ha diritto allo sgravio proviene da un'acquisizione di ramo d'azienda da parte della Tamatete sas dell'azienda , assunzione che risale al maggio 2015. Persona_1
L'assenza del codice 6Y su questa matricola è dovuta al fatto che in seguito alla variazione di
2 CP_ ragione sociale dell'azienda che è passata da sas a si è dovuto (su richiesta da parte dell' Pt_1
) procedere all'apertura di una nuova matricola aziendale;
-l' riscontrava la predetta comunicazione confermando il responso del 27 giugno 2018, CP_1 ovvero che “ l'esonero contributivo Legge 190/2014 n. 190 è limitato alle assunzioni effettuate tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2015. In ogni caso, trattandosi di assunzioni incentivate e incentivi all'occupazione non più in vigore, non è configurabile una richiesta dei predetti benefici in un momento successivo alla loro abrogazione”;
-l'azienda, anche in assenza del codice autorizzativo 6Y, ritendo errata la posizione assunta dall' , proseguiva ad usufruire degli sgravi contributivi per i lavoratori ancora in forza CP_1 Pt_3
(sino al 30 aprile 2018) e (sino al 30 agosto 2018); Pt_2
- nel periodo intercorrente tra il febbraio e il marzo 2019, l'istituto previdenziale inviava le note di rettifica e, quindi, in data 30 settembre 2019 notificava gli avvisi di addebito impugnati con il ricorso per cui è causa.
CP_ Si costituiva in giudizio l' che prestava acquiescenza all'opposizione riconoscendo che il codice di autorizzazione 6y (agevolazioni per assunzioni ex L.190/14) “era stato erroneamente negato alla società odierna opponente ed è stato attribuito con decorrenza retroattiva”. L' CP_1
dava atto di avere in corso il riesame delle posizioni dei due dipendenti per cui tale sgravio era stato richiesto ( e ) e comunicherà l'intervenuto sgravio e la misura Parte_3 Parte_2
dello stesso in corso di causa. Ha concluso in via principale chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e in via di mero subordine l'accertamento della residua somma dovuta in esito all'applicazione del codice agevolazioni attribuito. CP_ Con note depositate il 01.12.2020 l' ha rilevato che il riconoscimento del diritto teorico alle agevolazioni ovvero l'attribuzione retroattiva del codice, per questi periodi, non ha comportato il diritto alla fruizione dello sgravio in quanto è operante la sanzione della decadenza sgravi ex art.1 comma 1175 L.296/2006 per l'irregolarità accertata con il durc online.
Più precisamente per quanto riguarda l'inadempienza 04/2018 l'attribuzione retroattiva del codice può valere unicamente per gli sgravi del dipendente pari a € 389,48. L'agevolazione non Pt_2 spetta invece per la dipendente (importo pari a € 394,35) in quanto il periodo massimo Pt_3 di fruizione è di 36 mesi (da 03/2015 a 03/2018). Per 5/2018 l'agevolazione non spetta per nessuno dei due dipendenti in quanto è operante la sanzione della decadenza sgravi ex art.1 comma 1175
L.296/2006 per l'irregolarità accertata con il durc online.
La causa veniva istruita con produzioni documentali.
Preliminarmente si osserva come l'istituto previdenziale, nel costituirsi in giudizio, ha prestato acquiescenza all'opposizione formulata dalla riconoscendo che la stessa aveva Parte_1 diritto ad usufruire degli sgravi contributivi, ex art. 1, comma 118, L. 190/14. In particolare, l' CP_1
3 ha evidenziato come il Codice 6Y, inizialmente, era stato “erroneamente negato” all'opponente ma che lo stesso successivamente “è stato attribuito con decorrenza retroattiva”. Pertanto l'unico elemento impeditivo dedotto in causa per il godimento degli sgravi al cui recupero sono finalizzati gli avvisi di addebito opposti, e cioè il riconoscimento del codice di autorizzazione 6Y CP_ (agevolazioni per assunzioni ex L.190/14), risulta pacificamente superato, avendo l' nella memoria di costituzione affermato che il codice autorizzativo spetta all'opponente ed è stato attribuito con decorrenza retroattiva.
Nessuna ulteriore eccezione e/o deduzione veniva formulata dall'istituto previdenziale in memoria di costituzione.
Soltanto con le note depositate il 1 dicembre 2020 l' deduceva, per la prima volta, che gli CP_1 sgravi non sarebbero dovuti, anche con il riconoscimento retroattivo del codice 6Y, in quanto “è operante la sanzione della decadenza sgravi ex art.1 comma 1175 L.296/2006 per l'irregolarità accertata con il durc online”. CP_ Quanto alle eccezioni dedotte dall' con le note del 01.12.2020 si tratta di circostanze ed eccezioni dedotte tardivamente dall' . L'Istituto, infatti, avrebbe dovuto eccepire l'esistenza CP_1
di una causa di decadenza dal diritto ad usufruire degli sgravi contributivi sin dalla memoria difensiva. Le deduzioni successive sono evidentemente tardive e, pertanto inammissibili.
CP_
In ogni caso, anche a voler prendere in considerazione le eccezioni tardive dell' dalla documentazione agli atti non risulta che l'istituto previdenziale abbia mai comunicato alla società opponente di non poter usufruire degli sgravi contributivi in quanto si sarebbe verificata una decadenza sgravi. La presunta irregolarità del DURC online, contestata solo con note del 2020, verosimilmente era riferibile alla mancata attribuzione del codice di autorizzazione 6Y successivamente attribuito alla società opponente.
Per completezza si osserva che la presunta irregolarità del Durc non vale per se stessa ma solo se, effettivamente e sostanzialmente, sussiste l'inadempienza consistente nella mancata regolarità contributiva. Nel caso di specie, come visto, è pacifico che l'inadempienza non vi fosse stante il riconoscimento degli sgravi contributivi in seguito all'attribuzione del codice di autorizzazione
6Y.
La materia è regolata dalla L.190714 e più precisamente per poter usufruire degli sgravi contributivi l'art. 1, comma 118, della L. 190/14 prevede che “Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche,
4 l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all , nel limite massimo di un importo di esonero CP_2
pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. ….” CP_ Relativamente all'eccezione tra l'altro tardiva dell' secondo la quale la società opponente non aveva diritto ad usufruire degli sgravi triennali nel mese di aprile 2018 per la dipendente si osserva che la suddetta lavoratrice era assunta con decorrenza dal 1 maggio Parte_3
2015 (doc. 2 parte opponente) e, pertanto, il triennio delle agevolazioni, quindi, cessava nell'aprile
2018. Lo sgravio era quindi dovuto.
Alla luce di quanto sopra non resta a questo Tribunale che accogliere l'opposizione e annullare gli avvisi di addebito impugnati. CP_ In considerazione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere condannato alla rifusione in favore dell'opponente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per le cause di previdenza e del valore della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- annulla gli avvisi di Addebito n. 325 2019 00038850 61 000 e n. 325 2019 00038225 87
000 oggetto di opposizione;
- condanna l' alla rifusione delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente, CP_1
liquidandole in complessivi euro 886,00, oltre spese forfettarie in misura pari al 15% e accessori di legge, oltre rimborso contributo unificato se dovuto, da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente che ne ha fatto richiesta.
Così deciso in Cagliari, 14 maggio 2025
Il Giudice Onorario
5 Dott.ssa NNlisa Costanzo
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